AEEGSI e ADR. Gabriella Facchetti Direzione Consumatori Conciliazioni e Arbitrati AEEGSI. Roma, 12 aprile 2016

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Transcript:

AEEGSI e ADR Gabriella Facchetti Direzione Consumatori Conciliazioni e Arbitrati AEEGSI Roma, 12 aprile 2016 Questa presentazione non costituisce un documento ufficiale di AEEGSI 1

AEEGSI Autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 Modelli ispiratori: Independent Regulatory Commissions statunitensi (in seguito al processo di massiccia industrializzazione di fine ottocento) Regulatory agencies inglesi (liberalizzazione di alcuni mercati) 2

La regolazione indipendente - 1 LEGGE 481/95: FINALITA Promuovere la concorrenza e l efficienza Definire un sistema tariffario certo e trasparente Garantire adeguati livelli di qualità Tutelare il rapporto contrattuale del cliente finale Assicurare la diffusione omogenea dei servizi sul territorio Armonizzare l efficienza interna ai settori regolati con obiettivi sociali e ambientali 3

La regolazione indipendente - 2 L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO E un organo collegiale composto dal Presidente e da 4 Membri, nominati a seguito di un procedimento complesso che prevede il parere vincolante delle Commissioni parlamentari a maggioranza bipartisan È un autorità indipendente dal Governo, dotata di piena autonomia organizzativa, contabile, amministrativa Le sue funzioni sono la regolazione, il controllo e la consulenza istituzionale per i settori dei servizi essenziali È attiva da aprile 1997 per i settori dell energia elettrica e del gas D.l. 201/11: ha trasferito all Autorità i poteri di regolazione e controllo dei servizi idrici con i medesimi poteri della legge 481/95 D.lgs. 102/2014: ha trasferito all Autorità i poteri di regolazione e controllo per il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico 4

AEEGSI: Collegio e Struttura Il Collegio assume le decisioni di regolazione e vigilanza, oltre alla definizione dei Regolamenti e degli altri atti previsti dalla legge (es. bilancio di previsione) o di propria iniziativa (es. Piano strategico) La Struttura predispone le proposte di provvedimento per la discussione del Collegio, svolge la gestione ed effettua l allocazione delle risorse, monitora l andamento dei settori e del rispetto della regolazione; è articolata in: Dipartimenti Direzioni Unità organizzativa di II livello Il Collegio è assistito da organi di controllo e audit Il Nucleo di valutazione e controllo strategico Il Collegio dei revisori Il Garante del Codice etico 5

Indipendenza Indipendenza dal Governo nel rispetto degli indirizzi di politica generale Garanzie ordinamentali (legge istitutiva, autonomia regolamentare e organizzativa) Separazione dai soggetti regolati (norme di divieto per i Componenti e Codice etico per i dipendenti) Autonomia finanziaria a carico dei soggetti regolati (< 1 dei ricavi annuali) 6

e controlli Relazione annuale a Governo e Parlamento sull attività svolta e sullo stato dei servizi Audizioni periodiche (annuali) con tutti i soggetti interessati Norme procedurali (trasparenza, accessibilità dei documenti, contraddittorio) Consultazioni pubbliche con i soggetti interessati sui provvedimenti normativi Controllo giurisdizionale dei provvedimenti (doppio grado di giudizio: TAR e CdS) Garante etico e giudizio di incompatibilità «accountability» Controllo finanziario di gestione (Corte dei conti) 7

La filiera e la liberalizzazione 8

Funzioni di regolazione Regolazione della rete Condizioni economiche e tecniche per l accesso e l utilizzo delle reti (Tariffe, Codici di rete, TICA, etc..) Regolazione dell unbundling Regolazione del servizio Definizione e aggiornamento trimestrale del prezzo dell energia elettrica e del gas per i clienti tutelati, ossia clienti civili e piccole imprese che non hanno ancora optato per il libero mercato (v. DL 73/07) Definizione dei livelli di qualità del servizio (tecnica e commerciale; premi e penalità) con gli effetti di cui all art. 1339 c.c. (inserzione automatica di clausole imperative ex lege) Regolazione delle condizioni contrattuali Direttive per la produzione e l erogazione dei servizi 9

