Prot. Gen. 2948 Varese, 12.01.2017 Spett. COR.EL s.r.l. Via p.e.c. pec@pec.corogiugruop.com Oggetto: Bando di gara per l affidamento dell accordo quadro per la fornitura di materiale elettrico, elettronico e di illuminazione per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione installati in stabili o parchi e giardini di competenza comunale e degli impianti semaforici installati sul territorio cittadino per il periodo 2017-2019. CONTESTAZIONE. Si informa codesta spettabile impresa che in esito alla riverifica della documentazione da Voi presentata in sede di gara è emerso quanto segue. Nel documento di offerta generato dalla piattaforma SINTEL e sottoscritto con firma digitale il Sig. Corongiu dichiara: Il concorrente dichiara ai sensi dell art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 che nei confronti dell'impresa di se stesso e delle persone di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 12.4.2016 n. 50 ivi compresi, per quanto di conoscenza, non sussistono i motivi di esclusione di cui al medesimo articolo Dall esame del DGUE Allegato A si è, poi, evidenziato che nella sezione C della parte III del modello non risulta completata la voce seguente: L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? (articolo 80, comma 5, lettera c)
Ad esempio: a) significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; b) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; c) fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si rileva come il predetto modello appaia, invece, compilato regolarmente in ogni sua altra parte. In esito alle verifiche compiute in ordine al possesso dei requisiti di ammissione alla procedura, è emerso che nel casellario delle annotazioni tenuto dall ANAC è stata inserita, in data 21.5.2015, la seguente annotazione: La stazione appaltante AMG Energia s.p.a.ha comunicato che nei confronti dell operatore economico COR.EL s.r.l., aggiudicatario dell appalto di fornitura del materiale elettrico vario per il servizio di pubblica illuminazione della città di Palermo, è stata disposta la risoluzione del contratto con n. rep. 152 del 14.3.2012, per inadempimento causato dalla mancata fornitura del materiale richiesto La natura dell inadempimento, trattandosi di contratto di fornitura, appare sicuramente rilevante ed idoneo astrattamente ad incidere sull affidabilità dell impresa e quindi tale da inibire l aggiudicazione del contratto in oggetto. Dall annotazione di cui si tratta, tuttavia, non emerge se la risoluzione sia stata contestata in giudizio e, in tale ipotesi, se il giudizio si sia concluso con esito favorevole, o meno, all impresa.
L incompletezza della dichiarazione, come sopra evidenziato, non consente di verificare il richiamato presupposto della definitività, a seguito di sentenza giudiziale o di mancata contestazione, della risoluzione contrattuale. La carenza di tale dato informativo non consente, quindi, una corretta valutazione dell incidenza che l annotazione di cui si tratta assume in merito alla sussistenza della causa di esclusione prevista dall art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. Parimenti, l incompletezza della dichiarazione non consente neppure di conoscere e valutare le eventuali misure adottate ai sensi dell art. 80 comma 7 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (c.d. self-cleaning), misure che incidono anch esse sulla sussistenza della specifica causa di esclusione. In subordine si richiama l attenzione sull art80 comma 5 lettera c) ultima parte, ove si prevede come comportamento idoneo ad integrare la causa di esclusione dei gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara l omettere: anche per negligenza le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione Ai fini del completamento delle verifiche di cui sopra si chiede, pertanto, di voler far pervenire allo scrivente entro le ore 12,00 del giorno 26.1.2016 mediante p.e.c. all indirizzo:, eventuali controdeduzioni in merito a quanto contestato ed in particolare: a) documentazione inerente la contestazione di cui si tratta, comprensiva di eventuale documentazione relativa a vertenze giudiziarie in corso e esperite; b) documentazione relativa alle eventuali misure di self-cleaning adottate; c) giustificativo del mancato completamento delle dichiarazioni contenute nel DGUE. L integrazione documentale integra la fattispecie del soccorso istruttorio previsto dall art. 81 comma 9 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 la documentazione di
cui sopra dovrà essere, quindi, integrata con la prova dell avvenuto versamento della sanzione di EUR 210,00 Il pagamento del suddetto importo dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a TESORERIA COMUNALE DI VARESE coordinate IBAN IT26G0569610801000095000X95 con la seguente causale: " pagamento della sanzione prevista dal comma 9 bis dell art. 81del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 gara CIG 68559794D9 " Si preavvisa che, nel caso in cui al documentazione non venga inoltrata nei termini, non venga corrisposta la sanzione ovvero le motivazioni addotte non vengano ritenute idonee ad escludere la sussistenza della causa di esclusione di cui all art. 80 comma 5 lettera c) la proposta di aggiudicazione non verrà approvata e l impresa verrà esclusa dalla procedura IL DIRIGENTE CAPO AREA I f.to Dott. Emanuela Visentin IL DIRIGENTE SUPPLENTE DEL CAPO AREA X f.to Dott. Arch. Gianluca Gardelli La presente nota è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell art. 21 del D.Lgs. 7.03.2005 n. 82 e s.m.i. Rif. Dott. Graziano Visconti- tel. 0332-255234, fax 0332-255264, e-mail: graziano.visconti@comune.varese.it