Slides presentate ad un Seminario di studi promosso da Unicm-Cup- Unicam e tenutosi il 14 dicembre 2012 a Spinetoli.



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Slides presentate ad un Seminario di studi promosso da Unicm-Cup- Unicam e tenutosi il 14 dicembre 2012 a Spinetoli. Il problema della privacy è solo la punta dell iceberg ci sono tantissimi aspetti «umani» che le tecnologie tendono a coinvolgere 1

Sono molte le implicazioni giuridiche che emergono quando si decide di lavorare in un ambiente digitale. Alcune di queste problematiche sono più eclatanti ed anche più curiose/accattivanti/fanno notizia come ad esempio il grosso problema della privacy che viene costantemente attentata dalle realtà della rete (si pensi ai social network ) 2

Ogni risorsa presente in Rete è raggiungibile inserendo nel browser l indicazione dove rintracciarla Restando in tema di ambiente Internet e quindi di ambiente web vediamo di analizzare la piattaforma informatica attraverso la quale e grazie alla quale è possibile impiantare e svolgere un attività di commercio elettronico. Riferendoci al sito web, prima di analizzarne la natura, è opportuno conoscere le modalità per ottenere un sito web. Per avere un sito web occorre fare richiesta di un INDIRIZZO telematico in cui poter posizionare la NOSTRA RISORSA web (=cioè il nostro sito web). Questo indirizzo telematico si definisce, correttamente, Nome a dominio o Domain Names. A cosa serve un Nome a dominio e cos è un Nome a dominio? 3

Un nome a dominio serve, sostanzialmente, per ottenere una sorta di «identificazione» della propria attività imprenditoriale (è essenziale per fare del business=impresa on line) o professionale, oppure della propria identità qualora si voglia o si decida di operare in rete INSOMMA serve PER ESISTERE in rete 4

Le sue principali caratteristiche sono l univocità (1) e la rappresentazione (2). Perché si possa utilizzare un DN occorre fare richiesta di registrazione ad un apposito organismo che lo assegna a chi ne fa richiesta. Il DN è strettamente connesso all IP. (*) Per informazioni e domande sul fenomeno dei nomi a dominio si consiglia la consultazione del sito ufficiale del Nic http://www.nic.it/faq/faqnomi.html#nomi11 (**) Per comprendere meglio le delicate fasi dei Nomi a Dominio (REGISTRAZIONE DOMINI) ed i relativi passi da seguire per la registrazione di un nome a dominio htt://www.nic.it/domini/passi.html 5

Il legame tra Ip e Nomi a dominio sono ancora rintracciabili, in modo immediato ma in realtà il legame è molto più complesso, nella slide si propongono come esempi solo casi eclatanti, come IP che corrispondono al host di google italiano (.it) 64.233.167.99; gli IP che corrispondono allo IANA (.org = statunitense non.it) http://192.0.32.8/ - 216.239.37.99-216.239.39.99-216.239.57.99-216.239.59.99-216.239.53.99 72.14.207.99-66.102.11.99-66.102.9.99-66.102.7.99 Attenzione al link: http://www.ip-adress.com/reverse_ip/ Questa risorsa permette di avere la «traduzione» di un nome a dominio con il suo relativo Ip e viceversa. Permette inoltre di poter controllare quanti Host si trovano in quell IP, lo Stato-l Ente del DN-il ISP-ecc e permette anche la «tracciatura» dell IP (vedi http://www.ip-adress.com/ip_tracer/www.unicam.it). Attenzione: http://193.204.8.30/ = www.unicam.it (corrisponde ad una sezione che 6

necessita di apposita autorizzazione --- > sezione bandi?) 6

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Di quanti tipi possono essere i dn? Dei TLD alcuni sono liberamente registrabili:.com.org e.net 8

Una precisazione sul nome a dominio.eu Il Dominio.eu è attivo dal 2005. La gestione del DN.eu è affidata ad un organismo no-profit EURid EURid delega ad altri registrar la fase della registrazione (=non ci si può rivolgere direttamente ad EURid per registrare un dn ma al registrar delegato che si definiscono «accreditati» da EURid --- > consultabili nel sito ufficiale http://www. EURid.eu). Da uno studio contenuto nell Agenda Digitale Europea (Fonte: http://europa.eu/rapid/press-release_ip-11-447_it.htm) sono emerse delle positività in merito a questo tipo di DN. Ed è stata fatta una vera e propria campagna pubblicitaria a favore di una scelta di questa nome a dominio. Emerge, infatti, che: a) È ritenuto il dn di maggiore aiuto per le piccole e medie imprese in quanto --- > b) Fornisce loro una identità «paneuropea» ma al contempo fortemente identificativa per quanto riguarda il territorio di appartenenza (=.eu? Allora sei europeo) --- > rafforzandone la visibilità sui mercati europei e con un indirizzo.eu si dimostra che si è disponibili a svolgere un attività pan-europea. c) Offre una sorta di «certificazione» di qualità per quei clienti/potenziali 9