Funzioni di enforcement L AEEGSI Controlla e vigila sullo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili Irroga, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, sanzioni pecuniarie non inferiori a 2.500 euro e non superiori a 150 milioni di euro; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi Valuta e rende giuridicamente obbligatori gli impegni delle imprese Ordina la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, anche imponendo misure prescrittive, tra cui l'obbligo di corrispondere un indennizzo Risolve, se adita, le controversie tra gli operatori Valuta istanze, reclami e segnalazioni presentate dagli utenti Garantisce l accesso clienti finali a strumenti extragiudiziali per risolvere controversie con operatori (es. Servizio conciliazione) 10

Inquadramento: la tutela ex post nei settori regolati Obblighi di risposta agli operatori definiti con standard specifici la cui violazione comporta indennizzi automatici CLIENTE FINALE Livello base Primo livello Reclamo all impresa In caso di mancata o insoddisfacente risposta Informazione Assistenza Secondo livello Reclamo Sportello Conciliazione Azione giudiziaria IN CONSULTAZIONE Revisione del sistema di tutele (DCO 614/2015/E/com) con una nuova centralità per le procedure conciliative e disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione a fini giudiziali (DCO 562/2015/E/com) 11

AEEGSI e ADR Istituzione del Servizio conciliazione clienti energia www.conciliazione.energia.it Supporto alle conciliazioni paritetiche Informazione: area web sul sito dell Autorità 12

Supporto e monitoraggio delle conciliazioni paritetiche AEEGSI supporta la formazione del personale delle associazioni impegnato nelle conciliazioni paritetiche È riconosciuto un contributo alle associazioni se la procedura paritetica si è conclusa positivamente Progetti proposti dall Autorità e approvati dal MISE, finanziati mediante mediante le risorse rivenienti dal pagamento delle sanzioni irrogate dall Autorità, che confluiscono nel c.d. Fondo sanzioni 13

Le radici del Servizio conciliazione Livello UE Il 3 Pacchetto Energia UE richiede agli Stati di garantire che sia predisposto un meccanismo indipendente quale un Mediatore dell energia o un organismo dei consumatori ai fini di un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie Italia Legge N. 481/1995 istituisce l Autorità per l energia elettrica e il gas, oggi Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI o Autorità) Decreto Legislativo N. 93/2011, che attua il 3 Pacchetto Energia UE, stabilisce che l A. assicuri il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e distributori di gas naturale ed energia elettrica avvalendosi di Acquirente Unico SpA (AU) Delibera N. 260 del 21 giugno 2012: l Autorità istituisce il Servizio conciliazione clienti energia e ne affida la gestione in avvalimento ad AU 14

Le fasi del Servizio 2013 2014/2015 2016 FASE 1 AVVIO 1 Aprile: avvio del Servizio Delibera 21 giugno 2012 260/2012/E/com «Istituzione del Servizio conciliazione clienti energia e approvazione della disciplina di prima attuazione» FASE 2 SPERIMENTAZIONE Delibera 11 dicembre 2014 605/2014/E/com «Misure per ampliare l accesso e ottimizzare i flussi del Servizio Conciliazione Clienti Energia e per efficientare i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie» Decreto Legislativo 6 agosto 2015 n. 130 «Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE» FASE 3 «PONTE» DCO 26 novembre 2015 562/2015/E/com «Schema di disciplina delle modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra clienti e utenti finali e operatori nei settori regolati dall Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico» Delibera 17 dicembre 2015 620/2015/E/com «Istituzione dell elenco degli organismi ADR ai sensi dell articolo 141- decies del Codice del consumo e approvazione della relativa disciplina di prima attuazione» Fase 4 Operatività triennale 2017-2019 15

