COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE Cinque Terre - Provincia della Spezia DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE Considerato: Ordinanza n 59 del 06/11/2010 IL SINDACO che l art. 11 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, impone ai Comuni l adozione di criteri per la determinazione degli orari di esercizio delle attività di vendita al dettaglio, nel rispetto dei principi enunciati dallo stesso Decreto; che l art. 8 che la Legge 25.8.1991, n 287, determina l orario minimo e massimo dei pubblici esercizi per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande; che il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.31, n 773, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.40, n 635, disciplinano i periodi di chiusura della generalità dei pubblici esercizi; che l art. 115 e seguenti della Legge Regione Liguria n 1 del 2.1.2007 dettano i criteri per la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, etc; che il D. Lgs. n 267 del 25.8.2000 all art. 50, 7 comma, prevede che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici locali; che è intenzione del Comune di Monterosso al Mare disciplinare in modo organico e uniforme gli orari di tutte le attività produttive sul territorio comunale; Preso atto della forte vocazione turistica del territorio e tenuto altresì conto che il Comune fa parte del Parco Nazionale delle Cinque Terre ; Ritenuto di individuare il periodo di maggior affluenza turista in quello intercorrente tra il 5 marzo e il 5 novembre; Che si rende necessario assicurare, sia durante il periodo di maggior affluenza turistica che nel restante periodo, livelli di servizi adeguati; Ritenuto, quindi, necessario adeguare la normativa comunale vigente al fine di garantire durante tutto l anno adeguati livelli di offerta di servizi ai cittadini residenti e agli ospiti che durante tutto l anno visitano il nostro territorio; Ritenuto peraltro opportuno procedere in questa sede ad uniformare ai nuovi principi in materia di commercio al dettaglio, pubblici esercizi, artigiani, gli orari delle attività economiche nel rispetto dei limiti imposti dalle singole normative di settore; Ritenuto altresì di disciplinare la chiusura delle predette attività per i periodi ricomprendenti ferie, manutenzioni ordinarie e straordinarie degli stessi; Vista la propria ordinanza n 8 del 14.01.2005 ad oggetto disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche ; Visto l art. 50 del D. Lgs. n 267/2000; Visto lo statuto comunale; Visti gli artt. 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 114/98; 1
Visto l art. 8 della Legge n. 287/91; Vista della L.R. 2.1.2007, n 1, ed in particolare il Capo XIII^ ad oggetto Orari delle attività commerciali ; Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.31, n 773, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.40, n 635; Vista la Legge n 135 del 29.3.2001; Vista la Legge Regione Liguria n 2 del 7/2/2008 e relativi regolamenti di attuazione; Vista la Legge Regione Liguria n 1 del 2.1.2007; Visto l art. 2 bis della Legge n. 161/1963, così come introdotto dalla Legge n. 1142/1970; Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose approvato con deliberazione del CC n 30 del 29/09/2010; Visto l art. 24 del regolamento Comunale delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, approvato con deliberazione consiliare n 40/1985; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 35/2004; DISPONE Articolo 1 - Ambito di applicazione La presente ordinanza disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, le attività artigianali, gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, le attività ricettive, gli esercizi di trattenimento e svago di cui al T.U.L.P.S. e le attività di parrucchiere ed estetista. TITOLO I Esercizi di vendita al dettaglio Articolo 2 - Disposizioni generali Gli esercenti sono liberi di determinare l orario di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita, in base alle esigenze dell utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti. Gli esercizi commerciali di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22.00. E consentito all esercente di prorogare l apertura dell esercizio di un ora in concomitanza con manifestazioni turistiche particolari salvo previa comunicazione al Sindaco. L esercente, nel determinare il proprio orario di apertura e chiusura, dovrà: - garantire un minimo di otto ore giornaliere; - osservare il limite massimo di 13 ore giornaliere. Gli orari di vendita possono essere eventualmente modificati con preavviso al Sindaco e al pubblico con un anticipo di almeno 7 giorni. All esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei a fornire una comunicazione certa ed uniforme. Il Sindaco, su richiesta dell esercente, può autorizzare un limitato numero di esercizi all apertura notturna. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresì agli esercizi per la panificazione. Articolo 3 - Chiusura infrasettimanale E data facoltà all esercente di osservare la chiusura pomeridiana infrasettimanale dell esercizio in un 2
