Il Bilancio d esercizio
Il Bilancio d esercizio Il Bilancio d esercizio della s.p.a. I postulati del bilancio I criteri di valutazione Indice Lo Stato patrimoniale Il Conto economico La Nota integrativa Gli allegati al bilancio Formazione, approvazione e pubblicazione Il Bilancio in forma abbreviata I principi contabili nazionali e internazionali 2
IL BILANCIO D ESERCIZIO Documento, redatto dagli amministratori alla fine dell esercizio, con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell azienda e il risultato economico FINALITA - Rappresentare il quadro del patrimonio aziendale alla chiusura dell esercizio - Evidenziare l andamento della gestione economica (costi e ricavi) (art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.) OBBLIGATORIETA - La compilazione del bilancio è disciplinata dal Codice Civile - La normativa fiscale si basa sui risultati del bilancio per il calcolo delle imposte STATO PATRIMONIALE (art. 2424, 2424 bis C.c.) CONTO ECONOMICO (art. 2425, 2425 bis C.c.) NOTA INTEGRATIVA (art. 2427 C.c.) situazione patrimoniale e finanziaria componenti positivi e negativi del reddito informazioni aggiuntive, esplicative e complementari 3
REDAZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO - 1 E un documento di DERIVAZIONE CONTABILE SCRITTURE D ESERCIZIO Rilevano tutti e soli i fatti di gestione che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nel corso dell esercizio INVENTARIO al 31/12 obbligatorio (art. 2217 C.c.) Indica e valuta le attività e le passività (sulla base dei criteri di valutazione indicati all art. 2426 C.c e dei principi contabili) SITUAZIONE CONTABILE pre-assestamento scopo conoscitivo e di controllo i fatti di gestione compaiono con riferimento all aspetto finanziario che misura l aspetto economico SCRITTURE DI ASSESTAMENTO scopo: determinare la competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito e gli elementi del patrimonio di funzionamento traducono in contabilità le operazioni dell inventario 4
REDAZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO - 2 SCRITTURE DI ASSESTAMENTO SITUAZIONE CONTABILE FINALE SITUAZIONE PATRIMONIALE espone il patrimonio di funzionamento SITUAZIONE ECONOMICA espone i componenti positivi e negativi del risultato economico d esercizio STATO PATRIMONIALE NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO 5
DESTINATARI DEL BILANCIO Tutti coloro che hanno un interesse nei confronti dell azienda (stakeholders) UTILIZZATORI INTERNI Imprenditore o soci di maggioranza Amministratori Alta direzione Personale dipendente Sono interessati alla redditività degli investimenti e alla stabilità dell attività aziendale ESTERNI Soci di minoranza Finanziatori (banche, obbligazionisti, enti previdenziali, ) Fornitori Clienti Amministrazione Fiscale Comunità Locale Comunità Nazionale Comunità Internazionale Sono interessati al valore del dividendo, alla puntualità nelle scadenze contrattuali, alla continuità dell attività aziendale, al valore del reddito realizzato 6
SOCIETA DI CAPITALI AZIENDE INDIVIDUALI E SOCIETA DI PERSONE Forma OBBLIGATORIA (art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.) Forma LIBERA Tuttavia è opportuno che tali aziende adottino le strutture previste per le società di capitali: per la loro maggiore chiarezza OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 1 STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA STATO PATRIMONIALE = Situazione patrimoniale CONTO ECONOMICO = Situazione economica Scopo: fornire una conoscenza dell andamento della gestione aziendale ai soci e ai terzi Documento PUBBLICO Scopo: fornire una conoscenza dell andamento della gestione aziendale al proprietario o ai soci Documento INTERNO 7
IL BILANCIO D ESERCIZIO DELLA S.P.A. Assolve a due importanti funzioni: Funzione conoscitiva Funzione di controllo Offre informazioni sulla gestione, sul patrimonio, sulle scelte strategiche E lo strumento con cui i soci controllano l operato degli amministratori le caratteristiche che il bilancio d esercizio deve possedere per consentire il raggiungimento di finalità di interesse pubblico sono: garantire un minimo di informazione ai soggetti interessati essere attendibile riguardo alle informazioni sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell impresa essere neutrale riguardo alle informazioni fornite il legislatore ha stabilito con esattezza e in modo uniforme contenuto e struttura del bilancio per tutte le imprese costituite nella forma giuridica di società di capitali fanno eccezione le imprese che svolgono determinate attività per le quali sono previsti contenuti e strutture specifici che meglio si adattano alle loro particolari realtà aziendali 8
I POSTULATI DI BILANCIO I postulati di bilancio sono principi fondamentali di carattere generale, linee guida che gli amministratori devono assumere come riferimento nella redazione del bilancio d esercizio con lo scopo di fornire informazioni compiute e corrette sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell azienda POSTULATI DI BILANCIO clausole generali principi di redazione Le clausole generali governano tutta la normativa del bilancio, nel senso che qualora l applicazione delle norme specifiche non consenta di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta, le clausole generali assumono una prevalenza assoluta sulle regole specifiche. I principi di redazione sono gerarchicamente subordinati alle clausole generali e costituiscono il quadro entro il quale devono essere effettuate le valutazioni. I criteri di valutazione impongono delle norme di comportamento a chi redige il bilancio, al fine di limitarne il potere discrezionale nell effettuare stime e congetture. 9
