Banca di Credito Cooperativo di S.Pietro in Vincio



Documenti analoghi
Le regole di Basilea II per il credito immobiliare

Leasing secondo lo IAS 17

I contributi pubblici nello IAS 20

LE GARANZIE DEI CONFIDI E LE NUOVE CONVENZIONI CON LE BANCHE

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi: A 100% 3 75% < A < 100% 2 0 < A 75% 1

BCC BARLASSINA. Policy di Valutazione e Pricing delle obbligazioni emesse da

Policy di gestione delle operazioni con soggetti collegati. Allegato 1 Sistema dei limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

Politica di Valutazione Pricing per le obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Cernusco Sul Naviglio s.c.

Politica per la Negoziazione di prodotti finanziari

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO

FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

SCATTO. il prestito partecipativo di Fidi Toscana

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL

FONDO DI GARANZIA L INTERVENTO PUBBLICO DI GARANZIA SUL CREDITO E MICROCREDITO ALLE PMI CRITERI DI ACCESSO E MODALITA OPERATIVE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

La gestione della garanzia immobiliare e Basilea II. Paolo Merati - Qualità del Processo Creditizio Credit Policies and Credit Risk Management

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

ALLEGATO B PREMESSO CHE

Criteri di pricing per i prestiti obbligazionari emessi dalla Banca

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

Bilancio - Corso Avanzato

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d esercizio e informazione integrativa

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Politica di Pricing per la Emissione e Negoziazione dei Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese L. 662/96 L. 266/97

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell

Approvazione CDA del 25 giugno Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sintesi della Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Cascina s.c. Credito Cooperativo

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

Lezione 1. Uniformità sistema creditizio. Basilea 1. Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia.

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Policy di valutazione e pricing dei prestiti obbligazionari di propria emissione

Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA. (Indicatore della situazione economica equivalente)

Vigilanza bancaria e finanziaria

Randazzo, 9 Novembre 2015

L esperienza del Leasing immobiliare Gianluca De Candia Direttore Generale Assilea

FAQ AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A FAVORIRE L ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE TRAMITE I CONFIDI DECRETO N. 5630/2014

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A.

POLICY DI PRICING E REGOLE INTERNE PER LA NEGOZIAZIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno /50

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte VII

RISOLUZIONE N. 110/E

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO

Copertura delle perdite

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti

Politica di pricing e regole interne per la negoziazione/emissione dei prestiti obbligazionari della Banca

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari

Da più parti si sente dire e si legge che con Basilea 2 non serviranno più le garanzie o che esse avranno un ruolo ridotto.

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

PROCEDURA SCR_PG Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite.

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Finanziamento Immobiliare Finanziamenti strutturati, leasing, mezzanine e NPL

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

BILANCIO E COMUNICAZIONE FINANZIARIA Simulazione d esame del 27 maggio 2013

Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. Regolamento

AVVISO COMUNE. Tutto quello che è utile sapere

RILEVAZIONE SULLE ESPOSIZIONI RILEVANTI Risposte a quesiti di interesse generale

PROCESSO FINANZA POLITICA DI VALUTAZIONE E PRICING IN RIFERIMENTO AI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI PROPRIA EMISSIONE

MinisterodelloSviluppoEconomico

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Camozzi & Bonissoni. L applicazione dei principi contabili internazionali agli immobili. Francesco Assegnati. Camozzi & Bonissoni

PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Risorse Umane e Finanziarie. Servizio di Staff

INFORMATIVA SULL APPLICAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE A FAVORE DEGLI ORGANI SOCIALI E DEL PERSONALE NELL ESERCIZIO 2015

Politica di valutazione e pricing

MANDATO INTERNAL AUDIT

PARTE VI CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO FVG Liberi Professionisti

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Roma, 24 ottobre 2011

Transcript:

