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Deducibilità interessi passivi a cura di Sonia Cascarano Circolare 19\E dell Agenzia dell entrate del 21 aprile 2009 L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare su indicata che riporta e spiega le modifiche mosse dalla Finanziaria 2008 e dalla manovra d'estate alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa. La circolare analizza la nuova disciplina per i soggetti IRES, sottolineando che la deducibilità degli interessi passivi è legata all'ammontare degli interessi attivi maturati nel corso del periodo d'imposta e al risultato operativo lordo della gestione caratteristica ; la manovra d'estate stabilisce che gli interessi passivi sostenuti da banche, imprese di assicurazioni e altri operatori finanziari sono deducibili in maniera forfetaria, nei limiti del 96% del loro ammontare, senza che assumano, dunque, rilevanza né l'ammontare degli interessi attivi né il Rol. La circolare inizia lo studio analizzando le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 dall articolo 1, comma 33, lettere a), b), c), d), g) n. 2), i), l) e q); in particolare, si osserva come le disposizioni sopra riportate: 1. abbiano sostituito l articolo 96 del TUIR introducendo una disciplina di deducibilità degli interessi passivi legata all ammontare degli interessi attivi maturati nel corso del periodo d imposta ed al risultato operativo lordo della gestione caratteristica; 2. abbiano abrogato gli articoli 97 e 98 del TUIR che disciplinavano, rispettivamente, il pro rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi e la norma della cd. thin capitalization rule;

3. abbiano modificato l articolo 109, comma 5, secondo periodo, del TUIR, eliminando il richiamo al pro rata generale previsto dall articolo 96 del TUIR nella sua previgente formulazione; 4. abbiano sostituito l articolo 61 del TUIR, riproponendo il pro rata generale di deducibilità degli interessi passivi in funzione dell incidenza proporzionale dei ricavi e proventi imponibili ed esclusi rispetto all ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; 5. abbiano abrogato gli articoli 62 e 63 del TUIR che disciplinavano, rispettivamente, l applicazione del pro rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi e della thin capitalization rule per i soggetti IRPEF; 6. abbiano nmodificato gli articoli 56 e 66 del TUIR per coordinare tali disposizioni con il nuovo assetto normativo. Con la legge 6 agosto 2008, n. 133, la Circolare sottolinea l esistenza di ulteriori modifiche alla disciplina sopra descritta: l articolo 82, primo comma, del decreto sopra citato ha inserito un nuovo comma 5-bis all articolo 96 del TUIR, per stabilire una specifica soglia di indeducibilità degli interessi passivi sostenuti anche da soggetti appartenenti al settore dell intermediazione finanziaria contemplati nel primo periodo del comma 5 del medesimo articolo. Prima dell entrata in vigore della legge finanziaria 2008, la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES era disciplinata dagli articoli 96, 97 e 98 del TUIR ed in particolare, la thin capitalization rule aveva l obiettivo principale di contrastare la sottocapitalizzazione rendendo indeducibili gli interessi passivi relativi ai finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati; ancora il pro rata patrimoniale di indeducibilità operava con riferimento agli interessi passivi residui dopo l applicazione dell articolo 98 del TUIR, quando il valore contabile delle partecipazioni esenti eventualmente possedute fosse superiore al patrimonio netto contabile della società: le medesime norme si applicavano ai soggetti IRPEF in virtù del richiamo contenuto negli articoli 62 e 63 del TUIR agli articoli, rispettivamente, 97 e 98. La circolare dopo aver indicato l esistenza delle nuove disposizioni, indica l introduzione di un incentivo alla capitalizzazione delle società senza penalizzare quelle caratterizzate da una

