Focus on Business Consulting stp srl i tuoi consulenti nel processo di Voluntary Disclosure
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- Domenica Casagrande
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1 Focus on Business Consulting stp srl i tuoi consulenti nel processo di Voluntary Disclosure Roma Prof. Avv. Elio Blasio Largo Messico, 3 Tel / Fax Padova Dott.ssa Cristina Rigato Via Roma 79 Ponte San Nicolò (PD) Tel Cell Fax info@fobconsultingstp.it 1
2 con sede in Padova e Roma, svolge, attraverso il proprio team di avvocati e commercialisti qualificati anche attività di consulenza in favore dei contribuenti interessati dal procedimento della c.d Voluntary Disclosure. 2
3 ATTIVITA ESPLETATA DALLO STUDIO IN RELAZIONE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE prevede varie fasi: 1. Valutazione e consulenza iniziali relative alle problematiche del caso ad hoc; 2. Istruttoria: verifica e analisi della documentazione messa a disposizione da parte del Cliente e/o della/e Banca/Banche con le quali il Cliente medesimo intrattiene rapporti, studio della posizione e integrazione documentale laddove ritenuta necessaria, presentazione del fascicolo; 3. Incontro con il Cliente per la presentazione del report finale dell istruttoria; 4. Istanza: presentazione istanze, contraddittorio con l Agenzia delle Entrate; 5. Perfezionamento della pratica: predisposizione degli adempimenti per la definizione degli atti dell Agenzia delle Entrate. 3
4 Brevi cenni sulla normativa di riferimento. Il Senato della Repubblica, nella seduta di giovedì 4 dicembre 2014 ha dato il via libera definitivo al disegno di legge 1642/2014 relativo al rientro dei capitali detenuti all estero, alla regolarizzazione domestica dei patrimoni e al potenziamento della lotta all'evasione fiscale. 4
5 Voluntary disclosure: procedura di collaborazione volontaria tra contribuente e amministrazione. Permette l'emersione di attività e investimenti detenuti all'estero e la regolarizzazione domestica dei patrimoni. 5
6 Le disposizioni approvate sono 4 e, in particolare: L articolo 1 introduce norme finalizzate alla definizione degli elementi principali della procedura; L articolo 2 innalza il limite al di sotto del quale non vi è l obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi in relazione a depositi o conti correnti bancari costituiti all estero; L articolo 3 apporta modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio; L articolo 4 prevede che agli oneri derivanti da tali disposizioni si provveda tramite riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. 6
7 A chi conviene la collaborazione volontaria? Ai sensi dell art. 5-quater, può presentare la domanda chi detenga patrimoni non dichiarati al fisco, non necessariamente all estero; ossia, purchè fiscalmente residenti in Italia: 1. le persone fisiche, 2. gli enti non commerciali, 3. le società semplici ed equiparate, 4. titolari effettivi di: - partecipazioni estere, - immobili, - crediti, - trust, - fondazioni di diritto estero. 7
8 Oggetto della richiesta di disclosure: Tutti i periodi d imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione. 8
9 Periodi d'imposta ancora accertabili La regolarizzazione riguarda le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014 (è incluso pertanto anche il periodo di imposta 2013, da poco dichiarato e potenzialmente oggetto di ravvedimento) e la scadenza per la presentazione della relativa istanza è fissata al 30 settembre
10 Quali sono gli oneri del contribuente interessato ad avvalersi del procedimento di collaborazione volontaria? 10
11 1. Indicare spontaneamente e con apposita richiesta: - Tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria, costituiti o detenuti all estero (anche indirettamente o per interposta persona); - I documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituire o acquistare gli investimenti e/o le attività in questione; - Le informazioni sui redditi che derivano dalla dismissione o dall'utilizzo a qualunque titolo di tali investimenti o attività. 11
12 2. Versare: Le somme dovute in base all avviso di accertamento entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione; Le somme dovute in base all accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell atto, oltre agli importi richiesti con l atto di contestazione o il provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione delle attività estere. 12
