IL RUOLO DEL RLS
IL RUOLO DEL RLS OPPORTUNITA Mediazione con il datore di lavoro Percorso di valutazione adeguato al contesto organizzativo e sociale Analisi documentale Azioni comunicative-formative Interventi correttivi Percorsi di prevenzione collettiva Soluzione di casi individuali Promozione della salute
IL PERCORSO DI VALUTAZIONE
PRIMA DIFFICOLTÀ: Resistenze del datore di lavoro!! Fattori di stress Paura / diffidenza Burocrazia / inutilità Spese Fattori di protezione Gestione dello stress Sentenze Valutazione = protezione Sanzioni Possibilità al datore di lavoro di partecipare alla richiesta di riduzione annuale del premio assicurativo all Inail
NORMATIVA DI RIFERIMENTO SECONDA DIFFICOLTÀ:ricondurre i riferimenti normativi e le indicazioni metodologiche ad un quadro articolato e quindi non semplicistico ma possibilmente armonico ed integrato! integrato Direttive europee dal 1989: attenzione ai rischi di natura psicosociale, organizzazione del lavoro come possibile fonte di stress lavoro correlato "Lgs 626/94: non recepisce con chiarezza il principio " Legge 39 del 01/03/2002, 01/03/2002 art.21 modifica l'art. 4 del D.Lgs 626: a valutazione deve riguardare "tutti" i rischi. Rimane grande l'incertezza interpretativa: - nel definire ed inquadrare le varie e diverse problematiche (stress, burnout,mobbing) - nell'individuare strumenti validi e sufficientemente "obiettivi" di valutazione, - nel definire le misure di prevenzione e tutela attuabili. "Accordo europeo sullo stress da lavoro 08/10/2004 Siglato dal sindacato europeo e dalle associazioni datoriali europee, è la base culturale riconosciuta e condivisa da tutte le parti sociali. Tale accordo è stato recepito in Italia con 4 anni di ritardo
SECONDA DIFFICOLTÀ: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall art. 28 =datore di lavoro, soggetto obbligato. Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi ivi compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell Accordo europeo dell 8 ottobre 2004 Il documento redatto a conclusione della valutazione deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento a:! Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale Il percorso di valutazione / gestione del rischio SLC richiede per sua natura l inglobamento delle azioni informative e dei percorsi formativi nel processo stesso, sia per quanto riguarda i tempi che le modalità.
Art. 2 - Finalita accrescere la consapevolezza e la comprensione offrendo un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato attraverso l ANALISI DEI FATTORI Art. 6 - Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress lavorocorrelato! Queste misure possono essere collettive,individuali o di entrambi i tipi. Tali misure potrebbero includere, per esempio:!!! misure di gestione e comunicazione la formazione dei dirigenti e dei lavoratori l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti. Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi.
LAVORATORI RLS/RLST coinvolgimento sinergia DATORE DI LAVORO RSPP MEDICO COMPETENTE
VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHIO BASSO TERMINE DELLA VALUTAZIONE RISCHIO MEDIO-ALTO pianificazione e adozione degli opportuni interventi correttivi interv enti c orrett ivi eff icaci rivalutazione interventi correttivi inefficaci MONITORAGGIO E PREVENZIONE VALUTAZIONE APPROFONDITA In questa fase devono essere adottati strumenti quali questionari, focus group o interviste semistrutturate per sentire i lavoratori sui fattori di contenuto e contesto del lavoro risultati stressanti. Tale fase fa riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Per aziende con meno di 5 dipendenti posso essere effettuate riunioni con tutti i
Possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva e complessiva dell intero contesto aziendale. Occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità con cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia adottata.