Visual map Istituzionale 100% online Universale ELETTRICITÀ Gratuito Volontario GAS 2 Secondo livello Small claims Fiducia tra cliente ed operatore Interazione video-audio-scritta Veloce! 2 mesi in media per accordarsi 16

Principali caratteristiche del Servizio 2013-2015 (1) Volontario Sia lato cliente che operatore Ma è obbligatorio per i seguenti operatori: - iscritti nell apposito elenco Aeegsi: es. Eni, Acea Energia, GdF Suez Energie, Iren Mercato, Linea Più, Trenta - Distributori gas ed elettrico, fornitori elettrici della maggior tutela e GSE (procedure prosumer scambio sul posto e ritiro dedicato) Universale Attivabile nei confronti di tutti gli operatori energia (fornitori o distributori) SI risarcimento danni Indipendente Personale di AU e conciliatori «terzi» rispetto alle parti Convocazione Distributore Il Distributore può essere chiamato come ausilio tecnico ed è obbligato a intervenire Ambito di applicazione Tutti i clienti domestici ele + gas Clienti non domestici ele connessi in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 10M Prosumer (produttore-consumatore) Clienti non domestici gas con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui di gas naturale Condomini gas uso domestico con consumi non superiori a 200.000 mc annui di gas naturale I clienti possono interagire col Servizio direttamente o tramite un delegato Accordo ha efficacia transattiva ex art. 1965 c.c. 17

Principali caratteristiche del Servizio 2013-2015 (2) Secondo livello Prima di rivolgersi al Servizio, il consumatore deve dare all operatore l opportunità di risolvere la controversia («previo reclamo all operatore») Alternatività La richiesta al Servizio è inammissibile quando per la medesima controversia è pendente: un procedimento giurisdizionale o la controversia è stata definita mediante tale procedimento una procedurà di risoluzione alternativa o la controversia è stata definita mediante tale procedura un reclamo presso lo Sportello per il consumatore di energia, o sia stata fornita risposta dallo Sportello, salvo che in tale risposta vi sia rinvio ad altra procedura Termine Minimo: é possibile rivolgersi al Servizio subito dopo aver ricevuto risposta operatore insoddisfacente o decorsi 50 giorni da invio reclamo scritto all operatore senza risposta Massimo: la richiesta va presentata entro 6 mesi da risposta operatore insoddisfacente o 1 anno da invio reclamo scritto all operatore senza risposta Conciliatori del Servizio facilitatori: aiutano le parti a trovare una soluzione o la suggeriscono (su richiesta) mediatori con apposita formazione nel settore energia 18

Obblighi partecipativi alla procedura Dal 1 Luglio 2015 OBBLIGATORIETÀ PARTECIPATIVA PER DISTRIBUTORI, ESERCENTI IL SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (ELETTRICO) E GSE Delibera 11 dicembre 2014 605/2014/E/com «Misure per ampliare l accesso e ottimizzare i flussi del Servizio Conciliazione Clienti Energia e per efficientare i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie» L'Autorità prevede l obbligo di partecipazione per tutti i distributori, i fornitori della maggior tutela nell'elettrico e per il GSE (prosumer, ritiro dedicato e scambio sul posto). Il Distributore, già obbligato a partecipare in qualità di ausilio tecnico se chiamato dal venditore all atto dell adesione, dal 1 luglio potrà essere convocato in conciliazione anche su richiesta del GSE e fino al primo incontro Operatori iscritti in elenco ADR (flag Servizio) si sono vincolati a partecipare alle procedure. Fra questi: Eni, GDF Suez Energie, Acea Energia, Iren Mercato, Linea Più e Trenta Delibera 16 ottobre 2014, 492/2014/S/com «Approvazione della proposta di impegni presentata da Eni S.p.a. e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio». Fra gli impegni, adesione biennale al Servizio Conciliazione. 19

