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L' SENA TO DELLA.REPUBBLICA X LEGISLATURA N. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa dei senatori MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, ELlA, GUZZETTI, BEORCHIA, PATRIARCA, BAUSI, CAPPELLI, COLOM BO, CORTESE, DE CINQUE, GIACOV AZZO, IANNI, LOMBARDI, ZANGARA, GRANELLI, ACQUARONE, ANDO, BOSCO, AZZARA, FONTANA Alessandro, SANTALCO, ABIS, COVELLO, ZECCHINO e CARLOTTO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1991 Modifica degli articoli 88, 92, 94 e 95 della Costituzione sui Governo ONOREVOLISENATOR!. esigenza di dare avvio ad un processo di riforma delle istituzioni e da tempo largamente avvertita nell'opinione pubblica ed ha assunto un'importanza crescente nel dibattito politico degli ultimi anni. I livelli per l'attuazione della riforma sono costituiti dalle modifiche apportabili, da un lato, con la legislazione ordinaria e, dall'altro lato, con il phi complesso procedimento delle leggi di revisione costituzionale. Sotto il primo profilo, notevole ma forse scarsamente considerata e stata l'approvazione della legge di riforma degli enti locali (leggi 8 giugno 1990, n. 142) e della legge sui procedimento amministrati- vo (legge 18 agosto 1990, n.24), Ie quali rappresentano il primo tentativo di adeguamento della struttura dello Stato alle nuove esigenze, in vista del superamento della concezione di tipo autoritativo dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed il cittadino in favore di nuove forme di partecipazione della collettivita alia attivita amministrativa. Con il phi agile strumento della legge ordinaria pu6 essere realizzata la riforma elettorale. Al riguardo, i risultati del referendum sui voto di preferenza hanno evidenziato alcune fondamentali direttive per la sua realizzazione: direttive che si e ritenuto di interpretare con la redazione del disegno di TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Costituzione delta Repubblica - Governo)

2 legge di modifica delle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del che si propone in altra sede. La riforma elettorale si colloca all'interno del complessivo progetto di riforma delle istituzioni ed e prodromica rispetto alia presente proposta di revisione costituzionale. Con la prima si e inteso riavvicinare l'eletto all'elettorato, che 10 esprime, attraverso l'abbassamento del quorum per l'elezione diretta al, allo scopo di consentire, di regola, quello che prima rappresentava l'eccezione, vale a dire l'individuazione di colui che rappresentenll'elettore. Per l'elezione alia Camera dei deputati, 10 stesso obiettivo ha indotto a prevedere la riduzione dell a estensione territoriale dei collegi elettorali, con la possibilita per i partiti minori di concorrere alia ripartizione, a livello nazionale e con un premio al partito 0 alia coalizione di partiti di maggioranza relativa. II maggior collegamento tra eletti ed elettori e in sintonia con la tendenza al recepimento delle pili genuine istanze locali, anche se solo una modifica costituziona- Ie che rafforzi il ruolo delle regioni sara in grado di rispondere adeguatamente aile esigenze delle autonomie locali. AlIa necessita di assicurare un reale decentramento delle funzioni anche legislative aile regioni si ricollega la attuabilita della proposta riduzione del numero dei componenti delle due Camere, che risulterebbe giustificata dalla diminuzione delle competenze legislative del Parlamento a seguito del contestuale ampliamento di quelle delle regioni. Tale proposta dovrebbe, dunque, essere opportunamente rinviata ad un momenta successivo. La portata innovativa della proposta di riforma elettorale deve essere attentamente considerata anche sotto il profilo della sua incidenza nell'ordinamento interno degli stessi partiti. L'esigenza di meccanismi garantistici della democrazia interna dei partiti e ancora pili avvertita in relazione al collegamento che si viene ad instaurare con la riforma tra gli elettori e l'eletto; collegamento il quale, se da un lato impone una trasparenza nella scelta delle candidature da parte del partito, d'altro lato vincola l'eletto, per essere egli individuato in rapporto alia sua appartenenza ad un partito e qualificato attraverso la condivisione di un programma. Infine, Ie modifiche proposte alia legge elettorale appaiono gia idonee ad assicurare una maggiore coerenza tra la volonta del corpo elettorale e la struttura del Governo, specialmente nella ipotesi di dichiarazioni preventive di collegamento dalle quali l'elettore possa evincere quale formula di governo sarebbe prescelta qualora Ie liste collegate risultassero maggioritarie. In questo quadro si inserisce la proposta di revisione costituzionale che si passa ad illustrare. L' obiettivo principale della proposta e quello di assicurare la stabilita del Governo e l'efficacia dell'azione governativa, armonizzando tali fini con quelli generali di adeguamento delle istituzioni aile nuove esigenze della colletti vita. Le prime modifiche riguardano l'investitura del Governo, che avviene per elezione del Presidente del Consiglio da parte delle due Camere riunite in seduta comune, con votazione a maggioranza assoluta. Nella ipotesi che si dovrebbe considerare «normale», il candidato alia Presidenza del Consiglio viene designato dal Presidente delia Repubblica sulla base dei risultati elettorali e delle maggioranze possibili in Parlamento. L' esigenza prioritaria di addivenire comunque alia formazione di un Governo induce altresi ali'abbandono del quorum della maggioranza assoluta nelle terza votazione. La mancata elezione di un Presidente del Consiglio dopo tre votazioni successive impone che la scelta tra i diversi schieramenti politici ritorni al popolo. Si e, conseguentemente, previsto 10 scioglimento necessario delle Camere da parte del Presidente. L'adozione del sistema elettivo ha sconsigliato la sottoposizione all'approvazione del Parlamento della lista dei ministri, al fine di evitare che il Governo possa essere nuova-