GLI STRUMENTI PROPOSTI DALL INAIL Piattaforma online dedicata alla proposta metodologica specificatamente dedicata supporto alla valutazione del rischio stress lavoro correlato contiene documenti per effettuare la valutazione nella propria realtà http://85.18.194.67/focusstresslavoroco PIATTAFORMA EUROPEA PRIMA ET http://prima-ef.org/primaet.aspx
QUALI CRITERI??? Valutazione e gestione dei rischi: approccio sostenibile dalle organizzazioni Ruolo centrale delle figure chiave della sicurezza Fasi del processo Utilizzo check list e piattaforme validate Interventi di prevenzione e monitoraggio
FASI DEL PROCESSO 4 1 GESTIONE DEL RISCHIO 3 2
1. PREPARAZIONE DELL ORGANIZZAZIONE a) Costituzione del Gruppo di Gestione della Valutazione dove partecipa il DL, o suo delegato, RLS/RLST, RSPP, MC al fine Di monitorare e agevolare l attuazione del programma b) Sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale c) Sviluppo di un piano di valutazione del rischio che contenga anche una programmazione temporale con il dettaglio delle attività da svolgere, gli attori coinvolti e la durata d ogni intervento
FORMAZIONE: 3 PAROLE CHIAVE COINVOLGIMENTO COMPETENZE VALORIZZAZIONE SVILUPPO DI RESILIENZA = capacità di sapersi adattare creativamente alle situazioni CAPACITÀ DI COPING= reagire in modo adeguato ed efficace a qualsiasi tipo di problematica lavorativa RESPONSABILITÀ= saper rispondere alle richieste della vita in modo costruttivo
MIGLIORARE IL BENESSERE DELL AZIENDA COMPETENZE PERSONALI consapevolezza di sé e gestione di sé COMPETENZE SOCIALI consapevolezza sociale e gestione dei rapporti interpersonali
MODALITA Intervento frontale, sulla base delle diapositive a disposizione a. esemplificazioni pratiche b. lezione interattiva, attraverso stimoli e domande Discussione di gruppo sollecitare i partecipanti ad esprimere le loro opinioni chiedere ad ogni gruppo omogeneo /lavoratore di evidenziare eventuali aspetti critici del lavoro e le sensazioni ad esse correlate chiedere ad ogni gruppo omogeneo/lavoratore di interpretare le criticità e fare per ognuna di esse proposte costruttive Questionario finale
2. VALUTAZIONE PRELIMINARE UTLIZZO DI UNA CHECK LIST
A- AREA INDICATORI AZIENDALI ( I eventi sentinella) Gli indicatori aziendali sono riferiti all andamento negli ultimi 3 anni INDICATORI AZIENDALI N INDICATORE 1 INDICI INFORTUNISTICI Diminuito Inalterat o Aumentato 0 1(*) 4 n infortuni * 100 ultimo anno diminuito, inalterato, aumentato rispetto a: n lavoratori * anche infortuni in itinere 2 ASSENZA PER MALATTIA (non maternità, allattamento, congedo matrimoniale)* n infortuni totali negli ultimi 3 anni * 100 n lavoratori degli ultimi 3 anni 0 1(*) 4 * devono essere considerati i giorni di assenza per malattia indipendentemente dalla natura della malattia, professionale o no 3 0 1(*) 4 ASSENZE dal lavoro % Assenze dal lavoro [AD ES. permessi per malattia; periodi di aspettativa per motivi personali; assenze ingiustificate; mancato rispetto dell orario minimo di lavoro (ritardi, uscite anticipate, ecc.) ] Non si considera assenza la non presenza legata ad agitazione di carattere sindacale quali scioperi e/o assemblee autorizzate. Formula di calcolo: [Num. ore lavorative perse / Num. ore lavoro potenziali lavorabili da contratto] x 100 4 % FERIE NON GODUTE 0 1(*) 4 % Ferie non godute Intese come ferie maturate e non godute una volta trascorso il periodo previsto dalla legge per la relativa fruizione. Formula di calcolo: [Num. di giorni di ferie contrattualmente previste e maturate / Num. di giorni di ferie usufruite] x 100 5 % ROTAZIONE DEL PERSONALE (usciti-entrati) n. usciti + entrati n. lavoratori x100 ultimo anno rispetto a 0 1(*) 4 n. usciti + entrati ultimi tre anni n. lavoratori ultimi tre anni x100
Check list per aziende con più di 30 dipendenti Check list aziende con meno di 30 Dipendenti Check list per le scuole Le aziende con meno di 10 dipendenti possono Autocertificare ma alla fine risulta lo stesso adempimento!!!