clienti che potrebbero essere altrimenti sospettosi nei confronti di una società/azienda/impresa con un dominio geografico sconosciuto o meno conosciuto (ad esempio.mz --- > del Mozambico); d) Il DN.eu permette, inoltre, operazioni tecniche che con gli altri DN non è possibile ad esempio la possibilità di utilizzare nel SDL termini impossibili con gli altri TDL ossia: l utilizzo di lettere speciali come é, ö, ç or č e di caratteri non latini come quelli dell alfabeto cirillico ю, ф, ж, й o greco ε, ω, μ, φ. In proposito occorre dire che è stata la Commissione europea a permettere, attraverso nuove norme, agli utenti di Internet e alle imprese di registrare nomi di dominio con la desinenza.eu usando i caratteri di tutte e 23 le lingue ufficiali dell Unione europea, compresi i caratteri cirillici e greci. Per saperne di più cfr. è possibile consultare la lista dei caratteri supportati sul sito di Eurid e) Registrare un nome a dominio con l'estensione.eu è strategico per evitare che qualcun altro possa registrare il tuo nome o marchio.eu 9

il dominio.eu può essere registrato da qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione o sede di affari principale nel territorio dell'unione Europea il dominio.eu può essere registrato anche da privati residenti necessariamente nell'unione Europea Il dominio.eu deve contenere tra i 3 ed i 63 caratteri alfanumerici. Sono da ritenersi riservati per le funzioni operative del registro i seguenti nomi a dominio eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu Il 7 aprile 2011 segna il quinto anno dalla creazione del nome di dominio internet.eu ( Dot.eu ), che nel frattempo si è attestato al nono posto tra i domini di primo livello più importanti su internet ed è divenuto il quinto dominio di primo livello geografico più diffuso a livello mondiale e il quarto in Europa. Avere un dominio.eu è particolarmente vantaggioso per le piccole e medie imprese in quanto, fornendo loro un identità paneuropea su internet, ne rafforza la visibilità sui mercati europei. Dalla sua introduzione, le registrazioni per un dominio.eu sono aumentate ogni anno e hanno ora raggiunto quasi 3,5 milioni, 10

ponendolo al nono posto tra i domini di primo livello più diffusi a livello mondiale. Da una statistica è emerso che il DN.eu è più diffuso in Paesi come la Germania (31% del totale), i Paesi Bassi (13%), il Regno Unito (10%), la Francia (9%) e la Polonia (6%). Più di recente, l utilizzo di.eu è aumentato con maggior rapidità nella Repubblica ceca, in Estonia, in Lituania, in Polonia e in Slovacchia. Nel sito EURid c e l interessante disclaimer che riporta i diritti e i doveri dei titolari del Nome a Dominio.eu: «Diritti e doveri Registrando un nome a dominio.eu si diventa registrante, cioè titolare/proprietario di un nome a dominio. In breve, il titolare di un nome a dominio.eu ha il diritto di cedere, trasferire o cancellare il proprio nome a dominio.eu. Non è consentito l utilizzo dei nomi a dominio.eu per qualsiasi scopo illegale o con modalità che: Violino i diritti di terzi Violino le leggi o i regolamenti applicabili Favoriscano discriminazioni basate su razza, lingua, sesso, religione o ideologia politica.» Si ribadisce: Registrare un nome a dominio con l'estensione.eu è strategico per evitare che qualcun altro possa registrare il tuo nome o marchio.eu. Provare con un registrar autenticato da Eurid: http://www.dominiando.it/asp/ordine/controllo.asp 10

Dal gennaio 2012 --- > c.d. «liberalizzazione» dei Nomi a Dominio del tipo gtld (ossia di nomi di primo livello generici, come ad esempio:.com ecc.). Sui nuovi DN ICANN vedi: http://www.nextme.it/societa/nexteconomy/2219-domini-icann --- > Addio vecchi domini. Dal 20 giugno 2011, infatti le attuali 22 estensioni dei siti web, tra cui i classici.com,.it,.org.,.net non saranno le uniche ma largo spazio sarà dato alla fantasia degli utenti per la creazione di nuovi domini. ( ). Le domande per i nuovi gtld saranno accettate dal 12 gennaio 2012 al 12 aprile 2012. Unico neo, il costo elevato. Infatti, per poter avanzare la propria proposta bisognerà sborsare all ente 185 mila dollari, e un versamento annuo di 25 mila dollari per il mantenimento del nome a dominio. Sicuramente più accessibile alle grandi aziende e alle istituzione pubbliche che potranno sostenere i costi. https://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus 11

Sull argomento 1) interessante l articolo ICANN: ecco chi ha richiesto i "domini personalizzati" 2) Giovedì 23.01.2014 Liberalizzazione dei gtld, la rivoluzione degli indirizz http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=icann-ecco-chi-ha-richiesto-i-dominipersonalizzati_8874 http://www.businessmagazine.it/articoli/3899/liberalizzazione-dei-gtld-larivoluzione-degli-indirizzi-web_2.html 11

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Problematiche giuridiche sorgono anche nella fase intermedia che riguarda la titolarità di un DN che viene data attraverso l «assegnazione» preceduta da una richiesta e seguita da una registrazione. L operazione può essere svolta da soli oppure si può delegare ad altri la registrazione e la gestione del/i proprio/i dominio/i. Sito del Nic.it (=Network Information Center) --- > http://www.nic.it 16

