Voluntary disclosure Casi risolti circolari n. 27/E/2015, 30/E/2015, 31/E/2015

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1 Voluntary disclosure Casi risolti circolari n. 27/E/2015, 30/E/2015, 31/E/2015 Saverio Cinieri Dottore Commercialista Revisore Contabile Giornalista pubblicista Agg. 11/09/2015 1

2 Circolare 16/07/2015, n. 27/E Procuratori I delegati che non risultano essere i titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti sono tenuti alla disclosure, ma non può essere loro attribuito alcun reddito connesso alle stesse. Non sono, invece, tenuti a compilare il quadro RW del modello Unico gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, riportati nelle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi. Agg. 11/09/2015 2

3 Circolare 16/07/2015, n. 27/E Soggetti passivi Le persone fisiche non residenti in Italia non rientrano tra i soggetti passivi tenuti agli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale di cui all articolo 4 del decreto legge n. 167/1990 e, conseguentemente, non rientrano tra i soggetti destinatari della voluntary. Tuttavia, se la delega ad operare sul conto elvetico è stata rilasciata anteriormente al trasferimento della residenza all estero del soggetto delegato, questi potrà naturalmente aderire alla procedura internazionale per sanare le eventuali violazioni agli obblighi in materia di monitoraggio, commesse nei periodi d imposta per i quali vi era tenuto in quanto residente in Italia. Agg. 11/09/2015 3

4 Circolare 16/07/2015, n. 27/E Imposte sostitutive Le imposte sostitutive che rientrano nella voluntary sono quelle relative a redditi prodotti all estero (cioè redditi di capitale percepiti all estero, ai quali si applica l art. 18 TUIR e i redditi di capitale di cui all art. 4 D.Lgs. n. 239/1996, sui quali non è stata applicata l imposta sostitutiva, oppure, i redditi diversi derivanti dalla realizzazione delle plusvalenze di cui all art. 5 D.Lgs. n. 461/1997) che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare nella dichiarazione dei redditi nel Modello UNICO e che, per poter accedere alla procedura, dovrà necessariamente indicare nel modello per la richiesta di accesso approvato con il provvedimento. Tali maggiori imponibili vanno assoggettati ad imposta sostitutiva. Stesso discorso vale per le imposte sostitutive delle imposte sui redditi relative ad imponibili oggetto della procedura di collaborazione volontaria nazionale. Agg. 11/09/2015 4

5 Circolare 16/07/2015, n. 27/E Conto titoli in valuta estera Per la determinazione del valore delle attività presenti su di un conto titoli in valuta estera acceso presso un istituto bancario estero si devono seguire i criteri dalle norme vigenti in ciascun singolo periodo di imposta. Per determinare il controvalore in euro, ai fini del monitoraggio fiscale: - fino al periodo d imposta 2012, deve essere utilizzato il cambio medio annuale, secondo le indicazioni riportate nella circolare n. 45/E/2010, richiamata anche dalle istruzioni relative alla compilazione del quadro RW del Modello UNICO. - dal periodo d imposta 2013 deve essere invece utilizzato il cambio medio mensile, secondo quanto disposto dal Provv. 18 dicembre 2013 del Direttore dell Agenzia delle Entrate e dalla circolare n. 38/E/ Agg. 11/09/2015 5

6 Circolare 16/07/2015, n. 27/E Cassette di sicurezza Rientrano nell ambito applicativo della voluntary disclosure anche le attività conservate nelle cassette di sicurezza. Ad esempio, per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per il 2009, non rileva ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza che non sia mai stata aperta dopo il 31 dicembre di quell anno. Invece, nell ipotesi in cui il denaro era già detenuto in un Paese black list in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, in un periodo d imposta per il quale non è decaduta la contestazione delle violazioni, questo dovrà essere indicato nella relazione di accompagnamento della procedura di collaborazione volontaria internazionale. Agg. 11/09/2015 6

7 Circolare 16/07/2015, n. 27/E Metodo forfetario/1 Il regime forfetario di determinazione dei rendimenti applicabile solo su richiesta del contribuente, prevede che siano quantificati nella misura fissa del 5% del valore complessivo della loro consistenza, puntualmente rilevato alla fine di ciascun periodo d imposta, i rendimenti relativi alle sole attività finanziarie illecitamente detenute all estero. La determinazione forfetaria dei rendimenti è applicabile solo per i redditi di capitale e i redditi diversi prodotti dalle attività finanziarie. Non è applicabile, invece, per i redditi non dichiarati che sono serviti per acquistare, in tutto o in parte, le attività finanziarie ovvero per i redditi di altra natura prodotti dalle medesime attività, oltre che per quei redditi derivanti da attività diverse da quelle di natura finanziaria, che quindi devono essere determinati analiticamente (ad es. redditi per partecipazione in una CFC). Agg. 11/09/2015 7