Banca di Credito Cooperativo di S.Pietro in Vincio

INDICE 1. Premessa... 3 2. Contenuti e relazione con altre norme e documenti... 3 3. Politiche di acquisizione delle garanzie ai fini della credit risk mitigation... 3 4. Requisiti generali di ammissibilità... 4 5. Requisiti specifici di ammissibilità... 5 5.1. Requisiti di ammissibilità ipoteche... 5 5.2. Requisiti di ammissibilità delle garanzie finanziarie e delle altre forme di protezione di tipo reale... 6 5.3. Requisiti di ammissibilità delle altre garanzie personali, contro-garanzie e garanzie mutualistiche di tipo personale... 6 6. Descrizione delle attività di gestione delle garanzie... 7 7. Metodologia di acquisizione delle garanzie... 7 7.1. Garanzie ipotecarie... 7 7.1.1.Raccolta documentazione preliminare garanzie ipotecarie... 7 7.1.2.Valutazione e verifica dell ammissibilità della garanzia ipotecaria... 8 7.1.3.Verifica completezza della documentazione e stipula contratto di garanzia ipotecaria... 9 7.1.4.Perfezionamento garanzia ipotecaria e registrazione dei requisiti di ammissiblità... 9 7.1.5.Riduzione, restrizione e frazionamento ipoteche... 9 7.2. Acquisizione Garanzie reali finanziarie... 9 7.2.1.Raccolta documentazione preliminare garanzie reali finanziarie... 9 7.2.2.Valutazione e verifica dell ammissibilità della garanzia reale finanziaria... 9 7.2.3Verifica completezza della documentazione e stipula del contratto di garanzia reale finanziaria... 9 7.2.4Perfezionamento garanzia reale finanziaria e registrazione dei requisiti di ammissibilità... 9 7.3. Acquisizione Garanzie personali... 10 7.3.1.Raccolta documentazione preliminare garanzie personali... 10 7.3.2.Valutazione e verifica dell ammissibilità delle garanzie personali... 10 7.3.3.Verifica completezza della documentazione e stipula contratto per l acquisizione di garanzie personali... 10 7.3.4.Perfezionamento delle garanzie personali e registrazione dei requisiti di ammissibilità... 10 8. Sorveglianza... 12 8.1. Sorveglianza garanzie ipotecarie... 12 8.1.1.Rivalutazioni periodiche degli immobili... 12 8.1.2.Gestione delle esposizione di importo rilevante... 12 8.2. Sorveglianza garanzie finanziarie... 12 8.3. Sorveglianza altre garanzie personali... 12 Allegati Elenco Periti Estimatori / Garanzie Personali Ammissibili... 13 2

1. Premessa La nuova disciplina prudenziale, rispetto alla precedente, consente un più ampio ricorso alle tecniche di attenuazione del rischio di credito (Credit Risk Mitigation - CRM), anche da parte delle banche che adottano la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali. A fronte di tale ampliamento, essa contiene una più puntuale indicazione sia dei requisiti di ammissibilità - generali e specifici - degli stessi strumenti di CRM, sia delle modalità di calcolo della riduzione del rischio di credito che il loro utilizzo determina. Il rispetto dei citati requisiti di ammissibilità, delegato alla responsabilità dell ente segnalante, deve sussistere al momento della costituzione della protezione e permanere per tutta la durata della stessa. Questo documento definisce: le politiche di acquisizione delle garanzie, ai fini della Credit Risk Mitigation; i requisiti necessari alle singole garanzie per essere acquisite, ai fini della Credit Risk Mitigation; le metodologie di acquisizione delle garanzie; le metodologie di sorveglianza delle stesse. Lo scopo è quello di fornire le linee generali sulla Credit Risk Mitigation, che si prefiggono i seguenti obiettivi: assicurare adozioni di pratiche coerenti con la normativa; raggiungere un impatto positivo in relazione agli assorbimenti patrimoniali. 2. Contenuti e relazione con altre norme e documenti Questo documento si integra con il restante corpus di normativa interna concernente la gestione del credito. In una prossima revisione del Processo Credito, esso sarà integrato nell ambito del regolamento e delle disposizioni attuative. 3. Politiche di acquisizione delle garanzie ai fini della Credit Risk Mitigation Gli strumenti di Credit Risk Mitigation - CRM utilizzati dalla Banca sono: le ipoteche immobiliari residenziali e non residenziali; le garanzie reali finanziarie, prestate attraverso contratti di pegno, aventi ad oggetto: o contante; o depositi a risparmio; o certificati di deposito della Banca; o titoli di stato italia ed altre attività a ponderazione zero; o titoli obbligazionari di propria emissione; o quote di fondi comuni nei comparti liquidità e monetario. le garanzie mutualistiche di tipo personale, prestate da intermediari che soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità. 3

Tenuto conto della complessità e delle caratteristiche operative, la Banca adotta: il metodo semplificato, quale modalità di calcolo della riduzione del rischio di credito, relativamente alle garanzie reali finanziarie; le rettifiche standard di vigilanza per il trattamento dei disallineamenti di valuta, nel caso delle garanzie personali e contro-garanzie. Ai fini del riconoscimento della mitigazione del rischio, quando esistono i presupposti per l acquisizione di una garanzia reale, la stessa deve possedere i requisiti di eligibilità previsti dalla normativa sulla CRM. Il Consiglio di Amministrazione deve essere informato quando i requisiti di ammissibilità della garanzia non sono presenti o lo sono solo parzialmente e l affidamento deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, anche nel caso in cui ci siano i presupposti per l esercizio di una delega. Inoltre, all operazione che non presenti i requisiti della CRM si dovrà applicare un pricing differenziato. Nel caso in cui l operazione non presenti i requisiti della CRM e sia di importo inferiore ad E. 180 mila, indipendentemente dalle autonomie deliberative, potrà essere autorizzata solo da parte della Direzione Generale; il Consiglio di Amministrazione dovrà esserne informato alla prima occasione utile. Il responsabile del Servizio Crediti verifica che siano presenti i profili di certezza, nonché tutti i requisiti specifici minimi di ammissibilità richiesti dalla normativa e ne garantisce la correttezza. 4. Requisiti generali di ammissibilità I seguenti requisiti generali riguardano tutte le tipologie di garanzie ammesse: certezza giuridica: è assicurata dal rispetto delle presenti disposizioni e da quelle contenute nel processo di gestione del credito, che prevedono prassi operative e norme contrattuali standardizzate; sistema di gestione della CRM: è definito nel presente documento; tempestività di realizzo della garanzia: la tempestività è assicurata dalla corretta applicazione delle norme che la Banca ha emanato in tema di monitoraggio e gestione del contenzioso; data validità giuridica: la validità giuridica della garanzia deve essere contestuale all erogazione del finanziamento. 4

