RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA - Art. 17 -bis Dlgs 546 /93 E. Iori INDICE 1. La mediazione negli altri paesi europei (cenni) 2. Le ragioni dell'introduzione dell'istituto in Italia 3. La procedura del reclamo - gli atti reclamabili - le problematiche connesse alle cartelle di pagamento - la risposta dell'ufficio impositore - l'eventuale iscrizione a ruolo: termini e condizioni 4. La procedura di mediazione - la formulazione della proposta - il contraddittorio - il perfezionamento PERCHÉ LA MEDIAZIONE? Le esperienze degli altri paesi europei Il caso Italia: l'elevato numero di liti tributarie ed i tempi della giustizia Obiettivi del nuovo istituto L'impegno dell'amministrazione Finanziaria RECLAMO E MEDIAZIONE: RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI Art. 39 comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 Art. 17-bis del Dlgs 546 del 1993 Circolare n. 9/E/2012 Circolare n. 33/E/2012 Circolare n. 12/E/2012
IL RECLAMO RECLAMO La proposizione del RECLAMO diventa condizione di AMMISSIBILITA' del ricorso, per gli atti: 1. Notificati a decorrere dal 1 aprile 2012 (RILEVA LA NOTIFICA AL CONTRIBUENTE) 2. Emessi SOLTANTO dall'agenzia delle Entrate 3. Di valore inferiore ad 20.000 >>Non è alternativa all'accertamento con adesione, ma è alternativa alla conciliazione giudiziale RECLAMO: LA NORMA L'art. 39, comma 9, del D.L. 98/2011 ha introdotto un nuovo articolo nella disciplina del processo tributario Nuovo art. 17-bis D. LGS. 546/92 titolato Il reclamo e la mediazione >> Si tratta di una norma che riguarda soltanto una delle parti del processo ed è stata inserita nella disciplina a regime D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993) Art. 17-bis. (1) Il reclamo e la mediazione Modificativo: D.L. 6 luglio 2011, n. 98 Decorrenza: Dal 6 luglio 2011 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48. 2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12. 4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis. 5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. 6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili. 7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili. 9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale. 10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del
procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione. Note: (1) Articolo inserito dall art. 39, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in vigore dal 6 luglio 2011, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dall art. 39, comma 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1 aprile 2012. RECLAMO: GLI ATTI INTERESSATI avviso di accertamento; avviso di liquidazione; provvedimento che irroga le sanzioni; ruolo; rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto emanato dall'agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie. RECLAMO: TRA AGENZIA E AGENTE DELLA RISCOSSIONE contestazioni attinenti esclusivamente a vizi propri della cartella di pagamento NO MEDIAZIONE; Vizi riconducibili solo all'attività dell'agenzia delle entrate e la relativa controversia di valore non superiore a ventimila euro SI MEDIAZIONE eccezioni relative sia all'attività svolta dall'agenzia sia a quella dell'agente della riscossione: RICORSO SOLO AGENTE CONVOCAZIONE AGENZIA E CONTESTAZIONE I NAM M ISSIBI LITA' SOLO MEDIAZIONE CON AGENZIA RICORSO AGENTE E MEDIAZIONE AGENZIA RECLAMO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE (Rif. art. 12, Dlgs 546/92) Il reclamo si applica agli atti in cui: la somma delle sole imposte < 20.000, esclusi interessi e sanzioni la somma delle sanzioni < C 20.000,00, per gli atti contenenti solo sanzioni D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993) Art. 12, co. 5 secondo periodo del Dlgs 546/1992 Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.
RECLAMO: VALORE DELLA LITE Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso Il valore deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente In caso di impugnazione cumulativa di più atti, in relazione agli atti aventi un valore non superiore a ventimila euro, il contribuente è tenuto ad osservare in ogni caso la procedura Il riferimento deve riguardare il singolo periodo d'imposta Per le perdite rilevano le imposte virtuali Sono escluse le controversie dal valore indeterminabile non rilevano i contributi previdenziali RECLAMO: CONTENUTO E PROCEDURA Il contenuto è simile a quello del ricorso Si presenta in carta libera alla: Direzione Provinciale o Regionale che ha emesso l'atto con sottoscrizione di professionista abilitato per liti di valore superiore ad 2.528,82; con l'indicazione degli elementi previsti per il ricorso tributario ex art. 18 d. Igs. 546/92 avverso gli atti impugnabili ex art. 19 D. Lgs. 546/92 con termini e modalità dei ricorsi tributari RECLAMO: LITISCONSORZIO NECESSARIO Gli accertamenti della società e dei soci sono autonomi e indipendenti Sono sottoposti a reclamo e mediazione solo quelli inferiori a 20 mila euro Ognuno (società/soci) decide se accettare o meno il risultato della procedura RECLAMO: CONCLUSIONI annullamento dell' atto con mera possibilità di inserire proposta di mediazione con rideterminazione pretesa >>ATTENZIONE: Il contenuto del reclamo deve essere identico a quel del ricorso e pertanto deve essere completo ai sensi di legge con tutte indicazioni utili per l'ammissibilità del ricorso stesso, nonche' a tutti gli allegati **** ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 Il contribuente, Sig., come prima rappresentato, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati CHIEDE che l Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale/Regionale di, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate. Valore ai fini dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: euro. [segue parte eventuale] Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti MOTIVI 1) 2) Per quanto motivato, la pretesa verrebbe ad essere così rideterminata: Imposta: euro ; Interessi: euro ; Sanzioni: euro ; Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.