Un dominio.it può essere registrato da cittadini maggiorenni, liberi professionisti, e organizzazioni (società, enti, associazioni, ecc. ) appartenenti a uno dei 27 paesi membri dell Unione Europea. Il Registrar è un fornitore di servizi Internet che ha un contratto con il Registro in base al quale può registrare e gestire i domini.it - per conto proprio o conto terzi - attraverso il sistema di registrazione sincrono (in tempo reale), che non necessita di alcuna documentazione cartacea. --- > Funge da intermediario fra il Registro (era la RA) e assegnatario per l assegnazione e/o registrazione dei domini. --- > È abilitato ad interagire con il Registro in base ad un contratto stipulato con questo. --- > Può registrare i domini per conto proprio o per conto degli stessi assegnatari. Registro (o Registry) è l organizzazione responsabile dell'assegnazione e gestione di domini e della relativa infrastruttura tecnica, sotto una determinata estensione (.it,.eu,,com, ecc.). l Registro è l anagrafe dei domini.it. La struttura non si occupa di registrare direttamente nuovi indirizzi per conto degli utenti: questo servizio è offerto da specifiche società (si chiamano Registrar) cui i cittadini e le imprese si possono rivolgere per ottenere il proprio dominio.it. Il Registro.it gestisce e mantiene aggiornato l archivio dei nomi a domino (DBNA, database dei nomi a dominio assegnati) l servizio di registrazione e mantenimento di un nome a dominio nel cctld.it è erogato dal Registro ma tramite i Registrar accreditati, organizzazioni che, in seguito al superamento di una 17

procedura di accreditamento e disponendo di un adeguata infrastruttura tecnica, hanno un Contratto in vigore con il Registro. (vedi: http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-lineeguida/regolamento_assegnazione_v7.0.pdf) 17

Ciascun Registrar, nella massima autonomia, offre servizi di ogni ordine e prezzo, dalla semplice registrazione di un nome a dominio alla realizzazione di siti Web, alla fornitura di connettività Internet e di servizi altamente specializzati. Inoltre il Registro mette a disposizione degli utenti l elenco completo di tutti Registrar accreditati per operare sui nomi a dominio.it. Selezionare una lettera per ottenere la lista dei nomi e, successivamente, il nome del Registrar. 18

Le regole della rete sono fissate da un'organizzazione internazionale, Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) che ha anche il compito di incaricare alcuni soggetti a svolgere la funzione di Registro (tecnicamente si dice che il Registro è "delegato" da Icann) per la gestione delle varie estensioni (.it, fr., com, ect). Nel 1987, Icann ha incaricato il Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di gestire i domini Internet a targa.it. E nato cosi il Registro.it, che ha sede all Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa. (nic). 19

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Il primo criterio di assegnazione si basa sul principio del «first come first served». L ordine cronologico delle richieste è determinato all atto dell inserimento delle stesse nel database del Registro.it : --- > nel sistema sincrono, l inserimento della richiesta è effettuato direttamente per via elettronica dal Registrar e il riscontro è immediato. REGOLE DI NAMING http://www.nic.it/crea-e-modifica.it/regolamenti-e-linee-guida Ora contenute nel Regolamento di assegnazione (Regolamento Versione 7.0 del 20 marzo 2013) contenuto nella sezione Regolamenti e Linee Guida e gestione dei nomi a dominio formato non piu da regole ma da sezioni fino a sezione 5) Cliccare sul Documento Dare ricerca: Assegnazione Compaiono tutte le ipotesi di assegnazione (Sezione 2. Anche le ipotesi di trasferimento di Domain Names ) Attenzione: richiamo al d.lgs. 196 del 2003 per trattamento dei dati personali Attenzione sui moduli della Modifica del DN Registrato (Sez. 4) osservare che alla fine sono 23

indicati gli artt. 1341 e 1342 c.c. (clausole vessatorie!). 23

PRASSI GIURISPRUDENZIALE CHE HA CONSOLIDATO QUESTO ASPETTO inerente l assegnazione del nome a dominio di una natura che riconduce al «Segno distintivo» in genere ed al «segno d impresa» specificamente. C è stata una evoluzione nell inquadramento di questo fenomeno molto articolata. (*) Con l'emanazione del Codice della proprietà industriale (d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, oltre 246 articoli), il legislatore cita per la prima volta i segni distintivi della rete contrapponendoli ai marchi. 24

(*) Con l'emanazione del Codice della proprietà industriale (d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale), il legislatore cita per la prima volta i segni distintivi della rete contrapponendoli ai marchi. 25

Il soggetto titolare del nome ha su di esso un diritto di esclusiva (=gli permette di agire nei confronti di tutti coloro che usurpano il suo diritto con due azioni a difesa ) 26

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Come si ottiene la tutela di un marchio? Con la sua registrazione. La domanda di registrazione per marchio d impresa deve essere redatta su apposito modulo C e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio. In alternativa, la domanda potrà essere inviata per posta all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Divisione XIII - Via Molise 19 00187 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Alcuni controlli preliminari Prima di presentare domanda di registrazione di un marchio d impresa è opportuno osservare alcune regole generali: assicurarsi che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge verificare che il marchio non abbia nessuna connotazione negativa non solo in Italia, ma anche in altri Paesi, soprattutto se potenziali mercati di esportazione controllare che il corrispondente nome di dominio (o indirizzo Internet) sia ancora libero garantirsi che il marchio sia facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicizzazione su tutti i tipi di media 28

effettuare una ricerca d anteriorità: per controllare che esso non sia identico o simile a marchi precedentemente registrati; la ricerca può essere svolta su apposite banche dati, disponibili sul sito internet dell OMPI, l Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO). Per quanto nessuna ricerca, per svariati motivi, potrà dare la sicurezza che non esista un marchio uguale o simile a quello che si intende presentare a protezione di prodotti/servizi uguali o simili, essa consente di effettuare un primo filtro e può comunque costituire un utile strumento di orientamento nella scelta del segno distintivo individuare le classi di appartenenza dei prodotti/servizi per i quali si intende ottenere la registrazione del marchio, utilizzando il Sistema internazionale di classificazione dei marchi (o sistema di Nizza per la classificazione dei marchi), che comprende 34 classi per i prodotti e altre 11 per i servizi. È sufficiente presentare una sola domanda per più classi. Il sistema è anche disponibile alla pagina internet WIPO. È fondamentale che il marchio venga registrato in tutte le classi in cui si intende utilizzarlo. 28

