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I CONTROLLI DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RELATIVI ALL EMERSIONE DI ATTIVITA ESTERE E DOMESTICHE E I CONSEGUENTI ACCERTAMENTI STARHOTELS MICHELANGELO FIRENZE 12-02-2015 AVV. SALVATORE PARATORE

OBIETTIVO DELL INTERVENTO: CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO conoscere l altro e se stessi cento battaglie, senza rischi non conoscere l altro, e conoscere se stessi a volte, vittoria, a volte, sconfitta; non conoscere l altro, né se stessi ogni battaglia è un rischio certo Sun Tzu Copyright - PP&P - slide n. 2

CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO Voluntary disclosure Facta GAFI OECD BEPS G20 IRS MCAA CRS OCSE TIN MAAT MODEL CAA Qualified Intermediary Copyright - PP&P - slide n. 3

IL CAMBIO DI PROSPETTIVA Principio di non collaborazione fiscale c.d. non enforcement VS Principio di massima cooperazione fiscale volta a contrastare il c.d. BEPS Copyright - PP&P - slide n. 4

LE RAGIONI DEL CAMBIAMENTO salvaguardia delle entrate statali ed europee tutela della concorrenza dei mercati contrasto alla criminalità Copyright - PP&P - slide n. 5

DA DOVE VENIAMO IL CONTESTO EUROPEO Copyright - PP&P - slide n. 6

U.E. 28 PAESI MEMBRI 500.000.000 ABITANTI Copyright - PP&P - slide n. 7

DA DOVE VENIAMO IL CONTESTO OCSE Copyright - PP&P - slide n. 8

OCSE [OECD] OCSE: OECD: Cos è: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ovvero Organisation for Economic Co-operation and Development è un organismo formale Nascita 1960 Scopo: Composizione: Organizzazione: promuovere politiche volte a realizzare una sana crescita economica e un espansione del commercio su base multilaterale 34 stati aderenti ed oltre 70 stati collaboratori il confronto sulle politiche dei paesi membri nei vari campi d attività coperti dall OCSE si articola in numerosi comitati e gruppi di lavoro Copyright - PP&P - slide n. 9

OCSE Copyright - PP&P - slide n. 10

OCSE ART. 26 Convenzioni contro le doppie imposizioni - Art. 26 - Evoluzione 1963 Scambio limitato alle informazioni necessarie per applicare le disposizioni della Convenzione ed alle imposte previste dalla Convenzione 1977 Possibilità di comunicare le informazioni conosciute dalle amministrazioni coinvolte nelle procedure concernenti le imposte previste dalla Convenzione 2000 Applicabilità alle imposte di qualsiasi tipo 2005 Ampliamento dell ambito oggettivo alle informazioni verosimilmente pertinenti, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. Viene inserita l impossibilità di rifiutare lo scambio di informazioni solo perché le stesse sono detenute da una banca, da un altra istituzione finanziaria, da un mandatario o [da un] agente o fiduciario [ ] 2012 Ampliamento (seppur condizionato) dell ambito d impiego delle informazioni, utilizzabili anche per fini diversi dall'accertamento, riscossione o altre procedure concernenti le imposte previste dalla Convenzione Copyright - PP&P - slide n. 11

DOVE STIAMO ANDANDO Copyright - PP&P - slide n. 12

CONTESTO MONDIALE Unione Europea OCSE Contrasto all evasione/elusione fiscale G20 Scambio automatico di informazioni Copyright - PP&P - slide n. 13

L ORIGINE DELL ACCELERAZIONE IL G20 DI WASHINGTON DEL 2013 Copyright - PP&P - slide n. 14

G 20 Cos è: organismo informale Nascita: 1999 (evoluzione del G7) Scopo: sviluppare il dialogo su questioni rilevanti per la stabilità economica globale dei paesi di importanza sistemica Composizione: Partecipanti: 19 paesi + Unione europea Ministri economici e finanziari e i Governatori delle banche. Rappresentanti dell FMI e della Banca mondiale. Capi di Stato e di Governo (dal 2008). Il G20 rappresenta i due terzi del commercio e della popolazione mondiale, oltre al 80% del PIL mondiale Copyright - PP&P - slide n. 15

L UNIONE EUROPEA Copyright - PP&P - slide n. 16

DIRETTIVA N. 2014/48/UE DIRETTIVA N. 2014/48/UE 24/03/2014 Modifica la precedente Direttiva n. 2003/48/CE in materia di scambio di informazioni sui redditi di risparmio Copyright - PP&P - slide n. 17

DIRETTIVA N. 2014/107/UE DIRETTIVA N. 2014/107/UE 09/12/ 2014 che modifica la precedente Direttiva n. 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa in materia fiscale Copyright - PP&P - slide n. 18

OCSE STANDARD FOR AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION DEL 21 LUGLIO 2014 Copyright - PP&P - slide n. 19

OCSE L EVOLUZIONE L EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NELLE CONVENZIONI OCSE Dalla prevenzione della doppia imposizione Alla prevenzione di frodi, evasione ed elusione fiscale internazionale * 1998 Harmful Tax Competition 2006 Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes 2011 G20/OECD Report: The Era of Bank Secrecy Is Over 2011 Tackling Aggressive Tax Planning through Improved Transparency and Disclosure 2013 BEPS -> Addressing Base Erosion and Profit Shifting Copyright - PP&P - slide n. 20

