Il Direttore Generale Decreto n. ANNO Prot. Ricostruito in premessa il quadro normativo e contrattuale entro il quale si colloca l agire dell Amministrazione, così riassunto: - l art 79 del CCNL prevede l attivazione di procedure di progressione economica all interno della categoria, finanziate mediante le risorse del fondo di cui all art. 87 del citato CCNL; - ai sensi dell art. 79 comma 5 del CCNL, i passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti [ ] con decorrenza dal 1 gennaio dell anno di riferimento ; - l art. 1 comma 193 della legge 266/2005 prevede che ogni qual volta la contrattazione integrativa stabilisca quote di risorse destinate alle progressioni orizzontali, tali risorse escono dal Fondo per rientrarvi unicamente alla cessazione (o progressione verticale) del personale coinvolto; - ai sensi dell art. 88 comma 4 del CCNL, le risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali, al termine dell esercizio finanziario, vengono trasferite permanentemente dal fondo nei competenti capitoli di bilancio ; - a seguito di quanto sopra, il fondo di contrattazione, costituito annualmente ai sensi dell art. 87 del vigente CCNL, viene permanentemente decurtato delle quote relative alle progressioni economiche orizzontali già perfezionate negli anni precedenti, e pertanto tali risorse restano indisponibili per la contrattazione dell anno di riferimento; - ricordato che l art. 9 comma 21 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, ha previsto che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici e che tale termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122; - per gli anni interessati dal blocco imposto dal citato art. 9, la circolare del MEF n. 12/2011 chiariva che qualora le Amministrazioni intendano programmare - sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 - progressioni economiche all interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013 (leggasi 2014 a seguito del citato
DPR). Soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2015 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività ; Ricordato quanto di conseguenza determinatosi e di seguito riepilogato: - nel suddetto periodo di blocco, l Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali hanno convenuto di effettuare progressioni economiche, sia pure ai soli effetti giuridici; - gli accordi stipulati nel periodo a tal fine si inseriscono nel quadro di una più ampia politica generale di Ateneo per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo che si è concretata, oltre che nell erogazione di sussidi economici al personale in servizio, ai sensi dell art. 60, comma 5, in una volontà di stabilizzazione e potenziamento del personale in settori strategici dell Ateneo, pur in un periodo caratterizzato da politiche di riduzione della spesa pubblica e quindi anche delle capacità assunzionali; - a seguito dell' accordo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico-amministrativo per l anno 2011, siglato il 21 dicembre 2011, con DD n. 780, prot. 34243 del 17 maggio 2012 venivano avviate le relative procedure selettive, concluse con i decreti di approvazione atti nell anno 2014, con inquadramento giuridico dal 1 gennaio 2011 ed economico dal 1 gennaio 2015; - in data 8 luglio 2014 veniva siglato fra la delegazione di parte pubblica, le RSU e le OO.SS. dell Università degli Studi di Firenze l' accordo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico-amministrativo per gli anni 2012 e 2013 - le risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali, ai sensi dell art. 87, comma 1, lett. d) e e) sono state quantificate per l anno 2012 in 161.343 (lordo dip.) e per l anno 2013 in 238.833 (lordo dip.) ; - tali risorse al termine dei rispettivi anni sono state rese indisponibili ed hanno concorso al risultato di esercizio; - a seguito di detto accordo, con Decreto del Direttore Generale n. 3510 prot. 104604 del 31 dicembre 2014 l'ateneo ha avviato le procedure di progressione economica orizzontale relative agli anni 2012 e 2013; esse sono attualmente in fase di conclusione; - ai sensi dell art. 79 comma 5 del CCNL, i passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti [ ] con decorrenza dal 1 gennaio dell anno di riferimento ; - la previsione della decorrenza giuridica delle progressioni dal 1 gennaio dell anno di riferimento, inteso come quello relativo alle risorse contrattate, oltre ad essere 2