Per l invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti: - via, città, - PEC:, - telefono, - fax, - posta elettronica ordinaria:. Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso: 1) 2) 3) Luogo e data Firma RECLAMO: TEMPISTICA Si effettua entro il termine di proposizione del ricorso. A tal fine rileva la sospensione di 90 giorni per l'accertamento con adesione e la sospensione feriale Se presentato, nel decorso dei 90 giorni, per la valutazione dell'ufficio non rileva la sospensione feriale Se il reclamo o la mediazione si chiudono negativamente, decorrono 30 giorni per costituirsi in giudizio. In tal caso la sospensione feriale rileva nuovamente. RECLAMO: RICORSO MANCATO ACCOGLIMENTO (DINIEGO) DEL RECLAMO ESPRESSO TACITO IN OGNI CASO: Entro i successivi 30 giorni la parte e' tenuta, a pena di inammissibilità, al deposito del ricorso in commissione tributaria provinciale ai sensi degli art. 22 e 23 d. Lgs. 546/92. Tale termine vale anche in caso di ricorsi cumulativi e pur se qualche atto non supera i 20 mila euro e non è oggetto alla mediazione. RECLAMO: CONTENUTO E PROCEDURA NELLE CONTROVERSIE RECLAMABILI ALL'ESITO DEL GIUDIZIO, CONDANNA: alle spese di lite; all'ulteriore pagamento del 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso del procedimento di reclamo/mediazione LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE E' PREVISTA: soltanto nel caso di giusti motivi, esplicitamente indicati, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione
LA MEDIAZIONE MEDIAZIONE: UFFICIO INCARICATO La valutazione della proposta di mediazione è affidata allo stesso ufficio impositore, che provvede attraverso: strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Si tratta dell'ufficio legale della direzione competente. >>Ordini professionali e associazioni di contribuenti hanno evidenziatole potenziali criticità legate ad una mediazione affidata allo stesso ufficio impositore, senza la presenza del mediatore che, per definizione, è soggetto terzo rispetto alle parti. >> Rischio: mero duplicato dell'accertamento con adesione. MEDIAZIONE: VALUTAZIONE L ufficio impositore: Valuta la proposta di mediazione Valuta eventualmente anche la richiesta di sospensione del ruolo Se non intende accoglierla, formula, se lo ritiene opportuno, una controproposta in base a sostenibilità pretesa principio di economicità azione amministrativa MEDIAZIONE: PERFEZIONAMENTO (conciliazione) SONO POSSIBILI 8 RATE TRIMESTRALI (12 SE LA PRETESA È DI IMPORTO > 50.000 EURO). La procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale effettuato entro venti giorni dalla conclusione dell'accordo di mediazione Si scomputa quanto già versato Il mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio delle rateazione, con iscrizione a ruolo dell'intero importo residuo e di una sanzione pari al sessanta per cento delle somme ancora dovute. errori lievi sono giustificati In assenza del versamento intregrale o della prima rata, la mediazioni non si perfeziona e il contribuente può anche procedere con il ricorso MEDIAZIONE: VALTUAZIONE DA PARTE DELL UFFICIO Anche se inammissibile, il reclamo può essere valutato come autotutela Si valuta la giurisprudenza consolidata di legittimità e di merito (in quest'ultimo caso, della provincia e regione di competenza) Non sono mediabili situazioni decise dalla prassi, anche in presenza di giurisprudenza di senso avverso, se l'amministrazione centrale ancora non aderisce alla tesi giurisprudenziale la procedura è oggetto di specifico verbale L'ufficio può comunque confermare l'accertamento e chiudere l2 mediazione per riconoscere le sanzioni ridotte al 40% MEDIAZIONE: RICORSO DOPO 90 GIORNI: senza la notifica dell' accoglimento del reclamo; senza la conclusione della mediazione IL RECLAMO PRODUCE GLI EFFETTI DEL RICORSO L'atto, seppur indirizzato all'ufficio impositore e qualificato "Reclamo", si "trasforma" e diventa a dispetto del nomen iuris a tutti gli effetti un ricorso. >> In tale evenienza si paga il contributo unificato