Economia delle imprese di assicurazione e della previdenza. Principali caratteristiche delle assicurazioni danni

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Transcript:

Economia delle imprese di assicurazione e della previdenza Principali caratteristiche delle assicurazioni danni

Le assicurazioni ramo danni (1) Le assicurazioni danni hanno avuto origine nei Paesi anglosassoni con riferimento ai trasporti marittimi La loro funzione economica è quella di trasformare un rischio puro in un costo certo, rappresentato dal pagamento del premio I rischi oggetto di copertura possono essere distinti in: Danni ai beni di proprietà dell assicurato (es. furto e incendio) Danni a terzi o beni di terzi (es. responsabilità civile nei confronti di terzi per danni prodotti con il proprio comportamento negligente o colposo) Danni alle persone (es. infortuni e malattia) 2

Le assicurazioni ramo danni (2) Rispetto alle assicurazioni ramo vita, è possibile sottolineare le seguenti differenze: L aleatorietà non riguarda soltanto se e quando sarà dovuta la prestazione, ma anche l entità della stessa, legata ad eventi caratterizzati da forte variabilità Le esposizioni contrattuali sono tipicamente di durata inferiore rispetto al ramo vita (1 anno, o meno, come per le assicurazioni sui trasporti) Il processo di liquidazione risulta molto più lungo e complesso, richiedendo anche l intervento di periti specializzati Il sinistro può ripetersi (es. un veicolo coinvolto in più incidenti nel corso della durata contrattuale) I fenomeni di asimmetria informativa pre e post contrattuale hanno un maggior impatto 3

I principi delle assicurazioni danni (1) Principio indennitario (o di non arricchimento). Il fine dell assicurazione è quello di indennizzare il contraente rispetto al danno effettivamente subito, non di ingenerare un indebito arricchimento. Indicando con z il danno e con i l indennizzo dovuto dalla compagnia, il risarcimento può essere indicato con i (z) Tale risarcimento non potrà eccedere il valore del bene assicurato. Tale valore può essere definito in due diversi modi: Come valore commerciale, tenendo quindi in considerazione il normale deprezzamento che si produce con l usura e l obsolescenza (es. furto o incendio auto) Come valore a nuovo, ossia l insieme delle spese per la costruzione o l acquisto di un bene equivalente (diffuso per edifici, fabbricati e macchinari industriali) Nelle assicurazioni di responsabilità civile non esiste un valore del bene assicurato e risulta spesso difficile anche prevedere un massimo danno possibile. In linea teorica sarebbe quindi possibile prevedere una garanzia illimitata. Nella realtà dei contratti è generalmente apposto un massimale di garanzia 4

I principi delle assicurazioni danni (2) Regola proporzionale. Se il valore assicurato V risulta inferiore al valore effettivo del bene V, la compagnia sarà tenuta a rispondere del danno solo in proporzione al rapporto tra questi due valori. Possiamo distinguere due tipi di assicurazione Assicurazione a valore intero o a copertura integrale. Viene definito un valore assicurato V con obbligo per la compagnia di risarcire il danno fino a concorrenza di tale valore. La funzione di risarcimento diviene z se V ' V ( z) V ' z se V ' V V Il risarcimento è proporzionalmente ridotto. In caso di sottoassicurazione (V <V) e perdita integrale del bene (danno pari a V) si ottiene un risarcimento pari a V 5

I principi delle assicurazioni danni (3) Assicurazione di primo rischio relativo. Il contratto prevede un valore assicurato V, ma anche un massimale di copertura M. In tal caso la funzione di risarcimento diviene ( z) min( z, M ) se V ' V V ' min( z, M ) se V ' V V Vale la regola proporzionale, ma la compagnia risarcisce sempre nei limiti del massimale di copertura previsto La regola proporzionale, invece, non trova applicazione nelle assicurazioni di primo rischio assoluto, in cui non viene indicato un valore del bene assicurato V, ma solo un massimale di copertura M. La funzione di risarcimento è semplicemente ( z) min( z, M) 6