3 mente messo in discussione a causa di fatti relativi al singolo ministro. Poiche e il Presidente del Consiglio che viene eletto dal Parlamento ed assume dinanzi ad esso la responsabilita per l'attua zione del proprio programma, egli nomina i ministri e, conseguentemente, pub anche revocarli. E chiaro che, di fronte a governi di coalizione, i nominativi di coloro che verranno nominati saranno probabilmente gia noti al momento delia presentazione delia candidatura del Presidente del Con siglio. Per la nomina dei sottosegretari provvede, invece, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio pre vio parere del ministro competente. La apparente incongruenza del meccanismo di nomina dei sottosegretari rispetto ai mini stri, essendo i primi sottratti alia nomina diretta del Presidente del Consiglio, si spiega in relazione aile loro particolari funzioni di raccordo tra la funzione politica e quelia di alta amministrazione. La maggiore stabilita del Governo e garantita, oltre che dal meccanismo per la sua investitura, dalia procedure previste per l'attuazione del programma governati vo sui quale il Parlamento si e espresso in sede di discussione sui documento politico programmatico presentato dal candidato alia Presidenza del Consiglio. Per l'attuazione del suo programma, infatti, il Governo potra ricorrere ai regola menti, la cui competenza e ampliata in virtu delia attuazione delia cosiddetta dele gificazione (articolo 70bis), aile corsie preferenziali previste dai regolamenti parla mentari e, inoltre, alia possibilita di conse guire l'approvazione di leggi necessarie per l'attuazione del programma senza emenda menti (cosiddetto «voto bloccato») introdot ta dali'articolo 77bis. Quest'ultimo meccanismo di ricorrere a procedure «agevolate» per l'approvazione delle leggi di attuazione del programma dovrebbe altresi ricondurre l'adozione dei decretilegge entro i limiti stabiliti dalia Costituzione. Infine, anche la possibilita di revocare il Governo e sottoposta a limiti. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascu na Camera ed indicare il nuovo candidato alia Presidenza del Consiglio. La revoca ha effetto quolora la mozione sia approvata a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune e comporta la sostituzione del neoeletto al Presidente del Consiglio in carica. Qualora non esista una maggioranza in Parlamento sufficiente a revocare il Gover no in carica ma, d'altro lato, quest' ultimo non riesca ad otten ere l'approvazione dei provvedimenti legislativi necessari per at tuare il proprio programma, viene rimessa al Capo delio Stato, su proposta del Presi dente del Consiglio, previo parere dei Presidente delle due Camere, la decisione sulia opportunita di procedere alio scioglimento delle Camere rimettendo cosi la decisione agli elettori. La proposta di revisione costituzionale appena illustata innesta sui nostro modelio parlamentare un tipo di investitura del Governo in linea con quelie delle grandi democrazie europee, che si con cilia con Ie esigenze di maggiore trasparenza e linearita dei rapporti tra cittadinipartitiistituzioni e di maggiore funzionalita del sistema po litico. Le modifiche proposte sono da conside rarsi strategiche rispetto ad altre che posso no essere esaminate anche in tempi succes sivi, come la riconsiderazione dei poteri del Presidente al fine di sottolinearne la funzione di garante della Costituzione. Quanto aile modifiche relative all'eserci zio della funzione legislativa ed al bicame ralismo, si rinvia al dibattito politico in corso in Parlamento, sottolineando la coe renza delle proposte avanzate in quella sede con quelle qui illustrate.

