impianti di trasporto a fune

Documenti analoghi
Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

SCHEMA. Mandato CEN M/120 Prodotti metallici per impieghi strutturali e loro accessori.

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

IL DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEL NUOVO CODICE E NELLE LINEE GUIDA ANAC

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

concernente le corse senza sufficienti dispositivi di controllo della marcia dei treni

Regolamento degli emolumenti per le certifiazione di prodotti urgenti presso l'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica

Regolamento degli emolumenti per la certificazione di prodotti dell'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica

LEGISLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Direttive della CAV PP D 03/2013. Indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE. Registro dell opera. per installazioni elettriche negli impianti di protezione

Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l accreditamento nel settore universitario svizzero

Sezione 1: Disposizioni generali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa

CAPITOLO M PROGRAMMA DI QUALITÀ E CONTROLLO

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

4.10 PROVE, CONTROLLI E COLLAUDI

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Modulo di richiesta per la costituzione di una fondazione d'investimento

Esame professionale federale. Maestro/a conducente DIRETTIVA. 13 marzo 2014

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici

L accreditamento dei laboratori: la verifica di competenza di chi fa le prove

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 20 FEBBRAIO 1992

IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI DI LAVORO. Legislazione, documentazione e verifiche e controlli sugli impianti elettrici

PER L ATTIVITA DI ISPEZIONE Rev. 3 Pag 1 di 6 CSI - ISP REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ISPEZIONE ISPEZIONE DI TIPO A.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)

Allegato n. 1 verbale n. 3

LA SICUREZZA NEI CANTIERI DI RESTAURO

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia

COMUNE PERANO. (Provincia di Chieti) GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 301/22 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2066 DELLA COMMISSIONE. del 17 novembre 2015

I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità

Comune di Morsano al Tagliamento Provincia di Pordenone

Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Ordinanza sui fondi d investimento

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Azienda USL della Romagna

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili

Direzione Generale DETERMINAZIONE N. 66/2016

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione

Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale

tra Il Ministero dell economia e delle finanze-dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rappresentato dal dott...,

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

#ST# Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici. Procedura di consultazione

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Esigenze per i punti di vendita di dispositivi medici destinati al pubblico

Ordinanza dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l omologazione semplificata di preparati di allergeni

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Ordinanza contro l inquinamento fonico

E I D G. I N S P E K T O R AT F Ü R A U F Z Ü G E I S P E T T O R AT O F E D E R A L E D E G L I A S C E N S O R I

Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

1 Basi legali. Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI MANICOTTI PER GIUNZIONI MECCANICHE DI BARRE DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SECONDO LA NORMA UNI :2007

Ordinanza del DFGP sulle prestazioni e le caratteristiche qualitative per i laboratori di analisi forense del DNA

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2014/33/UE ALLEGATO VI Garanzia della Qualità del Prodotto dei Componenti di Sicurezza per Ascensori

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS Provincia CA

Istruzione per la procedura di qualificazione per la professione di cuoco in dietetica

Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE)

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Direttiva. Controllo e manutenzione degli impianti d'illuminazione per strade e luoghi pubblici. ESTI n. 244 versione 1016 i. Sostituisce.

Proroga e modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:

Con riferimento poi, al punto 2) del quesito posto, si conferma che, come prescritto all'art 8.1.b

II. SCOPO III. CAMPO DI APPLICAZIONE

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

Transcript:

BUNDESAMT FÜR VERKEHR OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI FEDERAL OFFICE OF TRANSPORT Direttiva sui periti di impianti di trasporto a fune del 1 febbraio 2002 Direttiva dell'ufficio federale dei trasporti relativa all'articolo 51 dell'ordinanza del 10 marzo 1986 sulla costruzione e sull'esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (RS 743.12)