I principi delle assicurazioni danni (4) Una rilevante differenza tra assicurazioni per danni ai beni e assicurazioni di responsabilità civile riguarda la rilevanza del comportamento dell assicurato. Nella prima, la colpa grave del contraente (cioè la violazione di minime regole di diligenza e prudenza) esclude l impegno al risarcimento, a meno di patto contrario. Nell assicurazione di responsabilità civile, invece, la colpa è proprio il presupposto che fa sorgere l obbligo al risarcimento del danno. Sono comunque esclusi i danni derivanti da comportamenti dolosi (cioè prodotti con intenzionalità) 7

I principi delle assicurazioni danni (5) La disponibilità di basi statistiche dettagliate consente di adottare tecniche di personalizzazione della tariffa, in base a diversi fattori di rischio La personalizzazione a priori ha l obiettivo di suddividere i rischi assicurati in classi il più possibile omogenee in termini di sinistrosità (es. fumatori/non fumatori, uomini/donne). Risulta possibile applicare diversi modelli statistici per definire la c.d. relatività (ossia la specifica rischiosità di una determinata modalità del fattore di rischio considerato, es. fumatore, rispetto alla media) Con una recente sentenza del 1 marzo 2011, la Corte di giustizia dell UE, ha dichiarato invalido l art. 5, par. 2, della direttiva 2004/113/CE, che attribuisce agli Stati membri la possibilità di esercitare un opzione volta a differenziare i premi e le prestazioni dei contratti assicurativi in base al sesso degli assicurati, se giustificabile sulla base di dati statistici e attuariali. Il divieto assoluto di discriminazioni in base al genere è divenuto operativo dal 21 dicembre 2012 e riguarda sia i rami vita che i rami danni 8

I principi delle assicurazioni danni (6) La personalizzazione a posteriori ha invece l obiettivo di adeguare il premio nel tempo in base all effettiva sinistrosità registrata La determinazione del premio di esperienza può avvenire in base a sistemi di natura collettiva o individuale Nel primo caso, il premio applicato risulta pari ad una media ponderata tra il premio di riferimento dell esercizio precedente e quello che sarebbe stato necessario in base alla sinistrosità osservata (con pesi definiti in base ad un fattore di credibilità) Nel secondo caso, si definiscono delle regole evolutive per il passaggio di singoli assicurati da una classe di rischi all altra (es. bonus-malus nella RCA) 9

La classificazione dei rami danni (1) La classificazione dei prodotti danni è contenuta nella direttiva CEE n. 49/1992, recepita in Italia dal D. Lgs. 175/1995 ora trasposto nel Codice delle assicurazioni private. Sono previsti 18 rami che possiamo innanzitutto dividere in due categorie principali: rami auto e non auto I Rami auto comprendono: il ramo Responsabilità civile auto (RCA) per i danni causati a terzi con il proprio autoveicolo il ramo Corpi veicoli terrestri (CVT) che comprende le coperture per i danni a veicoli terrestri (tra cui le auto) causati da incendio, furto, grandine, etc 10

La classificazione dei rami danni (2) I Rami non auto comprendono: Le assicurazioni finalizzate a fronteggiare le conseguenze di eventi dannosi che colpiscono i beni di proprietà dell assicurato. Può trattarsi di veicoli (rami Corpi veicoli ferroviari, Corpi veicoli aerei, Corpi veicoli marittimi, lacustri e fluviali), di merci e bagagli oggetto di trasporto (ramo Merci trasportate), di danni provocati da incendi e altri eventi naturali equiparati o altro (ramo Incendio ed elementi naturali e Altri danni ai beni) Le assicurazioni contro i danni alle persone che garantiscono il pagamento delle prestazioni sanitarie ed assistenziali, nonché indennità sostitutive della capacità di generare reddito, a coloro che siano colpiti da infortuni o malattie (rami Malattia e Infortuni) Le assicurazioni di responsabilità civile (RC), che prevedono il subentro dell assicuratore nell indennizzo dei danni causati a terzi dall assicurato, derivanti dalla circolazione del proprio veicolo (rami RC aeromobili e RC veicoli marittimi, lacustri e fluviali), o da cause diverse (ramo RC generale). Le polizze del ramo Tutela giudiziaria assumono tutti gli oneri della difesa degli interessi dell assicurato anche nei procedimenti da lui promossi 11

