Affrancamento delle partecipazioni non qualificate Termine del per il versamento dell imposta sostitutiva

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STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE COMO 12.11.2014 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 www.studiogorini.it FAX 031.27.33.84 E-mail: segreteria@studiogorini.it INFORMATIVA N. 30/2014 Affrancamento delle partecipazioni non qualificate Termine del 17.11.2014 per il versamento dell imposta sostitutiva INDICE 1 PREMESSA... pag. 2 2 DECORRENZA DELLE MODIFICHE... pag. 2 3 ATTIVITÀ FINANZIARIE AFFRANCABILI... pag. 2 4 ESERCIZIO DELL OPZIONE... pag. 3 5 VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE AL 30.6.2014... pag. 3 5.1 PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE... pag. 3 5.1.1 PARTECIPAZIONI QUOTATE... pag. 3 5.1.2 PARTECIPAZIONI NON QUOTATE... pag. 3 5.2 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE... pag. 4 6 DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA... pag. 4 7 RAPPORTO CON LA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE... pag. 5 INFORMATIVA N. 30/2014 Pag. 1

1 PREMESSA Con l art. 3 co. 15-18 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, il legislatore ha previsto un apposito regime transitorio per affrancare le plusvalenze latenti delle partecipazioni non qualificate e delle attività ad esse assimilate, al fine di valorizzare tali attività al 30.6.2014 ed assolvere l imposta sostitutiva del 20% sugli eventuali plusvalori, ottenendo così un nuovo valore spendibile all atto di successive cessioni, tassate con l aliquota del 26%. Per le partecipazioni detenute in regime della dichiarazione (art. 5 del DLgs. 461/97), oggetto della presente Circolare, l imposta sostitutiva deve essere versata entro il 17.11.2014. L affrancamento al 30.6.2014 ha carattere opzionale e non obbligatorio. 2 DECORRENZA DELLE MODIFICHE Secondo l art. 3 co. 6 del DL 66/2014, la nuova aliquota del 26% riguarda i redditi diversi di natura finanziaria realizzati dall 1.7.2014. Sono, quindi, affrancabili le sole attività finanziarie per le quali a tale data non è ancora intervenuto il realizzo. A tale fine, occorre ricordare che: se la cessione è effettuata entro il 30.6.2014 ed entro tale data è stato percepito il corrispettivo, la plusvalenza sconta l imposta sostitutiva del 20% (e viene tassata nel periodo d imposta 2014); se la cessione è effettuata entro il 30.6.2014, ma il corrispettivo viene incassato a decorrere dall 1.7.2014, la cessione sconta anch essa il vecchio regime impositivo (essa viene tassata nel periodo d imposta in cui il corrispettivo stesso è incassato); se la cessione è effettuata a decorrere dall 1.7.2014 e a partire da tale data viene percepito il corrispettivo, la plusvalenza sconta l imposta sostitutiva del 26% (essa viene tassata nel periodo d imposta in cui il corrispettivo viene incassato); se la cessione è effettuata a decorrere dall 1.7.2014, ma sono stati incassati acconti entro il 30.6.2014, tutta la plusvalenza si intende realizzata a decorrere dall 1.7.2014 (con conseguente imposta del 26%). Se l atto di cessione è stato perfezionato entro il 30.6.2014 non è, quindi, possibile procedere all affrancamento, in quanto la plusvalenza viene tassata nella misura del 20%, e non al 26%. 3 ATTIVITÀ FINANZIARIE AFFRANCABILI Sono oggetto di affrancamento le sole attività le cui plusvalenze ricadono nell ambito di applicazione dell art. 67 co. 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR (pertanto, partecipazioni non qualificate e attività assimilate, quotate o non quotate). Con specifico riferimento alle partecipazioni, è consentito l affrancamento solo se esse rappresentano, complessivamente: una percentuale di diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria non superiore al 20% (2%, se i titoli sono quotati nei mercati regolamentati); una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 25% (5%, se i titoli sono quotati nei mercati regolamentati). Ai fini del raggiungimento della soglia di qualificazione è sufficiente che sia superato anche uno solo di tali parametri. Per le società di capitali non quotate, quindi, nell ipotesi in cui la partecipazione al capitale coincida con i diritti di voto, è non qualificata una partecipazione non superiore al 20%, mentre per le società di persone, prive di assemblea, è non qualificata una partecipazione non superiore al 25%. Divieto di affrancamento parziale Le norme del DL 66/2014 impongono l affrancamento della totalità delle partecipazioni e delle attività finanziarie non qualificate detenute, fatta eccezione per le quote di partecipazione ad INFORMATIVA N. 30/2014 Pag. 2

