Fatto, atto e negozio giuridico

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Prof. Ennio Russo La nozione di negozio giuridico è una nozione estrapolata da quella del contratto ai sensi dell art. 1321 c.c. e consiste in qualsiasi dichiarazione di volontà di un soggetto che produce un efficacia vincolante per il soggetto che ha emesso la dichiarazione stessa. Ai fini della produzione di effetti giuridici è necessario che questa dichiarazione di volontà presenti certi requisiti. 1

Il concetto di negozio giuridico si inquadra nella teoria del fatto giuridico secondo cui alcuni accadimenti della realtà naturale sono rilevanti per il diritto e producono effetti giuridici. Nell ambito di questa teoria ogni fatto giuridico viene ricondotto o nella categoria dei meri fatti giuridici o in quella degli atti giuridici o in quella dei negozi giuridici. I meri fatti giuridici consistono in accadimenti presi in considerazione dalla legge nel loro oggettivo verificarsi (ad es. il crollo di un edificio, una grandine che causa un danneggiamento). Tali eventi sono avvenimenti del mondo naturale che producono effetti giuridici poiché modificano il sistema dei rapporti giuridici. 2

Gli atti giuridici sono caratterizzati da un attività umana, consapevole e volontaria posta in essere da un soggetto (es. l intimazione di pagamento). L ordinamento ricollega a tale attività la produzione di determinati effetti giuridici (ad es. l intimazione di pagamento vale a costituire in mora il debitore con conseguente diritto ad ottenere gli interessi). I negozi giuridici sono dichiarazioni di volontà con le quali un soggetto si autovincola passando da una condizione di libertà ad una condizione di dovere. Nei negozi giuridici la volontà del soggetto è volta non solo al compimento dell atto ma anche alla determinazione dei suoi effetti. 3

Rispetto ai caratteri dei fatti giuridici, ossia agli eventi del mondo naturale ai quali la legge connette effetti giuridici, i negozi giuridici sono fatti giuridici particolari con connotazioni proprie che li fanno contrapporre agli stessi fatti ed atti giuridici. Questo carattere peculiare dei negozi giuridici consiste nella commisurazione degli effetti giuridici alla volontà delle parti. Quando si pone in essere un attività negoziale gli effetti non sono solo previsti dalla legge ma sono commisurati al contenuto della volontà delle parti. L attività negoziale è caratterizzata da un confronto costante tra due fonti normative di diritti soggettivi: l autonomia privata da un lato e la legge dall altro. 4

I poteri di autonomia privata derivano in massima parte dall art. 41 della Cost. secondo cui : L iniziativa economica privata è libera. Tuttavia la legge non può consentire atti di autonomia che vadano contro ai suoi principi fondamentali e quindi può intervenire per individuare gli atti di autonomia che ritiene nulli, ossia improduttivi di effetti giuridici. La legge prevede la possibilità che la regolamentazione posta dai privati mediante atti di autonomia sia incompleta. In tal caso pone in essere le norme c.d. dispositive o suppletive, ossia norme che possono essere derogate dalla volontà delle parti ma che, qualora non vi siano regole difformi posti dagli atti di autonomia, integrano il rapporto ponendo regole che vengono ad aggiungersi a quelle poste dai privati. 5

I rapporti tra autonomia privata e legge possono essere schematizzati considerando sia l autonomia privata che la legge come fonte di produzione di norme giuridiche. Gli elementi strutturali della norma sono : 1) il campo di applicazione; 2) il precetto; 3) la sanzione; 4) la coercibilità. Rispetto a questi elementi strutturali la posizione dell autonomia privata e della legge èineguale. Nel campo di applicazione delle norme l autonomia privata è sovrana poiché nessuno può essere obbligato a contrattare. L autonomia privata presceglie il campo di applicazione delle norme stabilendo quali sono i rapporti che intende regolare e, in questo senso, la prevalenza dell autonomia privata sulla legge è assoluta. 6

