Cooperativa Sociale a r.l. Via Carlone, 2 20147 Milano P. IVA 09261810155 Tel. +39 02 48370137 Fax +39 02 4125345 info@urbanacoop.it www.urbanacoop.it Circolare n. 1 2017: Gentili clienti, con questa circolare vi forniamo alcuni utili introdotti dal Decreto Legge 22.10.2016 n. 193 (Decreto Fiscale 2016) e dalla Legge di Bilancio 2017. Spese di viaggio dei professionisti Con il Decreto Legge 22.10.2016 n. 193 (Decreto fiscale 2016) le spese di viaggio e trasporto pagate direttamente al committente non costituiranno più reddito di lavoro autonomo per il professionista. Il legislatore ha così esteso la deroga anche alle spese di viaggio eseguite dal professionista e sostenute dal committente (non solo quelle di vitto e alloggio), integrando l art 54 del Tuir (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) che così dispone: Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Ripercorrendo il dettato normativo intervenuto in materia si rammenta che: fino al 2014 sia le spese di vitto e alloggio che quelle di viaggio pagate direttamente dal committente costituivano compenso in natura per il professionista. dal 2015 il Decreto Semplificazioni fiscali ha disposto che le spese di vitto e di alloggio sostenute direttamente dal committente non fossero più compensi in natura per il professionista e come tali fossero irrilevanti, sia quali compensi in natura sia quali spese per la produzione di reddito da addebitare in fattura. Dal 1 gennaio 2017si chiude finalmente il cerchio: le spese di vitto (ristorante, tavola calda, bar, enoteca e più in generale quelle di somministrazione di alimenti e bevande), quelle di alloggio (albergo, hotel, bed & breakfast, residence etc.) di trasporto (aereo, treno, bus, autovettura etc..) se pagate direttamene dal committente al professionista: 1. Non costituiscono reddito di lavoro autonomo per il professionista, e come tale non vanno indicate nella fattura che deve emettere nei confronti del committente. 2. Non costituiscono conseguentemente un costo deducibile per il professionista. 3. Sono invece un costo deducibile per il committente (che può essere impresa o lavoratore autonomo) in base alle sue regole ordinarie di determinazione del reddito. E doveroso ricordare che tale regime trova applicazione per le spese sostenute direttamente dal committente, per le quali quest ultimo riceve da colui che presta il servizio alberghiero, di ristorazione o di viaggio, il documento fiscale a lui intestato, rimanendo escluse le ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni siano acquistate dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura dal committente.
Regime Reddituale per le ditte in contabilità semplificata L art 66 del Tuir così come modificato dalla legge di Bilancio 2017 dispone che: Il reddito d impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell esercizio dell attività d impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all articolo 57, delle sopravvenienze attive di cui all articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all articolo 101. Ne consegue che secondo il nuovo art. 66 del Tuir, dal 1 gennaio 2017 il regime reddituale per le imprese in contabilità semplificata, diventa quello di cassa, come per i professionisti. L obiettivo della presente circolare è quello di evidenziare le caratteristiche principali del regime che sarà automatico per tutte le imprese in contabilità semplificata. 1. Soggetti interessati Imprese individuali e società di persone ammesse alla contabilità semplificata e cioè che, nell anno precedente, hanno percepito ricavi non superiori a 400 mila euro per i servizi o a 700 mila euro per le altre attività. Le nuove imprese fanno riferimento ai ricavi che ritengono di percepire nel primo anno. 2. Caratteristiche Il reddito d impresa è pari alla differenza tra l ammontare dei ricavi percepiti e quello dei costi sostenuti. A tale importo vanno aggiunti: Proventi derivanti dall autoconsumo personale o familiare dell imprenditore (art 57 tuir) Proventi derivanti dagli immobili non strumentali (art 90 co 1 tuir) Plusvalenze (art 86 tuir) Sopravvenienze (art 88 tuir) 3. Trattamento perdite e rimanenze finali L applicazione del criterio di cassa non permette il riporto delle perdite nei periodi successivi. (tali perdite restano compensabili soltanto con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno). Inoltre, nel primo anno di applicazione devono essere dedotte le rimanenze finali del periodo precedente. A tal fine si evidenzia che se il loro importo è elevato appare assai probabile il conseguimento di una perdita, ricadendo nelle restrizione di cui al punto precedente. 4. Come uscirne Per non applicare le nuove regole si dovrà optare per il regime ordinario adottando, sin dal 01 gennaio 2017, un comportamento contabile concludente e comunicando la scelta nella dichiarazione iva 2018. L opzione per la contabilità ordinaria dura fino a quando non è revocata e in ogni caso per l anno in cui si esercita e per i due successivi. Quest ultimo punto dovrà tuttavia essere oggetto di chiarimenti, essendo la durata minima in contrasto con la regola generale secondo cui le opzioni contabili restano valide solo per un anno (art 3. Dpr 442/1997). 5. Adempimenti contabili A livello contabile l art 18 del Dpr 600/73 prevede la tenuta del Registro incassi e spese dove annotare cronologicamente (non oltre i 60 giorni), e con riferimento alla data di incasso o di pagamento, i ricavi percepiti e le spese sostenute nell esercizio con i dati identificativi del soggetto che effettua il pagamento e delle fatture. I componenti positivi e negativi per i quali non si applica il criterio di cassa devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il legislatore prevede comunque la possibilità di tenere solo i registri iva con l aggiunta di incassi e spese separatamente annotate.