OICR (esclusione espressa) e per le attività finanziarie che, anche a seguito della riforma del DL 66/2014, non subiscono alcun incremento di imposizione (es. titoli di Stato). 4 ESERCIZIO DELL OPZIONE L affrancamento dei plusvalori maturati sulle attività finanziarie detenute è possibile a condizione che il contribuente: opti per la determinazione, alla data del 30.6.2014, delle plusvalenze e delle minusvalenze relative ai predetti titoli, valute, strumenti finanziari, ecc., fatta eccezione per quelle derivanti dalla partecipazione ad OICR di cui all art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR; provveda al versamento dell imposta sostitutiva del 20%. L imposta sostitutiva deve essere versata entro il 17.11.2014 (il 16.11.2014, termine legale per l adempimento, cade infatti di domenica). Gli importi dovuti: non possono essere rateizzati; in assenza di preclusioni espresse, possono essere compensati con crediti d imposta o contributivi, rispettando naturalmente le limitazioni di legge per la compensazione stessa. Per il versamento, in assenza di indicazioni esplicite da parte dell Agenzia delle Entrate, pare necessario utilizzare il codice tributo 1133, istituito dalla ris. 19.4.2012 n. 36 con riferimento al precedente provvedimento di affrancamento (art. 2 co. 29 ss. del DL 138/2011), non essendo stato approvato alcun codice tributo ad hoc. Indicazioni in UNICO 2015 L ammontare del versamento e le compensazioni tra plusvalenze e minusvalenze maturate al 30.6.2014 andranno indicati in UNICO 2015. 5 VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE AL 30.6.2014 5.1 PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE Per le partecipazioni non qualificate, il valore al 30.6.2014 che può andare a sostituire il costo o valore di acquisto dipende dalla quotazione o meno dell attività finanziaria in mercati regolamentati. Mentre, infatti, per i titoli quotati si utilizza il valore di Borsa, per quelli non quotati la valorizzazione avviene in base al bilancio o a mezzo di apposita perizia di stima. 5.1.1 Partecipazioni quotate Nel caso di partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati, il valore al 30.6.2014 è rappresentato dall ultimo valore disponibile a tale data rilevabile presso i medesimi mercati (e non, quindi, dalla media riferita ad un periodo precedente la data spartiacque, come invece avvenuto in occasione di taluni provvedimenti di affrancamento). 5.1.2 Partecipazioni non quotate Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, la valorizzazione avviene, alternativamente: in base alla frazione del patrimonio netto contabile determinato sulla base delle risultanze dell ultimo bilancio approvato; in base alla frazione del patrimonio netto espresso a valori reali attraverso apposita perizia di stima. INFORMATIVA N. 30/2014 Pag. 3