struttura finanziaria sottocapitalizzata: ciò è stato realizzato offrendo ai contribuenti la possibilità di riportare in avanti gli interessi passivi risultati indeducibili in un dato periodo d imposta per effetto dell operare della nuova disciplina limitativa: si afferma che l articolo 96 del TUIR non ha natura di norma antielusiva e non è suscettibile di disapplicazione ai sensi dell articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La Circolare afferma che le nuove norme hanno inteso abbandonare il tradizionale criterio di deduzione degli interessi passivi fondato sulla logica della correlazione tra proventi imponibili e costi deducibili e sulla riqualificazione ex lege in utili distribuiti, ai sensi dell articolo 44, comma 1, lett. e), del TUIR (che rinvia all abrogato articolo 98 del TUIR, degli interessi resi indeducibili dalla thin capitalization rule, in quanto costituenti la remunerazione dei finanziamenti eccedenti direttamente erogati dal socio qualificato o dalle sue parti correlate. Per i soggetti IRES: la base della deduzione degli interessi passivi è la coesistenza di interessi attivi ed il risultato operativo lordo (ROL). Per i soggetti IRPEF: la deducibilità degli interessi passivi è correlata al conseguimento di proventi imponibili o esclusi dall imposta. Ai fini della presente normativa si considerano interessi passivi e oneri assimilati quelli derivanti da contratti di mutuo, dall emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto di natura finanziaria (voce C17 del conto economico OIC 11/2005), con esclusione degli interessi impliciti di natura commerciale e di quelli già elencati nelle esclusioni oggettive di cui al primo punto e con l aggiunta di quelli derivanti da contratti di leasing (compresi nella voce B8).

Occorre fare alcune considerazioni in relazione a questa definizione: In primo luogo l esclusione degli oneri finanziari di natura commerciale definiti impliciti, perché l utilizzo di questo aggettivo non aiuta la chiarezza della norma, in quanto parrebbe che siano esclusi dal computo solo gli interessi compresi nel prezzo pagato al fornitore, mentre logica vorrebbe che si debbano escludere tutti gli interessi commerciali addebitati anche separatamente, per dilazioni di pagamento o indennità di mora; In secondo luogo deve essere ricordato che il Principio Contabile n. 16/1996 (OIC 16/2005) prevede che la capitalizzazione degli interessi passivi non avvenga mediante riduzione della voce interessi passivi (C17) e contemporaneo incremento delle immobilizzazioni, né con imputazione diretta agli immobilizzi senza transitare dal conto economico, bensì con imputazione totale degli interessi alla voce C17 e successiva rettifica, imputandone la parte capitalizzabile agli immobilizzi utilizzando quale contropartita la voce A4 del conto economico, evitando quindi la compensazione tra poste attive e passive. La corretta tecnica contabile, inoltre, aiuta la società ad aumentare il suo ROL, rientrando la voce A4 del conto economico nel valore della produzione, mentre la voce C17 ne è esclusa, facendo aumentare, quindi, il montante su cui calcolare il 30% previsto dalla novella legislativa; In terzo luogo relativamente agli interessi passivi pagati in relazione ad un finanziamento specificatamente destinato all'acquisizione di un automezzo, la Circolare n. 47/E del 18.06.2008 ha affermato che l'art. 164 del TUIR, che disciplina la deducibilità dei costi relativi ai veicoli, si pone in una caratteristica di specialità rispetto alla norma dell'art. 96, pertanto gli interessi in questione sono deducibili nella stessa misura prevista per i costi dei veicoli dall'art. 164 e sono conseguentemente esclusi dallo specifico calcolo dell'art. 96 del TUIR;

In ultimo, con riguardo agli interessi compresi nelle rate di leasing, va osservato che la Finanziaria 2008 ha modificato l'art. 102, c. 7 del TUIR prevedendo che, con decorrenza 01.01.2008, gli interessi del leasing sono determinati sulla base di quelli desumibili dal contratto e pertanto viene meno il sistema di calcolo previsto dal D.M. 24.04.1998 che li spalmava in maniera uniforme su tutta la durata del contratto. Comunque l Agenzia delle entrate con la Circolare n. 8/E del 13.03.2009 ha affermato che, per i soli soggetti non IAS, si debba continuare ad utilizzare le disposizioni precedenti di cui al D.M. del 1998, ma non è chiaro se questa deroga riguardi unicamente i contratti stipulati fino al 31.12.2007 o sia una semplificazione concessa in via definitiva. Per quanto riguarda la modifica riportata sub 1) il comma 33, lettera i), dell articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha sostituito l articolo 96 del TUIR, riscrivendo la normativa fiscale in tema di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES: il nuovo testo dell articolo 96 si applica dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La norma prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e l eventuale eccedenza negativa risulta essere deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. L articolo 1 della legge finanziaria 2008, per il primo ed il secondo periodo di imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 euro. : in base a ciò, per i primi due periodi di imposta di applicazione delle nuove disposizioni è possibile beneficiare di una franchigia di deducibilità immediata degli interessi passivi per un ammontare non superiore ai predetti importi. Quindi la circolare afferma che nei predetti periodi di imposta gli interessi passivi sono anzitutto deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; l eventuale eccedenza è, comunque, deducibile fino a concorrenza dell importo di 10.000 e 5.000 euro, rispettivamente per il primo ed il secondo periodo di imposta; l eventuale ulteriore eccedenza rimane, in ogni caso, deducibile nel limite del 30 per cento del ROL ( ) Nel caso