Infine è anche possibile optare per fare coincidere la data di incasso o pagamento con quella di registrazione ai fini Iva, senza operare le annotazioni relative ad incassi e pagamenti. (Ovviamente si effettuano solo quelle riguardanti le operazioni non soggette a registrazione ai fini della stessa imposta). E da precisare che ad oggi l interpretazione delle norme di legge risulta per molti aspetti ancora non molto chiara; con i prossimi aggiornamenti potranno pertanto essere apportate modifiche alla procedura in base ai chiarimenti che l Agenzia delle Entrate fornirà nei prossimi giorni. Il nuovo bilancio Tra le novità più significative introdotte dal decreto legislativo 139/2015 ed a cui le imprese dovranno attenersi per la chiusura del bilancio 2016 si evidenziano: spese di pubblicità non capitalizzabili a meno che non siano legati ad una fase di start up o connessi ad una nuova costituzione. spese di ricerca non capitalizzabili a meno che non siano ricerca applicata verso progetti che soddisfino determinati requisiti. componenti straordinari di reddito che vanno riclassificate nelle altre voci di costo e di ricavo. applicazione retroattiva al bilancio 2015 per determinate voci. oneri amministrativi legati ai limiti dimensionali dell impresa. Per questi ultime si evidenzia la distinzione tra: micro imprese (imprese che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti: attivo stato patrimoniale < 175 mila euro; ammontare dei ricavi < 300 mila euro; dipendenti occupati in media durante l esercizio < 5 unità) che oltre ad applicare le stesse semplificazioni previste per le piccole società, non sono tenute a predisporre la nota integrativa se forniscono determinate informazioni in calce allo stato patrimoniale. piccole società (imprese che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti: attivo stato patrimoniale < 4.400 mila euro; ammontare dei ricavi < 8.800 mila euro; dipendenti occupati in media durante l esercizio < 50 unità) che redigono il bilancio abbreviato, non predispongono il rendiconto finanziario, non valutano i crediti e i debiti con il criterio del costo ammortizzato e non valutano i crediti e i debiti con il criterio del costo ammortizzato. rendiconto finanziario: diventa obbligatorio per le imprese che non rispettano i limiti dimensionali di cui al punto precedente. In questo caso il rendiconto si aggiunge ai documenti che compongono il bilancio e come documento a sé stante, non va più incluso nella nota integrativa. Modello F24 cartaceo Per i contribuenti persone fisiche non titolari di partita iva si torna alla possibilità di utilizzare il modello F24 cartaceo per pagamenti con un saldo finale superiore a 1.000 euro, purchè non vengano effettuate compensazioni con altri crediti anche in forma parziale. In quest ultimo caso infatti, la presentazione dei modelli F24 dovrà sempre seguire i canali telematici, con esclusione della soluzione cartacea.
Scadenze fiscali 2017 Dall 1 al 28 febbraio IL CALENDARIO Novità 2017. Iva 2017, per l anno 2016 Presentazione in via telematica della dichiarazione annuale per il 2016. Dal 2018, la dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 si potrà presentare tra il primo di febbraio ed il 30 aprile 2018 7 mar Invio CU all Agenzia delle Entrate 31 mar NOVITÀ 2017. CU 2017 Rilascio certificazione unica (CU) per gli importi corrisposti nel 2016 (prima era il 28 febbraio) Novità 2017. Rottamazione cartelle. Chi vuole aderire deve presentare entro oggi l apposita dichiarazione 31 mag Novità 2017. Rottamazione cartelle. L agente della riscossione comunica l importo delle somme dovute Novità 2017. Si devono comunicare al Fisco i dati della liquidazione Iva del primo trimestre 2017 30 giu Novità 2017. DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 E IRAP 2017 PER ANNO 2016 persone fisiche, società di persone e soggetti Ires Versamento saldo 2016 e prima rata acconto 2017 in unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale LUGLIO Novità 2017. Rottamazione cartelle. In scadenza la prima rata 23 lug (slitta al 24) Novità 2017. 730/2017 Presentazione in via telematica da parte di Caf o altri intermediari abilitati (commercialisti o consulenti lavoro) che entro il 7 luglio hanno inviato almeno l 80% dei 730 dei propri clienti 25 lug Novità 2017. Spesometro semestrale Va inviato al Fisco l elenco delle operazioni relative al primo semestre 2017 30 lug Novità 2017. DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 E IRAP 2017persone fisiche, società di persone e soggetti Ires Versamento saldo 2016 e prima rata acconto 2017 in unica soluzione o I rata entrambi con aumento dello 0,40%, Sospensione estiva Novità 2017. Sospesi dal 1 agosto al 4 settembre i termini per inviare documenti e informazioni all agenzia delle Entrate o ad altri enti impositori (escluse le richieste fatte nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica,e il rimborso Iva) SETTEMBRE Novità 2017. Rottamazione cartelle. In scadenza la seconda rata 16 set Novità 2017. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre (mensili e trimestrali) NOVEMBRE NOVITÀ 2017. Rottamazione cartelle. In scadenza la terza rata. 30 nov Novità 2017. Spesometro trimestrale Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo trimestre 30 nov Novità 2017. Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva del terzo trimestre (contribuenti mensili e trimestrali)