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1 Roma, 19/10/2015 CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 8/2015 ARGOMENTO: VOLUNTARY DISCLOSURE - RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTERO - PROROGATI I Gentile Cliente, a ridosso della scadenza del termine ultimo per l invio delle istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, ossia il 30 settembre scorso, il Legislatore ha concesso la tanto attesa proroga. Il termine per l adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all estero viene così prorogato dal 30 settembre 2015 al 30 novembre Decreto Legge di proroga Il Decreto Legge 153/2015, pubblicato Nella GU n.227 del ridisegna i termini per l adesione alla procedura di collaborazione volontaria, come evidenziato di seguito: Invio istanza entro e non oltre il 30 Novembre 2015 Integrazione istanza e presentazione documentazione entro e non oltre il 30 dicembre 2015 Alle nuove scadenze come sopra delineate si aggiungono le seguenti rilevanti novità: la possibilità per tutti (anche chi ha già presentato la richiesta) di effettuare l eventuale integrazione della richiesta e la presentazione della relazione illustrativa con la relativa documentazione entro il 30 dicembre non è previsto un incremento delle sanzioni per chi fruisce della proroga. Ambito oggettivo e vantaggi dell adesione La riscrittura dei termini significa che i contribuenti che non hanno ancora fatto nulla avranno due mesi per la presentazione dell istanza, anche se bisogna prestare attenzione alle cause ostative, che ovviamente non sono sospese dalla proroga. Quindi si potrà procedere con più calma ma sempre nella consapevolezza che al momento di presentazione non vi devono essere condizioni di inammissibilità (tipo controlli fiscali in corso o procedimenti penali avviati sull ambito applicativo della procedura). 1

2 Vale la pena, quindi, ricordare e riassumere i presupposti ed i benefici offerti dalla procedura e l opportunità di aderirvi nei termini riproposti dal legislatore. La collaborazione volontaria (meglio conosciuta come voluntary disclosure di seguito VD) è una procedura che consente agli italiani (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici) che detengono attività finanziarie o patrimoniali all estero non dichiarate al Fisco, di sanare la loro posizione con il pagamento delle relative imposte e delle sanzioni. La collaborazione si distingue in: VD internazionale VD nazionale Essendo la seconda una conseguenza della prima, facciamo specifico riferimento alla prima. L esigenza di questa collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria nasce e diviene conveniente osservando l evolversi degli eventi sul fronte internazionale: L Ocse pretende la massima trasparenza in ambito fiscale e desidera che gli Stati siano tutti allineati in materia. La giurisprudenza europea incentiva a riportare i capitali in patria e la legge comunitaria rivede al ribasso le sanzioni sulle omissioni nelle dichiarazioni dei redditi relative al monitoraggio fiscale, proprio per evitare una multa dall Ue. L abolizione del segreto bancario con la Svizzera, il Liechtenstein, il Principato di Monaco, il Lussemburgo e San Marino porterà ad uno scambio di informazioni di carattere fiscale, su richiesta delle autorità italiane con effetto retroattivo, per smascherare quei redditi detenuti illegalmente all estero nei paese che non risultano più iscritti nella Black List. Gli Stati Uniti potenziamo il FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) strumento finalizzato al contrasto dell evasione fiscale dei contribuenti statunitensi. La collaborazione volontaria ( voluntary disclosure ) consente, entro la nuova data del 30 novembre 2015, la regolarizzazione: di tutti gli investimenti e di tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero (a titolo esemplificativo: conti correnti, depositi, immobili, quote di società o trust, polizze vita estere, imbarcazioni, quadri e opere d arte, ecc.ecc.), anche indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi tributari previsti dalla normativa italiana in tema di monitoraggio fiscale; di tutti i redditi che servirono per costituire o acquistare i predetti investimenti e attività inclusi i redditi accertabili in base alla presunzione nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; 2

3 di tutte le violazioni dichiarative (anche non connesse con le attività estere) in materia di imposte dirette (incluse le dichiarazioni dei sostituti di imposta) e di imposta sul valore aggiunto alla data del 30 settembre 2014 (ad esempio omessa compilazione del quadro RW). L adesione alla voluntary disclosure internazionale da parte degli autori delle predette violazioni della legge sul monitoraggio fiscale comporta la dichiarazione, mediante presentazione di apposita richiesta, di tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo. Sono interessate le seguenti annualità fiscali: VIOLAZIONI SENZA RADDOPPIO DI ACCERTAMENTO CON RADDOPPIO DI ACCERTAMENTO Infedele dichiarazione Dal 2010 al 2013 Dal 2006 al 2013 Omessa dichiarazione Dal 2009 al 2013 Dal 2004 al 2013 Violazione del Mod. RW Dal 2009 al 2013 Dal 2004 al 2013 Le caratteristiche fondamentali che deve avere l istanza sono la spontaneità dell adesione alla procedura e la veridicità delle informazioni e dei documenti forniti. Ai fini di semplificare il calcolo dei rendimenti delle attività finanziarie estere è prevista, in alternativa al metodo ordinario, una tassazione forfetaria opzionale quando la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d imposta oggetto di voluntary disclosure internazionale non ecceda il valore di 2 milioni di euro. In tale ipotesi viene attribuito all attività finanziaria detenuta al 31 dicembre di ciascun anno accertabile un rendimento pari al 5%, tassato con un aliquota del 27% (ossia 1,35% delle consistenze detenute all estero al 31 dicembre di ciascun anno). La forfettizzazione, avendo ad oggetto i soli rendimenti, non può essere utilizzata al fine di ricomprendere nel calcolo della redditività presunta eventuali immissioni di liquidità e/o titoli che non derivino dal disinvestimento di titoli e/o obbligazioni. Per quanto riguarda le sanzioni, queste sono più o meno ridotte a seconda che il contribuente accetti la determinazione operata dall Agenzia delle Entrate o attivi un contraddittorio per definire la pretesa fiscale nell ambito di un procedimento di accertamento con adesione. 3

