LA RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

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Transcript:

LA RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Laura Salvadego, Assegnista di Ricerca Università degli Studi di Ferrara laura.salvadego@unife.it

LA CODIFICAZIONE DELLE REGOLE RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DI STATI E ORGANIZZAZIONI: Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001) Draft Articles on the Responsibility of International Organizations (2011)

RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE: Consuetudine internazionale Regole di diritto speciale, in accordi internazionali o norme consuetudinarie (ex art. 64 Progetto 2011)

RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE: Fino 1980 1963 lavori CDI Ago 1985: International Tin Council

RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE: Le organizzazioni internazionali possono commettere illeciti internazionali CIG: parere del 1949 sulle riparazioni per i danni sofferti nello svolgimento di funzioni per le Nazioni Unite CIG: parere del 1980 sull interpretazione dell accordo fra OMS ed Egitto

RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE: Primo rapporto del Relatore speciale Giorgio Gaja 2003 modellato sul Progetto del 2001 Progetto del 2011: sviluppo progressivo del DI

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL ILLECITO (ART. 4): Elemento oggettivo: violazione di un obbligo internazionale dell organizzazione Elemento soggettivo: regole di attribuzione della condotta all organizzazione (artt. 6-9, Progetto 2011)

ELEMENTO SOGGETTIVO: art. 6: la condotta di organi o agenti dell organizzazione art. 7: la condotta degli organi di uno Stato o di organi o agenti dell organizzazione messi a disposizione di un organizzazione internazionale art. 8: eccesso di autorità o violazione di istruzioni art. 9: la condotta è fatta propria e adottata dall organizzazione

Art. 6: CONDOTTA DI ORGANI O AGENTI DELL ORGANIZZAZIONE La condotta di un organo o di un agente di un organizzazione internazionale nell esercizio di funzioni deve essere considerata un atto dell organizzazione, qualunque posizione l organo o agente abbia nell organizzazione Nella determinazione delle funzioni degli organi e agenti si applicano le regole dell organizzazione

Art. 6: LEGAME ORGANICO-FORMALE Organi o agenti dell organizzazione esecuzione di funzioni art. 6, par. 2: le funzioni degli organi e degli agenti dell organizzazione sono determinate dalle regole dell organizzazione; il rinvio non è limitato al solo diritto formale ma consente di valorizzare l organizzazione de facto

IL PRESTITO D ORGANO: Condotta di organi messi a disposizione di uno Stato da parte di un diverso Stato (art. 6 Progetto 2001) Condotta di organi di uno Stato o di organi o agenti dell organizzazione messi a disposizione di una organizzazione (art. 7 Progetto 2011) La condotta di un organo messo a disposizione di uno Stato da parte di un altro Stato deve essere considerato un atto del primo Stato se l organo agisce nell esercizio di elementi dell autorità di governo di quello Stato 1. La condotta di un organo di uno Stato o di un organo o agente di una organizzazione internazionale che è messo a disposizione di un altra organizzazione internazionale deve essere considerata una condotta di quest ultima organizzazione se l organizzazione esercita il controllo effettivo su questa condotta 2. Le regole dell organizzazione si applicano nella determinazione delle funzioni dei suoi organi o agenti

art. 6 Progetto 2001 IL PRESTITO D ORGANO art. 7 Progetto 2011 Lo Stato fornitore non risponde della condotta illecita del suo organo avvenuta in condizioni di totale ed effettiva dipendenza da un diverso Stato La condotta dell organo prestato è attribuibile all organizzazione che riceve il prestito d organo solo se l organizzazione esercita un controllo effettivo sulla singola condotta illecita posta in essere

MISSIONI DI PEACE-KEEPING Ex art. 7 Progetto 2011 si dovrebbe verificare in relazione alla singola operazione chi esercita il controllo MA il servizio giuridico ONU (2011): le forze di peacekeeping sono organi dell ONU e non organi prestati: la catena di comando fa capo al Segretario generale dell ONU nella prassi è istituita una Claims commission (es. Somalia)