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La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive: la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa) l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finchè non venga approvato da entrambe nell'identica formulazione (è la così detta navette) la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore. La legge entra in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale. (dal sito ufficiale della Camera - http://leg16.camera.it/716) 31

CURIOSTA : Quante leggi abbiamo in Italia? La montagna di leggi diventa collina --- > Fonte: http://www.sanpaolo.org/club3/opinioni/05lubrano.htm Dovrebbero essere 50.000. E all estero? In Gran Bretagna sono solo 3.000, in Francia 7.000, in Germania 5.500 Che l Italia sia un Paese paradossale, lo sappiamo. Ma ogni volta che ci troviamo di fronte a un assurdità, lo stupore sembra sincero. «No, non è possibile!»: questo il commento. Ecco un caso molto fresco: l azienda milanese dei trasporti urbani cerca mille nuovi conducenti di tram e autobus da assumere nel giro di tre anni ma i suoi concorsi vanno puntualmente deserti. Le domande arrivano a migliaia e sarebbe strano se fosse il contrario, con la fame di posti che c è in giro! Però i curricula ammissibili sono appena un centinaio. Evidentemente al Nord non amano questo mestiere. L Atm allora prova ad attingere all insauribile serbatoio meridionale. Non basta. Ricorrerebbe anche agli extracomunitari, molti hanno i numeri giusti, ma non può. E sapete perché? C è un regio decreto del 1931: i mezzi pubblici urbani possono essere guidati solo da italiani. Una legge antistorica, l ha definita Elio Catania, presidente dell Atm. Ma quante leggi obsolete sono tuttora in vigore in Italia? Nessuno sa 32

rispondere. È incerto il numero stesso di leggi. Chi parla di 300.000, chi di 150.000 e chi, come l ex ministro Franco Bassanini, assicura che sono solo 45.000. C è da credergli, se sia lui che il professor Sabino Cassese, quando divenne ministro della funzione pubblica, furono i primi a porre il problema delle norme inutili o superate che appesantiscono l apparato burocratico. Del resto è sufficiente questo calcolo: ogni anno la Gazzetta Ufficiale pubblica mediamente 500 fra leggi e atti aventi forza di legge. In un secolo, dunque, 50.000. Una montagna. Perciò l attuale Governo ha creato il ministero della Semplificazione normativa, per ridurla magari a una collina. E il taglia-leggi è Roberto Calderoli. Nel luglio 2008, il ministro leghista falciò di netto 7.000 leggi e il 17 febbraio scorso 29.000. Solo che nella furia di alleggerire il fardello, la commissione è incorsa in un errore. Tra gli innumerevoli regi decreti emessi dal 1 gennaio del 1861 al 31 dicembre del 1947, figuravano anche quelli istitutivi di nuove città, come Aprilia, 72.000 abitanti; Sabaudia, 15.000; Pontina, Guidonia e poi Sestriere, Mestre, Follonica, Anacapri. Tutte cancellate! Quando alcuni funzionari dell Associazione nazionale dei Comuni (Anci) si sono precipitati a Roma allarmati, il ministro li ha tranquillizzati. Quei centri sono già rinati. Come? Con un nuovo decreto. Curiosamente, l infortunio coincide con l ipotesi di accorpamento dei piccoli Comuni, ventilata negli anni Ottanta da Bettino Craxi e tornata d attualità con un altro taglio, quello degli enti locali. Per ridurre le spese, creando servizi unici nella vigilanza, nello sport, nell assistenza, nell educazione scolastica, nei trasporti, si parla con insistenza di città diffusa, un consorzio di amministrazioni contigue per territorio. In Lombardia e nel Veneto l alleanza di Comuni contigui già funziona (con un unica polizia locale e un unico scuolabus). D altra parte, i campanili in Italia sono più di 8.000. «Troppi», disse Craxi. E qualcosa prima o poi bisognerà fare. Tornando alla normativa, il lavoro di Calderoli sarà lungo per mettere l Italia alla pari con l Europa. Significativi tre riferimenti: in Gran Bretagna la vita è regolata da 3.000 leggi, la Germania ne conta 5.500 e la Francia 7.000. Volete qualche esempio di leggi inutili e persino ridicole? Ecco qua. Un regio decreto del 1890 vieta la fabbricazione di salami e salsicce di pesce con carni guaste. Uno del 1901 proibisce in ogni tempo la lavatura degli erbaggi in vicinanza degli sbocchi fognari cittadini. È immaginabile che qualcuno all epoca coltivasse quest abitudine. Un altro del 1929 sancisce che i locali destinati all esercizio delle latterie non possono in alcun caso essere adibiti ad abitazione. È vietata la vendita di marmellate che contengano organismi animali (1926). Negli stabilimenti termali è vietato sputare per terra (1927): Vi debbono essere dovunque sputacchiere con calce e sulle soglie dei vestiboli non debbono mancare i nettascarpe. Un idea esplicita del superamento di certe disposizioni ce la dà un regio decreto che riguarda il treno. Dice: È in facoltà dell amministrazione ferroviaria 32