in cui l ammontare degli interessi passivi sostenuti nei primi due periodi d imposta di applicazione del nuovo regime sia inferiore all importo delle predette franchigie, la relativa differenza non può essere riportata in avanti ai sensi del comma 4 dell articolo 96. L articolo 96 in esame si applica ai soggetti passivi dell IRES di cui all articolo 73 del TUIR, mentre il comma 5 dell articolo 96 esclude dall ambito di applicazione della disciplina limitativa in esame le banche, gli altri soggetti finanziari indicati nell articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le imprese di assicurazione, le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi: per tali soggetti l articolo 82, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto una specifica soglia di deducibilità degli interessi passivi mediante l introduzione di un nuovo comma 5-bis all articolo 96 in esame che stabilisce come per questi soggetti gli interessi passivi sono deducibili dalla base imponibile dell IRES nei limiti del 97 per cento del relativo ammontare per il periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, e del 96 per cento per quelli successivi. La Circolare sottolinea che l indeducibilità forfettizzata presente nel comma 5-bis, quindi, si applica alle società holding rientranti tra i soggetti finanziari che non esercitino in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria. Relativamente alle holding finanziarie, la Circolare indica che l articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. ha previsto che l obbligo di iscrizione nell apposita sezione dell elenco generale per i soggetti di cui all articolo 113 del TUB si applica esclusivamente per le società che svolgono, congiuntamente all attività di assunzione di partecipazioni, anche altre attività finanziarie nei confronti delle partecipate : quindi le società che non svolgono tali ulteriori attività finanziarie devono cancellarsi dall apposita sezione dell elenco generale di cui all articolo 106 del TUB e quindi tali soggetti non possono più essere considerati soggetti finanziari e nel caso in cui una holding eserciti anche attività finanziaria ovvero industriale, l attività prevalente può accertarsi sulla base dei criteri oggettivi di prevalenza. L elenco dei soggetti inseriti nel comma 5 ha carattere tassativo, infatti la risoluzione n. 268/E del 2008, indica che operando in veste di limitazione della disciplina ordinariamente

