TITOLO 1 - NORME GENERALI. ART. 1 Ambito di applicazione



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DISCIPLINARE PER L INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI Approvato con DCD 49/02 e s.m.i. (ultima modifica con D.C.D. n. 37 del 03/07/2015) TITOLO 1 - NORME GENERALI ART. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente disciplinare, nelle more dell approvazione del regolamento del Parco di cui all art. 11 della L. 394/91, regola, ai sensi dell art. 15, comma 4, della stessa legge, le modalità per l accertamento, la valutazione, la liquidazione dell indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica all interno del territorio del Parco, al patrimonio agroforestale e zootecnico e alle persone, salvo quelli derivanti da sinistri stradali. 2. Gli elementi naturali (quali fiumi, torrenti e fossi) e le strade, su cui ricadono i confini, sono considerati esterni al territorio del Parco. 3. Agli oneri di cui al presente disciplinare si fa fronte con apposito capitolo di bilancio la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo. 4. Sono soggetti a indennizzi esclusivamente i danni provocati dai mammiferi con eccezione dei micromammiferi. 5. Al fine di garantire adeguato sostegno alle attività zootecniche l Ente Parco provvede altresì a indennizzare i danni arrecati agli allevamenti da cani randagi o inselvatichiti. Sono fatte salve le norme emanate dalla Regione Marche e dalla Regione Umbria in materia di danni da canidi. ART. 2 - Misura dell indennizzo 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, l indennizzo è determinato, sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l entità del danno e applicando le seguenti percentuali a seconda della natura del bene danneggiato: 100% del danno stimato per i danni alle persone, 80% del danno stimato per i danni al patrimonio zootecnico e alle colture. 2. In attuazione al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione Europea, l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio agricolo e zootecnico delle imprese primarie di prodotti agricoli da parte di fauna diversa da quella di cui al comma successivo può essere liquidato nei limiti del regime de minimis agricolo. 3. In via transitoria e nelle more della procedura di notifica alla Commissione Europea a norma dell articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea, l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio agricolo e zootecnico delle imprese primarie di prodotti agricoli da parte del lupo, orso o altre specie particolarmente protette di cui agli allegati II e IV della Direttiva 43/92/CEE può essere liquidato nei limiti economici previsti dal regime de minimis (Reg. UE 1408/2013). La eventuale differenza, fino al riconoscimento della misura dell'indennizzo di cui al

comma 1 del presente articolo, è subordinata al riconoscimento da parte della Commissione europea della compatibilità di tale indennizzo con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 paragrafo 3, lettera c), del Trattato. 4. In ogni caso, ciascun indennizzo non potrà superare 25.800,00 per i danni alle persone, 10.300,00 per i danni al patrimonio agro-forestale e zootecnico. 5. Qualora l importo degli indennizzi per i danni accertati durante l anno risultasse notevolmente superiore alle disponibilità di bilancio, l Ente Parco si riserva di procedere, con deliberazione della Giunta esecutiva, a una riduzione delle misure degli indennizzi di cui ai commi precedenti. 6. L indennizzo, così come determinato ai sensi dei precedenti commi, è comunque soggetto a una riduzione del: 6.1. 70% nel caso in cui non siano stati adottati adeguati sistemi di difesa pur esistendo le condizioni per richiedere gli eventuali contributi finalizzati a tale scopo; 6.2. 40% nel caso non sussista alcuna misura di prevenzione tradizionale o nei casi in cui siano evidenziate, come da rapporto del C.F.S., evidenti carenze sotto il profilo della protezione degli animali allevati o delle colture agrarie. ART. 3 - Compiti del Coordinamento Territoriale per l Ambiente del Corpo Forestale dello Stato (CTA) e dei soggetti incaricati all accertamento e alla valutazione dei danni 1. Al CTA è affidato il compito di raccogliere le denunce e, per i danni al patrimonio agroforestale e zootecnico di redigere il verbale di accertamento dell evento dannoso e formulare la proposta d indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia. 2. Nel caso di danni alle persone il verbale di accertamento dell evento dannoso può essere redatto da agenti di polizia competenti per territorio. 3. Al CTA è altresì affidato il compito di predisporre un prontuario delle colture del Parco che definisce la tipologia e la produzione media per ciascuna coltura. 4. Il prontuario, aggiornabile periodicamente, è approvato dalla Giunta esecutiva. Esso costituisce il riferimento oggettivo per la valutazione del danno alle colture ed alla zootecnia. 5. Qualora il CTA non disponga di personale sufficiente per espletare i compiti suddetti, ovvero si tratta di valutare danni di elevata complessità, quali danni provocati a frutteti, tartufaie ecc., provvede il Parco che può avvalersi di professionisti esterni, iscritti ai relativi Albi ed Ordini professionali, aventi competenza in materia di danni a colture agrarie come rilevabile dalla normativa che disciplina i rispettivi Ordinamenti. ART. 4 - Attività di prevenzione 1. Nei limiti delle risorse previste nel proprio bilancio e fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell art. 2 del presente disciplinare, l Ente Parco può finanziare, fino al 100% delle spese, l acquisto di materiali e attrezzature per la realizzazione di azioni e

