LEGGE DI STABILITÀ 2013 La Camera dei deputati ha definitivamente approvato il 21 dicembre 2011 la legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (A.C. n. 5534-bis-B). La legge, che entra in vigore il 1 gennaio 2013, è formata da un solo articolo, composto da 560 commi. Tra le disposizioni in essa contenute vi sono norme sulla: giustizia telematica, sospensione fino al 31 dicembre 2013 della riforma delle province, Tobin tax. Il provvedimento ricomprende alcune importanti dispositivi, quali il decreto salva infrazioni UE (decreto-legge n. 216 del 2012) e le proroghe di termini legislativi. Si illustrano alcune disposizioni di maggior diretto interesse. Notificazioni tramite PEC (articolo 1, commi 19, 20 e 21) Sono apportate alcune modifiche alle norme sulle notificazioni in ambito di giustizia tramite PEC introdotte dal decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012. Le norme decorrono: - dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello; - a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei previsti decreti attuativi per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d appello. L elenco degli indirizzi PEC delle Pubblica Amministrazione formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Altre novità riguardano l introduzione dell obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. Viene previsto che, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall autorità giudiziaria. Notificazioni a cura degli avvocati tramite PEC Sono indicate modalità per la notificazione con modalità telematica da eseguirsi a mezzo PEC, anche per le procedure concorsuali. Sono apportate modifiche al codice di procedura civile, per introdurre l uso della PEC, e al processo tributario. Prestazioni obbligatorie (articolo 1, commi 22 e 23) Viene modificato l articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. Il comma 2 è sostituito da una nuova disposizione che prevede che con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, vengano determinati: le prestazioni previste, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori; il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell anno precedente. Il comma 4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. Approvata la legge di stabilità 2013 Notificazioni tramite PEC Prestazioni obbligatorie
Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo (articolo 1, commi 95 e 96) Viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall anno 2013, un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Enti previdenziali: riduzione delle risorse destinate all esternalizzazione di servizi informatici (articolo 1, comma 108) Gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici debbono ridurre le proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso: a) la riduzione delle risorse destinate all estenalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà; b) la riduzione dei contratti di consulenza; c) l eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l obiettivo di realizzare un ulteriore contrazione della consistenza del personale; d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori; e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. CUD telematico (articolo 1, comma 114) Viene previsto l obbligo, dal 2013, per gli enti previdenziali, di rendere disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È tuttavia facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario (articolo 1, commi 131, 132 e 133) Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi modificando il comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si prevede a decorrere dal 1 gennaio 2013 l elevazione al 10 per cento della riduzione degli importi e delle prestazioni dei contratti in essere di appalto, di servizi e di fornitura di beni e servizi stipulati da aziende ed enti del servizio sanitario nazionale e per tutta la durata dei contratti medesimi (la riduzione attuale è del 5 per cento). E stato previsto che, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano conseguire l'obiettivo economico attraverso l'adozione di misure alternative alla riduzione del 10 per cento degli importi e delle prestazioni dei contratti di appalto di servizi e fornitura di beni e di servizi sanitari, previsto dal testo del disegno di legge. Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo Enti previdenziali: riduzione delle risorse destinate all esternalizzazione di servizi informatici CUD telematico Razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario
Inoltre, il tetto di spesa per l acquisto di dispositivi medici, già rideterminato per il 2013 dal decreto-legge n. 95 del 2012 al 4,9 per cento, viene ulteriormente ridotto al valore del 4,8 per cento (per il 2013) e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento. Viene disposta la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi (integrando la disciplina dell articolo 17, comma 1, alla lettera a), primo periodo, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Sistema telematico centrale della nautica da diporto (articolo 1, commi 217-222) E istituito, entro sei mesi dall entrata in vigore della legge, nell ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonché lo sportello telematico del diportista. Incremento Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (articolo 1, comma 273) Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l anno 2013. Credito d imposta per chi eroga borse di studio (articolo 1, comma 285-287) E` istituito un credito d imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università (articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68). I criteri per l attribuzione dei benefici saranno definiti con apposito decreto. I benefici sono concessi nel limite di un milione di euro per l anno 2013 e di dieci milioni di euro per l anno 2014. Norme salva infrazioni: recepimento direttiva 2010/45/UE su IVA e fatturazione (articolo 1, commi da 324 a 335) Viene inserito nella legge di stabilità il dispositivo del decreto-legge n. 216 del 2012 (c.d decreto salva infrazioni ), che pertanto non sarà convertito in legge. Tra tali norme si citano quelle per il recepimento direttiva 2010/45/UE su IVA e fatturazione. Viene modificata la norma IVA (articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) che disciplina la base imponibile in caso di corrispettivi e spese in valuta estera: viene previsto che ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. Relativamente ai soggetti passivi IVA, viene modificata la norma IVA (articolo Sistema telematico centrale della nautica da diporto Incremento Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio Credito d imposta per chi eroga borse di studio Norme salva infrazioni: recepimento direttiva 2010/45/UE su IVA e fatturazione
17, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), prevedendosi che nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, il cessionario o committente adempia gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni previste per le fatturazioni e registrazioni intracomunitarie (articoli 46 e 47 del decreto-legge n. 331 del 1993). Con riferimento al volume d affari passivi IVA viene modificata la norma IVA (articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972): le operazioni non soggette ad IVA, considerata la loro rilevanza, concorrono a formare il volume d affari del soggetto passivo. Sono modificate le norme sulla fatturazione (articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). Viene introdotta la fattura elettronica intendendo per tale la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. Sono previste l indicazione in fattura di apposite diciture per particolari fattispecie (regimi speciali, inversione contabile, ecc.). Con riferimento all autenticità dell'origine, all integrità del contenuto e alla leggibilità della fattura è lasciato al soggetto passivo: la norma afferma che, oltre all apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, l autenticità dell origine e l integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile. Possono essere emesse fatture periodiche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, sempre che le medesime trovino riscontro in un documento di trasporto (per le cessioni di beni) e in idonea documentazione (per le prestazioni di servizi). Con il comma 6-bis, dell articolo 21, è stabilito un obbligo di emissione per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta in un altro Stato membro UE. Inoltre vi è un obbligo per le operazioni non soggette ad IVA che si considerano effettuate fuori del territorio dell UE. Sulla base al nuovo comma 6-ter, le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio devono riportare l'annotazione "autofatturazione". La nuova disciplina introduce una nuova tipologia di fattura, la c.d. fattura semplificata (articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) che può essere emessa solo in caso di operazioni di ammontare non superiore a 100 euro ovvero in caso di fatture rettificative (note di variazione). In tale fattispecie è stata prevista la possibilità di emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo; in caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto Stato membro. Con la nuova disciplina non è necessario che sulla fattura semplificata sia indicata la base imponibile dell operazione e la relativa imposta, essendo sufficiente l indicazione del corrispettivo complessivo e dell imposta, ovvero dei dati necessari per calcolarla. Viene inoltre specificato che, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, il limite di 100 euro può essere elevato fino a 400 euro, nonché può essere consentita l emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l emissione delle fatture.
Per quanto riguarda la conservazione delle fatture, l articolo 39 del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è modificato: è disposto che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell economia e delle finanze emanato ai sensi dell articolo 21, comma 5, del CAD. E inoltre previsto che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Relativamente alla registrazione delle fatture intra Unione europea, sono stati rideterminati i termini per la registrazione delle fatture e per il versamento dell imposta. Proroghe di termini La legge contiene proroghe di termini, tra l altro, su prelievo erariale unico sugli apparecchi; ludopatia. IMU (articolo 1, comma 380 e seguenti) L imposta municipale propria (IMU) diventa un imposta comunale. A tal fine per gli anni 2013 e 2014: a) è soppressa la riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell imposta; b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell imposta di spettanza dei comuni. Allo Stato viene riservato il gettito dell imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Inoltre in tema di fiscalità locale, non operano, per gli anni 2013 e 2014, i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 di cui all articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (c.d. decreto sul federalismo comunale ) riguardanti norme sulla devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare e precisamente. Tares (articolo 1, comma 387) Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), in vigore dal 1 gennaio 2013 (articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011) è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di determinati criteri. Per l anno 2013, il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine Proroghe di termini IMU Tares Aliquota IVA ordinaria A decorrere dal 1 luglio 2013, l aliquota IVA del 21 per cento viene elevata di un punto percentuale, passando al 22 per cento. Rimangono ferme le aliquote agevolate del 4 per cento e 10 per cento. Altre misure fiscali Altre norme fiscali contenute nella legge riguardano: - la detassazione contratti di produttività; - le detrazioni per carichi di famiglia; - le deduzioni IRAP; - l imposta di bollo su processo penale; - le accise sui carburanti; - le aliquote IVA su prestazioni socio-sanitarie, di diagnosi e ricovero; - l introduzione della tassazione sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax); Aliquota IVA ordinaria Altre misure fiscali
- l abbassamento deducibilità auto aziendali; - l esenzione IRAP persone fisiche (istituito nello stato di previsione del Ministero dell economia e 2012e delle finanze un Fondo con dotazione di 198 milioni di euro nel 2014, di 252 milioni di euro a decorrere dal 2015 e 242 milioni di euro a decorrere dall anno 2016, volto a esentare dall IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell economia e delle finanze). 21 dicembre 2012