Formazione Lavoratori, Preposti e Dirigenti



Похожие документы
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI (ART. 37 D.LGS. 81/08)

Formazione dei dirigenti 16 ore

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE 21 dicembre 2011 (in vigore dal 26 gennaio 2012)

STUDIO ASSOCIATO DE AMBROGIO

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

I NUOVI ACCORDI STATO-REGIONI SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DEL SETTORE EDILE

IF FELSILAB INNOVAZIONE E FORMAZIONE ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA COD. 7095

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, DIRIGENTI E LAVORATORI

Nuove regole per la formazione. lavoratori preposti dirigenti

DECRETO FORMAZIONE NUOVI ACCORDI STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SULLA FORMAZIONE

AREA SICUREZZA. PROPOSTE FORMATIVE Lavoratori - Preposti RLS - RSPP/ASPP

ASQ SINERGIE SRL ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Accordi Stato/Regioni per la formazione

Dipartimento Salute e Sicurezza LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI QUALCHE UTILE SUGGERIMENTO PER GLI RLS E RLST

SINTESI SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN AMBITO DI SICUREZZA

Accordi Stato-Regioni per la formazione 21 dicembre 2011

SEMINARIO. Come cambia la formazione in materia di Sicurezza sul lavoro dopo i recenti accordi Stato-Regioni

IL RUOLO DELLA FORMAZIONE

LE NOVITA DELL ACCORDO STATO-REGIONI

ORDINE INGEGNERI BAT - S.P.E.S.A.L. ASL BT

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP

DEFINITE LE REGOLE DEI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA DEDICATI A

Nuovo accordo Stato Regioni sulla Formazione dei Dirigenti, dei Preposti, dei Lavoratori e dei Datori di lavoro/rspp

ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

SCHEMA FORMAZIONE LAVORATORI IN EDILIZIA

SicurScuola Pordenone La Rete per la Sicurezza delle Scuole della Provincia. Accordo Stato-Regioni del

giugno 2012 Sergio Piazzolla - Giacomo Calvi

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

PUBBLICATI SULLA G.U. N 8 DELL 11 GENNAIO 2012 GLI ACCORDI PER LA FORMAZIONE APPROVATI IL 21 DICEMBRE 2011

Lista di controllo Allegato 11 FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO

Scheda di sintesi Accordo Stato Regioni in materia di Formazione per Lavoratori Preposti Dirigenti

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE FORMATORI EX ART. 37 D.LGS. 81/08

PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE D.Lgs. 81/08, Artt. 36, 37

Corso di formazione per RSPP Datore di lavoro - Aggiornamento quinquennale -

Elementi essenziali dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza

CORSO SICUREZZA RSPP RISCHIO ALTO (Datori di Lavoro)

Oggetto: accordi per la formazione sulla sicurezza per lavoratori e datori di lavoro.

CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE GENERICA E SPECIFICA ANTINCENDIO & PRIMO SOCCORSO

Domande e Risposte Accordo Stato Regioni Lavoratori Dirigenti Preposti (art. 37)

SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Stato-Regioni e Security Training. generazione vincente

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

FORMAZIONE RSPP (DATORE DI LAVORO)

La bozza di Accordo Stato- Regioni sui nuovi criteri di formazione degli RSPP ANDREA GIACOMINELLI

Programma di formazione, informazione e. addestramento del personale addetto

Centro Studi Cafasso del Dr. Nino Carmine Cafasso

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

NOVACONSULT. LA FORMAZIONE secondo il D.Lgs. n 81/08 NUOVI ACCORDI STATO-REGIONE

NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI PER DATORI DI LAVORO - RSPP

Nuovi Accordi Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla FORMAZIONE

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012 in vigore dal 26/01/2012. Formazione e sicurezza

Per informazioni rivolgersi a: Marco Cremaschi ( marcocremaschi@atseco.it )

SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO

Dott. Giancarlo Negrello

Potenza Prot AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI

Area Formazione. Ettore Romanò Responsabile Area Formazione

Salute e Sicurezza sul lavoro - 2. Informazione Formazione Addestramento

Nuovi Accordi Stato Regioni

4 ore (unico modulo didattico)

H.A.C.C.P. IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

RICONOSCIMENTO AI RESPONSABILI SPP (RSPP) DEI CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI PREGRESSI

SPISAL AZIENDA ULSS 20 - VERONA

Accordo Stato- Regioni n 221 e n 223 del 21/12/2011

VADEMECUM FORMAZIONE SICUREZZA

L'obbligo di formazione dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/08

CATALOGO CORSI SICUREZZA anno 2012

ACCORDO STATO REGIONI N 221 DEL 21/12/2011 PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL ART. 37 COMMA 2 D.LGS. 81/08

Schema riassuntivo interpretativo dei titoli abilitanti e del mantenimento degli stessi per l assunzione di incarichi di RSPP/ASPP

Nomina a RSPP e ASPP e obblighi di Formazione dopo il 14 febbraio 2008

H.A.C.C.P. IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Docenti: Esperti in legislazione sul lavoro, sicurezza sul lavoro, tecniche di comunicazione.