Ufficio federale dei trasporti Pagina 2 Indice 1. Scopo 2. Campo d'applicazione e basi 3. Compiti dell'impresa di trasporto a fune 4. Compiti dei periti 5. Competenza ed indipendenza dei periti 6. Oggetto e portata della perizia 7. Entrata in vigore Allegato: rapporto di perizia Abbreviazioni impiegate e basi legali UFT OIF Ufficio federale dei trasporti Ordinanza sulla costruzione e sull'esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune; RS 743.12) DE-OIF Disposizioni d esecuzione dell'oif (ordinanza sulle teleferiche a movimento continuo, ordinanza sulle funivie a va e vieni, ordinanza sulle seggiovie, ordinanza sulle funivie) OCF Ordinanza sulla corrente forte (RS 734.2) OLEl Ordinanza sulle linee elettriche (RS 734.31) In virtù dell'art. 51 capoverso 2 OIF, l'uft emana la presente direttiva: 1 Scopo 1.1 Il ricorso al perito intende garantire lo svolgimento, indipendentemente dall'autore del progetto, di un esame dei piani e delle prove rilevanti per la sicurezza, volto a costatarne la sicurezza e ad evitare errori di progettazione o di esecuzione, grazie al principio del duplice controllo. S'intende così assicurare la sufficiente sicurezza degli impianti di trasporto a fune. 1.2 Con il termine "perito" si fa riferimento alle funzioni di esperto, perito e ingegnere ispettore. In seguito si utilizzerà esclusivamente il termine "perito". 2 Campo d'applicazione e basi La presente direttiva disciplina le modalità del ricorso ai periti e i loro compiti durante la perizia indipendente, concernente la sicurezza, svolta nelle fasi di progettazione e di realizzazione di impianti di trasporto a fune (OIF art.33 cpv. 3).

Ufficio federale dei trasporti Pagina 3 3 Compiti dell'impresa di trasporto a fune e della ditta costruttrice 3.1 Relativamente all'autorizzazione d'esercizio (artt. 32-38 OIF), l'impresa di trasporto a fune provvede a consultare i periti, tenendo conto dell'organizzazione di progetto, e ad impartire loro dei mandati scritti comprendenti almeno i compiti elencati al punto 6 della presente direttiva. La documentazione da esaminare dev'essere elencata nel mandato. L'impresa di trasporto a fune informa l'uft sui mandati impartiti. 3.2 Relativamente all omologazione del tipo (OIF art. 27 cpv. 4), la ditta costruttrice provvede a consultare i periti e ad impartire loro dei mandati scritti. La documentazione da esaminare dev'essere elencata nei mandati. La ditta costruttrice informa l'uft sui mandati impartiti. 3.3 I periti devono ricevere tempestivamente l'incarico di perizia, possibilmente al momento dell'avvio del progetto. 4 Compiti dei periti 4.1 I periti eseguono una perizia volta ad accertare la sicurezza, in maniera indipendente dall'autore del progetto. Essi redigono un rapporto conformemente all'allegato, contenente i risultati della perizia stessa. 4.2 Con i rapporti di perizia i periti informano l'impresa di trasporto a fune e l'uft sugli esami effettuati, sulle loro constatazioni e sulle raccomandazioni concernenti le misure necessarie all'adempimento dei requisiti di sicurezza. 4.3 I periti verificano la conformità delle prove alle prescrizioni di legge (in particolare alle OIF, alle DE-OIF e, per gli impianti elettrici, all'ocf e all'olel), ai principi tecnici di sicurezza delle componenti elettriche ed alle regole della tecnica (in particolare alle norme e alle direttive dell'uft) nonché la formulazione dei requisiti e delle limitazioni importanti per la sicurezza (interfaccia, materiale, realizzazione dei componenti). 4.4 I periti possono richiedere prove o documenti supplementari, se questi sono necessari all'adempimento del loro mandato. 4.5 Essi informano quanto prima l'impresa di trasporto a fune su constatazioni che potrebbero provocare modifiche del progetto. Qualora il progetto sia modificato in base a tali constatazioni, ciò deve risultare dal rapporto di perizia. 4.6 I periti non svolgono alcuna delle funzioni dell'autore del progetto e non hanno facoltà di impartire disposizioni. 5 Competenza ed indipendenza dei periti 5.1 Per periti si intendono persone fisiche o giuridiche in possesso di conoscenze ed esperienza nel campo cui pertiene l'esame, adeguate alla complessità del progetto e alla sua rilevanza ai fini della sicurezza. Il perito deve avere personalmente realizzato progetti analoghi o averne eseguito perizie in qualità di perito.