MISSIONI AUTORIZZATE la coalizione opera sotto la responsabilità esclusiva dei rispettivi comandi nazionali o di una organizzazione regionale (es. NATO) la condotta del contingente è attribuibile allo Stato di invio delle truppe (es. Iraq, 2003) le Nazioni Unite hanno comunque un obbligo positivo di vigilanza (obbligo di due diligence) - obbligo per gli Stati di inviare una serie di rapporti periodici al CdS circa l attività svolta

PRASSI CEDU, Behrami 2007 CEDU, Saramati 2007 caso Nuhanović: Corte distrettuale dell Aja Corte d Appello dell Aja Corte suprema olandese caso Madri di Srebrenica - Corte distrettuale dell Aja

Art. 8: ECCESSO DI AUTORITÀ O VIOLAZIONE DI ISTRUZIONI l organizzazione risponde della condotta di organi e agenti dell organizzazione se agiscono nella capacità ufficiale e nell esercizio di funzioni dell organizzazione anche se la condotta dell agente o dell organo eccede la sua autorità o è contraria alle istruzioni

Art. 9: CONDOTTA FATTA PROPRIA E ADOTTATA DALL ORGANIZZAZIONE una condotta che non è attribuibile ad una organizzazione internazionale ai sensi degli articoli da 6 a 8 deve comunque essere considerate atto dell organizzazione se e nella misura in cui l organizzazione ne avalla la condotta e la adotta come propria

CAUSE DI ESCLUSIONE DELL ILLECITO: art. 20: consenso dello stato leso art. 21: legittima difesa art. 22: contromisure art. 23: forza maggiore art. 24: estremo pericolo (distress) art. 25: stato di necessità

Art. 22: LE CONTROMISURE condotta di per sé illecita ma giustificata dal previo illecito l o.i può adottare contromisure solo se: conformi alle regole dell organizzazione 22(2)(b) extrema ratio 22(2)(c) un o.i. non può adottare contromisure nei confronti di uno Stato membro per la violazione di una regola dell o.i. se la possibilità di adottare contromisure non è stabilita dalle stesse regole dell o.i. 22(3)

Art. 25: STATO DI NECESSITÀ esigenza di salvaguardare un interesse essenziale degli Stati membri dell organizzazione o della società internazionale da un pericolo grave ed imminente, quando l organizzazione ha la funzione di proteggere l interesse in questione la condotta posta in essere non deve pregiudicare l interesse essenziale di un diverso Stato o della società internazionale la scriminante non può essere invocata se la norma primaria stessa esclude - espressamente o implicitamente - la possibilità di invocare tale esimente o se l organizzazione ha contribuito alla situazione di necessità

Art. 26: NORME COGENTI l art. 26 comune ai Progetti del 2001 e del 2011 esclude l applicabilità delle esimenti in relazione a condotte commesse in violazione di norme imperative

LE CONSEGUENZE DELL ILLECITO (Art. 28 ss.) obbligo primario violato rapporto giuridico secondario art. 30 Progetto 2011 obbligo di cessare la condotta illecita obbligo di fornire adeguate garanzie di non ripetizione dell illecito art. 31 Progetto 2011: riparazione integrale del pregiudizio

LEX SPECIALIS (Art. 64) il Progetto non si applica nella misura in cui le condizioni per l esistenza di un illecito internazionale o il contenuto o l attuazione della responsabilità internazionale dell o.i. siano disciplinate da regole speciali di D.I. Queste regole speciali possono essere contenute nelle regole dell o.i. applicabili nelle relazioni fra o.i. e i suoi membri.

LEX SPECIALIS QUESTIONI le regole di D.I. generale rilevano nelle relazioni fra o.i. e Stati membri? le regole speciali in materia di responsabilità applicabili nelle relazioni fra o.i. e Stati membri hanno un impatto sulla relazione fra o.i. e soggetti terzi? quid iuris se una regola speciale in materia di responsabilità dell o.i. è contenuta in una norma di D.I. consuetudinario?