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Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1869 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI, DI NARDO e RUSSO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 11 NOVEMBRE 2009 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per favorire il contrasto al furto d identità TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1869 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. Le cronache giornalistiche testimoniano la sempre maggior diffusione della pratica di procurarsi illegalmente informazioni personali e riservate, con la finalità di ottenere illecitamente credito e acquistare beni o servizi, la quale costituisce ormai una vera e propria attività criminale organizzata. Secondo i dati forniti dall Associazione bancaria italiana (ABI) in sede di audizione davanti alla Commissione finanze della Camera il 10 novembre 2009, nell ambito di una indagine conoscitiva sul credito al consumo, risultano in crescita e costano fra 1,6 e 2 miliardi, le frodi bancarie realizzate tramite uso di dati personali anagrafici, fiscali o previdenziali di terze persone per richieste di finanziamento. L utilizzo illecito di dati identificativi altrui il cosiddetto furto di identità è messo in pratica sia mediante strumenti tradizionali, quali furto della corrispondenza o dei documenti, sia attraverso sofisticati, ma sempre più numerosi, stratagemmi di pirateria informatica. Il fenomeno, che fino a qualche tempo fa era sottovalutato in quanto si riteneva apportare danni confinabili alla sfera privata dei singoli soggetti colpiti, ha raggiunto dimensioni tali da far immaginare che esso sia spesso riconducibile a vere e proprie organizzazioni specializzate. Numerosi sono gli accorgimenti che ciascun cittadino può opportunamente adottare al fine di evitare o ridurre la possibilità di cadere vittima di simili attività fraudolente. Ma al privato non può essere demandata interamente la difesa dalle intrusioni nei suoi dati sensibili. Occorre un forte e deciso intervento dello Stato. Che vi sia una necessità di innovare gli strumenti disponibili in materia di criminalità informatica, lo dimostra anche, dal lato tecnico, il fatto che anche a livello comunitario siano allo studio migliori sistemi di protezione degli utilizzatori della rete Internet, anch essa esposta, come i più comuni documenti cartacei, alle insidie dei truffatori, la cui incidenza sulle transazioni, anche secondo i più recenti studi, sta acquistando preoccupante consistenza. Le innovazioni, d altra parte, si sono prodotte anche a livello legislativo. Già la legge 23 dicembre 1993, n. 547, nacque sulla spinta di una raccomandazione del consiglio d Europa ed effettivamente sin dal 1991 si è posta la necessità di norme a tutela delle carte di pagamento elettroniche. Significative in tal senso sono anche le norme approvate alla fine della XV legislatura, in sede di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d Europa fatta a Budapest nel novembre 2001 (legge 18 marzo 2008, n. 48). Le modifiche apportate alla legislazione vigente dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, hanno infatti prodotto un significativo raffinamento degli strumenti giuridici di contrasto ai crimini informatici. Ma resta pur sempre, segnalata proprio da giuristi informatici, la necessità di valutare la possibilità di un intervento più incisivo sugli aspetti penali della questione, data la crescita del fenomeno che segnala una non ottimale deterrenza della normativa vigente. Ovviamente, il punto ineludibile sul quale si registra sempre ampia condivisione è costituito dal coordinamento e dal rafforzamento dei sistemi di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionali o differiti e del settore assicurativo. Un disegno di legge in tal senso, approvato dall Assemblea del Senato il 16 settembre 2009, (vedi atto Camera n. 2699) ha tuttavia limitato la propria sfera di azione alla creazione di un sistema di raccolta dati meno facilmente violabile, laddove sarebbe stata opportuno cogliere l occasione anche per una riflessione

