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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1730 Anno 2017 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 23/01/2017 ORDINANZA sul ricorso 4095-2014 proposto da: DUINO SCAVI SRL, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. TILJI ADA 52, presso lo studio dell'avvocato ANGELO SCARPA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G 1N1A1 CARUSO giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro COMUNE TRIESTE, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato ROMA, \ 3411 DE, CA\T:\IJERI 11, presso lo studio dell'avvocato ALDO FONI'ÀNI Th LI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA SERENA fq:

GIRALDI, MARITZA F1LIPUZZI giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 872/2013 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 05/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI. CONSIDERATO IN FATTO In data 30/01/09 la Guardia forestale di Trieste, a seguito di sequestro penale, consegnava alla Polizia Municipale di Trieste i cronotachigrafi degli autocarri della Duino Scavi S.r.l. per quanto di competenza, la quale provvedeva alla loro analisi da cui emergevano plurime violazioni dell' art. 19 1. 727/78 in riferimento all' articolo 179 co. 10 del Codice della strada, per le quali venivano irrogate sanzioni sia alla Duino Scavi S.r.l. sia ai rispettivi conducenti, nella specie, in particolare, le sanzioni venivano irrogate con riguardo ai verbali di accertamento nn. 312910, 312911, 312913, 312915, 312917, 312922, 312926, 312927, 312929, 312930, 312931 e 312941. Il Giudice di Pace di Trieste, adito ai sensi dell' art.204 bis c.d.s, nella resistenza del Comune di Trieste, rigettava l' opposizione con sentenza n. 1028/11. Contro tale decisione proponeva appello la Duino Scavi S.r.l., e 11 Tribunale di Trieste, nella resistenza del' appellato, rigettava il gravarne con condanna alle spese dell' appellante, con sentenza n. 872/2013. Per la cassazione di tale ultimo provvedimento, la Duino Scavi S.r.l. propone ricorso affidato a tre motivi: 1. Nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia in violazione dell' art.112 c.p.c., in relazione dell' art.360 n. 4 c.p.c.. -2-

In via subordinata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio dedotto con il primo motivo. 3. Violazione e falsa applicazione degli ara. 200 e 201 c.d.s., e dell' art. 384 reg. att. C.d.s., in relazione dell' art.360 n. 3 c.p.c.. Il Comune di Trieste ha resistito con controricorso. Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. proponendo la reiezione del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: "Va preliminarmente osservato che i tre motivi posti a lo- ndamento del ricorso ruotano intorno a una complessiva questione: incompetenrm della Polkia Municipale di Trieste ad elevare la conteskqione per la non determinabilità del luogo di commissione delle viola.ioni, con conseguente nuillit della procedura di irdr. a.zione. I plurimi motivi devono, pertanto, essere trattati congiuntamente, vista la palese comunaika di contenuti, giacchè il ricorrente nel dedurre la nullità della senteika ex art. 360, numeri 4-5 c.p.c. per violckione dell'art. 112 c.p., nella sostala insiste nel rilevare la carena del potere esercitato dal puhlrbco ufficiale del Comune di Trieste sotto il profilo territoriale. Le censure non appaiono meritevoli di accoglimento. Il giudice del gravame, con argomentaioni congrue ed esaurienti, è pervenuta alla decisione di affermare la competelka per territorio della Polkia _Municipale di Trieste espressamente sancita, sottolineando come l' indicaione del luogo dell' accertamento, in luogo di quello della viola ione, f-osse sostitutivo alla luce della ratio de//i' art. 383, comma 1 del regolamento. Tale orientamento della Corte è consolidato in numerose pronunce (ex plurimis Casi-. n. 462/2016, Cass. n. 3536/2006, Cass. n. 4459/2003). 2/festa stessa Corte ha poi con Ordinana n. 27202 del 2011 afle rmato il principio, già più volle sancito, secondo cui, nell'ipotesi di contestaione di una pluralità di viola ioni -3-

amministrative commesse in luoghi diversi, come nel caso di specie, in cui vi sia variabilità dei percorsi dei viaggi elfe ttuati dai conducenti dipendenti della ricorrente, la condotta contestata è di natura permanente poiché svoltasi in varie località e nell'impossibilità di applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti (continuati o dell' unico permanente), difficilmente individuabile, non può che applicarsi quello residuale del luogo del relativo accertamento (v. in tal senso Cass. nn. 9708/01 che ha esaminato fattispecie analoga a questa in esame). Del resto, quanto alla censura di cui al!' art. 112 c.p., si osserva che per questa Corte quella per cui il principio della corrispondeiqn tra il chiesto e il pronunciato, come il pri ncipio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricosfinione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, qualificando diversamente i Ja tti dedotti. In altri termini la corrispondena tra chiesto e pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum e va determinato con riferimento al bene della vita che l'attore intende conseguire ed alle ecceioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto (Cass. 24 malt9 2011 n. 6757). La senteizqa impugnata non sembra discostarsi dai pincipi enunciati, avendo ritenuto garantito il diritto di dife sa con l' indicafzione del luogo dell' accertamento. Nè la ricorrente spiega le ragioni per le quali non sarebbe stato assicurato detto diritto. Alla luce di tali consideraioni risulta superata l' ulteriore censura relativa alla competena della Poliza Municipale ad emanare i provvedimenti saiqionatori de quibus.". Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche da parte ricorrente, sono condivisi dal Collegio, rilevando che peraltro dalla stessa esposizione del ricorso (v. pag. 25) emerge che l'eccezione di incompetenza è stata formulata dalla ricorrente avanti al giudice di prime cure solo alla prima udienza, quindi tardivamente e di conseguenza il ricorso va respinto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della S occombenza. -4-

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. I a Corte, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi C. 800,00, di cui C 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 15 settembre 2016. Il Presidente