MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE Processo telematico nella giustizia tributaria e suoi sviluppi Aurelio Parente Componente Gruppo di lavoro per il processo tributario telematico e Progetto di Ricerca PRIN sulle nuove tecnologie nel contenzioso tributario 1 26 novembre 2013
Le criticità del Processo Tributario Cartaceo e le soluzioni offerte dal Processo Tributario Telematico VS 2
IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Il contenzioso tributario è definito un processo cartolare e tutte le sue fasi sono scandite ed influenzate dalla produzione dei documenti, ossia dalle tempistiche, formalità e regole processuali inerenti alle modalità con cui essi debbono essere portati a conoscenza delle parti o depositati nel fascicolo del processo. Le principali criticità individuabili nella attuale gestione cartacea attengono sia a semplici adempimenti di procedura che alla attività giurisdizionale, ma tutti con effetti, anche gravi, sulla validità del ricorso, oltre che sui semplici tempi dell iter processuale. 3
LE CRITICITA 1. La modalità di redazione del ricorso, non veicolata o guidata in alcun modo, fa sorgere il pericolo di atti inammissibili, privi degli elementi fondamentali del ricorso o comunque contestabili. 2. Vanno depositati in segreteria anche gli allegati senza che ne sia prevista la notifica alla controparte; parimenti la legge non prevede che il depositante o la segreteria avvisino le parti dell avvenuto deposito di documenti e memorie. 4
LE CRITICITA 3. La tempestiva costituzione in giudizio è collegata agli orari di apertura delle Poste e delle Commissioni. 4. L individuazione dei documenti costituenti il fascicolo in sede di accettazione può comportare una incompleta individuazione degli stessi. 5. Della data di trattazione e del deposito sentenza viene dato avviso alle parti costituite senza però un preciso controllo del perfezionamento della comunicazione. 5
LE CRITICITA 6. L avvenuto appello deve essere portato a conoscenza della Commissione tributaria provinciale mediante deposito di copia presso la stessa 7. Le riunificazioni risultano essere strettamente dipendenti dalla richiesta delle parti o dalla attività del Presidente di Commissione o di sezione. 8. Il presidente di Commissione e di Sezione procedono all esame preliminare dei ricorsi, alla assegnazione di essi alle sezioni e ai collegi/relatori senza una visione globale dei fascicoli ed informazioni di dettaglio 6
LE CRITICITA 9. I giudici tributari sono gli unici attori del sistema processuale tributario che non hanno accesso alle informazioni del sistema informativo delle commissioni 10.I tempi che intercorrono tra l apposizione delle tre firme necessarie alla validità della sentenza emessa (Presidente Estensore Segretario) influenzano sensibilmente la durata del processo 11.A causa delle procedure cartacee le fasi di lavorazione del procedimento tributario presentano tempi medi estremamente disomogenei da una commissione all altra e da un grado di giudizio all altro. 7
LE CRITICITA In particolare, con riferimento alle risultanze dell ultimo triennio, abbiamo, ad esempio che: Dalla trasmissione del fascicolo al Presidente alla assegnazione alle sezioni intercorrono mediamente 83 giorni; Il deposito di un decreto di estinzione della controversia avviene in media in 375 giorni; La decisione sulle stanze di sospensione avviene in media in 142 giorni; 8
LE CRITICITA Tra la data dell ultima udienza tenuta ed il deposito della sentenza emessa trascorrono in media 55 giorni; Il complessivo tempo medio del processo tributario, dal deposito del ricorso a quello della sentenza, è quantificabile attualmente in 745 giorni; 9
LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO In via generale: non può non evidenziarsi come la introduzione della possibilità di formare, sottoscrivere, notificare, depositare e consultare ogni atto del fascicolo processuale a mezzo di procedure telematiche sia idoneo ad essere risolutivo di tutte quelle problematiche connesse alla produzione e veicolazione fisica degli atti processuali. La delocalizzazione della segreteria di Commissione comporta, senza bisogno di prove, l abbattimento drastico della maggior parte dei tempi dell iter processuale e di buona parte dei costi connessi, ma i benefici conseguibili vanno ben oltre. 10
LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO In particolare: Attraverso il S.I.Gi.T. le parti, dopo aver predisposto off line il ricorso a mezzo di un programma di office automation, allegano tutti gli atti del fascicolo processuale e lo inviano telematicamente alla Commissione Tributaria, ma solo dopo una validazione formale che ne assicura la completezza e validità, attraverso le politiche di controllo dei formati documentali e della tipologia di atti necessari o dichiarati quali allegati, a seconda del contenuto della NIR 11
LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO Il Processo Telematico risolve i problemi degli orari d ufficio, delle commissioni o degli uffici postali, in quanto il S.I.Gi.T. sarà disponibile in linea per la quasi totalità del tempo nell arco della giornata per effettuare ogni tipo di operazione processuale. Tutti i documenti validamente inviati ed acquisiti al S.I.Gi.T. vanno a costituire il fascicolo processuale elettronico e sono a disposizione di tutti gli attori del processo per visionarli o estrarne copie liberamente. 12
LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO Ai fini dell attuazione delle disposizioni dell articolo 53, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale è valido anche ai fini del deposito della copia dell appello presso l ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. La modalità telematica, infatti, garantisce attraverso la visualizzazione dell appello anche da parte della CTP il doppio adempimento introdotto dall art. 3-bis, comma 7 del D.L. 30.09.2005, n. 203 convertito dalla L. 248/2005 13
LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO Quanto al tema delle certezza delle notificazioni e comunicazioni previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non sarà possibile alcun dubbio su essa in quanto le stesse sono eseguite per via telematica attraverso il servizio di posta elettronica certificata (PEC). L ulteriore profonda differenza rispetto all attuale sistema di notificazione consiste nell azzeramento di fatto della differenza della decorrenza dei termini tra mittente e destinatario, in quanto tra le due ricevute di PEC può intercorrere un intervallo anche di decimi di secondo. 14
LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO Per quanto alle problematiche collegate al trattamento congiunto di ricorsi lasciato alla richiesta delle parti o attivazione del Presidente di Commissione o di Sezione ed alla possibilità di assegnazioni discrezionali dei ricorsi alle sezioni, tutto ciò, a partire dal 20 maggio 2013, è già superato dall applicativo informatico, realizzato nell ambito di quello del Processo Tributario Telematico e per essere con esso integrato, relativo alla gestione dell assegnazione casuale dei ricorsi alle sezioni da parte dei Presidenti di Commissione. 15
in accordo a quanto stabilito dalla normativa e dalle risoluzioni del Consiglio di Presidenza e secondo le linee guida dallo stesso fissate con il proprio decreto annuale, ma consentendogli una visione completa degli atti in trattazione e dei contenuti specifici idonei a trattazione anticipata o assegnazione non casuale. 16
In particolare: Sarà garantita un equa distribuzione del numero di ricorsi/appelli per tutte le sezioni della Commissione attraverso l utilizzo di un criterio di assegnazione casuale sia per le sezioni che per le vertenze. Sarà possibile escludere temporaneamente dalla proposta di assegnazione sezioni con un numero esiguo di componenti o con notevole arretrato rispetto ad altre sezioni. Nel caso di ricorsi/appelli che presentino ragioni di connessione sarà proposta per l assegnazione la stessa sezione, anche con riferimento a ricorsi già assegnati in precedenza. Sarà possibile procedere ad assegnazioni con precedenza per gruppi di ricorsi che presentino particolari tematiche (sospensive valore altro) 17
LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO Il S.I.Gi.T. prevede il superamento della criticità inerente l impossibilità di accesso ai dati del sistema informativo per i giudici, introducendoli a pieno titolo nel sistema e permettendo, quindi, ad essi la piena disponibilità degli atti di causa e dei documenti del fascicolo dei ricorsi. Completata l udienza, l estensore, il Presidente del collegio e il Segretario di sezione, dopo aver firmato digitalmente la sentenza la inseriranno nel sistema per il deposito, il tutto senza tempi morti tra ognuno di essi. 18
LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO Da quanto già visto intuiamo anche i possibili benefici conseguibili rispetto alle procedure cartacee per quanto alle fasi di lavorazione del procedimento tributario, premettendo che con l utilizzo del Processo Tributario Telematico esse potranno arrivare, nella maggior parte dei casi, anche ad essere rese omogenee nei tempi medi da una commissione all altra e da un grado di giudizio all altro. 19
LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO In via generale la immediata e piena disponibilità degli atti processuali per tutti i componenti del collegio e della segreteria renderà minimi tutti i tempi occorrenti di ogni fase processuale. Il complessivo tempo medio del processo, dal deposito del ricorso a quello della sentenza, che abbiamo visto quantificabile attualmente in circa 745 giorni, considerando tutti gli abbattimenti temporali introdotti dal telematico, potrà arrivare ad attestarsi intorno ai 260 giorni, con punte di eccellenza, soprattutto nelle piccole commissioni, anche inferiori ai 90 giorni, se consideriamo che già oggi, con il sistema tradizionale, abbiamo Commissioni con tempi medi che non superano i 217 giorni complessivi. 20
IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO L INTRODUZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE 21
IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Il progetto prevede la realizzazione di un Sistema Informativo a supporto del Processo Tributario (S.I.Gi.T.) che permetterà l interazione telematica tra le Commissioni Tributarie e le parti coinvolte, contribuenti e loro difensori, uffici impositori, giudici tributari. Per disciplinare l uso del S.I.GI.T. è stato necessario predisporre un apposito Regolamento, il quale ha ricevuto già tutti i pareri di legge ed è stato approvato anche dal Consiglio di Stato con parere depositato il 25 luglio 2013 22
ALCUNE NOTE DI DETTAGLIO SUL REGOLAMENTO DEL PROCESSO TELEMATICO 23
LINEE GUIDA DEL REGOLAMENTO Le linee che hanno guidato la redazione del Regolamento sono state principalmente due: In primo luogo, che le modalità telematiche di introduzione e gestione del giudizio rappresentino una facoltà e non un obbligo (c.d. doppio binario), sia in forza del principio generale di libertà delle forme di cui all'articolo 121 del cpc, che della avvenuta equiparazione a tutti gli effetti di legge dei documenti informatici e telematici a quelli tradizionali. Inoltre, non si è inciso in alcun modo sulle disposizioni processuali (adempimenti, termini, contenuto di atti, ecc.) che attualmente regolano il contenzioso tributario. 24
LINEE GUIDA DEL REGOLAMENTO In secondo luogo, per evitare un processo misto, in parte cartaceo ed in parte telematico, che comporterebbe un inutile aggravio di lavoro a carico del personale delle segreterie, in contrasto con le finalità del progetto ispirato a garantire maggiore trasparenza, efficienza ed economicità dell attività amministrativa e giurisdizionale in senso lato, è stato previsto che la modalità telematica se scelta inizialmente dal contribuente, o dal suo difensore, debba obbligatoriamente essere seguita da tutte le parti fino alla definizione del giudizio in appello, salvo alcune ipotesi tassative fissate. 25
LINEE GUIDA DEL REGOLAMENTO INDIRIZZO DI PEC COME ELEZIONE DI DOMICILIO L indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell art. 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, unitamente alla notifica del ricorso introduttivo e dell istanza di reclamo e mediazione tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche e deve coincidere con quello riportato nella nota di iscrizione a ruolo. 26
LINEE GUIDA DEL REGOLAMENTO ATTESTAZIONE TEMPORALE DEI DEPOSITI TELEMATICI La costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito della nota di iscrizione a ruolo e dei documenti per via telematica è certificata dal S.I.Gi.T. mediante il rilascio dell attestazione dell iscrizione del ricorso al registro generale, recante la data di trasmissione e il numero del registro generale di cui all articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La costituzione in giudizio della parte resistente mediante il S.I.Gi.T. è certificata dal sistema mediante un attestazione, recante la data di trasmissione. 27
LINEE GUIDA DEL REGOLAMENTO IL FASCICOLO INFORMATICO A seguito del deposito telematico degli atti il fascicolo informatico si forma automaticamente, senza più intervento della segreteria della Commissione tributaria ed è il sistema stesso che alla scadenza dei termini di legge «chiude» il fascicolo e lo rende disponibile immediatamente al Presidente della Commissione per le operazioni di esame preliminare. La segreteria della Commissione tributaria integrerà il fascicolo informatico inserendovi anche le documentazioni cartacee dopo averle acquisite informaticamente a mezzo scanner e rese valide con firma digitale del Segretario di Sezione. 28