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1869 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ulteriore sul lato penale delle condotte illecite in questione. In quella sede, il Gruppo Italia dei Valori del Senato ha presentato un emendamento espressamente finalizzato al rafforzamento degli strumenti sanzionatori, proponendo in sostanza di elevare ad un rango superiore la tutela attualmente riconosciuta al furto di identità dall articolo 494 del codice penale, di modo che esso, quando la sostituzione di persona ha determinate finalità ed è operata con determinate modalità, non possa essere sanzionato meno duramente del furto. Il respingimento di tale proposta, senza particolare dibattito sul merito salvo il riconoscimento dell importanza del tema sollevato, ha privato il disegno di legge licenziato dal Senato di un elemento assai significativo. Col medesimo spirito di apertura alla discussione e ad ogni utile integrazione o rimodulazione migliorativa del testo proposto in quella occasione, analoga portata e finalità ha il presente disegno di legge. Si propone, nello specifico, di punire chi indebitamente acquisisca, in qualsiasi forma, dati identificativi personali, codici di accesso o credenziali riservate o in qualsiasi modo formi, ricostruisca o diffonda informazioni individuali relative a persone fisiche o giuridiche al fine di organizzare attività fraudolente mediante assunzione abusiva dell identità altrui o di una identità fittizia funzionale alla formazione di un rapporto contrattuale di qualsiasi genere. Sanzione più grave è prevista per chiunque, ottenuti abusivamente dati identificativi personali altrui o comunque avvalendosi di falsa o contraffatta documentazione di identità, effettivamente concluda, sostituendosi ad altri, rapporti contrattuali ovvero di mutuo, locazione o locazione finanziaria, ovvero contratti bancari, assicurativi o societari, finanziari di investimento o di finanziamento per l acquisto, l abbonamento o il pagamento di beni o servizi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell esercizio di una attività professionale o se riguarda una pluralità di parti offese. L obiettivo è quello di affiancare, al potenziamento di un modello generale di prevenzione e monitoraggio, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, una attività repressiva e dissuasiva altrettanto efficace. Essa sarà possibile solo offrendo al «sistema giustizia» la disponibilità di un apparato sanzionatorio forte e capace di costituire un deterrente in grado di dissuadere i potenziali frodatori. In tale contesto non si agisce in un vuoto normativo assoluto. È doveroso precisare che, oltre alla già citata legge n. 48 del 2008, la legislazione penale generale e speciale già prevede una serie di fattispecie applicabili a delitti connessi al furto di identità. Una giurisprudenza in evoluzione, seppur con qualche oscillazione, sta gradualmente assestando questo panorama normativo. Si va dalla sostituzione di persona (articolo 494 del codice penale) alla frode informatica (articolo 640-ter del codice penale), passando per gli altri reati informatici di cui agli articoli 615-ter, 615-quater e 615-quinquies del codice. Vi sono poi specifiche norme a tutela dei dati personali e dei mezzi di pagamento contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, oltre ai più classici reati di truffa (articolo 640 del codice penale) e ricettazione (articolo 648 del codice penale). Tutto questo quadro si va però rilevando solo parzialmente efficace, proprio perché, nel caso concreto, spesso manca la possibilità di dimostrare singoli elementi nella molteplicità che caratterizza le fattispecie attualmente previste (dolo specifico, danno, vantaggio eccetera) col risultato di rendere meno efficace o persino non applicabile la sanzione di volta in volta scelta. Lo sforzo che si intende fare è quello di lasciare questa pluralità di situazioni all elaborazione giurisprudenziale, affiancando ad esse una norma che, fatti salvi i casi in cui la condotta costituisca un più grave reato, consenta di non far sfuggire dalle maglie della legge le condotte più gravi. Per i sopra esposti motivi, si auspica un positivo esame del disegno di legge in questione.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1869 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifica al codice penale) 1. Dopo l articolo 494 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 494-bis. - (Frode con falsa identità). Chiunque indebitamente acquisisca, in qualsiasi forma, dati identificativi personali, codici di accesso o credenziali riservate o in qualsiasi modo formi, ricostruisca o diffonda informazioni individuali relative a persone fisiche o giuridiche al fine di organizzare attività fraudolente mediante assunzione abusiva dell identità altrui o di una identità fittizia funzionale alla formazione di un rapporto contrattuale di qualsiasi genere, anche attraverso l invio massivo di corrispondenza informatica ingannevole, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Chiunque, ottenuti abusivamente i dati identificativi personali di cui al primo comma o comunque avvalendosi di falsa o contraffatta documentazione di identità, concluda, sostituendosi ad altri, rapporti contrattuali ovvero di mutuo, locazione o locazione finanziaria, ovvero contratti bancari, assicurativi o societari, finanziari di investimento o di finanziamento per l acquisto, l abbonamento o il pagamento di beni o servizi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell esercizio di un attività professionale o se riguarda una pluralità di parti offese».

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1869 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 2. (Modifica al codice di procedura penale) 1. All articolo 51 del codice di procedura penale, il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: «3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 494-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-bis, 635-ter, 635- quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, nonché dei reati di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla parte terza, titolo III, capo II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

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