FLC CGIL Federazione Lavoratori della Conoscenza
STATUTO PREMESSA Lo Statuto della Federazione Lavoratori della Conoscenza, in ottemperanza alla delibera del Direttivo Nazionale della CGIL del 17 luglio 2003, disciplina le forme strutturali ed organizzative della nuova Federazione costituita dal SNS (Sindacato Nazionale Scuola) e dallo SNUR (Sindacato Nazionale Università e Ricerca) fino al Congresso costituente. La delibera del Direttivo Nazionale della Cgil delinea il profilo della nuova Federazione e costituisce il riferimento politico e organizzativo nella costituzione della stessa. Articolo 1. PRINCIPI COSTITUTIVI DELLA FLC CGIL La Federazione Lavoratori della Conoscenza è la struttura di categoria dei lavoratori oggi organizzati dai Sindacati di categoria SNS CGIL e SNUR CGIL. Essa, fino al Congresso costituente, è organizzata quale Federazione di II livello della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL). La Federazione fa propri i principi generali previsti dallo Statuto della CGIL e dagli Statuti del SNS e dello SNUR. La Federazione Lavoratori della Conoscenza, che ha come primo nucleo fondativo il SNS e lo SNUR, costituisce, in una prospettiva di rafforzamento della rappresentanza, il punto di riferimento politico e professionale per tutte le figure che caratterizzano il mondo della formazione e della ricerca. Con la costituzione della FLC la CGIL, il SNS e lo SNUR intendono ricostruire l unitarietà del ciclo della conoscenza (istruzione, università, formazione e ricerca) considerando tale unitarietà elemento essenziale per sviluppare politiche che rendano esigibili i diritti fondamentali e puntino ad accrescere i livelli di democrazia. Per queste ragioni, con la costituzione della Federazione, la CGIL, il SNS e lo SNUR si propongono: di migliorare la capacità di intervento a tutto campo sugli assetti istituzionali e funzionali del sistema, garantendone il carattere coerente ed integrato e una più elevata capacità di elaborazione; di garantire, attraverso la Federazione, una maggiore capacità di tutela e di rappresentanza di tutte le persone e le figure professionali tradizionali e di 1
quelle innovative che caratterizzano la pluralità dei settori della formazione e della ricerca, nell ambito della produzione e riproduzione del sapere. Alla Federazione sono delegate, a tutti i livelli, le competenze proprie del SNS e dello SNUR relative alle politiche di settore, alle politiche contrattuali, alle politiche organizzative. Rimangono al SNS e allo SNUR le competenze non trasferibili per vincoli giuridici o statutari che potranno essere delegate successivamente. Contestualmente alla attribuzione di dette deleghe, la Federazione assume anche la direzione e/o coordinamento politico dei corrispondenti organismi non congressuali previsti dallo Statuto del SNS e dello SNUR. Articolo 2. RAPPORTO CON GLI ISCRITTI Con la costituzione della Federazione di II livello, e fino alle citate scadenze congressuali, resta immutato il rapporto associativo dei lavoratori iscritti, o che si iscriveranno, rispettivamente al SNS e SNUR. Lo Statuto della CGIL, quello del SNS e dello SNUR regolano le modalità dell adesione alla CGIL, il sistema contributivo, i diritti e i doveri degli iscritti, le regole di democrazia e le norme di incompatibilità, fatte salve le specifiche normative di cui al presente Statuto. Articolo 3. STRUTTURE E FORME ORGANIZZATIVE La FLC CGIL si articola nelle seguenti strutture: 1. Nazionale 2. Regionale 3. Provinciale Articolo 4. ORGANI DELLA FLC CGIL Gli Organi della FLC CGIL a tutti i livelli sono: 1. Il Direttivo 2. La Segreteria 3. Il Collegio dei Sindaci Revisori Articolo 5. DIRETTIVO NAZIONALE Il Direttivo Nazionale è formato, all atto della costituzione della FLC CGIL, dai componenti i Comitati Direttivi Nazionali del SNS e dello SNUR. Il Centro regolatore 2