applicabile ai componenti dalla stessa contemplati, configura una norma di stretta interpretazione, in quanto tale non suscettibile di applicazione analogica : quindi i soggetti che non risultano ivi elencati, ricadono nella disciplina limitativa dell articolo 96. Il comma 3 dell articolo 96 definisce l ambito oggettivo di applicazione della norma stabilendo che assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria ( ) : la norma attribuisce rilievo agli interessi derivanti da contratti espressamente indicati e rientra nell ambito di applicazione della disciplina in esame ogni interesse collegato alla disponibilità di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione. Per quanto riguarda l individuazione degli oneri e proventi assimilati rispettivamente agli interessi passivi e attivi, occorre fare riferimento ai fini della norma in esame ad una nozione sostanzialistica di interessi. Tale interpretazione si ritrova nella circolare del Ministero delle Finanze n. 73 del 27 maggio 1994 nella quale viene specificato che nel pronti contro termine, lo scarto tra il prezzo a pronti e quello a termine costituisce un componente positivo o negativo riferibile alla linea capitale del titolo sottostante oggetto del contratto, emergendo pur sempre da una doppia cessione del titolo. Conseguentemente, ancorché detto scarto concorra a formare il reddito alla stregua di proventi e oneri finanziari, quindi pro rata temporis, non soggiace alla disciplina prevista per la deducibilità degli interessi passivi. Comunque la Circolare considera quale onere o provento assimilato all interesse passivo, qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito relativo all impresa che presenti un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo : detta interpretazione è in linea con l applicazione del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica nella rappresentazione contabile dei fatti di gestione secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Il comma 3 dell articolo 96 prevede l esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e l inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura : la norma si riferisce agli interessi impliciti inclusi nelle dilazioni di pagamento praticate in ipotesi di regolazione differita, nel medio-lungo periodo, delle transazioni commerciali. Il legislatore ha inteso sottrarre alle limitazioni in tema di deducibilità degli interessi passivi gli oneri e proventi finanziari derivanti da operazioni di natura commerciale, quindi gli interessi passivi impliciti derivanti da operazioni di natura commerciale non assumono rilevanza ai fini dell applicazione dell articolo 96 del TUIR e sono interamente deducibili. L articolo 96, comma 1, del TUIR esclude espressamente dal proprio ambito oggettivo di applicazione gli interessi passivi e gli oneri assimilati compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell articolo 110 del TUIR; tale norma dispone che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali, con le eccezioni relative al fatto che nel costo dei beni materiali ed immateriali strumentali per l esercizio dell impresa si comprendono gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge ed ancora nel fatto che nel costo degli immobili alla cui produzione è diretta l attività dell impresa si comprendono gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. Detti oneri finanziari sono esclusi dalle limitazioni previste dall articolo 96 del TUIR, nella misura in cui risultino compresi nel costo fiscale dei beni ai sensi dell articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR; invece, gli interessi passivi relativi all acquisizione di immobili destinati alla successiva rivendita o locazione si ritiene che, in assenza di un esplicita previsione normativa, trovi applicazione la regola generale sopra indicata secondo la quale non si comprendono nel costo dei beni gli interessi passivi. Relativamente agli interessi passivi sostenuti per l acquisizione di immobili-merce troveranno, quindi, applicazione i limiti di deducibilità previsti dall articolo 96 del TUIR.

Non rientrano nel campo di applicazione dell articolo 96 del TUIR: gli interessi passivi imputati secondo corretti principi contabili ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell attività dell impresa, diversi dagli immobili, poichè, il valore delle rimanenze è determinato a partire dal loro valore correttamente rappresentato in bilancio ai sensi del combinato disposto degli articoli 110, comma 1, 92 e 93 del TUIR. gli interessi passivi relativi a prestiti contratti per la realizzazione dei lavori su commessa purché correttamente imputati ad aumento del valore delle rimanenze. La nuova norma sulla deducibilità degli interessi passivi non ha natura antielusiva e non è disapplicabile: il principio affermato con la risoluzione 268/2008 è alla base della Finanziaria 2008 riletta dall'agenzia delle Entrate con la circolare 19/E del 21 aprile. Importante è il concetto di Rol definito come "la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), voci a) e b) (ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti". La determinazione del Rol è, cioè, tassativa: circostanza che fa venir meno l'applicabilità, alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi, dei principi affermati dall'agenzia delle Entrate con le risoluzione 337/2002 e 143/2008. In particolare le società di investimento immobiliare quotate che abbiano optato per il regime speciale determineranno il Rol rilevante ai fini del calcolo degli eventuali interessi passivi indeducibili esclusivamente con riguardo alle attività diverse da quella di locazione immobiliare. Principio analogo sottende anche alle conclusioni valevoli per le imprese marittime in regime di tonnage tax.: qui il Rol va calcolato con esclusivo riferimento all'attività tassabile in via