4 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. L'articolo 92 della Costituzione e sostituito «Art. 92. II Governo e composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri, nonche dei Sottosegretari. II Presidente del Consiglio e eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei sui componenti. L'elezione avviene per appello nominale a seguito di un dibattito sui documento politico-programatico presentato al Parlamento dal candidato alia carica di Presidente del Consiglio, nel quale sono indicate Ie linee fondamentali della politica che intende seguire. II candidato e designato dal Presidente. Qualora non venga conseguita la maggioranza assoluta nella prima e nella seconda votazione, si procede ad una terza votazione dello stesso nominativo nella quale il candidato e eletto se consegue la maggioranza dei voti validamente espressi. Se, effettuate Ie votazioni di cui sopra, non si ottiene la maggioranza necessaria alia elezione, il Presidente presentera altre designazioni a norma del quarto comma. Se, trascorso un mese dalla prima votazione, nessun candidato sara eletto, il Presidente sciogliera Ie due Camere». Art. 2. 1. L'articolo 93 della Costituzione e sostituito «Art. 93. II Presidente nomina, con proprio decreto, il Presidente del Consiglio eletto, il quale, prima di assumere Ie funzioni, presta giuramento nelle sue mani.

5 II Presidente del Consiglio nomina con proprio decreto i Ministri. Allo stesso modo puo revocarli. Prima di assumere Ie funzioni, i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente. II Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri competenti, delibera la nomina e la revoca dei Sottosegretari. L'incarico di Ministro e di Sottosegretario e incompatibile con l'esercizio del mandato parlamentare. La legge stabilisce i criteri e Ie modalita per la sostituzione dei componenti del Parlamento che abbiano accettato l'incarico di Governo». Art. 3. 1. L'articolo 94 della Costituzione e sostituito «Art. 94. II Presidente del Consiglio cessa dalla carica se il Parlamento in seduta comune approvi una mozione di sfiducia motivata, contenente l'indicazione ddel successore, con votazione per appello no minale a maggioranza dei suoi componenti. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera. La nomina del nuovo Presidente del Consiglio da parte del Presidente comporta automaticamente la revoca del Presidente del Consiglio e la conseguente decadenza dei Ministri in carica. Se, per qualsiasi altra causa, il Presidente del Consiglio cessi dalla carica, il Presidente in seduta comune deve essere convocato, entro dieci giorni, per l'elezione del successore secondo la procedura di cui all'artico- 1092». Art. 4. 1. L'articolo 95 della Costituzione e sostituito «Art. 95. II Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne e responsabile nei confronti del Parlamento. Mantiene l'unita di indirizzo politico e

escluse DISEGNI 6 amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita dei Ministri. I Ministri sono responsabili coliegialmen te degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede ali'ordinamento delia Presidenza del Consiglio e determina il numero, Ie atribuzioni e l'organizzazione dei ministeri». Art. 5. 1. L'articolo 88 delia Costituzione e sosti tuito «Art. 88. Salva l'ipotesi di scioglimento necessario di cui ali'articolo 92, il Presidente delia Repubblica, su proposta del Presi dente del Consiglio, sentiti i loro Presidenti, PUQ sciogliere Ie Camere qualora esse, pur non riuscendo ad eleggere un nuovo Presi dente del Consiglio, rifiutino l'approvazione dei provvedimenti legislativi che il Presidente del Consiglio abbia dichiarato necessari per la realizzazione del proprio programma». Art. 6. 1. Dopo l'articolo 77 delia Costituzione e inserito il seguente: «Art. 77bis. Per l'attuazione del proprio programma il Governo PUQ chiedere aile Camere l'approvazione senza emendamenti di norme legislative, anche di principio. La mancata aprovazione non comporta obbligo di dimissioni. I regolamenti parlamentari stabiliscono i tempi e Ie modalita di approvazione dei provvedimenti essenziali alia realizzazione del programma di Governo. Art. 7. 1. Dopo l'articolo 70 delia Costituzione e inserito il seguente: «Art. 70-bis. Nelle materie riservate alia legge Ie leggi penali e quelie che incidono sui diritti di liberta personale, di

7 DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI circolazione e soggiorno, di riunione e di associazione, di liberta di manifestazione del pensiero, di culto, di coscienza, di stampa Ie Camere, a maggioranza assoluta, possono approvare una legge organica che detta la disciplina di principio delle singole materie, demandando al regolamento la normativa di attuazione».