Circolare n. 37/D. Roma, 29 settembre 2005. Alle Direzioni Regionali Loro Sedi. Alle Direzioni Circoscrizionali dell Agenzia delle Dogane Loro Sedi



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Roma, 29 settembre 2005 Protocollo: 2074/5201 Rif.: Allegati: 1 Circolare n. 37/D Alle Direzioni Regionali Loro Sedi Alle Direzioni Circoscrizionali dell Agenzia delle Dogane Loro Sedi Agli Uffici delle Dogane Loro Sedi e p. c. Al Ministero delle Attività Produttive Direz. Politica Commerciale e Gestione Regimi Scambi Direz. Sviluppo Produttivo Al Ministero delle politiche Agricole Direz. Politiche Comunitarie e Internazionali Al Comando Generale Della Guardia Di Finanza Ufficio Operazioni Al Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario All Istituto Nazionale per il Commercio Estero All Ufficio Audit Interno All Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise Laboratori Chimici All Area Affari Giuridici e Contenzioso All Area Personale Organizzazione e Informatica AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTIO CON GLI UTENTI Ufficio Servizi di Coordinamento e di Supporto 00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 Telefono +39 06 5024 6089 Fax +39 06 50957307 - e-mail: dogane.tributi.supporto@agenziadogane.it

Alla Confederazione Generale dell Industria Italiana V.le dell'astronomia 30 Alla Confederazione Generale dell Agricoltura Italiana Via Vittorio Emanuele II Alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo Via G. Belli 2 All Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato P.zza Sallustio, 21 Al Coordinamento Unitario Autotrasporto P.zza Belli, 2 All Unione Trasportatori Italiani Via Oglio, 9 Alla Federazione Italiana Trasportatori Artigiani Via Guattani, 13 Alla CONFETRA Via Panama, 62 Alla Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici Via Oglio, 9 Alla Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti Via Panama, 62 Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Via XX Settembre, 3 Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri Doganali Alla Società Italiana Cauzioni Via Crescenzio 12 Alla Camera di Commercio Internazionale Sez. Italiana Via XX Settembre, 5 2

All Ente Nazionale Idrocarburi P. zza E. Mattei, 1 Alla Federchimica Via G. Procida 11 MILANO Alla Federchimica/Assospecifici Via G. Procida, 11 MILANO OGGETTO: Reg.to n. 883/2005 della Commissione del 10 giugno 2005. Introduzione del Destinatario Autorizzato nella Convenzione TIR. Nella GUCE n. L 148 dell 11 giugno 2005 è stato pubblicato il Reg.to (CE) n.883/2005 della Commissione del 10 giugno 2005 che - modificando il Reg.to (CEE) n.2454/93 - ha introdotto, tra l altro, la figura del destinatario autorizzato nella legislazione comunitaria relativa al regime TIR. Tale modifica si è resa necessaria allo scopo di rispondere alle esigenze degli operatori economici e facilitare gli scambi internazionali. Essa entrerà in vigore il 1 ottobre p.v. In merito si fa presente quanto segue. CAMPO APPLICATIVO Lo status di destinatario autorizzato nel regime TIR di cui all art. 454 bis del Reg.to 883/2005 è soggetto ad autorizzazione doganale analogamente a quanto previsto dall art. 372, paragrafo 1, lettera f, per le procedure di transito comunitario. I requisiti richiesti ai fini dell ottenimento dell autorizzazione sono quelli previsti dal citato art. 454 bis. Va da sé che un destinatario autorizzato per le procedure di transito comunitario può richiedere l estensione ai fini TIR dell autorizzazione già concessa fermo restando i requisiti all uopo richiesti. Gli artt.li 373 - paragrafo 2, - 374, 375, 376 - paragrafi 1 e 2, - 377, e 378 (che concernono, com è noto, le modalità di rilascio dello status di destinatario 3

autorizzato nel transito) si applicano per analogia alla procedura relativa alle domande di cui al paragrafo 1 del richiamato art. 454 bis. È appena il caso di precisare che l autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell autorizzazione e, pertanto, essa non opera nei casi di scarichi parziali. MODALITÀ OPERATIVE Le modalità operative sono compiutamente indicate nell art. 454 ter del Regolamento di cui in premessa. Al riguardo si richiama l attenzione di codeste Direzioni Regionali sulla circostanza che il riconoscimento reciproco delle misure di controllo doganale applicate nelle Parti Contraenti è uno dei pilastri della Convenzione TIR; l apposizione e la rimozione dei sigilli doganali è un elemento essenziale di questo particolare pilastro. Per questo motivo devono essere esplicitamente indicate nell autorizzazione le generalità del soggetto (ed eventualmente quelle dei suoi rappresentanti) aventi il potere di rompere i sigilli. In mancanza dei soggetti autorizzati, la rimozione dei sigilli doganali ad opera di altri soggetti deve essere preventivamente autorizzata dall Ufficio doganale di destinazione territorialmente competente. Resta inteso che in caso di irregolarità accertate dall Ufficio doganale di destinazione il titolare dell autorizzazione risponde in solido - sul piano amministrativo - unitamente ai soggetti da lui designati alla rimozione dei sigilli. Relativamente all avviso di cui alla lettera d dell art. 454 ter - paragrafo1 (il cui fac-simile è allegato alla presente circolare), esso deve essere compilato in triplice copia; una copia rimane presso i locali del destinatario autorizzato, una copia funge da ricevuta per il titolare del carnet TIR (ai sensi del paragrafo 5 dell art. 454 ter) ed un altra copia deve essere inviata - non più tardi del giorno lavorativo successivo alla ricezione delle merci - all Ufficio doganale di destinazione. Eventuali deroghe a tale scadenza possono essere concesse - per comprovati motivi - dall Ufficio doganale di destinazione medesimo. Per quanto concerne gli adempimenti di cui al paragrafo 3 del più volte richiamato art. 454 ter si precisa che l Ufficio doganale di destinazione deve - dopo aver preso in carico nei propri registri (ed aver apposto sul carnet TIR i timbri e le annotazioni consuete) - restituire immediatamente al titolare del carnet o ad un suo rappresentante il carnet medesimo. Se il titolare del carnet ( o un suo 4

rappresentante, ad es. l autista) non è presente esso sarà restituito al destinatario autorizzato che si presume agisca per conto del titolare del carnet. Si richiama l attenzione sulla circostanza che in nessun caso al destinatario autorizzato può essere concesso di apporre annotazioni e timbri sui carnet TIR per conto della dogana di destinazione in quanto ciò comporterebbe l automatica decadenza della garanzia fornita dall ente garante nazionale (Unioncamere). Le presenti istruzioni potrebbero subire integrazioni e/o modifiche a seguito di accordi a livello comunitario attualmente in corso di definizione. I Signori Direttori Regionali vigileranno sull applicazione della presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo permanente dell Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 Settembre 2005. Il Direttore dell Area Centrale dr. A. Tarascio 5

AVVISO DI ARRIVO ex art. 454 ter DAC Luogo di arrivo delle merci Nome del Destinatario Autorizzato: CARNET TIR n :... Rilasciato: 2 Autorizzazione n rilasciata: Numero di registrazione del trasporto 3 Data di arrivo: Ispezione dei sigilli: 1 Riservato al trasportatore e/o al suo rappresentante Osservazioni TIMBRO DOGANALE Firma del soggetto autorizzato Pag. 1/3