Formazione, informazione, addestramento. Massimo Cecchini

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E METODOLOGIE DI EROGAZIONE DELLA INFORMAZIONE/FORMAZIONE

CATALOGO CORSI. La durata del modulo A è di 28 ore e costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.

Informazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro

H.A.C.C.P. IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

- Guida Esplicativa - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO Unione Provinciale di Napoli

Formazione, informazione, addestramento: le caratteristiche dei percorsi formativi previste per le diverse figure

Bozza: Accordo Stato Regioni

LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLA DIFESA

CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO

Accordi Stato Regioni

Corso per RSPP Rischio Alto h.48 (Datore di Lavoro)

Obblighi formativi. Accordo Stato Regioni n. 53 del 22/02/2011 in attuazione art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08

Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione

Транскрипт:

EcoGeo S.r.l. Formazione - Sicurezza Formazione Lavoratori, Preposti e Dirigenti Accordo del 21 dicembre 2011 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione ai sensi dell art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 Premessa: In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome è stato approvato l accordo del 21/12/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 8 dell 11 gennaio 2012, con entrata in vigore il 26 gennaio 2012) per la Formazione dei Lavoratori di cui all articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08. L accordo definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell aggiornamento, che deve essere effettuata obbligatoriamente. La formazione di cui si parla è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prevede percorsi formativi adeguati e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l addestramento. Soggetti Coinvolti: I Datori di Lavoro di tutti i settori di attività, sia privati che pubblici hanno l obbligo di formare tutti i lavoratori e lavoratrici (come definiti all articolo 2, comma 1, lettera a), i preposti ed i dirigenti secondo quanto definito dall accordo. Cosa fare per : I datori di lavoro sono tenuti ad avviare i lavoratori, i dirigenti ed i preposti a corsi di formazione, di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni del presente accordo, secondo lo schema seguente: Lavoratori Mai formati / neo assunti Formati da meno di 5 anni dalla data di pubblicazione dell accordo Formati più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell accordo Formazione immediata (entro e non oltre 60 gg) Se formazione conforme provvedere all aggiornamento dopo 5 anni dalla data del corso Aggiornamento entro 5 anni dall accordo (26/01/2017) Dirigenti e Preposti Mai formati Formazione sulla base del vecchio accordo entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell accordo (6/07/2013) Mai formati (ma con percorso formativo già approvato al 26/1/12) Formazione entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell accordo (26/01/2013) Formati alla data di pubblicazione dell accordo Se formazione conforme provvedere all aggiornamento dopo 5 anni dalla data del corso Esenzione temporanea dal frequentare corsi organizzati secondo l accordo Lavoratori, dirigenti e preposti che frequentino corsi già organizzati (secondo i contratti collettivi di lavoro) ed approvati prima della data di entrata in vigore dell accordo. Tali corsi devono essere completati entro 12 mesi dall entrata in vigore dell accordo (26/01/2013)

La formazione dovrà essere organizzata prevedendo per ciascun corso: a) Un soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; b) Un responsabile del progetto formativo c) Un numero massimo di partecipanti per ogni corso pari a 35 unità d) Un registro di presenza dei partecipanti d) Obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste e) La declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione. I corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l azienda. Di seguito si riporta uno schema di sintesi dei percorsi formativi: LAVORATORI Formazione Generale 4 ore Rischio Basso: 4 ore Uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo Rischio Medio: 8 ore Agricoltura, pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio Rischio Alto: 12 ore Costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, rifiuti, raffineria, chimica, sanità, servizi residenziali Aggiornamento quinquennale di 6 ore PREPOSTI Formazione particolare aggiuntiva 8 ore Prova di verifica obbligatoria con colloquio o test Aggiornamento quinquennale di 6 ore

