LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI. Durata 08 22

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LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI Durata 08 22 Sicurezza e salute sul lavoro La formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti 2/12 ACCORDO STATO-REGIONI del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori (G.U. n. 8 dell 11.1.2012) 3/12

La formazione dei lavoratori Destinatari: Lavoratori Lavoratori autonomi Preposti Dirigenti 4/12 Il lavoratore È definito dall art. 2 lett. a) del D.Lgs. 81/08: Persona che svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro 5/12 Il lavoratore autonomo Previsto dall art. 2222 del codice civile Persona che compie un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente D.Lgs. 81/08, Art. 21: facoltà di partecipare a corsi di formazione secondo le previsioni dell articolo 37 (quindi secondo quanto previsto dall Accordo) 6/12

Il preposto Definito dall art. 2 lett. e) del D.Lgs. 81/08: Persona che sovrintende all attività lavorativa e controlla la corretta esecuzione delle direttive da parte dei lavoratori 7/12 Il dirigente Definito dall art. 2 lett. D) del D.Lgs. 81/08: Persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa 8/12 I ruoli di fatto Art. 299 del D.Lgs. 81/08 Esercizio di fatto di poteri direttivi Applicazione ione del principio di effettività ità nell individuazione del dirigente e del preposto Rileva l esercizio in concreto dei poteri giuridici riferiti alle figure del dirigente e del preposto, al di là della formale investitura 9/12

Dirigenti e preposti L applicazione dei contenuti dell Accordo nei confronti dei dirigenti i e dei preposti è facoltativa ma costituisce corretta applicazione dell art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 10/12 La formazione di dirigenti e preposti Art. 37 c. 7 D.Lgs. 81/08 Adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico in relazione ai propri p compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro Contenuti minimi della formazione: Soggetti e obblighi Fattori di rischio Valutazione dei rischi Misure preventive e protettive 11/12 La formazione adeguata In caso di formazione con contenuti differenti da quelli dell Accordo, il datore di lavoro dovrà dimostrare che la formazione ricevuta da dirigenti e preposti è «adeguata e specifica» 12/12

INDICAZIONI GENERALI Durata 07 12 1/14 La formazione dei lavoratori, lavoratori autonomi, preposti e dirigenti INDICAZIONI GENERALI 2/14 Quale formazione? Può essere svolta sia in aula che nel luogo di lavoro La formazione prevista dall Accordo è distinta dall addestramento e dalla formazione prevista dai titoli successivi al primo del D.Lgs. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari 3/14

E-learning È consentito l uso di piattaforme e-learning alle condizioni previste dall Accordo (Allegato I) per alcuni tipi di corsi o per determinate parti di alcuni corsi 4/14 I docenti (Interni o esterni all azienda) Fino al 17.03.2014: esperienza di almeno 3 anni di insegnamento o professionale in materia di sicurezza sul lavoro, anche come RSPP o datore di lavoro-rspp. Dal 18.03.2014: docente «qualificato» ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 (possesso dei requisiti, indicati nel decreto, di conoscenza, esperienza e capacità didattica). 5/14 Caratteristiche dei corsi Per ogni corso devono essere previsti: soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo nominativi dei docenti numero massimo di corsisti (35) registro di presenza obbligo di frequenza del 90% delle ore previste 6/14

Lavoratori stranieri Verifica della comprensione della lingua Modalità che assicurino la comprensione (es. con mediatore culturale/traduttore) Possono essere previsti specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-learning, ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche 7/14 Metodologia didattica Approccio interattivo Centralità del lavoratore nel percorso formativo Equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e lavori di gruppo 8/14 Metodologia didattica Metodologie interattive basate su problem solving Simulazioni e situazioni di contesto su casi specifici Attenzione ai processi di valutazione e comunicazione 9/14

Metodologia didattica Dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche Metodologie innovative anche in modalità e-learning con uso di linguaggi multimediali 10/14 E-learning Formazione generale dei lavoratori Formazione dei dirigenti Alcuni contenuti della formazione dei preposti Per eventuali progetti formativi sperimentali 11/14 Specifiche degli attestati Soggetto organizzatore Normativa di riferimento Dati anagrafici e profilo professionale del corsista Tipologia di corso (settore e monte ore frequentato) Periodo di svolgimento 12/14