5. Requisiti specifici di ammissibilità 5.1. Requisiti di ammissibilità ipoteche Nell ambito della metodologia standardizzata, le esposizioni assistite da tale forma di garanzia su immobili nel rispetto di determinati requisiti - sono allocate in una specifica classe di attività e assoggettate ad una ponderazione preferenziale. L assorbimento patrimoniale differisce sulla base dell immobile acquisito in garanzia. Si definiscono residenziali gli immobili utilizzati, destinati ad essere utilizzati, dati in locazione, destinati ad essere dati in locazione dal proprietario. Si definiscono non residenziali gli immobili destinati ad attività produttive. Le ipoteche debbono essere acquisite in presenza dei seguenti requisiti: il valore dell immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore; deve essere acquisita la stima del valore del bene da parte di un perito indipendente 1 ad un valore non superiore al valore di mercato 2. la garanzia deve essere opponibile in tutte le giurisdizioni pertinenti e devono essere presenti i requisiti per essere escussa in tempi ragionevoli; vi è un adeguata sorveglianza sull immobile: o il valore dell immobile deve essere verificato almeno una volta ogni 3 anni per gli immobili residenziali ed una volta l anno per gli immobili non residenziali (è possibile anche utilizzare metodi statistici per sorvegliare il valore degli immobili ed individuare quelli che necessitano di una verifica); o se le verifiche di cui sopra indicano una diminuzione rilevante del valore dell immobile (20,0%, tenuto conto dell importo del debito residuo garantito), viene svolta una stima da parte di un perito indipendente, basata su un valore non superiore a quello di mercato; o la valutazione del valore dell immobile basata sulla stima di un perito indipendente deve, comunque, essere effettuata ogni 3 anni per le esposizioni di importo superiore ad E. 3 milioni od al 5,0% del patrimonio di vigilanza della Banca; il bene oggetto della garanzia è adeguatamente assicurato per importo e durata contro il rischio di danni. La Direzione stabilirà quali prodotti proporre di norma al cliente; la capacità di rimborso del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall immobile che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti; solo per le esposizioni garantite da immobili residenziali, l importo dell esposizione non ecceda l 80,0% del valore dell immobile; tale limite può essere elevato fino al 100,0% in presenza di garanzie integrative (ossia che rispettano i requisiti generali previsti dalla disciplina in materia di attenuazione sul rischio di credito e sono acquisite in misura tale che il rapporto tra l ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile ipotecato e delle garanzie integrative medesime non superi il limite del 80,0%. Le garanzie integrative possono essere costituite da fideiussioni bancarie, polizze fidejussorie di compagnie di assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, pegno su titoli di Stato). Qualora l importo del finanziamento ecceda l 80% del valore dell immobile, la ponderazione di maggior favore si applica sull 80% del valore dell immobile; sulla parte restante l assorbimento è calcolato sulla base della ponderazione riferibile al soggetto richiedente. 1 Si definisce indipendente un professionista (iscritto negli appositi albi) che non abbia preso parte al processo di concessione o monitoraggio del credito. A tale proposito il Consiglio di Amministrazione indica l elenco dei periti cui rivolgersi per l effettuazione della stima. Nel caso in cui il perito sia scelto dal cliente, il responsabile del Servizio Crediti valuta se presenti i requisiti di professionalità ed indipendenza (evidenziandolo nella relazione di istruttoria), altrimenti richiede una nuova perizia. 2 Si definisce valore di mercato l importo stimato al quale l immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un operazione svolta tra un venditore ed un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un adeguata promozione commerciale, nell ambito della quale entrambi hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni. A tale proposito, all interno della relazione dovranno emergere in maniera chiara e trasparente i criteri logicogiuridici utilizzati dal tecnico per quantificare il valore del bene (ad esempio le pubblicazioni sul valore dell immobile, l anzianità del bene, etc.) 5