Il percorso della conciliazione 20

Alcuni numeri sito AEEGSI (al 31 dicembre 2015) 1/2 21

Alcuni numeri sito AEEGSI (al 31 dicembre 2015) 2/2 22

Informazioni sul sito web AEEGSI Una specifica area web è dedicata alle procedure di ADR per i clienti finali dei settori regolati Sul Servizio conciliazione: Atti e provvedimenti Dati aggiornati ogni 6 mesi FAQ (anche in lingua inglese) Brochure Video e tutorial Informazioni sulle altre procedure (es. paritetiche ) 23

Novità: d.lgs. 130/15 - Recepimento direttiva ADR Legge delegazione comunitaria 2013 - II sem. (legge 7 ottobre 2014, n. 154), in particolare art. 8 D.lgs. 6 agosto 2015, n. 130/2015, che, tra l altro, modifica il Codice del consumo, sostituendo art.141 con un nuovo Titolo, numerato II-bis e denominato Risoluzione extragiudiziale delle controversie 24

D.lgs. 130/15 - Principali punti di interesse Si applica alle procedure volontarie per la risoluzione extragiudiziale delle controversie attivate da un consumatore verso un professionista - ADR Le procedure per il tentativo obbligatorio di conciliazione (Agcom, mediazione d.lgs. 28/10, ora anche AEEGSI) sono fatte salve e sono anche ADR se rispettano i requisiti del d.lgs. 130/2015 Potere AEEGSI di regolamentare, con propri provvedimenti, le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, nelle materie di competenza, previsto dall art. 2 co. 24, lett. b), legge 481/1995 AEEGSI autorità competente, per i settori regolati, per la promozione delle ADR, la certificazione degli organismi ADR e la tenuta del relativo elenco (partecipazione a tavolo coordinamento MISE) 25

D.lgs. 130/15 - Funzioni AEEGSI Quindi, AEEGSI Disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione nei settori regolati Il Servizio Conciliazione «ADR europea» Certifica gli organismi ADR che operano nei settori regolati e a tal fine emana provvedimenti per la loro iscrizione, nonché per la tenuta del relativo elenco Si interfaccia con il MISE e le altre autorità competenti nell ambito del tavolo di coordinamento e indirizzo per l attuazione del d.lgs. 130/2015 Promuove l informazione, lo sviluppo e l efficacia dell ADR nei settori regolati 26

D.lgs. 130/15 - AEEGSI come autorità competente Funzioni AEEGSI in quanto autorità competente: Istituire e tenere, con propri provvedimenti, l elenco degli organismi ADR, definendo anche le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione; notificare al MISE l elenco e le sue variazioni Ricevere e valutare le richieste di certificazione da parte degli organismi e le loro relazioni biennali di attività Pubblicare nel sito web le informazioni per l accesso a procedure ADR nei settori di competenza e l elenco consolidato della Commissione Europea Promuovere la diffusione delle procedure ADR e la cooperazione fra organismi anche transnazionali Monitorare i programmi di formazione predisposti dagli organismi ADR a vantaggio dei propri conciliatori, con facoltà di promuoverli e svolgerli Ricevere l informativa o prevedere procedure per garantire la trasparenza dell erogazione di eventuali contributi finanziari, a titolo di parziale rimborso, alle associazioni dei consumatori, da parte degli operatori, per l assistenza gratuita al consumatore nelle negoziazioni paritetiche 27

L elenco degli organismi ADR Delibera n. 620 del 17 dicembre 2015: istituzione dell elenco degli organismi ADR dei settori regolati Ad oggi 8 iscritti, incluso il Servizio conciliazione Nel sito AEEGSI: - pubblicazione e aggiornamento elenco ADR - Informazioni sulla direttiva 2013/11/UE - link alla piattaforma ODR * Il Servizio conciliazione è iscritto nella piattaforma ODR fin dalla sua operatività (15 febbraio 2016) 28