confederale sottoporrà alla votazione dei citati Direttivi la composizione del Direttivo Nazionale FLC CGIL. La decadenza per qualsiasi motivo da componente i Comitati Direttivi del SNS o dello SNUR comporta la decadenza dal Direttivo della Federazione. Le conseguenti variazioni nella composizione saranno poste in approvazione con voto palese al Direttivo stesso su proposta della Segreteria Nazionale. Il Direttivo Nazionale della Federazione elegge a voto palese: 1. il Segretario Generale; 2. i componenti la Segreteria Nazionale. Il Direttivo Nazionale inoltre: delibera circa i bilanci preventivi e consuntivi della FLC CGIL; elegge un Presidente ed un Ufficio di Presidenza; stabilisce un proprio regolamento di funzionamento. Il Direttivo Nazionale della Federazione, oltre alle materie relative alla politica generale in tema di istruzione, formazione, università e ricerca, sulla base delle deleghe di cui all art. 1 del presente Statuto: stabilisce le linee generali di indirizzo sulla contrattazione; sviluppa le politiche della comunicazione; definisce la politica delle risorse; sviluppa la politica organizzativa della federazione; delibera, su proposta della Segreteria, la costituzione di ulteriori organismi non congressuali coerenti con i comparti contrattuali, garantendo l unitarietà della rappresentanza; attua la politica dei quadri e la formazione sindacale a tutti i livelli; coordina, anche relazionandosi con le altre strutture confederali competenti, il settore di intervento relativo alle iniziative sulle forme di lavoro precario e sulle politiche di privatizzazione ed esternalizzazione dei servizi; può decidere l elezione di un organismo con funzioni di direzione operativa, fissandone compiti e poteri; elegge gli ispettori amministrativi, definendone il numero. La Federazione, nel quadro della politica internazionale della CGIL, opererà per costruire e/o consolidare rapporti di relazione e collaborazione con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni impegnate nella formazione, cooperazione e solidarietà, assumendo le competenze del SNS e dello SNUR. 3
Ai lavori del Direttivo Nazionale partecipano, in quanto invitati permanenti, il coordinatore degli ispettori amministrativi della FLC CGIL, i componenti effettivi dei Collegi di verifica del SNS e SNUR, il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori della Federazione. La Federazione, nelle Province e nelle Regioni in cui vivono minoranze linguistiche storiche, è impegnata a rappresentare le problematiche del personale che presta servizio nelle istituzioni delle popolazioni appartenenti a minoranze linguistiche. Articolo 6. SEGRETERIA NAZIONALE La Segreteria Nazionale, all atto della costituzione della FLC CGIL e fino al Congresso costitutivo, è formata dai componenti le Segreterie Nazionali SNS e SNUR in carica al momento della costituzione della Federazione, e viene sottoposta dal Segretario Generale alla votazione palese del Direttivo Nazionale. Nell ambito della Segreteria il Segretario Generale propone il Vice Segretario Generale con funzioni vicarie. Successive variazioni nella composizione della stessa, saranno poste in approvazione con voto palese dal Direttivo Nazionale, sempre su proposta del Segretario Generale. La Segreteria Nazionale è l organo che attua le decisioni del Direttivo Nazionale e assicura la gestione continuativa della Federazione. La segreteria funziona collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale. La Segreteria Nazionale mantiene i rapporti con la Confederazione e con le altre strutture della CGIL. Il Segretario Generale propone inoltre alla Segreteria la ripartizione degli incarichi interni. La stessa procedura viene attuata in caso di revoca degli incarichi. La rappresentanza legale della FLC CGIL di fronte a terzi ed in giudizio è affidata: 1. al Segretario Generale, fatte salve le materie di cui al punto successivo, o, in caso di impedimento o assenza, al Vice Segretario; 2. ad altra persona nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale previdenziale, finanziario e della sicurezza sul lavoro; anche questo incarico può essere revocato in qualsiasi momento con delibera della Segreteria. Articolo 7. LA FLC CGIL REGIONALE In tutte le regioni e province autonome sono costituite le strutture della FLC CGIL. Sono organi di dette strutture: 1. Il Direttivo Regionale o delle province autonome; 4