interventi atti a eliminare o ridurre lo stato di rischio di danno al patrimonio agroforestale e zootecnico. A tal fine i verbali di cui al primo comma dell art.11 con le relative proposte di indennizzo debbono contenere, ove applicabili, indicazioni di interventi utili al controllo o alla limitazione di ulteriori danni. 2. L Ente Parco, con la collaborazione del CTA, provvede a informare gli interessati relativamente alle misure atte a prevenire i danni all agricoltura e alla zootecnia. TITOLO 2 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI DANNI ART. 5 - Danni relativi al patrimonio agro-forestale 1. Sono ammessi a indennizzo i danni non reversibili riguardanti: 1.1. superfici rimboschite da non più di dieci anni; 1.2. terreni ove i rimboschimenti siano stati effettuati in applicazione al Reg. CEE 2080/92, purché siano state adottate adeguate misure di prevenzione; 1.3. terreni con produzioni agricole, colture arboree da legno e da frutto, pascoli e prati-pascolo. 2. Non sono indennizzabili i danni: 2.1. relativi ad altre tipologie di superfici boscate; 2.2. relativi a nuove coltivazioni non inserite nel prontuario o comunque non tipiche della zona che beneficiano di premi alla coltivazione. Si considerano nuove le coltivazioni introdotte sul singolo terreno a partire dall annata agraria 1996-97. L interessato dovrà produrre dichiarazione sotto la propria responsabilità con cui attesta che non si tratta di nuova coltivazione; 2.3. alle produzioni orticole, frutticole nonché alle colture di particolare pregio a carattere intensivo per le quali non siano state rese operative le misure di protezione eventualmente indicate dall Ente Parco; 2.4. qualora l importo totale stimato sia inferiore a 50,00; 2.5. relativi a terreni abbandonati. ART. 6 Valutazione dell indennizzo per i danni al patrimonio agro-forestale 1. Ogni anno il Parco, entro il 28 febbraio, pubblica, con atto del Direttore, il prezziario aggiornato delle colture; 1.bis. La valutazione del danno è calcolata sulla base dei valori medi dell anno trascorso fissati consultando i mercuriali delle Camere di Commercio territorialmente competenti e, qualora non previsti dagli stessi mercuriali, consultando quelli della Camera di Commercio di Bologna o in seguito ad altra indagine di mercato condotta dai tecnici del Parco;