La classificazione dei rami danni (3) Le assicurazioni contro i danni al patrimonio dell assicurato derivanti da rischio di credito o altre cause. I prodotti del ramo Credito proteggono l assicurato dai danni derivanti dall insolvenza del debitore. Le assicurazioni del ramo Cauzioni garantiscono l adempimento di un obbligazione futura e vengono stipulate dal soggetto obbligato per godere di maggiore credibilità. Infine, i prodotti del ramo Perdite pecuniarie possono essere considerati una categoria residuale, poiché comprendono le coperture contro la riduzione di flussi in entrata futuri attesi (es. perdita di utili) o l insorgere di flussi in uscita imprevisti (es. spese di annullamento viaggio nei pacchetti turistici) Il ramo Assistenza riguarda l assunzione degli oneri riconducibili alla prima assistenza di un soggetto che si trovi in situazione di difficoltà: vanno esclusi i contratti di manutenzione e riparazione, nonché l assistenza prestata da soggetti professionali ad essa preposti. Ad esempio, il trasporto del veicolo alla più vicina officina non è un contratto assicurativo se realizzato da un impresa automobilistica, mentre rientra in tale ramo se realizzato da una compagnia assicurativa 12

La classificazione dei rami danni (4) Nel nostro Paese, i rami auto rappresentano poco meno della metà del totale ramo danni Fonte: ANIA, L Assicurazione in cifre 2016 13

L assicurazione RCA (1) Si tratta di una forma di assicurazione obbligatoria nella maggior parte dei Paesi sviluppati In Italia la L. 990/1969 ha previsto l obbligo non solo dal lato della domanda, ma anche da quello dell offerta (c. d. obbligo a contrarre): ad eccezione delle compagnie che siano autorizzate solo alla copertura di flotte di veicoli, le assicurazioni sono tenute ad accettare tutte le proposte presentate, determinando tariffe per qualunque rischio derivante dalla circolazione di veicoli In tema vi è stato anche un ricorso della Commissione UE sostenuta dalla Repubblica di Finlandia, respinto però dalla Corte di Giustizia Europea in data 28/04/2009 14

L assicurazione RCA (2) Fino al 1993, la tariffa RCA era soggetta ad un regime di tariffa amministrata. Un apposita commissione raccoglieva i dati trasmessi da tutte le compagnie e deliberava il livello del premio puro ritenuto adeguato al mantenimento dell equilibrio tecnico e le percentuali minime e massime di caricamento; la personalizzazione a priori era basata su provincia di residenza, potenza del veicolo e massimali prescelti. La personalizzazione a posteriori era basata su un sistema bonus-malus a 18 classi In seguito alla liberalizzazione, è aumentata la concorrenza e il livello di dispersione dei premi, ma è anche diminuita la trasparenza sul processo di determinazione della tariffa La L. 273/2002 ha imposto maggiori requisiti di trasparenza e la presenza di un attuario incaricato che si occupi di validare ogni tariffa e modifica tariffaria, con la redazione di una relazione tecnica i cui contenuti sono stabiliti dal Regolamento ISVAP n. 16 del 2008 15

L assicurazione RCA (3) Recentemente, la disciplina della RCA è stata oggetto di ulteriori modifiche legislative Il c.d. Decreto Bersani (D.L. 223/2006 poi convertito con L. 248/2006) ha rivoluzionato il mercato prevedendo il divieto di clausole di distribuzione esclusiva, ritenute lesive della concorrenza. L obiettivo del provvedimento era quello di favorire la diffusione di agenti plurimandatari che offrissero alla clientela una più ampia gamma di alternative. A ciò si è aggiunto l obbligo di dare chiara e trasparente comunicazione alla clientela delle provvigioni percepite dagli intermediari Il c.d. Decreto Bersani 2 (D.L. 07/2007 convertito con L. 40/2007) ha introdotto ulteriori novità: Estensione a tutti i rami danni del divieto di esclusiva Disposizioni su tariffe e meccanismo bonus-malus (es. applicazione della classe di rischio del nucleo familiare) 16