2. La Segreteria Regionale o delle province autonome; 3. Il Collegio dei Sindaci revisori. Il Direttivo Regionale o delle province autonome è di norma formato, all atto della costituzione della FLC CGIL, dai componenti dei Comitati Direttivi Regionali SNS e SNUR. Stante le diversità organizzative oggi esistenti tra SNS e SNUR, nelle regioni dove lo SNUR non è presente con il Comitato Direttivo Regionale, in presenza di un Coordinamento regionale delle strutture territoriali approvato dagli organismi direttivi territoriali, il Direttivo Regionale della Federazione sarà composto dal Comitato Direttivo del SNS e dal Coordinamento regionale SNUR. In assenza di uno dei due organismi di categoria la Federazione è comunque costituita dall organismo formalmente presente in quella Regione. I centri regolatori competenti sottoporranno al voto palese delle citate strutture la composizione del Direttivo Regionale o delle province autonome. Successive variazioni nella composizione saranno poste in approvazione con voto palese al Direttivo stesso dal Segretario generale. Il Direttivo Regionale o delle province autonome della Federazione elegge a voto palese: 1. il Segretario Generale Regionale; 2. i componenti la Segreteria Regionale. Il Direttivo Regionale o delle province autonome inoltre: delibera circa i bilanci preventivi e consuntivi della FLC CGIL; elegge un Presidente ed un Ufficio di Presidenza; stabilisce un proprio regolamento di funzionamento. Il Direttivo Regionale della Federazione, oltre alle materie relative alle politiche regionali in tema di istruzione, formazione, università e ricerca, sulla base delle deleghe di cui all art. 1 del presente Statuto: coordina le iniziative politiche, rivendicative ed organizzative; predispone piattaforme regionali; definisce indirizzi e riferimenti di carattere organizzativo, di interesse delle strutture provinciali; attua la politica dei quadri e la formazione sindacale; coordina le linee generali di indirizzo sulla contrattazione integrativa; sviluppa le politiche della comunicazione; sviluppa la politica organizzativa della Federazione; 5
attua le decisioni del Direttivo Nazionale relative alla costituzione, ove prevista per tale livello, degli organismi non congressuali coerenti con i comparti contrattuali. Articolo 8. LA SEGRETERIA REGIONALE: All atto della costituzione della FLC CGIL Regionale, e in fase di prima applicazione, la Segreteria Regionale è formata, di norma, dai componenti le Segreterie Regionali SNS e SNUR. Stante le diversità organizzative oggi esistenti tra SNS e SNUR, nelle regioni dove lo SNUR è presente in forma di Coordinamento regionale delle strutture territoriali di cui all articolo precedente, le Segreterie sono formate, di norma, dai componenti le Segreterie Regionali SNS e dai rappresentanti del Coordinamento regionale SNUR all uopo designati. Variazioni successive nella composizione della stessa, saranno poste in approvazione con voto palese dal Direttivo Regionale su proposta del Segretario Generale. La Segreteria Regionale è organo esecutivo della FLC CGIL regionale. Il Segretario Generale rappresenta la FLC CGIL regionale di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o assenza, tale rappresentanza è assunta da persona delegata dal Segretario Generale. Articolo 9. LA FLC CGIL PROVINCIALE In tutte le Camere del Lavoro metropolitane o provinciali sono costituite le strutture della FLC CGIL. Sono organi di dette strutture: 1. Il Direttivo provinciale 2. La Segreteria provinciale 3. Il Collegio dei Sindaci revisori Il Direttivo provinciale è di norma formato, all atto della costituzione della FLC CGIL, dai componenti dei Direttivi Provinciali SNS e SNUR. Stante le diversità organizzative oggi esistenti tra SNS e SNUR, nelle strutture provinciali dove lo SNUR è presente nel territorio con Comitati degli Iscritti eletti nelle diverse realtà aziendali, la presenza dello SNUR nel Direttivo è garantita da: i componenti il Comitato Direttivo regionale SNUR attribuibili a quel territorio; una rappresentanza dei componenti i Comitati degli iscritti provinciali approvata dagli stessi e organizzata in forma di coordinamento. 6
