I STEP: La superficie di riferimento



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Tarsu/Tia Tia I STEP: La superficie di riferimento

La bolletta

La visura

Bolletta e visura: quale superficie ai fini Tarsu? Spesso vi è coincidenza tra superficie catastale e superficie dichiarata ai fini Tarsu. LA SUPERFICIE CATASTALE, TUTTAVIA, NON E QUELLA IMPONIBILE!

La superficie imponibile La superficie imponibile ai fini tarsu non è la superficie catastale (quella cioè ricavabile dalla planimetria) ma quella calpestabile, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore. La differenza tra superficie catastale e superficie calpestabile (quindi imponibile) è costituita prevalentemente dallo spessore dei muri e dai c.d. coefficienti di ragguaglio previsti dal D.P.R. 138/98, utilizzati per i locali accessori e pertinenziali diversi dalle aree scoperte. (Ad esempio per le utenze terziarie, la superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali è computata nella misura del 50% - coefficiente di ragguaglio se comunicanti con i locali principali e del 25% - coefficiente di ragguaglio se non comunicanti). La differenza tra superficie catastale e superficie imponibile è nell ordine del 15%.

La superficie imponibile Il fondamento giuridico dal quale si desume il concetto di superficie calpestabile, e quindi imponibile, discende dal combinato disposto tra l articolo 62 del D.Lgs 507/93 (nella parte in cui esclude dal tributo le superfici che non possono produrre rifiuti per l uso cui sono destinate per loro natura o per condizioni obiettive di inutilizzabilità, nonché le superfici produttive di rifiuti speciali) e i Regolamenti comunali nei quali è stabilito, nella loro quasi generalità, che per superficie oggetto del tributo si intende quella al netto del calpestio.

Perché esiste l equivoco? Perché la possibilità di corrispondere la Tarsu sulla superficie calpestabile è contenuta nelle pieghe di regolamenti comunali corposi e difficilmente reperibili. Perché i Comuni non diffondono la conoscenza di queste opportunità. Perché la modulistica utilizzata dai Comuni è spesso generica e fuorviante. UN ESEMPIO

Come chiedere la rettifica? E sufficiente richiedere al Comune di correggere la precedente dichiarazione. La pratica non è soggetta a verifica discrezionale da parte dell Ente locale. Il Comune deve solo prenderne atto, salvo svolgere le eventuali verifiche sulla veridicità dell autocertificazione. Non si avvia alcun contenzioso con il Comune. UN ESEMPIO

L art. 1, comma 340, legge 311/2004 Il comma 340 della legge finanziaria per il 2005 stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento su cui calcolare la TARSU non può essere inferiore all 80% della superficie catastale. Si considerano a destinazione ordinaria le seguenti unità immobiliari: Negozi e locali assimilati (T/1) Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali (T/2) Fabbricati e locali per esercizi sportivi (T/3) Pensioni (T/4) Autosilos, autorimesse e parcheggi (T/5) Stalle, scuderie e simili (T/6) Uffici, studi e laboratori professionali (T/7)

L art. 1, comma 340, legge 311/2004 Ai fini dell applicazione del comma 340, non sono prese in considerazione: la superficie G, che identifica le superfici residue non riconducibili ai vani principali, ad accessori, ed aree scoperte ad uso esclusivo la superficie dei locali e degli accessori, o loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,5 mt. Concorrono alla determinazione della superficie soggetta alla TARSU (nel senso che rientrano nel limite del 20%) anche le agevolazioni eventualmente previste dalla legislazione nazionale e locale. Tali agevolazioni sono esclusivamente, tuttavia, quelle attinenti alla superficie (esclusione per vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura ecc.) ma non quelle relative all attività (rifiuti effettivamente ed oggettivamente avviati al recupero, adozione di interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti, interventi di pretrattamento volumetrico, ecc).

L art. 1, comma 340, legge 311/2004 Il limite del 20 % previsto dal comma 340 non si applica per le unità immobiliari a destinazione speciale. Sono a destinazione speciali, tra l altro, le seguenti unità immobiliari: Stabilimenti balneari e di acque curative (V/2) Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati (V/3) Unità immobiliari per funzioni terziario-commerciali (Z/3) Unità immobiliari per funzioni terziario-direzionali (Z/4) Unità immobiliari per funzioni ricettive (Z/5) Stazioni di servizio e per la distribuzione di carburanti (Z/7)

Tarsu/Tia Tia II STEP: Le agevolazioni

Le agevolazioni nazionali L art 62 del Dlgs. 507/93 individua i locali o le aree non tassabili: locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. quella parte di superficie tassabile ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti.

Ulteriori ipotesi di agevolazioni nazionali L art 67 del Dlgs. 507/93 prevede inoltre riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico. Inoltre, l art. 66 del Dlgs. 507/93 specifica che, pur rimanendo facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde, esse devono comunque essere computate nel limite del 25%.

Agevolazioni comunali Le agevolazioni generalmente previste nei regolamenti comunali sono le seguenti: tutti i locali e le aree inutilizzate, nonchè quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità; i locali caldaia; i locali accessori come garages, cantine e solai utilizzati solo saltuariamente; le centrali termiche; i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori; i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili; le celle frigorifere; i balconi, le terrazze, i cortili e i giardini; le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, le legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza; i locali e le aree scoperte adibite al culto; la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica delle attività sportive.

La rideterminazione della superficie Unità immobiliari a destinazione speciale S = 120 mq (superficie catastale al lordo delle agevolazioni) 10 mq (spessore muri) = 110 mq (superficie calpestabile) ESCLUSIONI 10 mq (cantina) 10 mq (balconi) = 90 mq 90 mq x 15,9 (coeff. prod. rifiuti) = 1.431 RIDUZIONI 1.431-10% (avvio recupero) = 1.288 AGEVOLAZIONI 1.288-5% (lavori pubb.utilità) = 1.224

La bolletta rideterminata (Unità speciali) SPECIALE ORDINARIA - 35 % dell importo iniziale SPECIALE

La rideterminazione della superficie Unità immobiliari a destinazione ordinaria S = 120 mq (superficie catastale al lordo delle agevolazioni) 10 mq (spessore muri) = 110 mq (superficie calpestabile) ESCLUSIONI 10 mq (cantina) 10 mq (balconi) = 90 mq Tetto 20% = 100 mq 100 mq x 15,9 (coeff produzione) = 1.590 RIDUZIONI 1.590-10% (avvio recupero) = 1.431 AGEVOLAZIONI 1.431-5% (lavori pubb.utilità) = 1.360

La bolletta rideterminata (Unità ordinarie) ORDINARIA - 28 % dell importo iniziale ORDINARIA 100 1.360

Il Data-Base

Utilizzo del Software per il PIEMONTE