5.2. Requisiti di ammissibilità delle garanzie finanziarie e delle altre forme di protezione di tipo reale Per essere riconosciute ai fini patrimoniali, le garanzie finanziarie devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate: correlazione: non deve esistere una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria ed il merito creditizio del debitore. In ogni caso, i titoli emessi dal debitore, o da altra entità collegata del gruppo di appartenenza, non sono ammessi come garanzie finanziarie idonee. A tal fine si deve fare riferimento alla nozione di gruppo di clienti connessi di cui alle disposizioni sulla concentrazione dei rischi; valore equo (fair value): debbono essere utilizzati titoli per i quali si può calcolare il fair value della garanzia e procedere a rivalutazioni periodiche con cadenza almeno semestrale, ovvero ogni qualvolta si ritenga che si sia verificata una diminuzione significativa del fair value dell attività oggetto di garanzia; separatezza: qualora l attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi, ci si deve assicurare che ne siano rispettate la separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e la separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso i terzi). In linea generale, il requisito può ritenersi soddisfatto qualora gli strumenti in garanzia siano specificamente individuati e attribuibili al titolare (titoli nominativi) ovvero siano custoditi sulla base di forme contrattuali quali contratti di deposito a custodia regolare con registrazione contabile in conti individuali (come avviene per gli strumenti finanziari dematerializzati nell ambito dei servizi di investimento in applicazione dell art. 22 del TUF). durata residua: la durata residua della garanzia non può essere inferiore a quella dell esposizione; impegno al riacquisto da parte dell emittente. 5.3. Requisiti di ammissibilità delle altre garanzie personali, contro-garanzie e garanzie mutualistiche di tipo personale La normativa definisce quali garanzie personali sono riconosciute come tecniche di attenuazione del rischio creditizio, quali tipologie di garanti sono ammesse e quali ulteriori caratteristiche, oltre quelle di carattere generale precedentemente descritte, devono possedere le garanzie per la loro ammissibilità. Fra le garanzie ammissibili per la normativa di vigilanza la Banca utilizza solo garanzie rilasciate da intermediari vigilati. Per essere riconosciute ai fini patrimoniali, si riportano di seguito i requisiti specifici che devono essere posseduti dalle garanzie personali: la protezione del credito deve essere diretta; l entità e l estensione della protezione del credito devono essere chiaramente definite e incontrovertibili; il contratto di protezione del credito non deve contenere clausole che consentano al fornitore di protezione di annullare unilateralmente la stessa od il cui adempimento sfugga al controllo della Banca; in caso di inadempimento della controparte, la Banca deve avere il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante; nel caso in cui i sistemi di garanzia mutualistica (es. i Confidi) forniscano garanzie di tipo personale, tale requisito si ritiene rispettato se la Banca ottiene un pagamento provvisorio da parte del garante come stima attendibile delle perdite che potrebbe subire o se gli effetti di protezione delle perdite, assicurati dalla garanzia personale, giustificano il trattamento prudenziale come garanzia personale; la garanzia personale deve coprire la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito. Quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, il valore riconosciuto della garanzia deve essere corretto in modo da tenere conto della limitazione della copertura. Per quanto riguarda i soggetti che prestano garanzie, diversi dalle banche, in allegato si riportano i Confidi e gli altri intermediari vigilati che attualmente rispettano i requisiti specifici di ammissibilità. Tale allegato sarà aggiornato ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione deliberi accordi che prevedano garanzie ammissibili. 6

6. Descrizione delle attività di gestione delle garanzie Le attività di gestione delle garanzie sono comprese nell ambito del processo del credito. Esse sono attività di acquisizione e attività di sorveglianza. L acquisizione delle garanzie si innesta nella fase di istruttoria ed erogazione del processo del credito ed è articolata, a sua volta, in quattro attività: raccolta documentazione preliminare; valutazione e verifica dell ammissibilità della garanzia; verifica completezza della documentazione e stipula del contratto; perfezionamento della garanzia e registrazione dei requisiti di ammissibilità. In particolare, le prime due fasi (raccolta documentazione preliminare, verifica di ammissibilità) vengono espletate nell ambito dell istruttoria di affidamento, mentre le ultime due (verifica completezza della documentazione e stipula contratto, perfezionamento della garanzia e registrazione dei requisiti di ammissibilità) vengono eseguite in fase di erogazione del credito. La sorveglianza delle garanzie si innesta nella fase di rinnovo del processo credito e nella fase di monitoraggio. Essa è finalizzata al monitoraggio del mantenimento del requisito di certezza giuridica e del valore della garanzia. 7. Metodologia di acquisizione delle garanzie 7.1. Garanzie ipotecarie 7.1.1. Raccolta documentazione preliminare garanzie ipotecarie Nell ambito delle attività eseguite in fase di istruttoria della pratica di affidamento, devono essere valutare le eventuali garanzie ipotecarie fornite dal cliente per la copertura del rischio di credito. A tal fine viene innanzitutto acquisita dall Addetto Servizio Clienti la documentazione necessaria, stabilita nell ambito del processo di gestione del credito, per la valutazione della garanzia posta a copertura dell affidamento richiesto e per il riconoscimento della tipologia di garanzia offerta quale forma di mitigazione del rischio di credito ammissibile ai fini prudenziali. Deve inoltre essere richiesta la perizia, fatta effettuare da uno dei periti indipendenti accreditati dal Consiglio di Amministrazione. Se la perizia è effettuata da un perito scelto dal cliente, è necessario chiedere il parere di conformità preliminare al Responsabile del Servizio Crediti, che ne verifica la professionalità e l indipendenza. Nel caso di ipoteche di grado successivo al primo, deve essere richiesta la documentazione preliminare dei gravami sul bene, in particolare: se l ipoteca di grado precedente risulta attribuita alla stessa Banca deve essere analizzato il piano di ammortamento del gravame (in funzione del debito residuo); se risulta un ipoteca sul bene presso altre banche deve essere richiesta la documentazione che attesti il debito residuo alla data di apertura pratica (piano di ammortamento e copia dell ultima contabile di pagamento della rata) e l importo dell iscrizione ipotecaria; nel caso di finanziamento in pool, deve essere richiesta alla banca capofila l informativa relativa alla quota parte di garanzia in capo alla Banca. Gli oneri relativi all acquisizione della documentazione spettano alla banca capofila, qualora questa abbia poteri di rappresentanza, nel caso contrario sono a carico delle singole banche. 7