di prescrivere in alcune circostanze che il viaggiatore si presenti col denaro corrispondente al prezzo del biglietto; salvo questo caso, si fa il cambio della moneta, sempre che il resto non superi il quinto della valuta presentata. Un tale linguaggio ci spiega anche perché ancora oggi gli annunci sui convogli viaggianti cominciano con un Si da avviso.... Ma come si fa a calcolare il risparmio per ogni legge abrogata? Fonti ministeriali citano le spese di mantenimento di questa o quella norma. Ebbene, tale voce corrisponde a 2.000 euro. Moltiplicando 36.000 cancellazioni per 2.000, il bilancio dello Stato avrebbe recuperato 72 milioni di euro. Un paio di esempi anche qui. La durata e il rinnovo della carta d identità: l azione di semplificazione consiste nell allungamento della durata da 5 a 10 anni, con avviso automatico della scadenza. Una stima orientativa parla di 30 milioni di euro risparmiati. Altro caso, la posta elettronica certificata: i risparmi sono collegati alla sostituzione delle raccomandate A/R e dei flussi cartacei tra imprese e pubblica amministrazione. Un bel salto: le raccomandate in questo giro sono nell arco di un anno 245 milioni! 32

Regolamento I vari regolamenti vengono denominati o in base all autorità che ha il potere di emanarli (r. governativi, che sono però formalmente emanati dal presidente della Repubblica e perciò ugualmente citati con la sigla D.P.R., cioè Decreto del Presidente della Repubblica; r. ministeriali; r. regionali, provinciali, comunali, emanati dai rispettivi consigli), oppure in base alla destinazione o alla materia (r. scolastico, ospedaliero; r. di condominio; r. edilizio; r. stradale e di polizia stradale, ecc.) (Treccani) Sostanzialmente «declina» la norma in modo più articolato). Decreto legge Il d.-legge, al pari del d. legislativo, è un atto avente «forza di legge»: è, cioè, un atto normativo del Governo parificato alla legge A differenza del decreto legislativo è emanato dal governo senza preventiva delega del potere legislativo (e cioè del Parlamento). Il potere del governo ad emanare decreti-legge è sancito dall'art. 77 della Costituzione e trova la sua giustificazione nello stato di necessità e nella urgenza di provvedere su una determinata materia. Di solito viene utilizzato in specifiche situazioni come ad esempio: in materia fiscale quando si vogliono impedire evasioni aumentando aliquote o tariffe, o in materia di interventi urgenti per calamità naturali. Per conservare piena efficacia detti decreti debbono essere convertiti in 33

legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. A tale scopo nello stesso giorno della loro emissione devono essere presentati alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e riunite entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio (cioé retroattivamente) se non sono convertiti in legge; tuttavia, le Camere possono regolare con un'apposita legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti. Decreto Legislativo Il d. legislativo, al pari del d.-legge, è un atto avente forza di legge adottato dal Governo. Tuttavia, il d. legislativo si distingue dal d.-legge perché l intervento parlamentare non è successivo, ma preventivo, nel senso che il d. legislativo viene adottato dal Governo soltanto previa legge di delegazione da parte del Parlamento. Si ricorre al decreto legislativo (o meglio si dovrebbe ricorrere ad esso) quando si tratta di disciplinare materie particolarmente complesse che se fossero esaminate dal Parlamento potrebbero produrre un rallentamento della sua attività. La Costituzione italiana vigente prevede all art. 76 Cost. che l esercizio del potere legislativo possa essere delegato al Governo a condizione che la legge di delega indichi espressamente: l oggetto della delega, che deve essere predeterminato e delimitato; i principi e i criteri direttivi a cui deve conformarsi il Governo nell esercizio della delega; il termine entro cui esercitarla e cioè l indicazione di una data fissa o comunque determinabile in modo oggettivo. A questi elementi essenziali per la delegazione legislativa la cui mancanza comporta, quindi, l illegittimità costituzionale della legge di delegazione quest ultima può aggiungere ulteriori elementi accessori (ad esempio, l obbligo di ascoltare il parere di una Commissione parlamentare: l. n. 400/1988), con la conseguenza che anche l eventuale violazione di quest obbligo produce l illegittimità costituzionale del d. legislativo adottato. In riferimento all oggetto: «Per quanto riguarda l oggetto della delegazione, si ritiene suscettibile di delegazione tutto ciò che ricade nella competenza legislativa ordinaria, con l unica eccezione di quegli oggetti che la stessa Costituzione riserva alle leggi formali, facendo direttamente o indirettamente riferimento alle Camere: la delegazione legislativa a favore del Governo; la conversione in legge dei d.-legge; l autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; l approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi; l istituzione di commissioni parlamentari di inchiesta ecc. (artt. 76, 77, 80, 81 e, 82 Cost.).» (Treccani) La procedura dei d. lgs. consiste «I d. legislativi vengono deliberati dal Consiglio dei Ministri e trasmessi al Presidente della Repubblica almeno venti giorni prima del termine previsto dalla legge di delega (l. n. 400/1988), in modo da lasciare a questi il tempo per esercitare la sua funzione di controllo, e, 33