giorno prescelto dall esercente stesso. L esercizio della facoltà di cui al comma precedente è subordinata alla previa comunicazione al Comune con le modalità stabilite dal precedente art. 2. Articolo 4 - Chiusure domenicali e festive E data la facoltà agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva. Nel caso di due o più festività consecutive, è fatto obbligo agli esercizi operanti nel settore alimentare ivi compresi i panificatori di garantire l apertura al pubblico nel giorno della prima festività. Il giorno 31 dicembre è data facoltà agli esercenti di anticipare la chiusura del proprio esercizio (a parziale deroga dell orario prescelto). Articolo 5 - Esclusioni Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: - le rivendite di generi di monopolio; - gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; - gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie; - alle rivendite di giornali; - alle gelaterie e gastronomie; - alle rosticcerie e le pasticcerie; - alle gelaterie e gastronomie; - alle focaccerie e similari; - agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio; - agli esercizi specializzati nella vendita di mobili; - agli esercizi specializzati nella vendita di libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette; - agli esercizi specializzati nella vendita di opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline; - agli esercizi specializzati nella vendita di articoli da ricordo e artigianato locale; - alle sale cinematografiche. Gli esercizi di cui al presente articolo sono tenuti alla sola previa comunicazione al Comune dei periodi di chiusura dell attività. Articolo 6 - Mercato settimanale Per quanto riguarda l orario di vendita nel mercato settimanale del giovedì, si rinvia a quanto disposto dalla normativa comunale di settore. TITOLO II Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande Articolo 7 - Ambito di applicazione Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all art. 55 della L.R. 2/1/2007, n 1 (ex lettere A, B e D del comma 1 dell art. 5 della Legge n. 287/91). Articolo 8 - Disposizioni generali Gli esercenti sono liberi di determinare l orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. I Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all art. 55 della L.R. 1/2007 (ex lett. B e D di cui all art. 5 comma 1 - della Legge n. 287/91 esercizi per la somministrazione di bevande) possono restare aperti al pubblico dalle ore 6.00 alle ore 01.00, per un tempo non inferiore a 10 ore e non superiore alle 20 ore giornaliere. I Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all art. 55 L.R. 1/2007 (ex lettera A, art. 5-1 comma - della Legge 287/91 esercizi di ristorazione) possono restare aperti per un tempo non inferiore alle 9 ore e non superiore alle 14 ore giornaliere. Per i Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alle lettere A.B.D. del 3
comma 1 dell art.5 della Legge 287/91 le ore di apertura settimanali non possono essere inferiori a 60 (sessanta) - (orario minimo di apertura settimanale garantito). Articolo 9 - Deroghe generali e speciali E consentito all esercente di posticipare l apertura e/o anticipare la chiusura giornaliera fino ad un massimo di un ora rispetto all orario prescelto. E consentito inoltre effettuare una chiusura intermedia dell esercizio per non più di due ore consecutive. E data comunque agli esercenti la facoltà di posticipare l orario di chiusura: - fino alle ore 02.00 nei giorni 24, 25, 26, e 1 e 6 gennaio; - fino alle ore 2.00 dal 5 marzo al 5 novembre; - il 31 dicembre fino alle ore 4.00 Il Sindaco, su richiesta dell esercente, può autorizzare un limitato numero di esercizi all apertura notturna fino alle ore 3,00. Ai fini del rilascio di tale autorizzazione il gestore dovrà fornire le più ampie garanzie sul rispetto delle norme di pubblica sicurezza e della quiete pubblica. In ogni caso, dovrà essere sospesa alle ore 2,00 l attività di somministrazione di superalcoolici ad esclusione del 31 Dicembre. Articolo 10 - Chiusura infrasettimanale E data facoltà agli esercenti di osservare un giorno di chiusura infrasettimanale. Nel caso in cui, nell'articolazione del proprio orario di esercizio, l'esercente abbia scelto di praticare la chiusura infrasettimanale e fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 9, questa potrà essere derogata, senza necessità di comunicazione, nei seguenti periodi: - nelle settimane in cui cade un giorno festivo; - nella Settimana Santa; - nel mese di Dicembre; - dal 5 marzo al 5 novembre. Ogni