CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

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L ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI : La figura del Referente e del Gestore della Crisi ( D.m. 202/2014 ). 20 Settembre 2016 Dott. Andrea Giorgi Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento C.N.D.C.E.C. Presidente Commissione Studi Crisi da Sovraindebitamento O.D.C.E.C. di Roma Dott. Andrea Giorgi 1

LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO NUOVA OPPORTUNITA PROFESSIONALE. IL COMMERCIALISTA GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO TRA FUNZIONE PROFESSIONALE E FUNZIONE SOCIALE Dott. Andrea Giorgi 2

Fonte normativa: Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 modificata dal D.L. 179/2012 ( convertito nella Legge n.221 del 17 dicembre 2012 ). Decreto Ministeriale n.202/2014. Regolamento recante i requisiti di iscrizione degli Organismi di Composizione delle crisi. Dott. Andrea Giorgi 3

La normativa sul sovraindebitamento ha voluto identificare come protagonista l Organismo di Composizione della crisi. L articolo 15 della L.3/2012 lo definisce come Ente Pubblico dotato di requisiti di indipendenza e professionalità che assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all esecuzione dello stesso. ( funzione di compositore di conflitti ). Mentre l articolo 2 del D.M. 202/2014 lo definisce articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all erogazione dei servizi di gestione della crisi da sovraindebitamento. Dott. Andrea Giorgi 4

L Organismo svolge diversi compiti e funzioni dall inizio alla fine della procedura e per tali complesse operazioni possono ( debbono ) avvalersi, previa autorizzazione del Giudice, della consultazione dei dati contenuti nell anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizie, nelle centrali rischi e nelle banche date pubbliche ( es. PRA, Carichi pendenti, Equitalia, Enti locali ecc. ). Importanza ausilio di piattaforme informatiche per l accesso ai dati. Dott. Andrea Giorgi 5

Si deve evidenziare la fattispecie prevista dal comma 9 dell articolo 15 della Legge n.3/2012 dove viene previsto che i compiti e le funzioni attribuiti agli O.C.C. possono essere svolti - questo in via definitiva dopo le modifiche introdotte dal D.L. 179/2012 anche da un professionista ( o società di professionisti ) in possesso dei requisiti di cui all articolo 28 del R.D. 267/1942 ( Legge fallimentare ) ovvero da un notaio. In tal caso il professionista è nominato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui designato, su istanza del debitore che deposita il ricorso per l accesso alla procedura. Dott. Andrea Giorgi 6

Quali sono le condizioni per la costituzione di un Organismo di Composizione della Crisi? L articolo 4 del D.M. 202/2014 identifica i requisiti per l iscrizione degli Organismi presso il Registro istituito al Ministero della Giustizia. Le similitudini con la conciliazione ( mediazione ) non mancano anche se, spesso, in modo inappropriato. Dott. Andrea Giorgi 7

Il costituendo registro degli Organismi è suddiviso in due sezioni : A gli organismi iscritti di diritto presso le Camere di Commercio, il Segretariato Sociale e gli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei notai, su semplice domanda, anche quando associati tra loro. Elenco dei gestori della crisi. Dott. Andrea Giorgi 8

L iscrizione viene verificata ai sensi del Decreto Ministeriale che richiede la sussistenza dei seguenti requisiti : Esistenza di un referente dell organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza; Rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore ad un milione di euro per le conseguenze patrimoniali derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi; La conformità del regolamento dell organismo al D.M. Dott. Andrea Giorgi 9

B Gli Organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni Universitarie pubbliche. Elenco gestori della crisi. L iscrizione non è di diritto ma dietro domanda e verifica dei requisiti che oltre a quelli previsti per la sezione A si aggiungono: Organismo come articolazione interna dell ente pubblico; Il numero dei gestori della crisi non inferiore a cinque con disponibilità all esercizio esclusivo dell attività; La sede. Dott. Andrea Giorgi 10

Abbiamo appena accennato alle molteplici ed eterogenee funzioni attribuite all O.C.C. ed è palese come l attività svolta dai gestori nominati possa comprendere una serie di potenziali conflitti di interesse. ( esempio: partecipazione alla formazione dell accordo e successiva attestazione sulla fattibilità e veridicità dei dati, contatti con il debitore e confronto con i creditori ecc.. ) Questa criticità può essere superata con la nomina di un collegio di gestori con ripartizioni di compiti. ( articolo 2 del D.M. ) Dott. Andrea Giorgi 11