Obbligatorietà conciliazione d.lgs. 130/2015 e l. 481/95 D.lgs. 6 agosto 2015, n. 130/2015, fa salve, tra le altre, le disposizioni che prevedono l obbligatorietà delle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie Nuovo articolo 141, comma 6, lettera c) Codice del consumo il legislatore ha attribuito all Autorità il potere di regolamentare, con propri provvedimenti, le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per i settori regolati. Il tentativo costituisce la condizione di procedibilità per l accesso alla giustizia, prevista dall articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, norma che così viene attualizzata 29

Iter attuativo per realizzare l obbligatorietà Avvio procedimento Delibera 522/2015/E/com DCO schema di disciplina 562/2015/E/com Adozione disciplina: entro 30 giugno 2016 Entrata in vigore disciplina: 1 gennaio 2017 Dicembre 2015 Incontri tecnici febbraio 2016 Aggiornamento piattaforma Servizio Conciliazione, coordinamento con esiti DCO 614/2015/E/com, adeguamento stakheolders 30

Delibera 522/2015/E/com: avvio procedimento AEEGSI disciplina il meccanismo di risoluzione extragiudiziale obbligatorio sia sotto il profilo procedurale che per quanto riguarda la sua natura di condizione di procedibilità dell azione giudiziale Criteri guida Tener conto dei riferimenti normativi: legge 481/1995 e Codice del consumo Soppesare il grado di maturità delle procedure nei diversi settori regolati dall Autorità Rendere il Servizio Conciliazione obbligatorio ai fini della procedibilità dell azione giudiziale Conclusione procedimento: 30 giugno 2016 Prevedere procedure alternative per l esperimento del tentativo obbligatorio (es. paritetiche) 31

Schema disciplina DCO 562/2015/E/com Il tentativo obbligatorio della legge 481/1995 riguarda tutti i settori regolati dall'autorità Operatività in una prima fase: domestici e PMI elettricità e gas Operatività sospesa (per grado di «maturità»): - Servizio idrico integrato - Controversie prosumer - Controversie B2C No operatività: teleriscaldamento (no poteri per enforcement tutela consumatore) 32

Schema disciplina DCO 562: condizione di procedibilità L esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità per l accesso alla giurisdizione ordinaria (legge 481/1995) Il tentativo si considera esperito se il primo incontro dinanzi al conciliatore si conclude senza accordo, compresi i casi di mancata comparizione della controparte Diritto di difesa + trasparenza e certezza dei termini procedurali = Il primo incontro va fissato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione e la procedura deve concludersi entro 90 giorni 33

Schema disciplina DCO 562: obbligatorietà altre procedure Per esperimento tentativo obbligatorio: alternatività Servizio Conciliazione con altre procedure: Conciliazioni paritetiche e organismi iscritti in elenco ADR dell AEEGSI Camere di Commercio previo protocollo Unioncamere (legge 481/1995); eventuali altri organismi di mediazione ex d.lgs. 28/2010 Titolo esecutivo L accordo sottoscritto dalle parti e dal conciliatore presso il Servizio Conciliazione è titolo esecutivo (legge 481/1995) 34

I prossimi passi Il 2017 come avvio di un nuovo corso della tutela con al centro le procedure ADR - Integrazione Disciplina Servizio conciliazione - Razionalizzazione e rafforzamento delle tutele al I e al II livello 35

Informazione/assistenza La riforma del sistema di tutele dei clienti finali Domani? Cliente finale Reclamo all operatore I livello Risposta soddisfacente Risposta insoddisfacente o mancanza di risposta II livello Procedura di conciliazione obbligatoria Procedure «speciali» Segnalazioni a AEEGSI Accordo No accordo Decisione AEEGSI III livello Azione giudiziale 36

GRAZIE PER L ATTENZIONE Autorità per l energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) www.autorita.energia.it www.conciliazione.energia.it servizioconciliazione@acquirenteunico.it consumatori@autorita.energia.it +390265565387-313 37