Ufficio federale dei trasporti Pagina 4 5.2 I periti devono essere indipendenti dal punto di vista organizzativo nei confronti delle persone e del progetto, e non devono essersi occupati precedentemente di quest'ultimo (impianto, parti dell'impianto, elementi di costruzione). Nel progetto concreto essi non possono avere nessun altro rapporto con le ditte principalmente coinvolte nella realizzazione dell'impianto di trasporto a fune o con l'impresa di trasporto a fune, se non nella loro qualità di periti. 5.3 In casi eccezionali possono essere interpellati come periti i collaboratori di un'impresa che partecipa alla costruzione, qualora non abbiano alcun rapporto con la costruzione dell'impianto in questione, se non nella loro qualità di periti e siano sottoposti direttamente alla direzione dell'impresa. Quest'eccezione deve essere richiesta all'uft con domanda scritta, corredata di un capitolato d'oneri preciso. 5.4 Per le specializzazioni per le quali esiste un sistema di accreditamento, i periti devono essere accreditati per gli esami da eseguire o essere riconosciuti da un'autorità. 6 Oggetto ed portata della perizia 6.1 I documenti presentati per la perizia possono essere in particolare piani, schemi, rapporti tecnici, certificati, rapporti di sicurezza, prove di sicurezza, piani di controllo, di sorveglianza e di manutenzione nonché calcoli dell'autore del progetto. 6.2 Sono oggetto della verifica da parte dei periti: 6.2.1 il piano d utilizzazione e di sicurezza, in particolare 6.2.1.1 la completezza e la correttezza delle condizioni di utilizzazione, delle situazioni di pericolo, delle misure atte a garantire la sicurezza e l'efficienza funzionale, nel rispetto del concetto d'esercizio e dei fattori ambientali; 6.2.1.2 la concezione del progetto per gli impianti fissi (stazioni, sostegni, fondamenta, opere d'ingegneria); valutazione riguardo alle regole della tecnica, struttura architettonica, scelta dei materiali, adeguatezza dei modelli di calcolo nel rispetto della sicurezza; 6.2.1.3 le previsioni geologiche ed idrogeologiche (valutazione della completezza e della qualità dei dati), le misure proposte e, se del caso, il piano di sorveglianza; 6.2.1.4 i calcoli geomeccanici, incluse le prove di stabilità (plausibilità del modello di costruzione e calcoli comparati o di verifica); 6.2.2 le prove della solidità e della resistenza alla fatica per gli elementi di costruzione il cui guasto potrebbe costituire un pericolo immediato per la vita e l incolumità fisica, in particolare per le parti di cui ai numeri 217.4, 220.3, 221.1.2 e 222.1.2 DE- OIF. I relativi certificati devono essere considerati nella perizia;

Ufficio federale dei trasporti Pagina 5 6.2.3 nuovi sistemi dei dispositivi di sicurezza che non sono ancora stati sottoposti ad esame da parte di periti indipendenti, in particolare per complesse apparecchiature elettroniche (ad es. programmi di controllo memorizzato); 6.3 Per elementi con un'omologazione del tipo dell'uft o un'altra verifica eseguita da periti indipendenti, i periti possono limitarsi ad accertare la corrispondenza dei documenti all'attuale applicazione. 7 Entrata in vigore La direttiva entra in vigore il 1 febbraio 2002. UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI BERNA, dott. Max Friedli, direttore

Ufficio federale dei trasporti Pagina 6 Rapporto di perizia 1. Generalità Allegato Il rapporto può comprendere diverse parti e dev'essere steso in modo logico e comprensibile. Le prescrizioni, direttive, norme, ecc. sulle quali si basa la valutazione devono essere indicate complete del dovuto riferimento. 2. Contenuto del rapporto di perizia Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni 2.1. dati specifici a) Per ogni documento, parte, settore ecc. controllato, i dati seguenti: - data della perizia - oggetto della perizia, problematica esaminata - metodo della perizia (esame della concezione, della plausibilità, procedura per analogia, metodi di approssimazione, calcoli comparati o di verifica, misurazioni, controlli a campione o completi, ecc.) b) Risultato della perizia c) Motivo di eventuali deviazioni d) Eventuali raccomandazioni di adeguamenti del progetto o misure da adottare (decisioni in merito dell'impresa di trasporto a fune) e) Sintesi dei risultati della prova 2.2. dati organizzativi a) nome del perito b) nome del committente (indicando anche la persona di riferimento competente) c) nome di altre persone interessate d) oggetto del rapporto di perizia e) contenuto del mandato (compresa la data di affidamento del mandato) f) documentazione messa a disposizione ed eventualmente richiesta a complemento dall'esperto (indicandone la data di stesura) g) basi (per es. leggi, ordinanze, direttive, istruzioni, norme, ecc.) h) data del rapporto di perizia i) firma del perito