Obblighi degli Organismi ( articolo 10 Dm ) Primo obbligo riguarda il divieto di assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di sé o presso gli altri organismi iscritti nel registro. L Organismo al momento del conferimento dell incarico deve comunicare al debitore il grado di complessità dell opera fornendo tutte le informazioni sull onere sino alla conclusione dell opera e dando informazioni sulla polizza assicurativa. Dott. Andrea Giorgi 12

La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. ( rilevante il combinato disposto con l articolo 14). Obbligo di conoscenza ai creditori dell accordo concluso con il debitore per determinazione del compenso. All O.C.C. spetta un rimborso delle spese generali forfettario compresa tra il 10 e il 15 % del compenso determinato, oltre al rimborso delle spere effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari sono ricompresi tra le spese. Dott. Andrea Giorgi 13

L articolo 15 del D.M. definisce i criteri di determinazione del compenso : Per la determinazione del compenso si tiene conto dell opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all opera degli ausiliari,della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l esecuzione dell accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione. Dott. Andrea Giorgi 14

Ad oggi gli O.C.C. iscritti sono settanta di cui sessantasette nella sezione A: Sono costituiti gli O.C.C. : N. 45 O.D.C.E.C. ; N. 9 ORDINI AVVOCATI ; N. 11 CCIAA ; N. 1 ASSOCIAZIONI TRA ORDINI ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ; N. 4 COMUNI Sez. B ; Dott. Andrea Giorgi 16

I gestori della crisi sono 2298. L elenco degli O.C.C. e dei gestori è consultabile all indirizzo: http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/ Dott. Andrea Giorgi 17

Il Referente La definizione del referente dell organismo è dettata dall articolo 2 del decreto e precisamente come : la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell organismo, indirizza e coordina l attività dell organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi. Chi può essere nominato? ( esempi ) La portata dell incarico, secondo il mio parere, è legata alla sfera organizzativa, alla cura dei rapporti con il debitore e con i creditori oltre alla chiarezza delle metodologie di conferimento degli incarichi. ( nella norma O.C.C. si deve intendere Gestore ). Dott. Andrea Giorgi 18

GESTORE DELLA CRISI Tale definizione è, in realtà, una novità introdotta dal più volte citato Decreto, in quanto la Legge n.3/2012 non definisce mai colui che in prima persona porta avanti la procedura. Come già accennato viene sempre evidenziato il lavoro dell O.C.C. e abbiamo visto che per la nomina Giudiziale l Organismo coincide col professionista nominato mentre nell altro verso c è la nomina dell incaricato dall Organismo adito ( gestore della crisi ). Dott. Andrea Giorgi 19

Il gestore della crisi è definito come : la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, trovandosi a compiere contemporaneamente attività di consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare. Dott. Andrea Giorgi 20

I requisiti: Il regolamento identifica, non senza problemi, i requisiti necessari per poter essere nominati: Laurea magistrale o titolo equipollente, in materie giuridiche ed economiche, ( contrasto con articolo 15 comma 9 L.3/2012 ) ( sentenza TAR 12457/2015 ); Specifica formazione tramite la partecipazione a corsi organizzati da università pubbliche o private ( direttamente o in convenzione ) con durata non inferiore a 200 ore, ridotte a 40 per gli iscritti agli ordini di riferimento. Dott. Andrea Giorgi 21

svolgimento presso organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti delegati alle vendite nelle procedure esecutive immobiliare ovvero nominati con compiti di liquidatore ad un periodo di tirocinio di durata non inferiore a sei mesi. Gli iscritti agli ordini professionali sono esentati. Specifica formazione biennale nell ambito della materia del sovraindebitamento e del consumatore presso gli Ordini professionali o presso le Università. Norma transitoria: per i primi tre anni dall entrata in vigore del decreto ( 28/01/2015 ) i professionisti sono esentati da quanto su esposto a condizione di essere stato nominato in almeno QUATTRO procedure. ( articolo 19 Dm ). Dott. Andrea Giorgi 22

Ad una prima interpretazione, sembrerebbe che coloro che risultano già aver svolto un numero minimo di 4 procedure, antecedentemente all'entrata in vigore del decreto, (28/01/2015 ) possiedano, sin da subito, i requisiti per l iscrizione nell elenco dei gestori della crisi ; mentre coloro che hanno ricevuto incarichi per le predette tipologie di procedure in numero inferiore a 4 avranno la possibilità di raggiungere il suddetto numero minimo da qui a 3 anni. Sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza con l attestazione delle specifiche situazioni previste dall articolo 2399 del C.C.. Atto poi trasmesso al Giudice competente. Dott. Andrea Giorgi 23

Grazie per l attenzione.. Dott. Andrea Giorgi 24