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Civile Sent. Sez. U Num. 24708 Anno 2015 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE Data pubblicazione: 04/12/2015 SENTENZA sul ricorso 9407-2015 proposto da: CALBI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. TOSCANI 59, presso lo studio dell'avvocato LILIANA ZUCCARDI MERLI, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE; - intimato - avverso la sentenza n. 42/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 13/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO; udito l'avvocato Liliana MERLI ZUCCARDI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RG 9407-15 N.10 PU 20-10- 15 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Consiglio Nazionale Forense, confermando la delibera del COA di Roma, rigettava la richiesta d'iscrizione all'albo degli avvocati presentata dal dott. Francesco Calbi già iscritto nel registro dei praticanti dal 1987, cancellato con decisione del dicembre 1997 del COA di Roma annullata dal Consiglio Nazionale Forense per motivi formali e assolto in sede penale dall'imputazione di esercizio abusivo della professione, ma condannato per falsificazione della tessera di praticante procuratore. Il predetto Consiglio, disattesi i motivi con i quali era stato denunciato il difetto di motivazione della delibera del COA e d'invalidità della stessa per mancanza dei requisiti formali, poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale la richiesta d'iscrizione all'albo degli avvocati andava respinta perché il Calbi, come da lui dichiarato, non aveva mai superato l'esame di Stato. Avverso questa decisione il Calbi ricorre in dinanzi a queste Sezioni Unite in ragione di sei motivi. Il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE i Con il primo motivo il Calbi, deducendo violazione dell'art. 17 n.7 della legge n.247 del 2012 e dell'art. 3 della legge n.241 del 1990, sostiene che il CNF, pur affermando d'integrare la motivazione del COA, nulla ha motivato circa la precedente decisione del CNF del 1998 n. 93 che ha annullato la cancellazione di esso ricorrente dal Registro dei praticanti.

" Con la seconda censura il Calbi, denunciando violazione dell'art.111, comma 6, Cost.,rileva che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati ed in caso di assoluta mancanza della motivazione "l'art. 111 della Costituzione determina la nullità del provvedimento". Con la terza critica il Calbi, assumendo violazione dell'art. 44 RD 22 gennaio 1934 n. 37, prospetta che, nonostante la denunciata norma preveda.che la delibera del COA sia sottoscritta dal Presidente a pena di nullità, il CNF afferma che "il provvedimento di rigetto dell'istanza porta le firme del Presidente e del Segretario, essendo presente la sola firma del segretario nell'estratto verbale con valore di certificazione dell'esistenza della delibera stessa" mentre la presenza della sola firma del Segretario "oltre a certificare l'esistenza, -certifica anche la mancanza della firma del Presidente a pena di nullità". Con il quarto motivo il ricorrente, prospettando violazione dell'art. 479 cp ed eccesso di potere, denuncia che il CNF nel valutare la sentenza penale di assoluzione ha aggiunto artificiosamente che nella motivazione di detta sentenza l'assoluzione è stata pronunciata per non essere stato riscontrato il dolo necessario a sorreggere la condotta, mentre nella citata sentenza il giudice ha riscontrato la buona fede e l'inottemperanza dell'ordine professionale. Con la quinta censura, se ben si comprende, il Calbi, deducendo violazione dell'art. 649 cpp ed eccesso di potere, sostiene che il COA di Roma ha, nonostante la sentenza di assoluzione e la precedente decisione del CNF di annullamento della cancellazione dal registro dei praticanti, disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica per quanto di sua 2

competenza non tenendo conto che l'imputato prosciolto non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale ed il CNF, nella sentenza impugnata, non considerando l'annullamento già disposto della cancellazione dal predetto Registro dei praticanti ha fondato il suo decisum sul mancato superamento della prova d'esame. Con l'ultima critica il ricorrente, sostenendo violazione dell'art. 17 della legge n! 247 del 2012 ed eccesso di potere, deduce che il CNF non ha valutato "l'indagine conoscitiva compiuta dall'antitrust nel 1997 la quale ha rilevato le pressioni corporative nell'esame di Stato, sostenendo che non può certo essere riservato agli ordini un ruolo dominante nella fase di accertamento del possesso dei requisiti dei candidati". Le censure, che in quanto strettamente connesse da un punto di vista logicogiuridico vanno trattate unitariamente, sono infondate. E' necessario premettere che oggetto della delibera del CNF, la cui pronuncia è impugnata dinanzi a queste Sezioni Unite, è il rigetto dal parte del COA di Roma della richiesta dell'attuale ricorrente d'iscrizione all'albo degli Avvocati, di cui agli artt. 1, coma 10 lett. a) e 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2012 n.247, che viene confermato dal predetto CNF sul fondante rilevo, già del COA richiamato, del difetto del requisito, previsto dall' art. 17, comma 10 lett. b), della citata legge 31 dicembre 2012 n.247, del superamento da parte del Calbi dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione d'avvocato. Non è, pertanto,strettamente attinente al thema decidendum la diversa questione dell'annullamento da parte del CNF, in una precedente pronuncia (la n. 93 del 1998), della cancellazione del Calbi dal Registro dei 3