variazione della giornata di chiusura infrasettimanale dovrà essere comunicata all Amministrazione Comunale almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la variazione. Articolo 11 - Comunicazione Gli esercenti hanno l obbligo di comunicare al Comune l orario prescelto e di renderlo noto al pubblico con l esposizione di apposito cartello ben visibile. Una volta stabilito il proprio orario di esercizio, è fatto divieto all esercente di modificarlo per almeno 30 giorni. Articolo 12 - Esclusioni Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle attività di somministrazione svolte: - al domicilio del consumatore; - negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; - nelle mense aziendali e nei circoli; - a favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche e nelle scuole; - negli esercizi all interno delle stazioni ferroviarie; Articolo 13 - Attività di somministrazione in locali di intrattenimento e svago L attività di somministrazione svolta negli esercizi di cui alla lett. c, comma 1, art. 5 della Legge n. 287/91, dovrà essere effettuata esclusivamente durante l orario di esercizio dell attività di trattenimento e svago. In ogni caso dovrà essere sospesa alle ore 3.00 con divieto di somministrazione dei superalcoolici dalle ore 2,00 4
TITOLO III Attività di trattenimento e svago negli Esercizi Pubblici e all aperto. Articolo 14 - Ambito di applicazione Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e chiusura delle attività accessorie di trattenimento e svago svolte negli Esercizi Pubblici (art. 62 della L.R. n 1/2007) nonché quelle svolte all aperto anche a carattere stagionale e temporaneo, di cui al T.U.L.P.S.. Articolo 15 - Disposizioni generali L esercizio delle attività di cui al titolo III devono essere svolte nel pieno rispetto delle vigenti norme sull inquinamento acustico. Gli esercenti sono liberi di determinare l orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti. Articolo 16 - Deroghe generali e speciali Discoteche, night club, sale da ballo, cinematografi e arene estive ed esercizi similari devono effettuare l apertura della propria attività non prima delle 15.00 e non oltre le 24.00. Tali attività possono restare aperte dalle ore 15.00 alle ore 02.00. E data comunque agli esercenti la facoltà di posticipare l orario di chiusura: - fino alle ore 3.00 nei giorni 24, 25 e 31 dicembre e 1 gennaio. Articolo 17 - Uso di apparecchi radio e TV L uso di apparecchi radio e TV, nonché di riproduzione, musicale e non (juke box ed apparecchi similari) in pubblici esercizi, anche per la somministrazione, è consentito non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 24.00. Articolo 18 - Giochi leciti L esercizio dell attività di sala giochi è consentito non prima delle ore 14.00 e non oltre le ore 24.00. L attività di giochi leciti svolta all interno di pubblici esercizi è obbligata al rispetto dell orario seguito dal pubblico esercizio cui si riferisce, e comunque deve essere cessata alle ore 24.00. Articolo 19 - Manifestazioni all aperto Gli orari di esercizio delle attività di trattenimento e svago svolte nell ambito di manifestazioni varie all aperto vengono fissati dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose approvato con deliberazione del CC n 30 del 29/09/2010, in relazione alla tipologia della manifestazione. Il Comune potrà autorizzare limiti meno restrittivi sia come durata della manifestazione sia come limite delle emissioni sonore in deroga per particolari e motivate esigenze. TITOLO IV Attività ricettive Articolo 20 - Ambito di applicazione Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano ad alberghi, pensioni, locande, affittacamere ed esercizi similari. Art. 21 - Disposizioni generali Gli esercenti sono liberi di determinare l orario di apertura e chiusura della propria attività nel rispetto e nei limiti della normativa vigente. TITOLO V 5
Parrucchieri ed estetisti Articolo 22 - Ambito di applicazione Gli orari di esercizio dell attività di parrucchiere ed estetista sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo. Articolo 23 - Disposizioni generali Coloro che esercitano l attività di parrucchiere e di estetista sono liberi di determinare il proprio orario di apertura e chiusura in base alle esigenze dell utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti. I negozi di parrucchiere ed estetista possono restare aperti al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 24.00; l esercente, nel determinare il proprio orario di apertura e chiusura, dovrà comunque garantire un minimo di 40 ore settimanali. All esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei. E fatto obbligo agli esercenti che svolgono congiuntamente l attività di parrucchiere ed estetista di osservare un unico orario. Articolo 24 - Chiusura infrasettimanale Nel caso