ordinaria, senza tenere conto dei costi e proventi dell'attività caratteristica inclusi nella determinazione in via forfetaria dell'imponibile, con riferimento, chiaramente, agli interessi passivi e oneri assimilati rientranti nell'attività non agevolata. Il 30 per cento del ROL rappresenta il limite massimo deducibile degli interessi passivi, quindi si confronterà la soglia massima deducibile con la misura degli interessi passivi netti: la differenza tra interessi passivi netti e 30% del Rol rappresenta la quota indeducibile. Gli interessi che eccedono rispetto alla soglia saranno fiscalmente dedotti nei periodi di imposta successivi, nei dieci anni successivi secondo le disposizioni transitorie previste nel provvedimento, a condizione che gli interessi passivi a bilancio siano inferiori al 30% del Rol. Per poter effettuare il test della deducibilità, bisogna preventivamente sottrarre dagli oneri finanziari gli interessi attivi. Nel caso in cui una società di capitale operasse con la pubblica amministrazione, la legge ammetterà la deduzione di un ammontare pari agli interessi passivi calcolati in modo virtuale, secondo il tasso Bce aumentato di un punto. Nel confronto con il 30 per cento del Rol non si considerano: gli interessi possono essere resi indeducibili da specifiche regole (transfer price con consociate estere, prestiti obbligazionari emessi a tassi superiore al limite legale); gli interessi capitalizzati sul costo dei beni (articolo 110 del Tuir). Come detto sopra la parte di interessi attivi che supera il limite del 30 per cento del Rol non sono persi in maniera definitiva, in quanto si possono recuperare in un termine di cinque anni per essere dedotti. In particolare si ci sofferma sui limiti posti al riporto delle perdite fiscali generatesi anteriormente a fusioni e scissioni che si estendono al riporto dell'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili, per i quali andrà, quindi, prima verificata la sussistenza del presupposto di "vitalità" della società e, successivamente, accertato il rispetto del limite del patrimonio netto contabile.

Tale ultimo limite vale per le perdite pregresse e gli interessi passivi complessivamente considerati. In alcuni casi, ricorrendo all istituto dell interpello, si può ottenere la disapplicazione del limite di riporto a nuovo; con tale istituto si chiede all Agenzia di consentire una più lunga ricuperabilità degli oneri finanziari. La natura dell istanza di interpello non risulta di facile definizione: la norma di riferimento richiama l articolo 37-bis, comma 8, del Dpr numero 600/73, che tratta dell interpello antielusivo, mentre poi viene prevista una deroga all articolo11 della legge numero 212/2000 che è relativa all interpello ordinario. Si ritiene che la disapplicazione possa estendersi anche al limite decennale, per riportare in avanti le quote non dedotte negli esercizi precedenti. Al contribuente viene affidato l onere di provare che il debito sottoscritto è collegato a casi in qui gli ordinari limiti di riportabilità in avanti risultano stringenti. La normativa prevede tre situazioni in cui può essere chiesto di disapplicare il metodo di calcolo del limite di deducibilità: sussistenza di piani di riorganizzazione aziendale; acquisto di aziende in modo preponderante con capitale di debito; nuove iniziative economiche (start up). Tali nuovi disposizioni in tema di deducibilità dei costi porta notevoli svantaggi alle holding industriali; infatti, nella definizione di Rol non rientrano i dividendi e neanche le plusvalenze, in quanto la loro collocazione è nella voce C) Proventi e oneri finanziari nello schema di conto economico.

In particolare: il consolidato nazionale Per le società che aderiscono al consolidato nazionale vengono previste determinate disposizioni: ogni società calcola il 30 per cento del proprio Rol e poi effettua il confronto con i propri interessi passivi; se una società presenta un ammontare di interessi che supera il 30 per cento del proprio Rol, allora l eccedenza può essere assegnata ad un altra società in cui il 30 per cento del Rol è superiore ai propri interessi passivi; se non si potesse configurare tale situazione, allora l eccedenza non dedotta potrà essere oggetto di recupero nei successivi esercizi dal Rol disponibile di tutte le società che hanno partecipato al consolidato nazionale. In ciascun periodo d imposta si sommano tutti gli interessi passivi di tutte le società che aderiscono al consolidato nazionale; l importo che scaturisce da questa somma viene posto in confronto con il 30 per cento del Rol complessivo di tutte le società. Nel corso degli esercizi, al consolidato nazionale possono aggiungersi altre società; in tali casi gli importi non dedotti negli esercizi precedenti e riportati in avanti potranno essere oggetto di deduzione sono dalle società titolari di tali importi. Si prevede che le holding di partecipazioni in società industriali e commerciali che hanno finanziato l acquisto delle società operative utilizzeranno lo strumento del consolidato nazionale; le holding di questo tipo presentano sovente un Rol pari o quasi a zero e quindi nel calcolo della percentuale del 30 per cento avrebbero un limite di deducibilità degli interessi passivi irrisorio. Di qui la necessità di prendere in considerazione tutti i Rol delle società facenti parte del consolidato nazionale. Tutto questo si ricorda potrà essere attuato da quelle società che rispettano i requisiti per aderire al consolidato fiscale nazionale. Sonia Cascarano 07 Luglio 2009