conforme alle previsioni contrattuali, rispondeva anche alla ratio di contenimento della spesa espressa dal legislatore, con la Legge 122/2010, stante la destinazione delle risorse già contrattate ed il divieto di erogazione del beneficio economico della progressione acquisita, fino al 1 gennaio 2015; - a questo indirizzo interpretativo, in merito alla decorrenza delle progressioni economiche, si sono conformati la maggior parte degli Atenei che hanno disposto progressioni economiche durante il periodo del blocco; Evidenziato tuttavia quanto segue: - nel corso del 2014, l ARAN, con parere espresso con nota prot. 6400 del 15 aprile 2014, reso all Università degli Studi di Ferrara, è intervenuta precisando che per anno di riferimento deve intendersi quello nel quale risulta approvata la relativa graduatoria ; - tale interpretazione, che modifica la lettura consolidata dell art. 79 comma 5 del CCNL, si conforma a quanto espresso anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che, con apposito parere reso alla città di San Vito dei Normanni con nota prot. 7259 del 5 febbraio 2014 e con nota prot. 63259 del 11 novembre 2014 all Università degli Studi di Ferrara, ha escluso la possibilità di retrodatare la decorrenza delle progressioni economiche, ritenendo necessario che l approvazione della graduatoria si verifichi almeno nello stesso anno in cui viene fissata la decorrenza della progressione ; - il Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con parere reso con nota prot. 17635 del 27 febbraio 2014 alla Scuola superiore Sant Anna di Pisa, ha condiviso l orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica ed ha ritenuto impossibile retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1 gennaio dell anno nel quale risulta approvata la graduatorie delle stesse ; - che analogo parere è stato reso dal Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 83583 del 27 ottobre 2014 all Università degli Studi di Ferrara; - che questo Ateneo formulando un proprio quesito ha ricevuto, in data 2 ottobre 2015, conferma circa il suddetto orientamento dalla Direzione Generale Contrattazione 1 dell ARAN e la cogenza della sua applicazione; Considerato pertanto: - che alla luce dei pareri sopra citati su analoghe e propria fattispecie deve ormai considerarsi generale l orientamento ivi espresso che porta a definire quale anno di riferimento quello in cui si approvano gli atti con l impossibilità di retrodatare la decorrenza delle progressioni economiche; 3
Ritenuto: - di prendere atto dell acclarato orientamento interpretativo e pertanto di modificare le decorrenze dell inquadramento giuridico, già previste nell art. 7 dell avviso di selezione indetto con D.D. 3510 prot. 104604 del 31 dicembre 2014, adeguandolo all orientamento sopra citato e fissando pertanto la decorrenza degli inquadramenti, giuridici ed economici, conseguiti a seguito della vincita della selezione, nel rispetto delle previsioni normative, al 1 gennaio dell anno di approvazione atti e non più al 1 gennaio 2012 e 1 gennaio 2013 rispettivamente per gli anni 2012 e 2013 e con valenza esclusivamente ai fini giuridici per gli anni 2012, 2013 e 2014 ; Considerato: - che, come espresso dall ARAN nel citato parere reso alla Seconda Università degli Studi di Napoli, le somme espressamente accantonate per progressioni economiche non possono essere utilizzate, ma devono essere portate in aumento delle risorse dell anno successivo, come espressamente stabilito dall art. 88 comma 5 ; - che ciò trova il suo fondamento giuridico nell esigenza di tutelare le scelte contrattuali delle parti, non costituendo un ostacolo alla piena utilizzazione delle risorse del fondo; - che dette risorse, non potendo essere utilizzate secondo le finalità stabilite in precedenza, confluiscono nuovamente nel fondo dell anno successivo come somme non utilizzate fondo anno precedente e tornano nella piena disponibilità della contrattazione, che ne curerà la destinazione alla luce della non ripetibilità delle economie, nei limiti delle somme non utilizzate così come allocate nella relativa voce del fondo; - che, stante l attuale formulazione dell art. 7 dell avviso sopra citato, le risorse già destinate alle progressioni economiche orizzontali per gli anni 2012 e 2013 sono uscite dal Fondo per essere portate al capitolo stipendiale ed hanno concorso alla determinazione del risultato di esercizio dei singoli anni, fino al 31 dicembre 2014, stante il disposto dell art. 9 comma 21; Ritenuto: - di conseguenza di dover riformulare, a seguito della riformulazione della decorrenza in linea con i pareri espressi, di dover variare la costituzione del fondo art. 87, al fine di contabilizzare, come somme non utilizzate fondo anno precedente, le risorse destinate alle progressioni 2012 e 2013 e non utilizzate fino al 1 gennaio dell anno di 4
approvazione degli atti, rendendole pertanto disponibili per le finalità che verranno determinate dalla contrattazione integrativa; DECRETA - di prendere atto dell acclarato orientamento interpretativo che porta a definire quale anno di riferimento quello in cui si approvano gli atti; - di modificare l art. 7 dell avviso di selezione indetto con D.D. 3510 prot. 104604 del 31 dicembre 2014, determinando la decorrenza degli inquadramenti giuridici ed economici, conseguiti a seguito della vincita della selezione, nel rispetto delle previsioni normative, al 1 gennaio dell anno di approvazione atti e non più al 1 gennaio 2012 e 1 gennaio 2013 rispettivamente per gli anni 2012 e 2013 e con valenza esclusivamente ai fini giuridici per gli anni 2012, 2013 e 2014 ; - di impegnarsi a dare tempestivamente avvio alle procedure negoziali atte a dare applicazione, con riferimento alle risorse non utilizzate per le PEO 2012 e 2013, a quanto previsto dall art. 88, comma 5, così come interpretato dai più recenti e conformi pareri citati in premessa. F.to Il Direttore Generale (dott.ssa Beatrice Sassi) 5