L assicurazione RCA (4) Realizzazione del preventivatore on line accessibile dal sito ISVAP Possibilità di recedere dai contratti aventi durata pluriennale senza oneri con preavviso di 60 giorni Divieto di addebitare spese per le relative comunicazioni A parere dell AGCM, i citati provvedimenti di liberalizzazione non hanno raggiunto i loro obiettivi in modo soddisfacente I rappresentanti dell industria hanno da subito reagito mostrando forte contrarietà e lamentando un incremento dei costi di gestione che potrebbe riflettersi sui consumatori Con legge 99/2009 è stata reintrodotta la possibilità di proporre una copertura di durata pluriennale a fronte di una riduzione del premio e della conservazione del diritto di recedere trascorsi cinque anni con preavviso di 60 giorni 17

Il risarcimento diretto (1) Con il D.PR. 245/2006, a partire dal 1 febbraio 2007, è entrato in vigore il sistema del risarcimento diretto Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte dell incidente, rivolge la richiesta di risarcimento direttamente alla propria impresa di assicurazione nei casi di incidenti avvenuti in Italia, in cui siano coinvolti solo due veicoli identificabili con targa e immatricolati in Italia, solo in caso non vi siano lesioni gravi per il conducente, anche in assenza di accordo tra le parti Se c è accordo tra le parti (Modulo Blu a doppia firma), la procedura diviene particolarmente veloce, ossia il danno dovrà essere liquidato entro 30 giorni (60 in assenza di accordo, 90 se ci sono danni alla persona del conducente) 18

Il risarcimento diretto (2) I rapporti tra compagnie sono regolati dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD). La CARD rappresenta un estensione di procedure già esistenti: Convenzione Indennizzo Diretto (CID) nata nel 1978 per i sinistri tra due veicoli con costatazione amichevole d incidente e senza danni alle persone Convenzione Terzi Trasportati (CTT) istituita nel 2004 per i danni ai terzi trasportati entro alcuni limiti Oltre ad un estensione dell ambito di applicabilità, la vera novità riguarda i profili di gestione successiva del rapporto tra compagnie 19

Il risarcimento diretto (3) Prima del 2007, la compagnia del danneggiato (mandataria) provvedeva a rimborsare l assicurato integralmente, per poi rivalersi su quella del danneggiante (debitrice), senza effetti contabili rilevanti Attualmente, i rapporti tra le compagnie vengono regolati tramite stanza di compensazione, in base ad importi forfetari L indennizzo diretto funziona tramite una stanza di compensazione gestita da un ente autonomo rispetto al settore assicurativo (CONSAP) La compagnia non ottiene un rimborso integrale, ma un importo pari al costo medio prestabilito da un comitato ministeriale Il sistema di forfetizzazione deve essere costruito con opportune diversificazioni per tipologia di danno e di veicolo. Possibili problemi: Il sistema non produce incentivo ad un efficiente gestione dei sinistri Il costo non coperto dal sistema finisce per far lievitare le polizze 20

Il risarcimento diretto (4) La determinazione dei forfait non è un processo semplice: fino al 2008 il meccanismo di determinazione degli importi non era differenziato per tipologia di veicoli coinvolti negli incidenti e, quindi non teneva conto della più elevata incidenza dei danni alla persona e del più elevato costo medio del risarcimento dei motociclisti Le compagnie con una maggiore incidenza di assicurati motociclisti nel proprio portafoglio sono state costrette ad aumentare i premi. Solo dal 2010, in applicazione del D.P.R. 28/2009, è stata previsto che le compensazioni economiche tra imprese per i risarcimenti effettuati potessero avvenire sulla base di costi medi differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, oltre che per macro-aree territoriali omogenee, distintamente per danni a cose e danni a persone 21