eventualmente, rinviare l atto al Consiglio dei Ministri per un suo riesame.» Legge Delega Atto con cui il Parlamento, in casi particolari, delega (=delega legislativa) il Governo preventivamente a svolgere una funzione anche legislativa (=emanare atti normativi). Ad esempio il parlamento può delegare il Governo a emanare: i c.d. testi unici, con i quali il Governo raccoglie in un unico corpus normativo una pluralità di disposizioni preesistenti e disperse in diversi atti legislativi. --- > Per questo motivo questi atti normativi (TU e Codici) possono avere la forma di d.lgs. Legge costituzionale La revisione costituzionale nell esperienza repubblicana. - Per quanto riguarda l Italia, il procedimento di revisione costituzionale è disciplinato all art. 138 Cost., che prevede la distinzione tra leggi di revisione costituzionale e «altre leggi costituzionali». La differenza, in linea di massima, è data dal fatto che mentre le leggi di revisione costituzionale intervengono sul testo della Costituzione, modificando, integrando o abrogando alcune disposizioni di esso, le altre leggi costituzionali si collocano al di fuori del testo della Costituzione e servono a conferire rango costituzionale alla disciplina ivi contenuta (ad esempio, gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, ai sensi dell art. 116, co. 1, Cost. sono approvati con legge costituzionale, proprio in virtù della speciale autonomia loro conferita; Statuto regionale). L art. 138 Cost. prevede che sia necessaria un doppia deliberazione di ciascuna Camera, con un intervallo minimo di tre mesi tra la prima e la seconda deliberazione. Inoltre, la seconda deliberazione deve avvenire almeno a maggioranza assoluta (ovvero con la metà più uno dei componenti). --- > In caso di raggiungimento della maggioranza assoluta, ma non di quella dei due terzi nella seconda votazione, il progetto di revisione costituzionale viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale trattandosi, in questo caso, di una pubblicità a fini meramente notiziali poiché entro tre mesi entro 500 mila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei componenti di ciascuna Camera possono chiedere un referendum confermativo con funzione oppositiva (la richiesta è presentata da chi, essendo stato battuto nel Parlamento, è contrario al progetto di revisione costituzionale e intende appellarsi al corpo elettorale per ribaltare la decisione presa); --- > Nel caso in cui le Camere hanno approvato il progetto di legge di revisione costituzionale con una maggioranza dei due terzi o superiore, non si fa luogo al referendum, ma il testo approvato viene ordinariamente promulgato dal Presidente della Repubblica e poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale. I limiti alla revisione costituzionale: Limite esplicito è l art. 139 Cost., che dichiara esplicitamente sottratta alla revisione costituzionale la forma repubblicana dello Stato (Repubblica). Oltre a ciò, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che siano insuscettibili di revisione costituzionale i 33

principi supremi dell ordinamento, cioè tutti quei principi che «appartengono all essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana», tra i quali vanno annoverati il principio di sovranità popolare (art. 1 Cost.), quello di unità della giurisdizione costituzionale, quello di unità e indivisibilità della Repubblica, quello di laicità dello Stato (Laicità dello Stato) ecc. (Fonte: Enciclopedia Treccani) Decreto Ministeriale E' un altro atto normativo emanato dal Governo (e non dal Parlamento). Si differenzia dai Decreti Legge e dai Decreti legislativi perché in questo caso l atto normativo è emanato da un singolo Ministro, limitatamente al campo di sua competenza e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato. In altre parole, è un provvedimento avente il contenuto della legge in quanto crea norme giuridiche, ma non la forma della legge perché promana da organi amministrativi e non da organi legislativi. Il decreto ministeriale non deve essere presentato al Parlamento, a differenza dei Decreti Legge e dei Decreti Legislativi, ma viene registrato alla Corte dei Conti. Tale registrazione è una condizione necessaria per la sua efficacia, giacché solo dopo di essa può essere pubblicato. La pubblicazione e l'entrata in vigore sono sottoposte alle stesse norme che valgono per la legge. 33

Il Testo Unico (TU) consiste in una raccolta di norme che disciplinano una determinata materia. Il Codice è un complesso organico e sistematico delle leggi che regolano una determinata branca del diritto La differenza non è ormai avvertita ma è sottile: Il TU si «limita» a Raccogliere e riordinare il già esistente. Il Codice non fa solo questa operazione di raccolta ma può anche creare ex nuove normative di settore, organizzandole. 34

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Non vi è dubbio che questa puntuale disciplina (=decreto legge) sia stata distorta da una prassi divergente, che ha portato parte della dottrina a parlare di un vero e proprio «abuso» del d.-legge. Al riguardo, va segnalata la prassi della c.d. iterazione e reiterazione del d.-legge: il Governo, alla scadenza dei sessanta giorni, riproduceva talvolta anche introducendo modifiche più o meno incisive le disposizioni di un d.-legge non (ancora) convertito in un nuovo d.-legge, in modo da fare scattare nuovamente il termine di sessanta giorni per la sua conversione. Questa pratica era stata esplicitamente vietata dalla l. n. 400/1988, ma, poiché queste disposizioni erano contenute in una legge ordinaria, erano suscettibili di deroga da parte delle leggi successive (Criteri di risoluzione delle antinomie): nel corso degli anni novanta del Novecento, si era così arrivati alla situazione di decreti-legge giunti alla ventesima o alla trentesima reiterazione, senza che fossero mai stati convertiti in legge dal Parlamento. il d.-legge finiva per essere un vero e proprio strumento ordinario di legislazione e il Governo veniva ad assumere stabilmente poteri legislativi, in violazione del testo costituzionale, che qualifica il Parlamento come unico titolare della funzione legislativa (art. 70 Cost.; Procedimento legislativo). Un fondamentale ruolo nella riconduzione del d.-legge nell alveo 36