Per quanto riguarda il contenuto delle norme, ossia il precetto si prospetta una prevalenza dell autonomia privata ma anche un concorso della legge come fonte del contenuto delle norme. Infatti, per determinate esigenze, la legge può intervenire sui precetti normativi modificandoli o integrandoli ma ciò costituisce un eccezione alla generale libertà costituzionalmente garantita dei soggetti di stabilire essi stessi le regole per i propri rapporti. Per quanto riguarda la sanzione, ossia la conseguenza che deriva dall inosservanza del precetto, la prevalenza della legge è quasi assoluta. Le parti possono prevedere sanzioni private (ad es. clausola penale e caparra) ma in generale essa viene normalmente riservata alla legge la quale tende a non aggravare la posizione del soggetto inadempiente. 7

La coercibilità, ossia la possibilità di applicazione della forza, è coessenziale all esperienza giuridica poiché non vi è giuridicità se non vi è possibilità di applicazione della forza. L applicazione della forza è vietata ai privati ed è riservata all attività giurisdizionale degli organi pubblici. Affinché una dichiarazione di volontà abbia un efficacia vincolante occorre che la dichiarazione corrisponda ad un effettiva volontà del soggetto ad impegnarsi nel senso dichiarato. La volontà, in quanto fatto interno costituito dal complesso delle pulsioni e delle motivazioni che spingono il soggetto all azione, è di difficile accertamento. 8

Poiché l accertamento della effettiva volontà è assolutamente incompatibile con la sicurezza e la speditezza delle contrattazioni - valore fondamentale perseguito dall ordinamento - si attribuisce particolare importanza alla dichiarazione che sarebbe esclusivamente produttiva di effetti giuridici indipendentemente dalla volontà reale dei soggetti che la emettono. Quando i terzi si trovano in presenza di una dichiarazione di tipo negoziale fanno un affidamento sulla conformità della dichiarazione alla volontà e tale affidamento è l oggetto della tutela. La legge tutela l affidamento dei terzi e quindi la c.d. teoria della dichiarazione prevale su quella della volontà. 9

Tuttavia la prevalenza della dichiarazione sulla volontà non è assoluta perché tutte le volte che sia riconoscibile con l ordinaria diligenza che la dichiarazione non corrisponde alla volontà del soggetto, si produce l effetto di invalidare l effetto giuridico della dichiarazione stessa. In tali casi, quindi, la volontà del soggetto prevale sulla dichiarazione. L efficacia delle dichiarazioni di volontà negoziali è simile a quella della legge in quanto entrambi sono produttive di norme giuridiche e di diritti soggettivi. Ciò risulta affermato con forza dall art. 1372 c.c. secondo cui: Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge. 10

Per identificare le dichiarazioni negoziali tra le dichiarazioni di volontà emesse da un soggetto occorre far caso all intento, ossia allo scopo perseguito dalle parti nel caso di contratto o del soggetto nel caso di negozio unilaterale. Sono dichiarazioni di volontà negoziali quelle caratterizzate da un intento giuridico e ciò perché la dichiarazione è diretta a richiamare l assistenza dell ordine giuridico per attuare la regolamentazione programmata degli interessi. L intento giuridico si caratterizza per il fatto che al momento dell impegno viene fatto riferimento al complesso dell organizzazione statuale: giudici, ufficiali giudiziari vengono chiamati indirettamente come organi di attuazione della programmazione delle parti. La differenza tra un contratto di trasporto ed un trasporto di cortesia (c.d. autostop) sta proprio nell intento giuridico che manca totalmente nel secondo caso. 11

Le dichiarazioni negoziali perché producano effetto devono presentare i requisiti previsti dall art. 1325 c.c. che riguarda i contratti in generale e si applica a qualunque negozio giuridico. I requisiti sono: 1) accordo; 2) causa; 3) oggetto; 4) forma, quando è prescritta sotto pena di nullità. Altra disposizione da porre in relazione all art. 1325 è l art. 1418 c.c. che disciplina le cause di nullità del contratto: Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall art. 1325. Quindi se manca uno dei requisiti indicati dall art. 1325 c.c. il contratto non può produrre effetti giuridici. 12

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