7.1.2. Valutazione e verifica dell ammissibilità della garanzia ipotecaria Una volta acquisita la documentazione la pratica viene trasmessa al Servizio Crediti. La documentazione raccolta deve consentire di disporre di tutte le informazioni che consentano di esprimere un giudizio relativamente alla consistenza della garanzia rispetto all importo dell affidamento richiesto e l ammissibilità della stessa ai fini della CRM. Questa attività prevede: la verifica della capacità di rimborso del debitore, che non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall immobile dato in garanzia; per tutti i finanziamenti assistiti da ipoteca su immobili residenziali, l Addetto Servizio Crediti, nel corso dell istruttoria deve verificare il c.d. loan to value (rapporto tra fido richiesto e valore della garanzia prestata): qualora il limite del loan to value (80,0%) risulti superato, deve evidenziare formalmente all organo deliberante la non completa ammissibilità della garanzia ai fini della CRM e l opportunità di richiedere un idonea garanzia integrativa che consenta di applicare la ponderazione preferenziale al totale dell esposizione, in misura tale che il rapporto tra l ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile e delle garanzie integrative rientri nel limite; o nel caso di delibera ordinaria tale valutazione viene effettuata sulla base del valore di mercato risultante dalla perizia e dagli eventuali gravami, risultanti dalla documentazione acquisita; la verifica della sussistenza della certezza giuridica della garanzia, desumibile dalla nota preliminare del notaio comporta: la verifica che il valore dell immobile non sia dipendente dal merito creditizio; la verifica che l immobile oggetto della garanzia sia identificato correttamente; la verifica che la categoria catastale dell immobile rientri fra quelle valutabili statisticamente; in caso contrario, la circostanza dovrà essere resa nota all organo deliberante ed essere presa in considerazione ai fini dell applicazione di un pricing differenziato. o nel caso di delibera condizionata, situazione che si presenta nel caso in cui non risulti disponibile la perizia tecnica estimativa del bene, tale valutazione viene effettuata sulla base del valore dichiarato dal cliente. Una volta che il finanziamento è stato deliberato, il Servizio Crediti procede ad acquisire la perizia sull immobile e la nota preliminare del notaio e verifica: se il valore di mercato è conforme a quanto indicato dal cliente; la presenza dei requisiti di certezza giuridica per l acquisizione della garanzia; la presenza di eventuali gravami. Qualora i dati della perizia e quelli derivanti dalla nota preliminare non siano coerenti con quelli forniti dal cliente, l Addetto Servizio Crediti non potrà dare seguito alla delibera e dovrà riportare la richiesta di affidamento all organo deliberante, che determinerà se proseguire e quindi confermare la concessione, oppure se richiedere ulteriori garanzie. Quando l ipoteca è di grado superiore al primo, i gravami già presenti debbono essere valorizzati per l importo di iscrizione, se iscritti da altri istituti, per il debito residuo, se l iscrizione è della Banca. Nel caso di ipoteca iscritta da altri istituti, essa viene valorizzata a zero solo nel caso in cui il debito risulta estinto, in attesa della cancellazione ipotecaria: la circostanza deve essere debitamente documentata. Qualora la garanzia non risulti totalmente ammissibile, l Addetto Servizio Crediti prosegue, comunque, il processo istruttorio, escludendo la possibilità di far deliberare la pratica agli organi delegati, ad esclusione della Direzione Generale per le richieste di importo inferiore ad E. 180 mila, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle proprie autonomie. Gli organi competenti valuteranno se accettarla, anche se non potrà essere utilizzata come forma di CRM ai fini regolamentari, prevedendo un eventuale aumento del pricing dell operazione. ll Responsabile di Filiale potrà, quindi, formalizzare la proposta di delibera di affidamento, da sottoporre all organo deliberante individuato dall articolazione dei poteri delegati, o nel caso la garanzia non sia eligibile, alla Direzione Generale (per operazioni di importo inferiore ad E. 180 mila) al Comitato Esecutivo (nel rispetto delle proprie autonomie) o al Consiglio di Amministrazione. 8