costituzionale è stato svolto dalla Corte costituzionale, che, seppur tardivamente, ha posto un deciso argine a queste prassi illegittime: nel 1996 è stata dichiarata l incostituzionalità di un d.-legge che reiterava le disposizioni di un d.-legge non convertito; nel 2007 è stata dichiarata, sulla scia di quanto affermato dalla stessa Corte già un decennio prima, l incostituzionalità di un d.- legge privo di «evidenti» presupposti di necessità e urgenza, con l ulteriore precisazione che l eventuale conversione in legge non avrebbe sanato il vizio ab origine ed anzi si sarebbe riverberato sulla legge di conversione, configurandosi come vizio in procedendo. (Treccani) In merito alla corte costituzionale: Definizione In estrema sintesi la Corte Costituzionale (detta anche Consulta) è un tribunale speciale indetto per dirimere le controversie riguardanti le norme approvate dal legislatore. Si può definire come un "tribunale delle leggi" che ne giudica la costituzionalità ovvero la loro validità e conformità rispetto alle leggi emanate dallo Stato nella propria Costituzione. Compiti Ma non solo. La Corte infatti è chiamata ad esprimere il proprio parere non solo sulle controversie relative alla legittimità delle leggi (sia riguardanti lo Stato che le Regioni), ma deve anche fare da arbitro nel definire l'attribuzione di determinati poteri tra le istituzioni o di quelli tra lo Stato e le Regioni. Inoltre è l'organo giudicante rispetto ad eventuali accuse mosse contro il Presidente della Repubblica. Infine nel 1953 è stato introdotto tra i compiti della Corte quello di giudicare l'ammissibilità o meno di un referendum abrogativo. Composizione Secondo l'art. 135 della Costituzione Italiana la Consulta è composta di 15 membri: essi vengono scelti per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un altro terzo dal Parlamento e per l'ultimo terzo dalla magistratura. (Fonte: http://www.ilgiornale.it/news/cos-corte-costituzionale.html) 36

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La testata giornalistica può pero essere intesa da due punti di vista: a. O viene intesa in riferimento all attività imprednitoriale di un soggetto e allora dovra essere considerata come segno istintivo di impresa b. Oppure se si riferisce al prodotto culturale che c è dietro (ad esempio indica il giornale ) allora la tutela della testata giornalistica rientrerà in un altro ambito ossia quello previsto dalla legge sul diritto d autore 38

Sebbene l'art. 7 c.p.i. non li citi espressamente, fanno parte dei segni suscettibili di costituire un valido marchio gli slogan pubblicitari ovvero i messaggi che incitano all'acquisto di prodotti e di servizi di riferimento, a condizione, tuttavia, che presentino un carattere distintivo, vale a dire che si tratti di un segno che possa essere percepito dal pubblico dei consumatori di riferimento, come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, così consentendone, senza possibilità di confusione, la distinzione da quelli dei concorrenti. Ad esempio, è stato depositato come marchio d'impresa lo slogan pubblicitario della famosa catena di arredamento Mondo Convenienza "La nostra forza è il prezzo", depositato anche come brano musicale "jingle". 39

Per Mondo Convenienza e Jingle depositato come marchio vedi fonte: http://www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2004153&idarea1=0&ti povisualizzazione=s&mostracorrelati=&partebassatype=2&showcat=1&idmenu=11696&ordina mento=&idarticolo=2004153&menumaintype= Sebbene l'art. 7 c.p.i. non li citi espressamente, fanno parte dei segni suscettibili di costituire un valido marchio gli slogan pubblicitari ovvero i messaggi che incitano all'acquisto di prodotti e di servizi di riferimento, a condizione, tuttavia, che presentino un carattere distintivo, vale a dire che si tratti di un segno che possa essere percepito dal pubblico dei consumatori di riferimento, come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, così consentendone, senza possibilità di confusione, la distinzione da quelli dei concorrenti. Ad esempio, è stato depositato come marchio d'impresa lo slogan pubblicitario della famosa catena di arredamento Mondo Convenienza "La nostra forza è il prezzo", depositato anche come brano musicale "jingle". Infatti, può costituire un marchio valido un suono, a condizione che sia rappresentato graficamente, mediante un pentagramma dettagliato, illustrando le note musicali (art. 7 c.p.i.) Infatti, può costituire un marchio valido un suono, a condizione che sia rappresentato graficamente, mediante un pentagramma dettagliato, illustrando le note musicali (art. 7 c.p.i.) Perciò (proprio per la caratteristica della necessità di essere rappresentati graficamente) NON appare POSSIBILE (A OGGI) l esistenza dei c.dd. Marchi olfattivi (un profumo non potrà diventare un marchio in quanto non riproducibile graficamente). 40

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cioè questo, Il caso della Benetton dimostra come uno SLOGAN possa essere trasformato e quindi diventare un MARCHIO 42

(FONTE: http://www.uibm.gov.it/ - Ministero dello sviluppo economico. Sul colore (tonalità cromatiche) e persino sui suoni come possibili marchi l art. 7 c.p.i. cita anche, nell'elenco dei segni suscettibili di costituire un valido marchio, i suoni. Infatti, può costituire un marchio valido un suono, a condizione che sia rappresentato graficamente, mediante un pentagramma dettagliato, illustrando le note musicali. L'Art. 7 c.p.i. indica, altresì, che le combinazioni o tonalità cromatiche possono costituire un valido marchio. Con questa definizione si esclude che possa costituire un valido marchio un colore puro perché si ritiene che l'uso dello stesso non possa essere esclusivamente riservato ad un solo titolare. 43