DA A LIVELLO DI RISCHIO 0 14 RISCHIO BASSO 25% 15 30 RISCHIO MEDIO 50% 31 60 RISCHIO ALTO + di 50% NOTE L analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro, si consiglia di monitorare l organizzazione ogni due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi). Per ogni condizione identificata di devono adottare comunque le azioni di miglioramento mirate. L analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Per ogni condizione identificata di devono adottare comunque le azioni di miglioramento mirate. Si consiglia di attuare una politica di prevenzione per lo stress al lavoro e di coinvolgere attivamente il medico competente ed i preposti. Monitoraggio annuale degli indicatori. L analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che indicano la presenza di stress correlato al lavoro. Si deve effettuare una valutazione della percezione dello stress dei lavoratori, coinvolgendo il medico competente o altre figure specializzate. Monitoraggio delle condizioni di stress e dell efficacia delle azioni di miglioramento.
e la prevenzione!
3. VALUTAZIONE APPROFONDITA
RESPONSABILITA AMM IN IS TRA T IVA
RESPONSABILITA CIVILE Art 2087 C.C. L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro Art 2049 C.C. In base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche quando l omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata nell ambito delle mansioni a lui conferite.
RESPONSABILITA CIVILE Responsabilità oggettiva (Cass. 6 marzo 2008 n. 6033; Cass. 12 marzo 2008 n. 6632) Il principio della responsabilità oggettiva del datore di lavoro viene anche ripreso dal TU 1965/1124 che la prevede all art. 10 come presupposto della azione di regresso dell INAIL. Pertanto la responsabilità civile del DL permane, nonostante l assicurazione INAIL, quando il DT abbia avuto condanna penale per il fatto dal quale è derivato l infortunio e anche quando vi sia sentenza penale a carico del preposto ritenuto direttamente colpevole dell infortunio.
L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attivita' esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base all'esperienza ed alla tecnica; tuttavia da detta norma non puo' desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilita' del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati.
RESPONSABILITA PENALE art. 437 cp:! Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuova o li danneggi è punito con la reclusione con l aggravante specifica se dal fatto derivi un disastro o un infortunio. Dal ciò si deduce che il reato è classificabile come delitto e non semplicemente contravvenzione e come tale, deve essere provato il dolo o la colpa del soggetto.
RESPONSABILITA PENALE! Art. 451 cp. omissione o rimozione di apparecchi destinati alla estinzione di un incendio al salvataggio al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro... Anche in questo caso si tratta di delitto, per cui deve essere provato il dolo o la colpa del soggetto.! D.Lgs. n. 81 del 2008: ha ripreso ed ampliato le norme di sicurezza e prevede la responsabilità penale per reati contravvenzionali per i quali è previsto l arresto o l ammenda. Ciò vuol dire che per le omissioni commesse insita nella omissione stessa senza specificatamente. dal DL la doverla colpa è provare
RESPONSABILITA PENALE art. 509 cp: Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno tre anni.
RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA Estensione della responsabilità a tutta la società datrice di lavoro! Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha riconosciuto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, siano esse società o associazioni anche prive di personalità giuridica. In effetti, questa responsabilità viene rilevata in sede penale e si aggiunge a quella della persona fisica che materialmente ha realizzato l illecito.! Si tratta di una grande innovazione normativa in quanto ora l ente o la società datrice di lavoro ed i soci, non possono considerarsi estranei al procedimento penale per i reati commessi violando norme di sicurezza a vantaggio o nell interesse dell ente.
La dimensione del problema Oltre la metà dei lavoratori europei dichiara che lo stress è un fenomeno comune nel proprio luogo di lavoro. Si ritiene che circa la metà di tutte le giornate lavorative perse sia dovuta allo stress e ad altri rischi psicosociali. Circa 4 lavoratori su 10 pensano che lo stress non sia gestito adeguatamente nel luogo di lavoro.
IL PERCORSO DA INTRAPRENDERE INAIL RICONOSCE LA SINDROME DI STRESS LAVORO CORRELATO ASL VERIFICA IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE IN AZIENDA PUO ESSERE RICHIESTA MALATTIA PROFESSIONALE ADIRE LE VIE LEGALI IN SEDE PENALE, AMMINISTRATIVA E CIVILE (INCLUSO DANNO BIOLOGICO, MORALE ESISTENZIALE)
Dott.ssa Valentina Nardi - Consulente del lavoro Via Tagliamento 5 Foligno PG Cell. 3288138676 Mail : valentina_nardi@yahoo.it