LE CLAUSOLE GENERALI Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico (art. 2423 C.c.) con tale norma il legislatore ha voluto indicare due CHIAREZZA = intelligibilità - comprensibilità POSTULATI FONDAMENTAL I RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele 10
CHIAREZZA Il postulato della CHIAREZZA trova conferma nell art.2423 ter e viene inteso nel seguente modo: obbligo di rispettare gli schemi di bilancio (previsti dagli art. 2424 e 2425 C.C.); divieto di raggruppamenti di voci; le voci possono essere raggruppate soltanto quando ciò sia irrilevante ai fini della comprensione o quando favorisca la chiarezza del bilancio; divieto di compensi di partite: non vanno effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto. 11
VERITÀ E CORRETTEZZA RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele No verità assoluta e oggettiva (che è impossibile). Gli amministratori devono operare correttamente le stime e le iscrizioni in bilancio, rispettando le norme di legge e i principi contabili. Al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta OBBLIGO di fornire INFORMAZIONI COMPLEMENTARI quando quelle previste dalla legge non siano sufficienti (art. 2423) PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO RENDICONTO FINANZIARIO DEROGA OBBLIGATORIA 2423) Obbligo di derogare dalle disposizioni stabilite negli articoli successivi, con indicazione nella Nota integrativa dei motivi e degli effetti sul reddito e sul patrimonio, quando queste siano incompatibili con le clausole generali 12 (art.
I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2432 bis) principio della PRUDENZA principio della COSTANZA 1) la valutazione deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività 2) si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio d esercizio 3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio, indipendentemente dalla data dell incasso o del pagamento 4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all altro Deroghe facoltative sono consentite in casi eccezionali (da motivare nella Nota integrativa, con indicazione degli effetti sul reddito e sul patrimonio) principio della CONTINUITÀ principio della COMPETENZA principio della VALUTAZIONE SEPARATA 13
SCHEMA DI SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO A B C CREDITI VERSO SOCI IMMOBILIZZAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE A B C PATRIMONIO NETTO FONDI PER RISCHI E ONERI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D DEBITI D RATEI E RISCONTI E RATEI E RISCONTI FORMA A SEZIONI CONTRAPPOSTE 16
SCHEMA DI SINTESI DEL CONTO ECONOMICO A B VALORE DELLA PRODUZIONE COSTI DELLA PRODUZIONE = DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) C +/ PROVENTI E ONERI FINANZIARI D E +/ RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE +/ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI = RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) Imposte sul reddito dell esercizio = UTILE (PERDITA) DELL ESERCIZIO FORMA SCALARE 17
LA NOTA INTEGRATIVA (art. 2427) = chiave di lettura delle parti contabili di bilancio La Nota integrativa ha la funzione di ampliare la comprensibilità e la chiarezza dello Stato patrimoniale e del Conto economico, attraverso informazioni complementari inerenti le voci e i valori in essi esposti e le motivazioni delle scelte operate C o n te n u t o -motivazione delle eventuali deroghe operate a tutela della rappresentazione veritiera e corretta -informazioni integrative (stabilito da altri articoli) - illustrazione dei criteri di valutazione adottati (punto 1) - movimenti verificatisi nell esercizio nelle voci di Stato patrimoniale (punti 2 e 4) -dettagli e informazioni su alcune voci di Stato patrimoniale (punti 3 e punti da 5 a 9) -dettagli e informazioni su alcune voci di Conto economico (punti da 10 a 14) -informazioni supplementari utili per la corretta e completa lettura del bilancio (punti da 15 a 18) La Nota integrativa può essere redatta in migliaia di Euro, sempre che ciò non sia in contrasto con la clausola generale del bilancio, che pone il principio inderogabile della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società. 18
GLI ALLEGATI AL BILANCIO D ESERCIZIO Relazione sulla gestione Relazione del collegio sindacale Relazione della Società di revisione (per le società quotate) Copie dei bilanci delle società controllate Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell ultimo bilancio delle società collegate Copia del verbale dell assemblea che approva il bilancio Elenco dei soci o azionisti Informazioni e prospetti richiesti dalle norme tributarie Informativa complementare prevista o raccomandata dal CNDC, dal CNR e dalla CONSOB 19
IL BILANCIO D ESERCIZIO IN FORMA ABBREVIATA (art. 2435 bis C.c.) possono usufruire di tale opportunità le società di capitali che nel primo esercizio di vita o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 dipendenti occupati in media nell esercizio: n. 50 unità le semplificazioni riguardano: STATO PATRIMONIALE NOTA INTEGRATIVA non sono ammesse semplificazioni nella redazione del Conto economico che, quindi, deve essere sempre strutturato come previsto dall art. 2425 c.c. 20