FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA PARERE N. 12 DEL 27.03.2012. Risarcimento danni per il dipendente IL QUESITO

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FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA PARERE N. 12 DEL 27.03.2012 Risarcimento danni per il dipendente IL QUESITO Quale è il trattamento fiscale delle somme riconosciute al dipendente quale risarcimento in una causa di lavoro? *** PREMESSA Il reddito di lavoro dipendente è costituito, secondo l articolo 51 del TUIR dalle somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Bisogna, tuttavia, tener conto che costituiscono redditi di lavoro dipendente anche somme conseguite in sostituzione di tali redditi. Infatti, il comma 2 dell articolo 6 del TUIR prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Alla luce delle suddette disposizione normativa deve essere valutata la rilevanza fiscale dei risarcimenti disposti dal giudice in contenziosi in cui è parte in causa il dipendente, nell ipotesi in cui a quest ultimo venga riconosciuto un risarcimento. In prima approssimazione, salvo quanto verrà precisato in seguito, si può affermare che costituisce reddito il risarcimento che deriva da un danno da lucro cessante, ossia il provento che sostituisce il reddito di lavoro, mentre non rileva ai fini fiscali il risarcimento del danno emergente. Il trattamento fiscale del risarcimento dipenderà, pertanto, dal titolo riconosciuto con la sentenza alla somma liquidata. Occorre sin d ora rappresentare che il confine tra le due fattispecie si presenta spesso labile e talvolta le pronunce della giurisprudenza non del tutto univoche. QUANDO IL RISARCIMENTO COSTITUISCE REDDITO Secondo la Cassazione, in base al dettato dell art. 6, comma 2 del TUIR, devono essere considerati redditi da lavoro dipendente, assoggettati ad IRPEF, tutti i proventi e le indennità derivanti da un rapporto di lavoro, pur se conseguiti in sostituzione di redditi o a titolo di

risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte (Cassazione n.16014 del 17 agosto 2004), ciò anche quando tali somme vengano percepite a seguito di transazione. Pertanto, il risarcimento costituisce reddito imponibile se e nei limiti in cui abbia la funzione di reintegrare un danno che consiste nella mancata percezione di redditi (cosiddetto principio sostitutivo); non è invece, tassabile ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa da quella reddituale (Cassazione n. 9893 dell 11 ottobre 1997; n. 12798 del 3 settembre 2002, n. 14241 del 28 ottobre 2000 e n. 1467 del 2 febbraio 2001). Ad esempio: in caso di ingiustificato licenziamento in cui, in seguito a sentenza è riconosciuto un risarcimento anche per gli stipendi non pagati nelle more del giudizio, cui segue il reintegro nella posizione lavorativa, l importo liquidato a tale titolo costituisce indubbiamente reddito di lavoro dipendente e come tale soggetto a tassazione; l indennità di preavviso che spetta al dipendente per la risoluzione del rapporto di lavoro costituisce il ristoro per mancato guadagno direttamente correlato al licenziamento. La Cassazione, inoltre, ha affermato in caso di transazione in cui resti ferma la cessazione del rapporto di lavoro (ma si ritiene che il principio possa essere esteso anche alle somme liquidate in sentenza), che esiste una presunzione relativa della natura reddituale delle somme liquidate al dipendente. La Corte ha stabilito, infatti, che alla somma versata al lavoratore deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita delle retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato. Si tratta, tuttavia, di una presunzione relativa che può essere superata nel caso in cui si adduca e risulti una diversa causale del relativo esborso. La prova della natura risarcitoria di danno emergente da attribuire alla somma costituisce frutto dell interpretazione data dal giudice di merito ad un atto negoziale sulla base degli elementi acquisiti al processo (Cassazione n. 12798 del 03 settembre 2002) QUANDO IL RISARCIMENTO NON COSTITUISCE REDDITO La Cassazione sembra aver definito un concetto residuale del risarcimento che non costituisce reddito per il dipendente, stabilendo dei criteri per accertare la natura non reddituale delle somme liquidate. Infatti, la Suprema Corte ritiene che al fine di poter negare l assoggettabilità ad Irpef di un erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario: 1) accertare che l erogazione non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro, e, se ciò non viene positivamente escluso, 2) accertare che l erogazione, in base all interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà in: a) redditi sostituiti; b) risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all interruzione del rapporto di lavoro. Qualora dall applicazione dei suddetti criteri non emerga la natura reddituale del risarcimento, lo stesso sarà considerato conseguito in ristoro di un danno patrimoniale che, come tale, non costituisce reddito per il dipendente (Cassazione n. 16014 del 17 agosto 2004). Resta, tuttavia, da stabilire in cosa consista il danno patrimoniale e, a tal fine, è necessario analizzare il titolo con cui il risarcimento è liquidato in sentenza.