in cui l esercente, nella articolazione del proprio orario di apertura, intenda effettuare la chiusura infrasettimanale dell attività, questa dovrà essere effettuata nella giornata di lunedì (per l intera giornata o nelle ore antimeridiane o pomeridiane). Nel caso in cui, nell'articolazione del proprio orario di esercizio, l'esercente abbia scelto di praticare la chiusura infrasettimanale e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, questa potrà essere derogata nei seguenti periodi: - nelle settimane in cui cade un giorno festivo; - nella Settimana Santa; - nel mese di Dicembre; - dal 5 marzo al 5 novembre - Articolo 25 - Chiusura domenicale e festiva E fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva, fatte salve le deroghe espressamente previste. E data facoltà agli esercenti di deroga alla chiusura domenicale e festiva nei seguenti periodi: - nelle settimane in cui cade un giorno festivo; - nella Settimana Santa; - nel mese di Dicembre; - dal 5 marzo al 5 novembre TITOLO VI Disposizioni comuni Articolo 26 - Eventi In occasione di manifestazioni espositive, culturali, commerciali e ricreative di particolare importanza, il Sindaco può, anche su richiesta dei promotori delle manifestazioni stesse, concedere alle attività economiche contemplate dalla presente ordinanza la facoltà di proroga dell orario di apertura prescelto e di deroga all osservanza della chiusura domenicale e/o festiva se comunicata. Articolo 27 - Chiusura dell attività per ferie e lavori. Gli esercenti attività di cui ai Titoli I e IV della presente ordinanza sono tenuti a fornire comunicazione preventiva al Sindaco dei periodi di chiusura dell attività. Dovrà in ogni caso essere garantito l acquisto di generi di prima necessità (commercio settore alimentare) con almeno un operatore aperto al pubblico nel Centro Storico ed uno nella zona di Fegina). Gli esercenti di cui ai titoli II - III - V sono tenuti a dare comunicazione preventiva al Sindaco della 6
chiusura dell attività. La chiusura dell esercizio per ferie, manutenzione ordinaria e straordinaria non può comunque superare, nell arco dell anno solare, i 90 (novanta) giorni. L anzidetto periodo viene calcolato cumulativamente. Deroghe al comma 2 del predetto articolo possono essere concesse dal Sindaco al ricorrere delle seguenti condizioni: eventi calamitosi; grave malattia del titolare, in assenza personale che possa assicurare il regolare svolgimento dell attività, debitamente documentata; ristrutturazione dell immobile che ospita l attività. A tal fine deve essere prodotta, a cura dell esercente, all Ufficio Comunale competente l atto autorizzativo (D.I.A. o permesso di costruire) e relativa comunicazione di inizio lavori. Resta nella facoltà del Sindaco di effettuare appositi sopralluoghi per la verifica degli eventi e delle condizioni che determinano la deroga stessa. Le Organizzazioni di categoria degli esercenti onde garantire, anche durante il periodo di minor affluenza turistica individuato dal 6 novembre al 4 marzo, un livello di servizi adeguato alle necessità sia dei cittadini residenti che turisti che frequentano il paese, predispongono e trasmettono al Sindaco entro il 30 settembre di ogni anno un elenco di esercenti che rimangano aperti durante detto periodo. Articolo 28 - Poteri del Sindaco Il Sindaco, ove riscontri carenze o disservizi, al fine di assicurare un idoneo livello dei servizi alla cittadinanza, convoca le organizzazioni di categoria interessate al fine di definire accordi che garantiscano i necessari servizi, in difetto potrà disporre modifiche all orario e/o al giorno di chiusura prescelti. A seguito delle eseguite formalità di cui al comma precedente ed in assenza dei necessari livelli di servizi al pubblico, il Sindaco adotta apposito provvedimento di apertura obbligatoria per turni dei pubblici esercizi ritenuti necessari a garantire un adeguato livello dei servizi alla collettività. Articolo 29 - Sanzioni La mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l applicazione delle sanzioni previste in materia dalle leggi vigenti. Articolo 30 - Abrogazioni Con l entrata in vigore della presente ordinanza devono ritenersi abrogate le precedenti ordinanze e ogni altra precedente disposizione incompatibile con le norme qui stabilite. Articolo 31 - Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 giorno dalla pubblicazione della stessa all Albo pretorio Comunale. Gli esercenti titolari o preposti delle attività interessate dalla presente ordinanza sono invitati, entro 30 giorni dell entrata in vigore della stessa o inizio attività, ad inviare al Comune le comunicazioni di propria competenza (orario di apertura e chiusura, scelta del giorno di chiusura settimanale, scelta chiusura giorni festivi). Monterosso al Mare, 06/11/2010 IL SINDACO (Angelo Maria BETTA) 7