Il fenomeno dei nomi a dominio è ampliamente tutelato, sia dal Codice Civile (nome-marchio-atipico ecc ) sia da norme speciali (LDA e CPI). PERO occorre specificare che la regolamentazione varia a seconda della conflittualità con altri segni distintivi o fenomeni regolamentati dal diritto, ad esempio: 44

Conflittualità 45

Altro caso Il Cybersquotting è un reato. Cybersquatting. occupazione abusiva di dominio --- > in realtà consiste in un vero e proprio accaparramento di un nome altrui col fine (ricattatorio) di rivenderlo a colui che ne è interessato. Diverso dal Domain Grabbing - imprenditore registra come proprio DN un marchio, ditta o insegna altrui scopo: un indebito vantaggio (=confusione nella Clientela) oppure azione di disturbo (nei confronti dell altro imprenditore). conflittualità tra DN e Nome Attenzione. Se il nome è riprodotto in DN di sito web di un impresa la normativa applicabile sarà quella che regola i segni distintivi d impresa. 46

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Sorta di sentenza Salomonica riasegnazione del DN ma nessun risarcimento danni ne a favore della sarta ne a favore della Kraft Ma la dichiarazione di un principio che ha fatto scuola 48

Anche qui vince il marchio sul diritto del titolare del Dn che è uno sconosiuto Il caso ha visto contrapporsi In questo caso l affermazione di principio è stata ancora più incisiva, perché si è invoca la c.d. tutela allargata 49

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Si ricorda che la risoluzione delle dispute è disciplinata da uno specifico Regolamento, corredato dalla manualistica tecnica (Linee guida legali) Questo «ulteriore» regolamento si trova al seguente indirizzo del sito ufficiale del Registro.it: http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/risoluzione-delledispute-nel-cctld.it-regolamento-versione-2.0.pdf 52

In merito al caso portato ad esempio la decisione del «giudice» che si è espresso in merito: 1) Identità e confondibilità del nome con il marchio registrato dalla Ricorrente. e respinge quanto affermato dall avvocato del resistente citando il punto 3.6 lett. A) del Regolamento dispute. 53

In merito alla seconda contestazione del Ricorrente: 2) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. In questo il giudice afferma che Non c e malafede. Determinante in tal caso è stato il principio vigente nel ns ordinamento giuridico: E cioè: «Tenuto presente che nel nostro ordinamento vige la presunzione di buona fede, nelle procedure di riassegnazione il Ricorrente deve provare o che il Resistente, al momento della registrazione e sino alla presentazione del ricorso, era conscio di ledere l altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.), oppure l esistenza di una delle circostanza dalle quali il regolamento autorizza dedurre la malafede del Resistente». Pertanto il Giudice NON ACCETTA quanto portato a sostegno della propria pretesa dal Ricorrente in tal senso. L avvocato del ricorrente tuttavia eccepisce che Su tali basi, la ricorrente ritiene indicare quale elementi da cui dedurre la malafede: a) il fatto che quando il resistente ha registrato il proprio nome a dominio, nel 2011, l attività della ricorrente sul mercato italiano era già 54

iniziata da sei anni, ed è dunque difficile ritenere che il relativo deposito sia avvenuto in buona fede b) la circostanza che l unico uso del nome a dominio consiste nel tentativo di venderlo, sfruttando la notorietà del marchio della ricorrente c) Il fatto che la home page del sito posto sul dominio sia una pagina di parcheggio con ( ) cui comunque il resistente impedisce di registrare il nome a dominio palato.it a proprio nome. 54

Anche questa seconda eccezione del ricorrente viene confutata dal giudice che non ravvisa una malafede del resistente. A prescindere dal fatto che la asserita notorietà del marchio il palato è solo affermata, ma non è minimamente provata dalla Ricorrente, è jus receptum (sia in ambito nazionale che internazionale) che la registrazione di nomi a dominio corrispondenti a parole di uso comune ai fini di rivendita è del tutto legittima, ed è fattispecie del tutto diversa da quella prevista dall art. 3.7, lett. a del regolamento. Per quanto riguarda il terzo motivo, con il quale la Ricorrente sembra prospettare il passive holding del dominio che ne impedirebbe la registrazione al titolare del marchio, è sufficiente osservare che dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che il dominio è utilizzato per pubblicità sponsorizzate (pay per click) in settori del tutto diversi da quelli in cui afferma essere attiva la Ricorrente, e per pubblicizzare il fatto stesso che il dominio è posto in vendita. Si tratta di legittime attività lucrative che escludono ci si trovi in presenza di passive domain holding, nel quale il dominio viene semplicemente registrato ma non utilizzato. 55

Altri casi di esempio possono essere consultati : Sequestro di sito internet: non basta dominio evocante nome di marchi registrati Tribunale Padova, ordinanza 04.11.2011 http://www.altalex.com/index.php?idnot=55330 Caso Radioitalia: la WIPO nega la riassegnazione del nome a dominio WIPO, decision 14.05.2010 n D2010-0329 http://www.altalex.com/index.php?idnot=50385 Procedura di riassegnazione del nome a dominio MISSITALIA.ITC.r.d.d., decisione 01.08.2009 56

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