STANDARD FOR AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION 21 luglio 2014 adozione dello STANDARD FOR AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION un ambizioso modello per lo scambio di informazioni che aiuterà le autorità degli Stati aderenti nella lotta alla frode e all evasione fiscale, avvicinandoci ad un mondo in cui gli evasori fiscali non avranno più posti dove nascondersi. Angel Gurria, Segretario Generale OCSE Copyright - PP&P - slide n. 21

IL MODELLO FACTA Copyright - PP&P - slide n. 22

FATCA FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE 2010 marzo - Foreign Account Tax Compiance Act (FACTA), norma interna con natura estraterritoriale Obbligo delle istituzioni finanziarie che operano in USA (Foreign Financial Institutions, FFI) di identificare i clienti e scambiare automaticamente con l A.F. USA (Internal Revenue Service, IRS) dati correlati ad attività finanziarie (conti correnti, quote di fondi comuni, azioni, derivati ) detenute all estero da cittadini americani, al fine di sottoporli a tassazione Gli intermediari possono scegliere tra: identificare gli investitori US che detengono conti e/o strumenti finanziari e comunicare alcune loro informazioni applicare una ritenuta (a carattere di penale) del 30% sui redditi di natura finanziaria Il cliente che si oppone viene definito recalcitrante e deve chiudere la sua relazione bancaria. Copyright - PP&P - slide n. 23

FATCA FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE 10 gennaio 2014 Accordo FATCA Italia USA Obietti raggiunti: Reciprocità nello scambio di informazioni; Riduzione oneri gravanti sulle istituzioni finanziarie italiane: no obbligo ritenuta del 30 % no obbligo accordi individuali di natura contrattuale che le banche italiane avrebbero dovuto concludere con le autorità USA per evitare la ritenuta 30% rimozione dell obbligo di trasmissione diretta da parte delle istituzioni finanziarie dei dati dei propri clienti all IRS, che avrebbe potuto comportare la violazione della normativa europea sulla protezione dei dati personali le istituzioni finanziarie italiane comunicano i dati relativi ai conti detenuti da soggetti statunitensi all Amministrazione Finanziaria Italiana e non a quella statunitense. Copyright - PP&P - slide n. 24

NOI E LA SVIZZERA Copyright - PP&P - slide n. 25

ITALIA SVIZZERA Convenzione Italia Svizzera (da formalizzare entro la fine di Febbraio 2015) Modifica all attuale trattato bilaterale (Legge 23 dicembre del 1978, n. 943) contro la doppia imposizione. Il nuovo accordo dovrebbe condurre allo scambio di informazioni finanziare sulle imposte senza la possibilità di opporre il segreto bancario. Tali richieste potranno essere inoltrate direttamente dall Agenzia delle Entrate anche per un singolo contribuente. Non retroattività. Le informazioni saranno possibili su richiesta dell Amministrazione finanziaria, ma solo a partire dal periodo di imposta 2015 e non per i periodi procedenti. Copyright - PP&P - slide n. 26

MAAT ma non dimentichiamoci la MAAT CONVENZIONE SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN CAMPO FISCALE Copyright - PP&P - slide n. 27

ALTRE RECENTI CONVENZIONI Copyright - PP&P - slide n. 28

ITALIA-LUSSEMBURGO Convenzione Italia Lussemburgo Con la legge n. 150 del 03 ottobre 2014 (GU Serie Generale n. 248 del 24 ottobre 2014) è stato ratificato e dato esecuzione al protocollo aggiuntivo ed allo scambio di lettere che modificano la precedente Convenzione tra Italia e Lussemburgo al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l evasione fiscale. Tra le novità più rilevanti deve essere sottolineata la modifica dell art. 27 della Convenzione tra Italia e Lussemburgo con l inserimento dei paragrafi 4 e 5 dell art. 26 del Modello di Convenzione OCSE (versione del 2005) sullo scambio di informazioni. In forza del nuovo art. 27 paragrafo 5 vi è l introduzione del divieto per i paesi contraenti di poter opporre rifiuto all invio di informazioni con la sola motivazione che quest ultime «sono detenute da un istituto bancario, da altro istituto finanziario, da prestanome o soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria o perché riferite a quote di partecipazione in un soggetto.» Copyright - PP&P - slide n. 29

ITALIA SAN MARINO Convenzione Italia San Marino Con la legge n. 160/2014 è stato ratificato e dato esecuzione all accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria. Gli stati si impegnano allo scambio di informazioni tra le autorità competenti senza possibilità di eccepire vincoli di riservatezza in ambito finanziario, nella lotta al riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose, nel contrasto agli abusi di mercato e nel controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante. Art. 1: «La collaborazione sarà prestata senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le Autorità competenti nelle predette materie» Lo stato di San Marino all art. 2 dell accordo si impegna a recepire all interno del proprio ordinamento «una normativa in linea alle raccomandazioni del GAFI e dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, n. 1889/2005, relativa ai controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, basata su un sistema di dichiarazione obbligatoria scritta» Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 29 Dicembre 2014 la Repubblica di San Marino è inserita nei paesi white list. Copyright - PP&P - slide n. 30

GRAZIE, PER LA CORTESE ATTENZIONE PARATORE PASQUETTI & PARTNERS Via Pasquale Villari, 39 50136 - Firenze T. +39 055.4628805 F. +39 055.4631482 Sito - www.advisors.it E.mail - advisors@advisors.it