2. Qualora un danno si verifichi nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile, all agricoltore viene assicurato il rimborso delle spese del costo del seme maggiorato di un contributo forfettario di 258,00 per ettaro, necessario al ripristino della coltura danneggiata. 3. L indennizzo viene comunque aumentato: 3.1. del 10% nel caso di colture attuate con le tecniche agricole a basso impatto ambientale di cui al Reg. CEE 2078/92; 3.2. del 20% nel caso di colture attuate con tecniche agricole biologiche come da Reg. CEE 2092/91 e Reg. CEE 2078/92. 4. Nei casi di cui al comma precedente, la richiesta d indennizzo deve essere corredata da documentazione idonea. ART. 7 - Danni relativi al patrimonio zootecnico 1. L Ente Parco concede indennizzi per i danni causati al patrimonio zootecnico. 2. Non sono comunque indennizzabili i danni: 2.1. verificatisi in luoghi o periodi in cui sia vigente il divieto di pascolo; 2.2. nei casi di: 2.2.1. assenza della carcassa dell animale morto; 2.2.2. presenza di resti dell animale insufficienti per poter procedere alla regolare certificazione e alla redazione del verbale di accertamento dei danni; 2.2.3. qualora l importo totale stimato sia inferiore a 50,00. 3. Ai fini di una corretta valutazione il soggetto verbalizzante può, ove necessario, acquisire il parere del competente ufficiale veterinario. ART. 8 - Valutazione dell indennizzo per i danni al patrimonio zootecnico 1. Per i danni al patrimonio zootecnico il valore per specie, razza, età e caratterizzazione oggettive, compresa l iscrizione all albo genealogico, è quello definito dalle Regioni Marche e Umbria. ART. 9 Valutazione dell indennizzo per i danni a persone 1. Per i danni alle persone l accertamento e la valutazione del danno vengono effettuati sulla base di apposita perizia medico-legale redatta dalla AUSL convenzionate con l Ente Parco. Le spese per la valutazione del danno sono comunque a carico dell Ente Parco. TITOLO 3 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 10 - Denuncia 1. La denuncia del danno deve essere presentata dal danneggiato al Comando Stazione Forestale competente per territorio entro le ventiquattro ore successive alla scoperta del danno. 2. Qualora vi siano più soggetti danneggiati, la denuncia dovrà essere necessariamente sottoscritta da tutti i richiedenti l indennizzo, a pena di nullità. 3. La denuncia deve essere effettuata impiegando uno degli appositi moduli approvati dal Direttore e messi a disposizione dall'ente Parco e deve contenere tutti gli elementi in esso indicati, compresa l attestazione che il danneggiato non sia assicurato contro il tipo di danno denunciato e non abbia avanzato analoga richiesta ad altro ente pubblico. A seguito della comunicazione del CTA il danneggiato può procedere alla regolarizzazione della denuncia incompleta e/o difforme entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento di tale comunicazione; in mancanza la denuncia si intende nulla. 4. In caso di danni al patrimonio agricolo il danneggiato, al fine di consentire l accertamento del danno, deve astenersi dal procedere a operazioni sulla stessa coltura che impediscano l accertamento del danno per almeno sette giorni successivi alla presentazione della denuncia. Nel caso in cui il danno denunciato sia superiore a 1.500,00, tali operazioni debbono essere differite nel tempo per ulteriori cinque giorni. 5. Qualora l interessato comunichi che sia possibile effettuare le operazioni di risemina e sia necessario procedere a tali operazioni prima del termine di sette giorni di cui al comma precedente, il sopralluogo per la verifica del danno deve essere effettuato dal CTA entro quarantotto ore dal ricevimento della denuncia. Il CTA provvederà altresì a verificare l avvenuta esecuzione di risemina formulando la proposta d indennizzo al Parco, entro i successivi quindici giorni. 6. In caso di danni a una tartufaia le richieste di indennizzo devono essere corredate da attestato di riconoscimento di tartufaia coltivata controllata rilasciato dalla Regione competente. 7. La richiesta di indennizzo, qualora effettuata in una fase di sviluppo vegetativo precoce, può essere sospesa dandone comunicazione al richiedente tramite raccomandata a/r, al fine di valutare l evoluzione dell evento dannoso e consentire un eventuale richiesta di aggravamento qualora il danno dovesse aumentare. 8. L espletamento da parte del richiedente di operazioni sulle colture danneggiate senza il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, equivale alla rinuncia della richiesta di indennizzo. Art. 11 Accertamento 1. I soggetti incaricati dei compiti di cui all art.3 redigono un verbale contenente i dati della denuncia, l accertamento del danno, la valutazione e le altre necessarie informazioni, tra le quali eventuali indicazioni di interventi utili alla prevenzione di ulteriori danni.

2. La sottoscrizione da parte del danneggiato del verbale di cui al comma 1 del presente articolo costituisce formale accettazione della valutazione del danno accertato. 3. Nel caso di mancata accettazione della valutazione del danno accertato, ai sensi del precedente comma, il danneggiato può richiedere una nuova valutazione effettuata dal perito esperto incaricato dal Parco. Le spese sostenute per tale ulteriore perizia sono a carico del danneggiato che ne ha fatto richiesta, il quale provvede previamente al pagamento mediante bonifico bancario o bollettino postale in favore del Parco. 4. Copia del verbale di accertamento o della perizia effettuata dal perito del Parco, viene comunque rilasciata e/o inviata al danneggiato a cura del CTA o del perito incaricato. 5. Il soggetto che procede all accertamento può richiedere ulteriori notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella denuncia. Qualora il danneggiato non adempia entro dieci giorni dalla data di ricevimento della raccomandata la richiesta d indennizzo si intende respinta. Art. 12 Liquidazione 1. Entro 90 giorni dall evento dannoso l Ente Parco liquida l indennizzo all avente diritto, salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. 2. Gli indennizzi relativi a danni accertati vengono liquidati secondo l ordine temporale di completamento delle relative istruttorie. 3. Gli indennizzi non liquidabili nell esercizio cui il danno è riferito per carenza di fondi nel capitolo di bilancio di cui al comma 7 dell art. 15 della legge 394/91 diventano prioritari nell esercizio seguente. Art. 13 Norme transitorie e finali 1. La misura dell indennizzo così come determinata dall art. 2 del presente regolamento può essere aggiornata con deliberazione della Giunta Esecutiva. 2. In via eccezionale, al fine di valutare i casi di dubbia applicazione del presente disciplinare, l istruttoria relativa alla richiesta di indennizzo può essere sottoposta all esame di una Commissione formata dal Direttore del Parco, da un dipendente o collaboratore del Parco, dal Coordinatore Territoriale per l Ambiente del CFS, o da loro delegati, nonché dal perito incaricato dal Parco.