In assenza di uno dei due organismi di categoria la Federazione è comunque costituita dall organismo formalmente presente in quella provincia. I centri regolatori competenti sottoporranno al voto palese delle citate strutture la composizione del Direttivo Provinciale. Successive variazioni nella composizione saranno poste in approvazione con voto palese al Direttivo stesso dal Segretario Provinciale. Il Direttivo Provinciale elegge a voto palese: 1. il Segretario Generale Provinciale; 2. i componenti la Segreteria Provinciale. Il Direttivo Provinciale inoltre: delibera circa i bilanci preventivi e consuntivi provinciali della FLC CGIL; elegge un Presidente ed un ufficio di Presidenza; stabilisce un proprio regolamento di funzionamento. Il Direttivo Provinciale della Federazione, oltre alle materie relative alla politiche provinciali in tema di istruzione, formazione, università e ricerca, sulla base delle deleghe di cui all art. 1 del presente Statuto: coordina le iniziative politiche e rivendicative concernenti il livello provinciale, comprese quelle relative allo sviluppo della contrattazione integrativa in rapporto con le RSU; sviluppa la politica dei quadri e la formazione sindacale; sviluppa le politiche della comunicazione; sviluppa la politica organizzativa della Federazione e cura il proselitismo; coordina i Comitati degli Iscritti; attua le decisioni del Direttivo Nazionale relative alla costituzione, ove prevista per tale livello, degli organismi non congressuali coerenti con i comparti contrattuali. Articolo 10. LA SEGRETERIA PROVINCIALE.All atto della costituzione della FLC CGIL provinciale, e in fase di prima applicazione, la Segreteria provinciale è formata, di norma, dai componenti le Segreterie provinciali SNS e SNUR. Stante le diversità organizzative oggi esistenti tra SNS e SNUR, nelle Camere del Lavoro dove lo SNUR è presente in forma di Comitati degli iscritti eletti nelle diverse 7
realtà aziendali, le Segreterie sono formate, di norma, dai componenti le Segreterie Provinciali SNS e dai rappresentanti del Coordinamento territoriale SNUR all uopo designati. Variazioni successive nella composizione della stessa, saranno poste in approvazione con voto palese dal Direttivo Provinciale su proposta del Segretario Generale. La Segreteria Provinciale è organo esecutivo della FLC CGIL provinciale. Il Segretario Generale rappresenta la FLC CGIL Provinciale di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o assenza, tale rappresentanza è assunta da persona delegata dal Segretario Provinciale. Articolo 10. RISORSE ECONOMICHE E AMMINISTRAZIONE Il funzionamento degli organi della FLC CGIL è garantito dagli stanziamenti fissati dalle strutture SNS e SNUR ai vari livelli, in occasione della istituzione ai livelli medesimi della nuova Federazione. Le risorse attribuite alla Federazione sono commisurate alle competenze e deleghe ad essa attribuite. La Federazione, in tutte le sue articolazioni, non può distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente, sentito l organismo di controllo previsto dall art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n 662. Alla Federazione si applicano le norme previste dalla legge e dallo Statuto della CGIL in materia di responsabilità giuridica e amministrativa, in particolare quelle previste dall art. 25 dello Statuto CGIL. Articolo 11. DISPOSIZIONE FINALE Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano tutte le disposizioni previste dagli Statuti della CGIL, del SNS, dello SNUR, nonché quelle previste dal regolamento della CGIL e dalle delibere regolamentari approvate dal Comitato Direttivo della CGIL che costituiscono parte integrante dello Statuto della CGIL 8