praticanti di cui agli artt. 1, comma 10 lett. g) e 17, comma 4 0, della citata legge 31 dicembre 2012 n.247. E' pur vero che l'attuale ricorrente vorrebbe far derivare dall'annullamento della delibera di cancellazione dal Registro dei praticanti il suo diritto all'iscrizione all'albo degli Avvocati, ma il Calbi non tiene conto, non solo della diversa funzione dell'iscrizione al Registro dei praticanti e al predetto Albo degli avvocati, ma soprattutto che tra d_ requisiti previsti dalla citata legge 31 dicembre 2012 n.247 (art. 17, comma 10 lett. b )vi è il superamento dell'esame di abilitazione che, nel caso di specie, risulta accertato, e sul punto non vi è alcuna specifica censura,non superato. Conseguentemente sono del tutto irrilevanti, perché non decisivi, i motivi di ricorso che attengono alle questioni concernenti l'iscrizione al Registro dei praticanti ed in particolare alla precedente pronuncia di annullamento della delibera di cancellazione della relativa iscrizione, al suo inadempimento ed alla sentenza penale di assoluzione nella quale sarebbe stata accertata l'inottemperanza dell'ordine all'annullamento di detta cancellazione. Non sono, poi, fondati i motivi ( 1 e 2 ) di difetto di motivazione poiché il CNF, come sottolineato, rigetta nel merito la domanda d'iscrizione all'albo degli Avvocati sul rilievo che dai documenti agli atti e dalle stesse dichiarazioni del Calbi risulta che "questo pur avendo effettuato plurimi tentativi, non ha mai superato la prova d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato". 4

Si tratta all'evidenza non di una motivazione apparente, ma di un iter argomentativo chiaro, coerente e giuridicamente corretto da cui è desumibile la fondante ratio decidendi posta a base della pronuncia impugnata. Quanto al terzo motivo relativo alla dedotta mancanza di firma nella delibera del COA del Presidente devesi rilevare l'inammissibilità della censura per violazione dell'art. 366 n. 6 cpc, così come modificato dall'art. 5 del Dl.vo * 2 febbraio 2006 n. 40. Invero questa Corte ha ritenuto ( Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n.28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 n.20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726) che il requisito previsto dall'art. 366 cpc n. 6, il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d'inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, "postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile". La causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 n. 6 cpc,ha chiarito inoltre questa Corte, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in qua quest'ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l'art. 369, comma 2, n. 4,cpc prevedente un ulteriore jalt--6-5

requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità. Applicando tali principi, che il Collegio in questa sede intende ribadire, al caso di specie emerge che non risulta specificata in quale sede processuale è rinvenibile il documento sul quale la censura si fonda. Né l'eventuale presenza dei documenti in parola nei fascicoli di parte o di quelli d'ufficio del giudizio del merito potrebbe sanare l'inosservanza della prescrizione di cui al richiamato art. 366 n.6 cpc atteso che siffatta prescrizione ( Cass. S.U.. 25 marzo 2010 n. 7161 cit. come ribadito anche da Cass. S.U. 23 ottobre 2010 n. 20075) va correlata a quella ulteriore, sancita a pena d'improcedibilità, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cpc che deve ritenersi soddisfatta "qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile". Specificazioni, queste del tutto carenti nel caso in esame. D'altro canto il testo dell'estratto verbale, in relazione al quale il CNF ha ritenuto la validità formale della delibera del COA, non è trascritto, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso sicché è impedito a queste Sezioni Unite qualsiasi sindacato di legittimità in proposito. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva. 6

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n.228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte a sezioni Unite rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n.228 del 2012 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 20 ottobre 2015