7.1.3. Verifica completezza della documentazione e stipula contratto di garanzia ipotecaria L Addetto Servizio Crediti provvede ad inserire nel sistema informativo tutti i dati di dettaglio riguardanti il bene oggetto della garanzia. E necessario acquisire il valore reale peritato per ciascun singolo bene facente parte di una garanzia (es. qualora siano presenti garanzie di tipo fabbricati con annesso terreno non edificato, è necessario attribuire un valore al singolo cespite, in quanto per la normativa i terreni non sono ammessi quali CRM). L Addetto Servizio Crediti provvede alla verifica di detta relazione preliminare, al fine di accertare che le caratteristiche dell immobile siano atte al presidio della garanzia richiesta. Prima della stipula di contratti di finanziamento ipotecario, l Addetto Servizio Crediti procede alle seguenti attività: preparazione ed invio della minuta del contratto al notaio incaricato dal cliente per la stipula dell atto; richiesta della relazione notarile preliminare. Si procederà, quindi, ad acquisire la documentazione necessaria alla stipula. 7.1.4. Perfezionamento garanzia ipotecaria e registrazione dei requisiti di ammissiblità L ipoteca si costituisce con l iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari presentando, per il tramite del notaio, la nota di iscrizione ipotecaria ed il titolo su cui è basata (contratto di mutuo, di apertura di credito in conto corrente, decreto ingiuntivo esecutivo, etc.). La nota deve essere redatta dal professionista incaricato del compimento dell atto. La nota di iscrizione ipotecaria, accompagnata dalla relazione notarile definitiva che conferma il grado di iscrizione, viene registrata a cura dell Addetto Servizio Crediti e conservata nello schedario del cliente, insieme alla copia esecutiva del contratto di mutuo ed alla copia della polizza assicurativa. I requisiti previsti dalla CRM vengono, quindi, registrati sul sistema informativo. Nel caso in cui la garanzia rispetti tutti i requisiti sopra richiamati, la somma di denaro oggetto del finanziamento viene resa disponibile al soggetto finanziato. Nel caso in cui uno dei requisiti non sia presente, il Servizio Crediti non procede all erogazione, ma ne dà comunicazione all organo deliberante. 7.1.5. Riduzione, restrizione e frazionamento ipoteche Le richieste da parte del cliente di riduzione, restrizione o frazionamento ipoteca seguono lo stesso iter del processo di acquisizione, cui si rimanda. 7.2. Acquisizione Garanzie reali finanziarie 7.2.1. Raccolta documentazione preliminare garanzie reali finanziarie Nell ambito delle attività eseguite in fase di istruttoria della pratica di affidamento la Banca deve valutare anche le eventuali garanzie reali finanziarie fornite dal cliente per la copertura del rischio di credito. Se il pegno ha ad oggetto strumenti finanziari, viene innanzitutto acquisita dall Addetto Servizio Clienti la posizione titoli aggiornata del costituente il pegno, indicando il valore di mercato per i titoli quotati ed il valore nominale per i titoli emessi dalla Banca, al fine di valutare la copertura della garanzia rispetto all affidamento richiesto e per verificare se la tipologia di garanzia offerta rientri o meno in una delle categorie riconosciute. 7.2.2. Valutazione e verifica dell ammissibilità della garanzia reale finanziaria Una volta acquisita la documentazione, la pratica viene trasmessa al Servizio Crediti al fine di valutare l eligibilità della garanzia. La documentazione raccolta deve consentire all Addetto Servizio Crediti in fase di istruttoria di disporre di tutte le informazioni che consentano di esprimere un giudizio relativamente alla consistenza della garanzia rispetto all importo dell affidamento richiesto. La garanzia è sempre ammissibile, se costituita sugli strumenti indicati nella presente policy, e acquisita secondo la metodologia di seguito indicata. 7.2.3 Verifica completezza della documentazione e stipula del contratto di garanzia reale finanziaria In fase di erogazione del finanziamento, prima dell apertura della linea di credito, l Addetto Servizio Crediti raccoglie la documentazione definitiva riguardante la garanzia e predispone i documenti necessari per la stipula del contratto. 9

