Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Documenti analoghi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SEZIONE LAVORO ORDINANZA. ultimo titolare del. , giusta delega in atti; contro. Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - SENTENZA

Civile Sent. Sez. L Num Anno 2017 Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 03/04/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2009

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ESTREMI: Corte di Cassazione Lavoro Data: Numero: 17452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI. Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - Ud. 24/03/2015. Dott. GIANFRANCO BANDINI Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. nella qualità di liquidatore sociale della STUDIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. L.D. IMMOBILIARE S.R.L.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA S E N T E N Z A P R O M O S S O

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione, Sezione L civile. Sentenza 15 marzo 2016, n Integrale PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PENSIONE - ANZIANITA' E VECCHIAIA

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -

ORDINANZA. - ricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Civile Sent. Sez. 5 Num Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 03/11/2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

34 72 REPUBBLICA ITALIANA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA

IN NK)ME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. LOREDANA NAllICONE - Consigliere - SENTENZA. elettivamente domiciliati in ROMA,

- Malattie Professionali

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- Malattie Professionali REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

:il. i? I 1 5 "..!. RE P UBBLICA ITALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COR TE SUP REMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. legale rappresentante pro tempore, e. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA. PARADISO ASSUNTA, elettivamente domciliata in. contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

MANZLO; controricorrente - avverso la sentenza n. 284/2009 della CORTE D'APPELLO di MANO, depositata il 28/01/2009; udita la relazione della causa svo

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA COOPERATIVA SOCIALE SANNTOMEDICAL 0

Cass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio

Transcript:

Civile Sent. Sez. L Num. 27557 Anno 2016 Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 30/12/2016 SENTENZA sul ricorso 13614-2011 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli 2016 3175 Avvocati MAURO RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro MOREIRA ORTIZ EVA LUCIA C.F. MRRVLC78B66Z6ON;

- intimata - Nonché da: MOREIRA ORTIZ EVA LUCIA C.F. MRRVLC78B66Z6ON, quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore AYOVI MOREIRA ARELIS JANINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA DE ANGELIS, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in calce alla copia notificata del controricorso e ricorso incidentale; - resistente con mandatoavverso la sentenza n. 83/2010 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/05/2010 R.G.N. 358/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO; udito l'avvocato PATTERI ANTONELLA;

udito l'avvocato DE ANGELIS ISABELLA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

R.G. n. 13614/2011 Mos c/ Moreira SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza pubblicata il 18/5/2010 ha rigettato l'appello proposto dall'inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Perugia che aveva riconosciuto a Eva Lucia Moreira Ortiz, in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Ayoi Moreira Arelis Janina l l'indennità di frequenza a causa della sordità profonda bilaterale da cui la minore era affetta e che provocava difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. 2. A fondamento del decisum, la Corte ha ritenuto che la norma prevista dall'art. 80 L. 289/1990 - nella parte in cui subordina la concessione del beneficio alla titolarità della carta di soggiorno e non anche al permesso di soggiorno - si pone in contrasto con la disciplina comunitaria prevista dal Regolamento CE n. 1408/1971 e dal successivo regolamento CE n. 859/2003, i quali sanciscono il principio fondamentale della parità di trattamento delle persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri, principio poi esteso anche ai soggetti di paesi terzi. Il regolamento dispone che le prestazione assistenziali devono essere riconosciute ai soggetti che si trovino legalmente nel territorio dello Stato, senza che sia necessaria una residenza stabile quale quella attestata dalla carta di soggiorno. 3. Contro la sentenza, l'inps propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la Moreira, la quale spiega ricorso incidentale. L'Inps deposita procura in calce alla copia del controricorso contenente il ricorso incidentale. Motivi della decisione 1. In via preliminare deve esaminarsi il ricorso incidentale, atteso il suo carattere assorbente. Con esso la Moreira assume che la corte d'appello di Perugia avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'inps in quanto tardivo, assumendo che il relativo ricorso ex art. 434 cod.proc.civ. era stato depositato il 14/8/2008 a fronte della notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio eletto, avvenuta il 13/12/2007, sicché era decorso il termine breve per l'impugnazione. 2. Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: la parte infatti non trascrive né deposita la copia della sentenza notificata all'inps né la copia del ricorso in appello, necessari per valutare la fondatezza del motivo di ricorso, di cui peraltro non vi è cenno 1

R.G. n. 13614/2011 Inps c/ Moreira nella sentenza impugnata. Al riguardo si richiama il pronunciamento di questa Corte a Sezioni Unite del 22 maggio 2012, n. 8077, secondo cui anche quando si deducono come vizi della sentenza impugnata errores in procedendo, rispetto ai quali il giudice di legittimità è anche giudice del fatto processuale, è pur sempre necessario che il vizio sia dedotto nel rispetto dei principi posti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4 c.p.c. 3. Il motivo del ricorso principale è costituito dalla violazione dell'art. 80 L. 23 dicembre 2000, n. 388, e 41 del DLgs. 286/1998. L'Inps assume che l'indennità di frequenza a favore di cittadino extracomunitario richiede tra i suoi presupposti che il destinatario sia titolare della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che tale disposizione è conforme ai principi costituzionali, rientrando nell'autonomia gestionale dello Stato e del legislatore modulare il riconoscimento di prestazioni assistenziali in ragione di elementi oggettivi, anche con riferimento ai riflessi che tali prestazioni hanno sulla finanza pubblica. 4. Il motivo è infondato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 329 del 2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, in quanto il contesto in cui si iscrive la indennità di frequenza è costellato di finalità sociali che coinvolgono beni e valori, tutti di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona. Si va, infatti, dalla tutela della infanzia e della salute alle garanzie che devono essere assicurate, in situazioni di parità, ai portatori di handicap, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito, coinvolgendo al tempo stesso l'esigenza di agevolare il futuro ingresso del minore nel mondo del lavoro e la partecipazione attiva alla vita sociale. 5. La normativa di cui qui si discute risulta, dunque, in contrasto, non solo con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento al principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, ma anche con altri parametri, posto che il trattamento irragionevolmente differenziato che essa impone - basato sulla semplice condizione di straniero regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, ma non ancora in possesso dei requisiti di permanenza utili per conseguire la carta di soggiorno - vìola, ad un tempo, 2

R.G. n. 13614/2011 Ihps c/ Moreira il principio di uguaglianza e i diritti alla istruzione, alla salute ed al lavoro, atìr tanto più gravemente in quanto essi si riferiscano a minori in condizione di disabilità. 6. Ne consegue che, non essendo in discussione il legale soggiorno della minore nel territorio italiano né il requisito sanitario, sussiste il diritto della assistita alla prestazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In considerazione del tempo in cui è intervenuta la decisione della Corte costituzionale, successivo all'introduzione del ricorso, si ritiene di compensare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Adriana Doronzo Dott. Ejrica D'Antonio tu.) CuAM, àe4)(a--)