8 Circolare 16/07/2015, n. 27/E Metodo forfetario/2 Il contribuente che opta per la determinazione forfetaria dei rendimenti delle attività finanziarie illecitamente detenute all estero deve evidenziare tutti i versamenti effettuati sul conto e spiegarne l origine. Inoltre, deve dimostrare che i prelevamenti non hanno costituito ulteriori e diverse attività estere non dichiarate. Gli uffici, su specifica istanza del contribuente, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, possano calcolare gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell anno e determinare quindi l ammontare corrispondente all imposta da versare con l aliquota del 27%. L stanza può essere presentata solo se la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d imposta oggetto della voluntary non ecceda il valore di 2 milioni di euro. Agg. 11/09/2015 8

9 Circolare 16/07/2015, n. 27/E Causa di inammissibilità Nel caso di un contribuente ignaro della formale conoscenza di una causa di inammissibilità da parte dei soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato, sarà l ufficio a dover eccepire la causa di inammissibilità all accesso alla procedura Agg. 11/09/2015 9

10 Circolare 16/07/2015, n. 27/E Applicazione della disciplina di favore La disciplina di favore prevista dalla procedura, sia con riguardo al raddoppio dei termini che alla determinazione delle sanzioni, trova applicazione anche nel caso di investimenti e attività finanziarie detenuti a Singapore, così come a Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo e Corea del Sud e comunque nei Paesi dell Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie (ad esempio, gli Stati Uniti) Agg. 11/09/

11 Circolare 16/07/2015, n. 27/E Scelta tra voluntary e ravvedimento operoso I contribuenti possono scegliere in base alla propria valutazione di convenienza legata alle violazioni commesse, se ricorrere alla procedura di collaborazione volontaria o al ravvedimento operoso. I due strumenti sono alternativi. Agg. 11/09/

12 Circolare 11/08/2015, n. 30/E Completezza della documentazione Se il contribuente risulta oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale l esito della procedura di collaborazione volontaria non viene compromesso. Occorre, però, che nella relazione di accompagnamento venga segnalata la presenza delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che non permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione. Inoltre, la documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro la notifica da parte dell ufficio dell invito a comparire o, almeno, nell ambito del contraddittorio propedeutico alla redazione dell atto di accertamento con adesione. Agg. 11/09/

13 Circolare 11/08/2015, n. 30/E Voluntary disclosure e scudo fiscale I contribuenti che hanno già utilizzato, a suo tempo, il cosiddetto scudo fiscale (ex articolo 13-bis del DL 78/09), e ora vogliano accedere alla voluntary devono indicare nella relazione di accompagnamento le dichiarazioni riservate direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto dell attuale procedura. Agg. 11/09/

14 Circolare 11/08/2015, n. 30/E Rimpatrio delle somme oggetto di emersione/1 I capitali dall estero possono essere fatti rientrare già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell istanza di collaborazione volontaria. Sul piano probatorio, sarà poi necessario che il contribuente fornisca evidenza dell avvenuto rimpatrio delle somme in sede istruttoria e comunque entro termini che consentano di tener conto di ciò ai fini della riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell ufficio; sarà a tal fine necessario che il contribuente si attivi prima che l ufficio proceda alla notificazione dell invito al contraddittorio, non potendo, in difetto, beneficiare delle previste riduzioni sul piano sanzionatorio. Agg. 11/09/

15 Circolare 11/08/2015, n. 30/E Rimpatrio delle somme oggetto di emersione/2 Nella diversa ipotesi in cui, alla data dell istanza il contribuente abbia già materialmente trasferito in Italia le somme da regolarizzare, ad esempio depositandole in una cassetta di sicurezza, la prova dell avvenuto rimpatrio, sarà costituita unicamente dal versamento dei valori presso un intermediario abilitato su un conto corrente intestato al beneficiario economico delle somme, appositamente acceso a seguito dell attivazione della procedura. Agg. 11/09/

16 Circolare 11/08/2015, n. 30/E Trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo AVS Quando le pensioni sono accreditate su conti elvetici senza l intervento di un intermediario finanziario residente, l imponibile è comunque assoggettato ad un imposizione sostitutiva del 5%. In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria. Agg. 11/09/