Il contratto viene redatto sullo schema convalidato dalla funzione Compliance e prevede il patto rotativo. Sul contratto deve essere acquisita la data certa che certifica nei confronti dei terzi l acquisizione del contratto di garanzia da parte della Banca. 7.2.4 Perfezionamento garanzia reale finanziaria e registrazione dei requisiti di ammissibilità Il pegno deve essere acquisito rispettando l iter previsto nelle disposizioni attuative del processo credito. Il Servizio Crediti provvede a verificare tutti i requisiti di ammissibilità della garanzia, sotto riportati, e ad inserirli nell apposita maschera del sistema informativo, dalla quale consegue il computo dell ammissibilità alla Credit Risk Mitigation: certezza giuridica: la certezza giuridica è data dalla regolarità del contratto di pegno, della sua costituzione e dell eventuale opponibilità a terzi; tempestività di realizzo: conseguita dalla corretta adozione delle norme già contenute nel processo del credito; separatezza: la separatezza è data dalla corretta costituzione del vincolo (spossessamento); correlazione: è sempre verificata acquisendo i titoli indicati nel paragrafo 3; valore equo: è sempre verificata, in quanto gli strumenti oggetto di pegno previsti nella presente policy sono sempre valutabili; impegno al riacquisto dell emittente: tale requisito è presente per definizione acquisendo a garanzia i titoli in parola. Nel caso in cui la garanzia rispetti tutti i requisiti sopra richiamati, la somma di denaro oggetto del finanziamento viene resa disponibile al soggetto finanziato. Nel caso in cui uno dei requisiti non sia presente, il Servizio Crediti non procede all erogazione, ma ne dà comunicazione all organo deliberante. I titoli in scadenza sul conto di deposito devono essere resi indisponibili al cliente così come i relativi frutti (salvo diversamente previsto dal contratto). Grazie alla clausola di rotatività, alla scadenza i titoli facenti parte del pegno devono essere sostituiti con titoli dalle stesse caratteristiche, attribuendo la data certa alla garanzia. Al termine di tali attività, viene tracciato il perfezionamento della garanzia, archiviando tutta la documentazione disponibile. 7.3. Acquisizione Garanzie personali 7.3.1. Raccolta documentazione preliminare garanzie personali Nell ambito delle attività eseguite in fase di istruttoria della pratica di affidamento, la Banca deve valutare anche le eventuali garanzie personali fornite dal cliente per la copertura del rischio di credito. A tal fine viene innanzitutto acquisita, dall Addetto Servizio Clienti la documentazione relativa alla garanzia. 7.3.2. Valutazione e verifica dell ammissibilità delle garanzie personali Il Servizio Crediti valuta se l operazione è ammissibile al rilascio di garanzia eligibile ai fini CRM oppure se il prestatore di garanzia rientra fra quelli di cui all allegato. La garanzia viene rilasciata sulla base di quanto previsto dalle convenzioni in essere. Qualora il certificato di garanzia non fosse pervenuto prima della delibera, il Direttore Generale propone una delibera condizionata al rilascio della garanzia stessa da parte dell intermediario vigilato. 7.3.3. Verifica completezza della documentazione e stipula contratto per l acquisizione di garanzie personali In fase di erogazione del finanziamento, prima dell apertura della linea di credito, l Addetto Servizio Crediti verifica la conformità del certificato rilasciato dall intermediario vigilato. 7.3.4. Perfezionamento delle garanzie personali e registrazione dei requisiti di ammissibilità Il Servizio Crediti provvede a verificare tutti i requisiti di ammissibilità della garanzia, sotto riportati, e ad inserirli nell apposita maschera del sistema informativo, dalla quale consegue il computo dell ammissibilità alla Credit Risk Mitigation: certezza giuridica: la certezza giuridica è data dalla regolarità del certificato di garanzia, dal quale è desumibile l impegno assunto dal garante sulla posizione; 10

tempestività di realizzo: la tempestività di realizzo è data dalla convenzione sottostante il rilascio della garanzia e dalle norme stabilite nell ambito del regolamento di gestione del credito; congruo anticipo: è dato dalla convenzione sottostante; protezione del credito: è data dalla convenzione sottostante; garanzia definita: si desume dal certificato di garanzia, che riporta la percentuale garantita sul credito concesso; impossibilità di annullamento del contratto: è data dalla convenzione sottostante; impossibilità di modifica delle condizioni contrattuali: è data dalla convenzione sottostante; diritto di rivalsa: è data dalla convenzione sottostante; copertura totale: è data dalla convenzione sottostante; vincolo esplicito a carico del garante: è dato dalla conformità del certificato di garanzia. Nel caso in cui la garanzia rispetti tutti i requisiti sopra richiamati, la somma di denaro oggetto del finanziamento viene resa disponibile al soggetto finanziato. Nel caso in cui uno dei requisiti non sia presente, il Servizio Crediti non procede all erogazione, ma ne dà comunicazione all organo deliberante. La ponderazione agevolata si applica alla parte di credito garantita. 11