4 Per le violazioni del quadro RW sono previste sanzioni dal 3% al 15% oppure dal 6% al 30% per gli investimenti detenuti in Paesi Black List. Non si applica il raddoppio per i paesi Black list in caso di disclosure, ma solo nel caso in cui il Paese estero risulti collaborativo. La massima riduzione possibile (50%) è prevista se le attività estere vengono trasferiste in Italia o in un Paese UE, sono detenute in tali stati e se l intermediario estero rilascia l autorizzazione a trasmettere i dati alle autorità finanziarie italiane. Se il comportamento trasparente del contribuente non si verifica, si applica una riduzione del 25%. Una volta irrogata la sanzione, questa è definibile per acquiescenza con il versamento di 1/3. Le sanzioni previste per il monitoraggio fiscale (quadro RW) sono quelle riassunte alla Tabella 1 sotto allegata. Non aderire alla VD significa che in caso di accertamento il contribuente non potrà beneficiare: della non punibilità penale dei reati di Dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, Omessa dichiarazione, omesso versamento tasse, ritenute e IVA (D.lgs 74/2000); della non punibilità dei reati di cui agli art. del codice penale 648-bis (Riciclaggio), 684 ter (impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita), 648 ter 1 (autoriciclaggio); delle riduzioni previste per le sanzioni amministrative. Altri effetti della DL di proroga Tra le altre novità varate nel citato Decreto Legge approvato vi sono: I. Vantaggi anche per chi ha già presentato l istanza. II. possibilità per gli uffici di notificare fino al 31 dicembre 2016 gli atti di contestazione e gli avvisi di accertamento relativi a tutte le annualità oggetto della procedura. III. depenalizzazione del reato di riciclaggio estesa agli atti compiuti fino al 30 novembre I. Vantaggi anche per chi ha già presentato l istanza: il soggetto disclosante avrà tempo sino al 30 dicembre per correggere la stessa e presentare la relazione e anche per chi ha presentato sia istanza che relazione che comunque potrà integrare l una e l altra. II. Unificazione dei termini di accertamento al 31/12/216: Con il provvedimento di proroga viene unificato al 31 dicembre 2016 il termine di conclusione della procedura. In pratica si tratta di una proroga a favore degli uffici per le annualità in 4

5 scadenza al 31 dicembre 2015 e di una anticipazione per quelle in scadenza dal 31 dicembre 2017 in avanti; Sotto questo profilo, la proroga fornisce il giusto lasso di tempo per analizzare e valutare le singole posizioni nel più ampio spirito di reciproca collaborazione ed evita il rischio di accertamenti parziali notificati anno per anno a seconda della scadenza del periodo di imposta. L unificazione del termine proroga di un anno il potere di accertamento in favore dell Agenzia, che avrà tempo sino al 31 dicembre 2016 per notificare: gli atti relativi al 2004, in caso di raddoppio dei termini, per violazioni relative al quadro RW e di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi black list; gli atti relativi al 2006 in caso di raddoppio dei termini, per violazioni di infedele dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi black list; gli atti relativi al 2009 per violazioni attinenti al quadro RW e di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi non black list e/o black list con accordo; gli atti relativi al 2010 per violazioni di infedele dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi non black list e/o black list con accordo. Ma l unificazione significa anche l obbligo per l Agenzia di notificare gli anni non in scadenza al 31 dicembre 2015 entro lo stesso termine del 31 dicembre Sostanzialmente, se è vero che l amministrazione finanziaria ha un anno di tempo in più per effettuare gli accertamenti sulle annualità in scadenza, è altrettanto vero che i contribuenti che abbiano autodenunciato correttamente la propria posizione incassano il premio di avere certezza sulla chiusura della procedura di disclosure. Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento di vostro interesse e per ogni adempimento a riguardo. Cordiali Saluti. T. & P. Consulting S.r.l. A cura di Marco Tomassetti NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo 5

6 affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. TABELLA 1 Sanzioni per monitoraggio fiscale (quadro RW) Minimo edittale Raddoppio Riduzione disclosure Sanzione Definizione a 1/3 White List o Black List con accordo e contribuente trasparente 3% NO 50% 1,5% 0,50% Black List con accordo e contribuente NON trasparente 3% NO 25% 2,25% 0,75% Black List senza accordo e contribuente trasparente 3% Si 50% 3% 1% Black List con accordo e contribuente NON trasparente 3% Si 25% 4,50% 1,50% 6

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