IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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Transcript:

Centro Studi e Ricerche Milano IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Relatrice Dott. Stella Crimi 1

FONTI NORMATIVE art. 2120 codice civile Legge n. 297 del 29 maggio 1982 (TFR) D. Lgs. 47/2000 (modifica delle modalità di tassazione del TFR) D. Lgs. 252/2005 - L. 296/2006 (previdenza complementare) Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - DM 20 marzo 2008 (detrazioni TFR) Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - DPCM n. 29 del 20.02.2015 (Qu.I.R.) 2

A CHI SPETTA In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.). In caso di morte del prestatore di lavoro, il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado. In mancanza di essi, il trattamento di fine rapporto è attribuito secondo le norme della successione legittima (art. 2122 c.c.). 3

LA DETERMINAZIONE E IL CALCOLO DEL T.F.R. art. 2120 del codice civile. primo comma: per ciascun anno di calendario venga accantonata una quota pari alla retribuzione complessivamente percepita divisa per 13,5 ; secondo comma: individua la retribuzione annuale, su cui calcolare il trattamento di fine rapporto; terzo comma: tratta le ipotesi di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell anno, e il computo di tali periodi per l erogazione del trattamento di fine rapporto. 4

LE ANTICIPAZIONI DEL T.F.R. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. 5

LE ANTICIPAZIONI DEL T.F.R. CAUSE GIUSTIFICATRICI a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile; c) spese da sostenere durante il congedo parentale; d) spese da sostenere durante i congedi per la formazione. 6

LE ANTICIPAZIONI DEL T.F.R. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione. 7

RIVALUTAZIONE Il TFR, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione [ ], l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero 8

RIVALUTAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA Sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR è dovuta un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%. La misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015; in precedenza, l imposta era pari all 11%. Il versamento dell imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: l acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell anno successivo. Tale imposta deve essere applicata sulla rivalutazione del fondo TFR che è effettuata al 31 dicembre di ogni anno ovvero alla data di cessazione rapporto, con esclusione della quota maturata nell anno in corso. 9

CORRESPONSIONE Il TFR maturato fino al 31.12.2006 viene liquidato direttamente dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto. Per le quote di TFR maturate dopo tale data: AZIENDE FINO A 49 DIP.TI Il TFR viene liquidato dal datore di lavoro AZIENDE CON ALMENO 50 DIP.TI Il TFR viene liquidato dal Fondo Tesoreria INPS (il datore di lavoro anticipa) 10

Qu.I.R. TFR IN BUSTA PAGA La nuova norma è stata introdotta, in via sperimentale, per i periodi di paga decorrenti dal 01 marzo 2015 al 30 giugno 2018, e riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro. Con apposito modulo, i lavoratori interessati possono richiedere di percepire mensilmente la quota maturanda del TFR, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta. 11

Qu.I.R. TFR IN BUSTA PAGA Nel caso in cui il lavoratore chieda di percepire il T.F.R. mensile in busta paga, tale quota sarà tassata in via definitiva con l aliquota ordinaria. La richiesta di anticipazione del TFR è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Restano esclusi dalla nuova normativa 1. i lavoratori domestici 2. i lavoratori del settore agricolo 3. i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e le aziende dichiarate in crisi. 12

CORRESPONSIONE CASI PARTICOLARI FONDO DI GARANZIA CONIUGE DIVORZIATO DECESSO DEL LAVORATORE 13

DETERMINAZIONE DEL REGIME FISCALE REDDITO DI RIFERIMENTO DETERMINAZIONE DELL ALIQUOTA MEDIA DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA LORDA DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA NETTA 14

DETRAZIONI SPETTANTI TFR il cui diritto alla percezione sorge a decorrere dal 01.01.2008 Detrazione di importo variabile a seconda del reddito di riferimento, ossia REDDITO DI RIFERIMENTO DETRAZIONE FINO AD EURO 7.500,00 70,00 DA EURO 7.500,00 A EURO 28.000,00 DA EURO 28.000,00 A EURO 30.000,00 50,00+ [20x(28.000,00-RR)/20.500,00]* 50,00x (30.000,00-RR)/2.000,00* * Se il risultato del rapporto è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali 15

DETRAZIONI SPETTANTI Rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva inferiore a due anni euro 61,97 per ciascun anno a partire dal 01.01.2001 (importo suddivisibile a mesi e riproporzionato per i contratti di lavoro a tempo parziale) 16

SCELTA DEL LAVORATORE Entro sei mesi dalla data di assunzione ciascun dipendente deve decidere se mantenere il proprio TFR presso il datore di lavoro o destinare lo stesso a forme pensionistiche complementari. Tale regime si applica al TFR maturato a decorrere dal 01.01.2007, mentre quello maturato fino alla data di esercizio dell opzione resta accantonato presso il datore di lavoro. 17

SCELTA DEL LAVORATORE MANTENIMENTO DEL TFR PRESSO DATORE DI LAVORO DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO FINO A 49 DIP.TI DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO ALMENO 50 DIP.TI AZIENDA FONDO TESORERIA INPS Il lavoratore che sceglie di mantenere il TFR presso il datore di lavoro può in ogni momento modificare la propria decisione e scegliere di aderire ad una forma pensionistica complementare 18

CALCOLO DEL LIMITE OCCUPAZIONALE aziende in essere al 31.12.2006 media dei dipendenti occupati nell anno 2006; aziende che hannoiniziato o iniziano l attività successivamente al 31.12.2006 media dei dipendenti occupati nell anno di costituzione N.B. Ai fini del calcolo si considerano tutti i lavoratori subordinati indipendentemente dalla tipologia di contratto. Le successive variazioni di organico sono irrilevanti. 19

SCELTA DEL LAVORATORE CONFERIMENTO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE La scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare non può essere revocata. Iscritti alla previdenza obbligatoria dal 29.04.1993 obbligo conferimento 100% TFR Iscritti alla previdenza obbligatoria ante 29.04.1993 conferimento di anche solo una parte del TFR 20

NESSUNA SCELTA DEL LAVORATORE Se entro i limiti fissati dalla legge, il lavoratore non esprime alcuna indicazione, il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi ovvero dagli accordi aziendali. In mancanza FONDINPS 21