IL DANNO PER PREGIUDIZIO ALL IMMAGINE La corresponsione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno per il pregiudizio all immagine, conseguente al licenziamento cagionato al patrimonio professionale del lavoratore, ristora il danno emergente rappresentato dall ingiusta diminuzione del valore professionale del lavoratore conseguita allo scioglimento del rapporto lavorativo senza giusta causa (Cassazione n. 4099 del 4 aprile 2000). Sul punto, anche l Agenzia delle entrate ha confermato che le somme erogate, che trovino titolo nella necessità di ristorare danni all immagine propriamente detti, devono considerarsi non imponibili (Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 106 del 22 aprile 2009) LA PERDITA DI CHANCE Altra fattispecie di danno patrimoniale è rappresentata dalla perdita di chance, che consiste nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell attività lavorativa; la chance, infatti, è stata considerata una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile. La lesione di tale diritto costituisce, per questo motivo, un danno patrimoniale risarcibile consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale (Cassazione n. 29579 del 29 dicembre 2011). Anche per l Agenzia delle entrate le somme liquidate a titolo di perdita di chance professionali possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente(agenzia delle Entrate Risoluzione n. 106 del 22 aprile 2009). LA REINTEGRAZIONE DI ENERGIE PSICOFISICHE E DANNO BIOLOGICO Non è assoggettabile a tributo neanche l indennità corrisposta dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l orario massimo di lavoro da lui esigibile(cassazione n. 28887 del 09 dicembre 2008), allo stesso modo delle varie forme di danno biologico. Quest ultimo, infatti,anche conseguito in base a transazione, non costituisce reddito imponibile in quanto non destinato a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione del reddito ma si risolve in un risarcimento del danno corrisposto per riparare un pregiudizio diverso costituente il cd. danno emergente (CTR Sicilia sentenza n. 57 del 16 giugno 2005) INDENNITÀ PER INGIUSTIFICATO LICENZIAMENTO Altra fattispecie presa in esame dalla Cassazione è il risarcimento conseguente al licenziamento ingiustificato. Se il datore di lavoro recede anticipatamente ed unilateralmente dal contratto contro la volontà ed in danno del prestatore di lavoro subordinato, la natura risarcitoria è in re ipsa; nel fatto stesso che il dipendente sia stato ingiustificatamente licenziato (Cassazione n. 11417 del 26 ottobre 1991). Da ciò discende che con la somma erogata il datore di lavoro non corrisponde la retribuzione o somme accessorie alla retribuzione, ma risarcisce al dipendente il danno che egli subisce a causa del licenziamento ingiustificato. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, l indennità supplementare per licenziamento ingiustificato corrisposta, sulla base della contrattazione collettiva, ai dirigenti di azienda incorsi in licenziamento ingiustificato, in tanto può essere considerata tassabile, in quanto risulti accertata la relativa fattuale destinazione a coprire un danno consistito nella perdita di redditi (retribuzioni che sarebbero state percepite nell ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro), e non un pregiudizio diverso (Cassazione n. 1467 del 2 febbraio 2001). Il trattamento fiscale della stessa indennità è stato, quindi, condizionato a seconda della natura che il giudice del merito ha ritenuto di attribuire all erogazione stessa, con apparente disparità di trattamento per casi identici.

Ad esempio: la natura reddituale della indennità supplementare è stata negata in quanto erogata a titolo di risarcimento del danno a seguito di un illegittimo comportamento dello stesso datore di lavoro". (Cassazione n. 16014 del 17 agosto 2004); la Corte di cassazione, tuttavia, in altre sentenze, ad esempio la recentissima n. 2196 del 16 febbraio 2012, si è pronunciata per la tassabilità dell indennità sostitutiva perché scaturita dalla non giustificata risoluzione del contratto di lavoro subordinato. LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SOMMA LIQUIDATA DAL GIUDICE Va sottolineato, infine, che ai fini della individuazione della natura reddituale o meno delle somme liquidate non rilevano le modalità di determinazione del risarcimento. Il titolo del risarcimento, e dunque il trattamento fiscale della somma liquidata, non cambia, infatti, se nella determinazione del quantum il giudice fa riferimento al maggior stipendio non conseguito. La modalità di calcolo del risarcimento, rileva esclusivamente ai fini della determinazione del quantum e non muta il titolo di attribuzione (Cassazione n. 29579 del 29 dicembre 2011) GLI INTERESSI MATURATI SULLE SOMME LIQUIDATE Ai sensi dell art. 6, comma 2 (secondo periodo) del TUIRgli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. La sorte fiscale degli interessi segue, dunque, quella delle somme su cui gli stessi sono maturati. Ad esempio, gli interessi su somme spettanti per crediti di lavoro hanno natura risarcitoria e costituiscono anch essi crediti di lavoro, quindi redditi di lavoro dipendente, come tali tassabili, senza possibilità di distinguere tra le cause del ritardo nell adempimento.(cassazione sentenza n. 6543 del 24 aprile 2003). Allo stesso modo gli interessi percepiti su emolumenti arretrati di lavoro dipendente costituiscono redditi della stessa natura del credito principale e, pertanto, sono tassabili(cassazione sentenza n. 1381 del 27 gennaio 2004). Invece, gli interessi legali maturati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico, avendo natura meramente accessoria rispetto a tale somma, sono soggetti allo stesso trattamento fiscale che ne prevede l esclusione da tassazione (C.T.P. Lecce, sentenza n. 1794 del 6 febbraio 2012). NORMATIVA DI RIFERIMENTO Tuir articolo 6, comma 2 Tuir articolo 51, comma1 PRASSI DI RIFERIMENTO Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 106 del 22 aprile 2009 GIURISPRUDENZA Cassazione sentenza n. 16014 del 17 agosto 2004 Cassazione sentenza n.9893 dell 11 ottobre 1997 Cassazione sentenza n. 12798 del 3 settembre 2002 Cassazione sentenza n. 4099 del 4 aprile 2000 Cassazione sentenza n. 1467 del 2 febbraio 2001 Cassazione sentenza n. n. 2196 del 16 febbraio 2012

cassazione sentenza n. 2196 del 16 febbraio 2012 Cassazione sentenza n. 29579 del 29 dicembre 2011 CTR Sicilia sentenza n. 57 del 16 giugno 2005 Cassazione sentenza n. 11417 del 26 ottobre 1991 Cassazione sentenza n. 6543 del 24 aprile 2003 Cassazione sentenza n. 1381 del 27 gennaio 2004 C.T.P. Lecce sentenza n. 1794 del 6 febbraio 2012 Fondazione Studi Il Coordinamento Scientifico