Conclusione dei corsi Condizioni per il rilascio degli attestati LAVORATORI: frequenza del 90% delle ore di formazione DIRIGENTI E I PREPOSTI: frequenza del 90% delle ore e superamento della prova finale 13/14 Norme transitorie Il personale (lavoratori, preposti, dirigenti) di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi anteriormente o, ove non sia possibile, contestualmente t t all assunzione. Nel caso non sia possibile completare il corso prima dell adibizione del personale neoassunto alle proprie attività, deve essere completato entro 60 giorni dalla assunzione 14/14

LA FORMAZIONE PER I LAVORATORI E PER I LAVORATORI AUTONOMI Durata 06 38 La formazione per i lavoratori e per i lavoratori autonomi 2/13 Articolazione del corso Il corso si articola in 2 moduli: 1) Formazione Generale (art. 37 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/08) 2) Formazione Specifica (art. 37 comma 1 lett. b) e comma 3 D.Lgs. 81/08) 3/13

Formazione generale Art. 37 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 Durata minima: 4 ore Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri, sanzioni, organi di vigilanza, assistenza e controllo 4/13 Metodologia didattica La formazione generale per i lavoratori può essere svolta anche mediante l uso di piattaforme e-learning alle condizioni previste dall Accordo (Allegato I) 5/13 Formazione specifica Art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 Rischi mansionali,,possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto aziendale 6/13

Formazione specifica Art. 37 c. 3 D.Lgs. 81/08 Formazione sui rischi specifici previsti dai Titoli II e seguenti del D.Lgs. 81/08. 7/13 Formazione specifica Deve avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell eventuale somministrazione, del trasferimento o cambio mansioni, dell introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati. 8/13 Formazione specifica Durata minima: 4, 8 o 12 ore a seconda dei rischi del comparto aziendale D.Lgs. 81/08, articolo 37, comma 6: la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all evoluzione dei rischi aziendali o all insorgenza di nuovi rischi 9/13

Classificazione di rischio Durata minima in base alla classificazione delle macrocategorie di rischio dei settori ATECO 4 ore: settori della classe di rischio basso 8 ore: i settori della classe di rischio medio 12 ore: settori della classe di rischio alto 10/13 Durata complessiva FORMAZIONE DEI LAVORATORI 4 ore di formazione generale + 4, 8 o 12 ore di formazione specifica rispettivamente per i settori della classe di rischio basso, medio, alto TOTALE: 8, 12 o 16 ore 11/13 Deroghe alla classe di rischio I lavoratori che, a prescindere dal comparto dell azienda, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi per il rischio basso 12/13

Accordi aziendali Ferme restando la durata e i contenuti previsti dalla legge, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali adottati previa consultazione dell RLS 13/13

LA FORMAZIONE PARTICOLARE E AGGIUNTIVA DEI PREPOSTI Durata 05 12 La formazione particolare aggiuntiva per i preposti 2/11 Formazione preposti Durata minima: 8 ore La formazione o del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e va integrata da una formazione particolare in relazione ai suoi compiti 3/11

Contenuti 1. soggetti del sistema di prevenzione e loro obblighi e compiti 2. relazione tra soggetti interni ed esterni del sistema della prevenzione 3. fattori di rischio 4/11 Contenuti 4. Incidenti e infortuni mancati 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione, in particolare verso i lavoratori neoassunti, somministrati e stranieri 5/11 Contenuti 6. Valutazione dei rischi, con particolare riferimento al contesto operativo del preposto 7. Individuazione delle misure preventive e protettive 6/11

Contenuti 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni e di uso dei mezzi di protezione 7/11 Metodologia didattica I primi 5 punti previsti come contenuti della formazione per i preposti p possono essere svolti anche mediante l uso di piattaforme e-learning alle condizioni previste dall Accordo (Allegato I) 8/11 Conclusione del corso Frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione Al termine del percorso, prova di verifica obbligatoria (colloquio o test) 9/11

Accordi aziendali Ferme restando la durata e i contenuti previsti dalla legge, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali adottati previa consultazione dell RLS 10/11 Norme transitorie In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i preposti a corsi di contenuto coerente con l Accordo in modo che vengano conclusi entro 18 mesi a partire dall 11 gennaio 2012 11/11