8. Sorveglianza 8.1. Sorveglianza garanzie ipotecarie La sorveglianza sulle garanzie ipotecarie viene condotta dal Servizio Crediti ed ha l obiettivo di monitorare costantemente il valore degli immobili a garanzia, al fine di verificare il mantenimento del loan to value nel tempo. In particolare, sono previsti dalla normativa specifici adempimenti riportati nel seguito del documento relativamente ai seguenti aspetti: rivalutazioni periodiche degli immobili; gestione delle esposizioni di importo rilevante assistite da garanzia ipotecaria. Inoltre, con cadenza periodica (attualmente ventennale), a fronte di un debito residuo ancora in essere, il Servizio Crediti dovrà provvedere al rinnovo delle garanzie ipotecarie scadute; in caso contrario, gli immobili a garanzia risulterebbero liberi da ogni vincolo e di conseguenza le esposizioni non più coperte. 8.1.1. Rivalutazioni periodiche degli immobili Il Servizio Crediti deve effettuare una valutazione dell immobile almeno una volta ogni tre anni, se residenziale, e almeno una volta l anno se non residenziale (ovvero più frequentemente qualora le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative); la valutazione viene di norma effettuata attraverso metodi statistici. Attualmente la Banca ha aderito alla convenzione proposta da Iside SpA con Pirelli RE, che rivaluta le principali categorie catastali (si veda la comunicazione di Iside Spa). Nel caso non sia possibile acquisire una valutazione statistica, è necessario far fare una rivalutazione da un perito indipendente. Il Servizio Crediti deve tracciare nel sistema informativo ogni rilevazione effettuata e confrontarla con la valutazione precedente (sia statistica che peritale). Qualora dal confronto emerga una diminuzione rilevante del valore dell immobile (20,0%, tenuto conto dell importo del debito residuo garantito), il Servizio Crediti deve far svolgere una stima da parte di un perito indipendente. Qualora per gli immobili residenziali si evidenzi un superamento del loan to value (rapporto tra valore del debito residuo e valore dell immobile), il Servizio Crediti deve informare la Direzione al fine di valutare le iniziative da intraprendere. 8.1.2. Gestione delle esposizione di importo rilevante Il Servizio Crediti deve in ogni caso provvedere a far stimare da un perito indipendente almeno ogni tre anni gli immobili a copertura di operazioni di importo rilevante (per le quali la quota parte di esposizione coperta da garanzia sia di importo maggiore ad E. 3 milioni od al 5,0% del patrimonio di vigilanza, riferito all ultima segnalazione effettuata). Qualora per gli immobili residenziali il Servizio Crediti evidenzi un superamento del loan to value (rapporto tra valore del debito residuo e valore dell immobile), il Servizio Crediti deve informare la Direzione, al fine di valutare le iniziative da intraprendere per l integrazione della garanzia. 8.2. Sorveglianza garanzie finanziarie La sorveglianza sulle garanzie reali finanziarie viene condotta dal Servizio Crediti e dal Servizio Finanza. Iside provvede giornalmente ad inserire il fair value dei titoli oggetto della garanzia. Qualora si rilevi una variazione del fair value dello strumento finanziario al di sotto del 20,0%, il Servizio Crediti deve informare il Responsabile del Controllo Andamentale posizioni creditizie, al fine di valutare le iniziative da intraprendere per l integrazione della garanzia. 8.3. Sorveglianza altre garanzie personali La sorveglianza sulle garanzie personali viene condotta dal Servizio Crediti ed ha l obiettivo di rilevare tempestivamente gli eventi che possono incidere negativamente sul garante. 12

Allegato Elenco Periti Stimatori Il Consiglio di Amministrazione ha individuato l elenco dei periti cui rivolgersi per l effettuazione della stima dei beni immobili oggetto di garanzia. Nel caso in cui il perito sia scelto dal cliente, il responsabile del Servizio Crediti valuta se presenti i requisiti di professionalità ed indipendenza (evidenziandolo nella relazione di istruttoria), altrimenti richiede una nuova perizia. Studio Tecnico Associato Franceschi Geom. Paolo e Marini Geom. Andrea, con studio in Pistoia (PT), via Di Bigiano e Castel dei Bovani 20; Giusti Geom. Giampiero, con studio in Pistoia (PT), via Fiorentina 182; Magni Arch. Federico, con studio in Agiana (PT), via Selva 207; Sibaldi Geom. Marco, con studio in Pistoia (PT), via Borgo Strada 11. Allegato Garanzie Personali Ammissibili Sono ammissibili ai fini della mitigazione del rischio: tutte le garanzia rilasciate dal Centro Fidi Terziario sulla base della convenzione, sottoscritta dalla Federazione Toscana; tutte le garanzie rilasciate da Artigiancredito Toscano a far data dal 1 luglio 2009, sulla base della convenzione sottoscritta dalla Federazione Toscana; le garanzie prestate da FidiToscana, se a prima richiesta sul patrimonio e condizionate alla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI (desumibile dal certificato di garanzia); le garanzie prestate da FidiToscana, se a prima richiesta sul patrimonio e subordinate alla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI (desumibile dal certificato di garanzia), purchè la stessa FidiToscana, con apposito atto, abbia comunicato l avvenuto rilascio della controgaranzia da parte del Fondo medesimo. 13