LINEE GUIDA DEL REGOLAMENTO IL FASCICOLO INFORMATICO: LE ECCEZIONI Le uniche eccezioni che consentono, nell ambito di un processo avviato in modalità telematica, la produzione di documenti su supporto cartaceo sono previste per i casi di: Cambio del difensore nel corso del procedimento Impossibilità alla redazione e sottoscrizione del verbale di udienza con modalità informatiche. 29
IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO IL PORTALE WEB ED I SERVIZI GESTITI DALL APPLICATIVO INFORMATICO 30
IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (S.I.GI.T.) / LDAP CRL S.I..T. 31
IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Per garantire la sicurezza dei dati l accesso avviene a seguito di un doppio controllo sull utente: credenziali di accesso e profilazione. 32
IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO I SERVIZI E L INTERFACCIA RICORRENTE / DIFENSORE Trasmissione telematica degli atti in commissione tributaria La nota di iscrizione a ruolo Consultazione del fascicolo e dell iter delle vertenze 33
Compilazione della Nota di iscrizione a ruolo allegata al ricorso/appello Nota di Iscrizione a ruolo Ricorsi Nota di Iscrizione a ruolo Appelli 34
Nota di iscrizione a ruolo N.I.R. L articolo 2, comma 35-quater, lettera c, del DL 138/2011, convertito dalla L 148/2011, ha modificato l art. 22 del D. Lgs. 546/92 inserendo obbligo per la parte ricorrente, a decorrere dal 17 settembre 2011, di depositare all atto della costituzione in giudizio, la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli. La nota di iscrizione a ruolo consente la trasmissione telematica degli atti del processo, la verifica formale degli stessi e l acquisizione delle informazioni nel DB. 35
Nota di iscrizione a ruolo 36
Compilazione Nota di iscrizione a ruolo allegata al ricorso/appello: dati generali 37
Compilazione Nota di iscrizione a ruolo allegata al ricorso/appello:(associazione al ricorso) 38
Compilazione Nota di iscrizione a ruolo allegata al ricorso/appello: dati degli atti 39
Compilazione Nota di iscrizione a ruolo allegata al ricorso/appello: dati del ricorrente 40
Compilazione Nota di iscrizione a ruolo allegata al ricorso/appello: dati del difensore PEC 41
Validazione Nota di iscrizione a ruolo PEC 42
Trasmissione della Nota di iscrizione a ruolo 43
Trasmissione della Nota di iscrizione a ruolo 44
Trasmissione della Nota di iscrizione a ruolo : ricevuta di consegna 45
INTERROGAZIONI DEGLI ATTI DI CAUSA Le parti processuali potranno accedere esclusivamente agli atti dei procedimenti da loro instaurati, visualizzandoli attraverso appositi menu di ricerca disponibili nel S.I.Gi.T. e con possibilità di scaricarne i contenuti sui supporti di memoria del proprio PC 46
Interrogazioni per dati trasmissione 47
Ricezione del ricorso/appello in commissione Ricorrente/Difensore Il Segretario di sezione provvede, tramite le funzioni del S.I.CO.T., ad effettuare la: visualizzazione e stampa dell elenco dei ricorsi o appelli telematici stampa consegna dei ricorsi al Presidente assegnazione alla sezione acquisizione allegati telematici fissazione data udienza acquisizione collegio giudicante Commissione Tributaria La Commissione Tributaria invia tramite PEC al Ricorrente e all Ufficio Impositore Ufficio Impositore Sistema documentale 48
Il Processo Tributario Telematico: Il primo applicativo introdotto nelle Commissioni Tributarie «Assegnazione alla Sezione» 49
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IL TESTO DEL DECRETO 52
IL TESTO DEL DECRETO 53
IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO I SERVIZI E L INTERFACCIA PER GLI ORGANI GIUDICANTI Consultazione ricorsi assegnati al collegio Formazione, invio e deposito della sentenza Consultazione stato depositi e consuntivo lavoro svolto 54
I servizi per il giudice Formazione - Invio e Deposito della sentenza 55
CONCLUSIONI: Con quanto detto sinora non voglio fare un elogio incondizionato dell introduzione delle procedure telematiche nell iter processuale ed ignorare tutte le problematiche collegate alla mentalità cartacea, alla tecno resistenza fisiologica ed alla carenza di risorse umane e finanziarie che, al contrario, occorrerà affrontare e risolvere. Voglio, però, affermare quasi con ostinazione che l introduzione operativa del Processo Tributario Telematico rappresenta una vera rivoluzione del sistema processuale e le economie da esso realizzabili in termini di costi e di ottimizzazione delle risorse umane, la semplificazione delle procedure e la eliminazione «ab origine» di cause di improcedibilità, non potrà che ineluttabilmente condurre al successo ed al raggiungimento della sua affermazione quale mezzo esclusivo di gestione del contenzioso tributario. 56