LA FORMAZIONE PER I DIRIGENTI Durata 07 26 La formazione per i dirigenti 2/16 Formazione dirigenti Durata minima: 16 ore La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella per i lavoratori ed è strutturata in 4 MODULI 3/16

Struttura del corso Moduli: 1. Giuridico-Normativo 2. Gestione e organizzazione della sicurezza 3. Individuazione e valutazione dei rischi 4. Comunicazione, formazione e consultazione 4/16 Modulo 1: contenuti Sistema legislativo Organi di vigilanza Obblighi dei vari soggetti Delega di funzioni Responsabilità civile e penale 5/16 Modulo 1: contenuti Tutela assicurativa Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01) Sistemi di qualificazione delle imprese e patente a punti in edilizia 6/16

Modulo 2: contenuti Modelli organizzativi (D.Lgs. 81/08 art. 30) Gestione della documentazione tecnico-amministrativa Appalti (D.Lgs. 81/08 art. 26) Prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze 7/16 Modulo 2: contenuti Modalità di organizzazione e di esercizio della vigilanza anche in ordine all adempimento adempimento del comma 3-bis art. 18 T.U. Ruolo dell RSPP e degli Addetti 8/16 Modulo 3: contenuti Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi Stress lavoro-correlato Rischio legato alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e tipologia contrattuale 9/16

Modulo 3: contenuti Rischio interferenziale e gestione del rischio in appalto Misure preventive e protettive Considerazione degli infortuni mancati 10/16 Modulo 3: contenuti Considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e preposti p Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 11/16 Modulo 4: contenuti Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo Importanza strategica di formazione, informazione e addestramento Tecniche di comunicazione 12/16

Modulo 4: contenuti Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti Consultazione degli RLS Natura, funzioni e modalità di nomina/elezione degli RLS 13/16 Accordi aziendali La formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell arco di 12 mesi, anche secondo modalità definite da accordi aziendali adottati previa consultazione dell RLS 14/16 Conclusione del corso Frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione Può essere svolta interamente anche in modalità e-learning Al termine del percorso, prova di verifica obbligatoria (colloquio o test) 15/16

Norme transitorie In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti a corsi di contenuto coerente con l Accordo in modo che vengano conclusi entro 18 mesi a partire dall 11 gennaio 2012 16/16

CREDITI FORMATIVI Durata 04 56 CREDITI FORMATIVI per lavoratori, preposti e dirigenti 2/11 Formazione generale Il modulo di formazione GENERALE per lavoratori e preposti costituisce credito formativo PERMANENTE 3/11

Crediti formativi Si riconoscono crediti formativi sia per la formazione generale che per quella specifica in caso di costituzione di nuovo rapporto o di somministrazione con un azienda dello stesso settore di quella d origine 4/11 Crediti formativi Sono riconosciuti crediti formativi solo per la formazione generale in caso di costituzione di nuovo rapporto o di somministrazione con un azienda di diverso settore di quella d origine 5/11 Crediti formativi Se un lavoratore in una azienda multiservizi va a svolgere mansioni relative a settore con rischi maggiori si riconoscono crediti formativi sia per la formazione generale che per quella specifica (solo se integrata con i nuovi rischi) 6/11

Crediti formativi In caso di trasferimento o cambio mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati, si riconoscono crediti formativi per la formazione generale mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione 7/11 Crediti formativi Si riconoscono crediti formativi per la formazione generale: in caso di formazione precedente all assunzione, quando prevista dai CCNL di settore 8/11 Crediti formativi preposto La formazione aggiuntiva per il preposto costituisce credito formativo permanente salvo modifiche al suo rapporto di preposizione nella stessa o in altra azienda 9/11

Crediti formativi dirigenti La formazione per i dirigenti costituisce i credito formativo PERMANENTE 10/11 Valutazione crediti formativi Il datore di lavoro deve comunque valutare la formazione pregressa ed eventualmente integrarla sulla base del suo DVR e in funzione della mansione che svolgerà il lavoratore assunto 11/11

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE Durata 03 24 AGGIORNAMENTO della formazione per lavoratori, preposti e dirigenti 2/7 Lavoratori Aggiornamento quinquennale Durata minima: 6 ore Anche in modalità e-learning Obbligatorio per tutti i tipi di rischio (basso, medio e alto) Non deve riprodurre contenuti già proposti, ma proporre evoluzioni e innovazioni 3/7