17 Circolare 11/08/2015, n. 30/E Sanzioni per l emersione di immobili all estero Le sanzioni sono pari alla metà del minimo (art. 7, co. 4 D.Lgs. 472/1997), se: a) le attività sono trasferite in Italia, o in Stati UE o SEE che consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia(v.d. lista D.M. 4/9/1996); b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; c) il contribuente rilascia all intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria, e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Se manca uno dei requisiti, le sanzioni sono pari al minimo ridotto di un quarto. Agg. 11/09/

18 Circolare 28/08/2015, n. 31/E Voluntary disclosure e quadro RW La relazione richiesta per l adesione alla procedura non sostituisce l obbligo di compilazione del quadro RW di Unico Pertanto, anche se le attività riportate nel quadro RW del modello UNICO 2015 troveranno evidenza anche nella relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, appare evidente che lo specifico adempimento dichiarativo annuale non può considerarsi assolto con la presentazione della richiesta di accesso alla procedura e della relativa relazione, in quanto i due adempimenti (quadro RW e voluntary) rispondono a diverse e specifiche previsioni normative. Agg. 11/09/

19 Circolare 28/08/2015, n. 31/E Prelievi non giustificati dai conti correnti Nella circolare n. 27/E/2015 è stato chiarito che i prelievi periodici contenuti nell ambito del rendimento delle attività illecitamente detenute all estero che non subiscono incrementi attraverso versamenti di contanti possano, in una buona parte dei casi, ricondursi ai consumi personali del contribuente. Ciò non esclude in assoluto che anche in altre ipotesi, come ad esempio nel caso di patrimonio estero che non produce rendimenti, gli eventuali prelievi che risultino limitati, per importo e per frequenza, possano allo stesso modo essere ricondotti ai consumi personali del contribuente. Agg. 11/09/

20 Circolare 28/08/2015, n. 31/E Autocertificazione per le cassette di sicurezza Per giustificare quanto affermato nell istanza in relazione, ad esempio, alle attività ed ai valori contenuti in una cassetta di sicurezza, l apertura e l inventario della stessa può avvenire alla presenza di testimoni qualificati che diano garanzia di affidabilità. Però, non può essere utilizzato lo strumento dell autocertificazione perché, in tal caso, non è possibile, per l Amministrazione, controllare in alcun modo la veridicità di eventuali autodichiarazioni. In merito alla giustificazione della provenienza e alla individuazione del momento in cui il contribuente è entrato in possesso dei valori, lo stesso potrà ricorrere anche a prove di natura indiretta, fornendo a tal fine adeguati elementi. Anche in questa ipotesi è escluso il ricorso all autocertificazione. Agg. 11/09/

21 Circolare 28/08/2015, n. 31/E Integrazioni successive alla scadenza del termine di presentazione/1 L Ufficio, nella valutazione degli ulteriori elementi emersi nel lasso di tempo tra l ultima trasmissione utile di documentazione e informazioni e l emissione dei conseguenti atti di accertamento e di contestazione delle violazioni dovrà tener conto dell eccezionalità del caso prospettato e di quanto originariamente indicato nella richiesta, per verificare se il comportamento omissivo del contribuente sia stato improntato a buona fede (es. perché dovuto ad un errore scusabile o ad una causa di forza maggiore). Ad esempio, si è in presenza di un errore scusabile se in caso di emersione di capitali all estero e redditi sottratti all imposizione, fuori dai termini, venga rilevata l Ufficio rilevi un omissione dichiarativa relativa ad un reddito per una collaborazione di carattere occasionale o a un reddito di fabbricati. Agg. 11/09/

22 Circolare 28/08/2015, n. 31/E Integrazioni successive alla scadenza del termine di presentazione/2 Nel caso in cui, effettuate le valutazioni suddette, l Ufficio dovesse ritenere sussistente la buona fede del contribuente, procederà all emissione dei conseguenti atti di accertamento e di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale secondo le regole previste dalla procedura di collaborazione volontaria. Se, poi, l Ufficio valuti, anche a seguito del contraddittorio con la parte, l insussistenza della buona fede del contribuente, procederà ordinariamente per i periodi d imposta interessati dall omissione tenendo sempre conto, nella determinazione della misura delle sanzioni, della collaborazione fornita dal contribuente anche con riferimento alle ulteriori attività ed imponibili che questi ha rappresentato dopo lo scadere dei suddetti termini. Agg. 11/09/