DIRIGENTI Formazione 16 ore Strutturata in 4 moduli Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Giuridico- normativo Gestione ed organizzazione della sicurezza Individuazione e valutazione dei rischi Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori Aggiornamento quinquennale di 6 ore Tutti i corsi possono essere svolti anche in modalità in modalità e-learning L accordo definisce anche le modalità di riconoscimento della formazione pregressa come di seguito specificato: a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo (26/01/2012), una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. L obbligo di aggiornamento dovrà essere immediato qualora la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo (26/01/2007). In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo (26/01/2013) b) Formazione dei dirigenti. Fermo restando l obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo (26/01/2012), una formazione con contenuti conformi all art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006. Per saperne di più: La nostra società già da alcuni anni eroga servizi formativi conformi a quanto previsto dall accordo. EcoGeo è società certificata, ISO 9001 settore EA37, per l erogazione della formazione, recentemente si è associata ad AIESIL, AIAS e ISFOP (Istituto Superiore di Formazione e Orientamento Professionale) ed è divenuta punto PAIF provinciale, può pertanto assicurare la progettazione, la promozione e l erogazione congiunta di progetti di informazione e formazione di qualità e di eccellenza nei settori della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche in accordo con gli enti bilaterali dei settore. EcoGeo può anche erogare formazione a distanza con piattaforma FAD.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Il percorso formativo dovrà articolarsi in due momenti distinti (Formazione Generale e Formazione Specifica) i cui contenuti dovranno essere coerenti a quelli individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Formazione Generale Nello specifico, il primo momento rappresentato da quella che è definita come Formazione Generale, dovrà essere dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro secondo quanto alla lettera a) del comma 1 dell articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i ( concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza ) e dovrà avere durata non inferiore alle 4 ore. La invece, con riferimento alla lettera b) del comma 1 ( rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda ) e al comma 3 ( Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici ) dell articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovrà avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ovvero in occasione : a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi), ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con riferimento ai rischi individuati all articolo 28, comma 1 (vedi oltre). Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007): 4 ore per i settori della classe di rischio basso (es. Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione veicoli e motocicli, alberghi e ristoranti, assicurazioni, immobiliari, informatica, associazioni ricreative, culturali e sportive, servizi domestici ed organizzazioni extraterritoriali) 8 ore per i settori della classe di rischio medio (es. agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggi e comunicazioni, pubblica amministrazione ed istruzione) 12 ore per i settori della classe di rischio alto (es. estrazioni di minerali da cave e miniere, costruzioni, attività manifatturiere, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, sanità e assistenza sociale). La trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell azienda o della specificità del rischio. I contenuti e la durata sono subordinati all esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessaria. Il numero di ore di formazione indicato non comprende l Addestramento, così come definito all articolo 2, comma 1, lettera c), ove previsto. Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore

Condizioni particolari I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. Formazione particolare aggiuntiva per il preposto La formazione del preposto, così come definito dall articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore. I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., comprendono, quelli in relazione agli obblighi previsti all articolo 19 del suddetto decreto. Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test. Formazione dei dirigenti La formazione dei dirigenti, così come definiti dall articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in riferimento a quanto previsto all articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in relazione agli obblighi previsti all articolo 18, dovrà essere strutturata in quattro moduli e comprendere i seguenti contenuti minimi: MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, i dirigenti saranno ammessi ad una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test. La formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali previa consultazione dell RLS. ATTESTATI Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a: - per i lavoratori: frequenza del 90% delle ore di formazione - per dirigenti e preposti: frequenza del 90% delle ore di formazione e superamento della prova di verifica. CREDITI FORMATIVI La Formazione Generale costituisce credito formativo permanente. Si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi: a) costituzione di un nuovo rapporto di lavoro 1. con azienda dello stesso settore produttivo: costituisce credito formativo sia la Formazione Generale che la di settore; 2. con azienda di diverso settore produttivo: costituisce credito formativo la Formazione Generale, la deve essere ripetuta; 3. all interno di una stessa azienda multiservizi per svolgere mansioni riconducibili a un settore a rischio maggiore: costituisce credito formativo sia la Formazione Generale che la, quest ultima dovrà però essere completata con un modulo integrativo attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte. Nota: per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del D.Lgs. 10/9/2003 n 276 e s.m.i.) il somministratore e l utilizzatore possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore, mentre la specifica dell utilizzatore. In mancanza di tali accordi la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell attività per la quali sono stati assunti, sempre che il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell utilizzatore. b) trasferimento o cambio di mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi

1. è riconosciuta come credito la Formazione Generale, ma deve essere ripetuta la formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione. c) formazione precedente all assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore. La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo modifiche del rapporto di predisposizione nell ambito della stessa o di altra azienda. La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente. AGGIORNAMENTO L accordo prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutte e tre le categorie (lavoratori, preposti e dirigenti) Durante l aggiornamento per i lavoratori si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti. Con riferimento ai preposti, e ai dirigenti, l aggiornamento dovrà essere definito in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per approfondimenti potete contattare i nostri tecnici. Parma, 7 Febbraio 2012