Preposti Aggiornamento quinquennale Durata minima: 6 ore Ancheinmodalitàe-learning e-learning Aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza 4/7 Dirigenti Aggiornamento quinquennale Anche in modalità e-learning Durata minima: 6 ore Aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza 5/7 Verifiche periodiche Possono essere previste, anche con l uso di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite con la formazione, in attesa dei corsi di aggiornamento 6/7

Evoluzione dei rischi Nell aggiornamento non è compresa la formazione in caso di: trasferimento/cambio mansioni introduzione di nuove tecnologie, attrezzature, sostanze... evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi 7/7

IL RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA Durata 02 13 Il riconoscimento della FORMAZIONE PREGRESSA 2/6 Lavoratori e preposti Esonero dalla formazione generale e specifica per i lavoratori e i preposti i cui datori di lavoro comprovino di aver svolto, all 11 gennaio 2012, corsi coerenti con quelli previsti dall Accordo 3/6

Aggiornamento L obbligo di aggiornamento per i lavoratori e preposti per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data dell 11 gennaio 2012 deve essere ottemperato entro 12 mesi dalla stessa data 4/6 Preposti La formazione aggiuntiva per il preposto p deve in ogni caso concludersi entro 12 mesi dall 11 gennaio 2012 5/6 Dirigenti Esonero dal corso di formazione per i dirigenti che dimostrino di aver svolto, all 11 gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all art. 3 del D.M. 16.1.1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o una formazione con contenuti conformi al Modulo A per RSPP/ASPP (Accordo Stato-Regioni 26.1.2006) 6/6

LA FORMAZIONE IN E-LEARNING Durata 04 36 Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 Allegato I La formazione in E-LEARNING 2/08 E-learning L e-learning è un modello formativo interattivo realizzato previa collaborazione interpersonale all interno di gruppi didattici, in cui operi una piattaforma informatica che consenta ai discenti di interagire con i tutor o tra loro 3/08

I gruppi didattici Gruppi «strutturati»: aule virtuali tematiche, seminari tematici Gruppi «semistrutturati»: forum o chat telematiche 4/08 Cosa l e-learning learning non è L e-learning non si limita alla semplice fruizione di materiali didattici i via internet, t allo scambio di e-mails o all uso di un forum online dedicato a un certo argomento 5/08 Cosa l e-learning learning è L e-learning è caratterizzato da: annullamento della distanza fisica tra i membri della comunità di studio piena condivisione di materiali e conoscenze nascita di una comunità di pratica on-line 6/08

I formatori Gli e-tutors, i formatori, devono garantire la costante raccolta di osservazioni i ed esigenze degli utenti attraverso un continuo raffronto 7/08 I discenti I discenti devono avere: possibilità di accesso e familiarità con l uso delle tecnologie impiegate buona conoscenza della lingua usata 8/08

REQUISITI DEL MODELLO E-LEARNING Durata 04 44 REQUISITI DEL MODELLO E-LEARNING 2/09 Sede Le sedi possibili: la sede del formatore l azienda il domicilio del discente, purché le ore siano considerate orario di lavoro effettivo 3/09

Strumentazione Deve essere usata una strumentazione idonea a permettere l uso di tutte le risorse necessarie e il riconoscimento del destinatario 4/09 Programma Titolo del corso Ente o soggetto che lo produce Obiettivi formativi Struttura, durata e argomenti Regole di utilizzo del prodotto Modalità di valutazione apprendimento Strumenti di feedback 5/09 Il tutor Esperto con esperienza di almeno 3 anni di docenza o insegnamento o professionale nel settore della sicurezza sul lavoro deve essere a disposizione per la gestione del percorso formativo 6/09

Valutazione Prove di autovalutazione devono essere distribuite lungo tutto il percorso Le prove di valutazione in itinere possono essere effettuate, ove possibile, in presenza telematica La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza Delle prove e della verifica finale deve essere dato riscontro all interno degli atti dell azione formativa 7/09 Durata La durata del tempo di studio previsto deve essere indicata Il tempo di studio va ripartito su unità didattiche omogenee Le ore di collegamento devono poter essere memorizzate La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l e-learning 8/09 Materiali Linguaggio chiaro e adeguato Possibilità per il discente di ripetere parti del percorso, di cui resti traccia Materiale stampabile Accesso ai contenuti secondo un percorso obbligato 9/09