13 Modalità per il pagamento Il versamento può essere eseguito in unica soluzione; Su richiesta dell'autore della violazione, il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento di una rata comporta il venir meno degli effetti della procedura. 13
14 Effetti: * Il profilo penale Non punibilità estesa: - ai reati di matrice fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/00; - ai reati di infedele ed omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/00); - ai reati di omesso versamento di ritenute certificate e iva (artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/00); - dei delitti di riciclaggio (art. 648-bis) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art ter). Sotto il profilo soggettivo è prevista l esclusione della punibilità per i soggetti che abbiano commesso i suddetti reati o vi abbiano concorso. 14
15 Il delitto di autoriciclaggio L articolo 3 aumenta la risposta sanzionatoria per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e inserisce l articolo 648-ter.1, che definisce la nuova fattispecie di autoriciclaggio: si applica la pena della reclusione da due a otto anni a chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni e le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa. 15
16 MA. 1. Le condotte previste dall art. 648-ter. 1 del codice penale, come introdotto dalla presente legge, non sono punibili, se commesse in relazione ai delitti richiamati, sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria. 16
17 2. È prevista una clausola speciale di non punibilità per chi limita al mero godimento personale la fruizione dei beni oggetto del diritto di autoriciclaggio; 3. È prevista un aggravante se il delitto è commesso nel esercizio di attività bancaria e finanziaria. 4. È prevista la riduzione della pena alla metà per chi si sia adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato. 17
18 Effetti: * Il profilo amministrativo Sono previste riduzioni delle sanzioni: a. Le sanzioni amministrative per le violazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA e di ritenute sono fissate al minimo edittale, ridotto di un quarto; 18
19 b. Le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale sono determinate in misura pari alla metà del minimo edittale, se: 1. Le attività, ovunque siano state detenute precedentemente, vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell Unione europea e in Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia 2. le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; CONTINUA. 19
20 3. le attività sono e permangono detenute in un Paese diverso da quelli del previsti nel n. 1, ma l autore delle violazioni rilascia all intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. 20
21 c. In casi diversi da quelli elencati alle lettere a) e b): La sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. 21
22 Tre casi esemplificativi 22
23 ESEMPIO: IMMOBILE NON DICHIARATO SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA, PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE AD ANDORRA (BLACK LIST) DEL VALORE DI , NON DICHIARATO NEL MODULO RW. TALE IMMOBILE FRUTTA UN REDDITO ANNUO DI MAI DICHIARATO NEL QUADRO RL DI UNICO; IL SOGGETTO NON HA MAI COMPILATO IL QUADRO RM PER L IVIE: OMESSA DICHIARAZIONE IMMOBILE NEL MODULO RW: - SANZIONE MINIMA INTERA (6% DI ); - RIDUZIONE ALLA METÀ DELLA MISURA MINIMA EDITTALE: ; - DEFINIZIONE AGEVOLATA NELLA MISURA DI 1/3: IRPEF: - BASE IMPONIBILE (85% DI EURO); - ALIQUOTA MAX 43%: ; - SANZIONI PARI AL 100% DELLE IMPOSTE EVASE (200% RIDOTTO ALLA METÀ A DISCREZIONE DELL UFFICIO), DA RIDURRE A 1/3 O 1/6: / IVIE PARI A (BASE IMPONIBILE DI PER ALIQUOTA DELLO 0,76%). 23
24 ESEMPIO: SOMME ESTERE PROVENIENTI DA REDDITI NON DICHIARATI REDDITI NON DICHIARATI NEL 2009: 2 MILIONI (DEPOSITATI IN PAESE BLACK LIST); IRPEF (43%): ; SANZIONE: 100% (1/2 DI 200%); 16,66% (ACQUIESCENZA A 1/6): SANZIONE QUADRO RW PER VARI PERIODI DI IMPOSTA: 1% PER OGNI ANNO: = AD ANNO 24
25 ESEMPIO: SOMME ESTERE PROVENIENTI DA REDDITI NON DICHIARATI (NON DETENUTE IN PAESE BLACK LIST) REDDITI NON DICHIARATI NEL 2009: 2 MILIONI (DEPOSITATI IN PAESE NON BLACK LIST; IRPEF (43%): ; SANZIONE: 50% (1/2 DI 100%); 8,33% (ACQUIESCENZA A 1/6): SANZIONE QUADRO RW PER VARI PERIODI DI IMPOSTA: 0,5% PER OGNI ANNO: = AD ANNO 25
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