23 Circolare 28/08/2015, n. 31/E Soggetti presenti nella Lista Falciani La presenza del nominativo di un contribuente all interno della Lista Falciani non preclude la possibilità di accedere alla procedura di collaborazione volontaria. È, però, necessario che il soggetto non sia stato sottoposto ad accessi, ispezioni, verifiche o che abbiano avuto inizio attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali per violazione di norme tributarie, relativi all ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria e dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Agg. 11/09/

24 Circolare 28/08/2015, n. 31/E Attività detenute a San Marino La normativa di favore prevista con riferimento all ambito temporale trova applicazione anche in mancanza del rilascio del waiver, non avendo ravvisato il legislatore l esigenza del c.d. monitoraggio rafforzato in relazione ad un Paese già collaborativo al momento dell entrata in vigore della norma sulla voluntary (Legge n. 186/2014). Conseguentemente, non rientrano nell ambito della procedura di collaborazione volontaria le attività detenute nella Repubblica di San Marino in annualità per le quali sono ordinariamente scaduti i termini per l accertamento e per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. Agg. 11/09/

25 Circolare 28/08/2015, n. 31/E Voluntary disclosure e contributo di solidarietà Con riguardo al contributo di solidarietà introdotto dall articolo 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il contribuente che accede alla procedura di collaborazione volontaria può usufruire dei benefici previsti dalla stessa. In pratica, nello spirito di completezza e collaborazione che caratterizza la procedura, ai fini del buon esito della stessa, i contribuenti sono tenuti a fornire comunque i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti anche del contributo di solidarietà, che sarà pertanto oggetto anch esso della procedura di collaborazione volontaria. Agg. 11/09/

26 Circolare 28/08/2015, n. 31/E Perfezionamento attività giuridiche detenute all estero In alternativa al rimpatrio fisico, le attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero possono essere oggetto di rimpatrio giuridico mediante l affidamento delle stesse in gestione o in amministrazione ad un intermediario finanziario residente. L Agenzia ritiene che una dichiarazione rilasciata in tal senso dalla società fiduciaria è idonea ad attestare l avvenuto affidamento delle attività anzidette in gestione o in amministrazione. Agg. 11/09/

27 Circolare 28/08/2015, n. 31/E Applicabilità dell opzione per il c.d. «risparmio gestito» Con riferimento ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate, mediante conferimento di apposito incarico di custodia, deposito, amministrazione o gestione a società fiduciaria c.d. statica, non può essere applicato il regime del risparmio gestito (articolo 7, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461). Agg. 11/09/

28 Circolare 28/08/2015, n. 31/E Voluntry disclosure e modello Unico periodi imposta 2014 e 2015 Fino al momento dell avvenuto perfezionamento del rimpatrio giuridico, e in assenza dei suddetti requisiti anche successivamente, gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività e agli investimenti detenuti all estero, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, ricadono unicamente sul contribuente, il quale sarà anche tenuto ad assolvere gli eventuali adempimenti dichiarativi con riguardo ai redditi derivanti da tale attività. Pertanto, la società fiduciaria che ha ricevuto l incarico di amministrazione delle attività oggetto di rimpatrio giuridico può sostituire il contribuente negli obblighi dichiarativi. Agg. 11/09/

29 Circolare 28/08/2015, n. 31/E Verifica della provenienza della richiesta dei dati sulle attività/1 L Amministrazione finanziaria italiana può richiedere agli enti creditizi esteri, sulla base delle autorizzazioni (c.d. waiver), i dati necessari a controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per i periodi d imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria (c.d. monitoraggio rafforzato). Agg. 11/09/

30 Circolare 28/08/2015, n. 31/E Verifica della provenienza della richiesta dei dati sulle attività/2 Per verificare la denominazione e gli estremi della struttura dell Agenzia delle entrate che effettua la richiesta di dati, gli intermediari finanziari esteri possono consultare il sito web dell Agenzia delle entrate ( dove è possibile verificare i riferimenti delle strutture richiedenti. Il percorso da seguire è il seguente: Home - L Agenzia - Chi siamo - Organigramma centrale e articolazione degli uffici; accedendo al link siti regionali è possibile scegliere la regione di interesse e, quindi, consultare i dati relativi alla singola Direzione Provinciale, tra i quali è presente anche il nominativo del Direttore Provinciale preposto alla firma dell atto o alla relativa delega. Agg. 11/09/

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