Valorizzazione in base al bilancio La prima tecnica di valorizzazione, di carattere automatico, prende in considerazione la frazione del patrimonio netto contabile dell ultimo bilancio approvato prima del 30.6.2014. Per le società con esercizio sociale coincidente con l anno solare, si tratta quindi del bilancio al 31.12.2013. La valorizzazione avviene secondo il patrimonio netto così come risulta dal bilancio stesso (voce A del passivo), in base alla frazione corrispondente alla partecipazione detenuta: se, quindi, ad esempio una persona fisica detiene il 10% di una srl il cui patrimonio netto contabile al 31.12.2013 è pari a 512.000,00 euro, l affrancamento al 30.6.2014 deve essere operato sulla base del valore di 51.200,00 euro. Dovrebbe risultare possibile l affrancamento dei maggiori valori delle quote di partecipazione in società di persone utilizzando il valore espresso dal bilancio, anche se per tali soggetti non esiste un vero e proprio bilancio approvato dall assemblea. In occasione dell affrancamento delle partecipazioni al 30.6.98, le stesse istruzioni al modello UNICO 99 ammettevano tale possibilità, sia pure per le sole società di persone in contabilità ordinaria; si ritiene che tale impostazione possa essere mantenuta anche ai fini dell attuale normativa, per la quale occorrerebbe quindi considerare il patrimonio netto della società di persone al 31.12.2013, analogamente a quanto avviene per le società di capitali, ponderato per la quota di partecipazione. Valorizzazione in base a perizia di stima In alternativa alla valorizzazione in base al patrimonio netto contabile (spesso inidoneo ad esprimere il valore reale della partecipazione), i contribuenti possono affrancare la stessa sulla base del valore della frazione del patrimonio netto reale evidenziato da un apposita perizia di stima redatta: da soggetti iscritti nell Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nel Registro dei revisori legali dei conti; da periti iscritti alle Camere di commercio. 5.2 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE Ai fini dell esercizio dell opzione per l affrancamento delle attività finanziarie regolate dall art. 67 co. 1 lettere da c-ter) a c-quinquies) del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto si assume: per gli strumenti finanziari, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato negoziati in mercati regolamentati, l ultimo valore disponibile al 30.6.2014 rilevato presso i medesimi mercati; per gli strumenti finanziari, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato non negoziati, nonché per i crediti, il valore risultante da apposita relazione di stima alla data del 30.6.2014 (la quale può essere redatta anche dagli intermediari finanziari di cui all art. 6 del DLgs. 21.11.97 n. 461). 6 DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA L imposta sostitutiva dovuta è pari alla differenza tra i valori al 30.6.2014 delle partecipazioni e delle altre attività finanziarie di cui all art. 67 co. 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. Dai plusvalori derivanti dall esercizio dell opzione devono essere scomputate: le minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima dell 1.7.2014 e non ancora utilizzati in compensazione; INFORMATIVA N. 30/2014 Pag. 4

le minusvalenze, perdite o differenziali negativi derivanti dall esercizio della medesima opzione (cioè i minori valori rilevati al 30.6.2014 di talune attività finanziarie rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto). Esempio (compensazione di plusvalenze e minusvalenze da affrancamento) Nell esempio che segue si ipotizza un contribuente che, per effetto dei minori valori di alcune delle partecipazioni affrancate, riduce la base imponibile dell imposta sostitutiva. PARTECIPAZIONI COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO VALORE AL 30.6.2014 PLUSVALENZA (MINUSVALENZA) DA AFFRANCAMENTO Partecipazione in X srl 3.000 3.500 500 Partecipazione in Y srl 3.500 2.950 (550) Partecipazione in Z snc 1.500 1.750 250 Base imponibile 500 550 + 250 = 200 Imposta sostitutiva 200 20% = 40 7 RAPPORTO CON LA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE Va da ultimo ricordato che il disegno di legge di stabilità 2015, in corso di approvazione parlamentare, ripropone la possibilità di affrancare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate ( qualificate e non qualificate ), mediante: redazione di un apposita perizia di stima; versamento dell imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni non qualificate ) o del 4% (partecipazioni qualificate ). I contribuenti che dispongano di partecipazioni non qualificate non quotate (le quali possono beneficiare di entrambe le discipline) possono quindi scegliere il regime più conveniente, tenendo naturalmente conto che entrambi hanno natura opzionale e non obbligatoria. La tabella che segue evidenzia in modo sintetico le differenze tra le due discipline. PARAMETRO Data di riferimento per il possesso delle partecipazioni Partecipazioni ammesse alla rivalutazione Obbligo di rivalutare tutte le partecipazioni detenute Entità dell imposta sostitutiva dovuta Termini di versamento DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2015 DL 66/2014 1.1.2015 30.6.2014 Qualificate e non qualificate Solo non quotate No, è possibile scegliere quali partecipazioni rivalutare 2% sul valore della partecipazione all 1.1.2015 indicato in perizia (per le partecipazioni non qualificate) 30.6.2015 (prima rata) 30.6.2016 (seconda rata) 30.6.2017 (terza rata) Solo non qualificate Quotate e non quotate Sì, la condizione è quella di rivalutare tutte le attività finanziarie detenute 20% sulla differenza tra il valore al 30.6.2014 e il costo fiscalmente riconosciuto 17.11.2014 (senza possibilità di rateizzazione) Va ribadito che il ricorso all affrancamento con l imposta sostitutiva del 2% è attualmente previsto solo da un disegno di legge, e non quindi da una norma già in vigore. Studio dr. Renzo Gorini INFORMATIVA N. 30/2014 Pag. 5