CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DEL 25 MARZO 1998, N. 142. Tra il Politecnico di Torino, codice fiscale n. 00518460019 di seguito denominato Politecnico, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, rappresentato dal Prof. Giovanni Del Tin Rettore della medesima, nato a Rivamonte Agordino (BL) il 13.05.1941 E La Regione Piemonte, codice fiscale/partita iva n. 8008760016, di seguito denominata Regione, con sede in corso Regina Margherita 174, Torino, in persona dell Ing. Sergio CRESCIMANNO, Direttore della Direzione regionale Organizzazione; pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane, nato a Palermo, il 13 aprile 1946. PREMESSO - che il sistema formativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d impresa; - che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi, le Università, ai sensi dell art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati Art. 1(Oggetto della convenzione) SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE La Regione è disponibile a concordare con il Politecnico l accoglienza presso le proprie strutture regionali di allievi del Politecnico, nonchè laureati da non più di 18 mesi, nel quadro della predetta L. 196/97 ( art. 18 ). Ai sensi della citata legge i tirocini formativi e di orientamento, per i soggetti suddetti, hanno durata massima non superiore ai 12 mesi. Art. 2 (Finalità e contenuti del tirocinio ) Il tirocinio formativo e di orientamento non dovrà avere finalità produttiva, ma dovrà perseguire esclusivamente obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo del lavoro pubblico. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato e la Regione non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
Art. 3 (Adempimenti informativi, pubblicità dei progetti di tirocini formativi e di orientamento, procedura di autorizzazione all inserimento) Le proposte di tirocinio, contenenti le indicazioni di cui all allegato 1 della presente convenzione, in particolare relative alla individuazione del tutor regionale, illustrative del progetto formativo e di orientamento, come elaborate dalla struttura regionale interessata, saranno inviate dal referente regionale, designato dalla Direzione regionale Organizzazione; pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane, all indirizzo di posta elettronica del referente designato dal Politecnico, dell Ufficio Stage&Job Placement. Tale soggetto, secondo le regole interne in uso, provvederà a dare pubblicità nell ambito del Politecnico e delle distinte Facoltà/Corsi di Studio delle proposte di tirocinio formativo e di orientamento delle singole strutture regionali. I soggetti interessati possono candidarsi inviando, entro un certo termine concordato di volta in volta, il modulo-domanda e/o il proprio curriculum all Ufficio Stage&Job Placement. Il Politecnico, per il tramite del suo referente (Responsabile Ufficio Stage&Job Placement) invierà alle singole strutture regionali proponenti i moduli-domanda precompilati dai soggetti interessati. Il dirigente responsabile della struttura regionale proponente esaminerà ciascuna candidatura e, in relazione alla propria proposta e alle indicazioni e requisiti espressi nell allegato 1 alla presente convenzione, effettuerà le proprie scelte senza alcun obbligo di motivare le candidature non accettate. La struttura regionale interessata comunicherà il nominativo del candidato prescelto al referente accademico (Responsabile Ufficio Stage&Job Placement) e al referente regionale, dipendente della Direzione regionale Organizzazione; pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane. Il Direttore della predetta Direzione adotterà l atto di autorizzazione all inserimento del tirocinante presso la struttura regionale ospitante. Art. 4 ( Permanenza in Regione del tirocinante ) Il tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio, è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività seguite durante lo svolgimento del tirocinio. Il tirocinante non è tenuto ad osservare le regole interne, valide per il personale dipendente della Regione, per quanto concerne le assenze e le presenze del medesimo all interno della struttura regionale ospitante. La rilevazione delle presenze-assenze del tirocinante verrà effettuata per mezzo di apposito modulo predisposto dalla Regione. Il tirocinante è tenuto ad informare tempestivamente sia il tutor regionale, sia il Politecnico in ordine alle assenze per motivi personali, di salute o di famiglia. Il referente accademico, in caso di assenza prolungata del tirocinante, è tenuto a comunicare al tutor della struttura regionale ospitante, le determinazioni assunte per un eventuale sospensione o interruzione del tirocinio.
L interruzione del tirocinio è, comunque, conseguente a comportamenti del tirocinante lesivi di diritti o interessi della Regione o della struttura regionale ospitante. Art. 5 (Assicurazioni ) Il Politecnico ha l obbligo di garantire, per i propri tirocinanti, la stipulazione di polizze per le assicurazioni Inail e per la responsabilità civile. La stipulazione delle predette polizze assicurative da parte del Politecnico è condizione indefettibile per l autorizzazione del tirocinante all inserimento del medesimo presso le strutture regionali ospitanti. Art. 6 (Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio ) La Regione si impegna a rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti ( finalità, contenuti, tempi e modalità ) e a trasmettere al Politecnico, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il conseguimento degli obiettivi, redatta dal tutor della struttura regionale ospitante. Art. 7 (Prevenzione antinfortunistica ) La Regione garantisce al tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. La Regione garantisce la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l immediata interruzione del tirocinio. La Regione, con propri oneri, si impegna, altresì, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente. Art. 8 (Dichiarazione del tirocinante ) Il Politecnico si impegna a redigire il progetto formativo e di orientamento per le attività di tirocinio che va allegato alla presente convenzione, allegato 2. Esso contiene: a. i dati del tirocinante, b. l attuale condizione accademica del tirocinante, c. i dati del tirocinio d. gli obiettivi e le modalità del tirocinio e. le eventuali facilitazioni previste f. le indicazioni delle polizze assicurative g. gli obblighi del tirocinante h. le firme del tirocinante, del responsabile universitario e del responsabile regionale Art. 9 (Referenti per la convenzione e per il tirocinio ) Referenti per la presente convenzione, per i rapporti tra gli Enti contraenti e i rapporti tra la struttura regionale ospitante e il referente accademico sono rispettivamente il Prof. Marco Mezzalama per il Politecnico e la Sig. Roberta Ulgelmo del Settore Stato Giuridico ed ordinamento
del personale - Direzione regionale, Organizzazione ; pianificazione; sviluppo e gestione delle risorse umane - per la Regione. Art. 10 ( Norme finali ) La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza. Art. 11 (Arbitrato ) Le parti, nel caso in cui non sia possibile risolvere bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione, accettano di definire ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri di cui uno nominato dal Politecnico, uno dalla Regione ed un terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Torino, città ove il collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili. Art. 12 (Registrazione e spese ) La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, a spese della parte che richiederà la registrazione. Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico della Regione. Letto, approvato, sottoscritto Torino, lì 16 luglio 2004 Per il Politecnico IL RETTORE (Prof. Giovanni Del Tin) IL REFERENTE DEL POLITECNICO (Prof. Marco Mezzalama) Per la Regione IL DIRETTORE REGIONALE (Ing. Sergio Crescimanno)
ALLEGATO 1 MODELLOA) Regione Piemonte PROPOSTA DI TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO DENOMINAZIONE DIREZIONE SEDE DELLO STAGE DURATA DELLO STAGE UNITA DI STAGES RICHIESTI NR PROGETTO: REQUISITI RICHIESTI TITOLO DI STUDIO CORSI DI SPECIALIZZAZIONE CONOSCENZE LINGUISTICHE CONOSCENZE INFORMATICHE