BUNDESAMT FÜR VERKEHR OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI FEDERAL OFFICE OF TRANSPORT Direttiva sui periti di impianti di trasporto a fune del 1 febbraio 2002 Direttiva dell'ufficio federale dei trasporti relativa all'articolo 51 dell'ordinanza del 10 marzo 1986 sulla costruzione e sull'esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (RS 743.12)
Ufficio federale dei trasporti Pagina 2 Indice 1. Scopo 2. Campo d'applicazione e basi 3. Compiti dell'impresa di trasporto a fune 4. Compiti dei periti 5. Competenza ed indipendenza dei periti 6. Oggetto e portata della perizia 7. Entrata in vigore Allegato: rapporto di perizia Abbreviazioni impiegate e basi legali UFT OIF Ufficio federale dei trasporti Ordinanza sulla costruzione e sull'esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune; RS 743.12) DE-OIF Disposizioni d esecuzione dell'oif (ordinanza sulle teleferiche a movimento continuo, ordinanza sulle funivie a va e vieni, ordinanza sulle seggiovie, ordinanza sulle funivie) OCF Ordinanza sulla corrente forte (RS 734.2) OLEl Ordinanza sulle linee elettriche (RS 734.31) In virtù dell'art. 51 capoverso 2 OIF, l'uft emana la presente direttiva: 1 Scopo 1.1 Il ricorso al perito intende garantire lo svolgimento, indipendentemente dall'autore del progetto, di un esame dei piani e delle prove rilevanti per la sicurezza, volto a costatarne la sicurezza e ad evitare errori di progettazione o di esecuzione, grazie al principio del duplice controllo. S'intende così assicurare la sufficiente sicurezza degli impianti di trasporto a fune. 1.2 Con il termine "perito" si fa riferimento alle funzioni di esperto, perito e ingegnere ispettore. In seguito si utilizzerà esclusivamente il termine "perito". 2 Campo d'applicazione e basi La presente direttiva disciplina le modalità del ricorso ai periti e i loro compiti durante la perizia indipendente, concernente la sicurezza, svolta nelle fasi di progettazione e di realizzazione di impianti di trasporto a fune (OIF art.33 cpv. 3).
Ufficio federale dei trasporti Pagina 3 3 Compiti dell'impresa di trasporto a fune e della ditta costruttrice 3.1 Relativamente all'autorizzazione d'esercizio (artt. 32-38 OIF), l'impresa di trasporto a fune provvede a consultare i periti, tenendo conto dell'organizzazione di progetto, e ad impartire loro dei mandati scritti comprendenti almeno i compiti elencati al punto 6 della presente direttiva. La documentazione da esaminare dev'essere elencata nel mandato. L'impresa di trasporto a fune informa l'uft sui mandati impartiti. 3.2 Relativamente all omologazione del tipo (OIF art. 27 cpv. 4), la ditta costruttrice provvede a consultare i periti e ad impartire loro dei mandati scritti. La documentazione da esaminare dev'essere elencata nei mandati. La ditta costruttrice informa l'uft sui mandati impartiti. 3.3 I periti devono ricevere tempestivamente l'incarico di perizia, possibilmente al momento dell'avvio del progetto. 4 Compiti dei periti 4.1 I periti eseguono una perizia volta ad accertare la sicurezza, in maniera indipendente dall'autore del progetto. Essi redigono un rapporto conformemente all'allegato, contenente i risultati della perizia stessa. 4.2 Con i rapporti di perizia i periti informano l'impresa di trasporto a fune e l'uft sugli esami effettuati, sulle loro constatazioni e sulle raccomandazioni concernenti le misure necessarie all'adempimento dei requisiti di sicurezza. 4.3 I periti verificano la conformità delle prove alle prescrizioni di legge (in particolare alle OIF, alle DE-OIF e, per gli impianti elettrici, all'ocf e all'olel), ai principi tecnici di sicurezza delle componenti elettriche ed alle regole della tecnica (in particolare alle norme e alle direttive dell'uft) nonché la formulazione dei requisiti e delle limitazioni importanti per la sicurezza (interfaccia, materiale, realizzazione dei componenti). 4.4 I periti possono richiedere prove o documenti supplementari, se questi sono necessari all'adempimento del loro mandato. 4.5 Essi informano quanto prima l'impresa di trasporto a fune su constatazioni che potrebbero provocare modifiche del progetto. Qualora il progetto sia modificato in base a tali constatazioni, ciò deve risultare dal rapporto di perizia. 4.6 I periti non svolgono alcuna delle funzioni dell'autore del progetto e non hanno facoltà di impartire disposizioni. 5 Competenza ed indipendenza dei periti 5.1 Per periti si intendono persone fisiche o giuridiche in possesso di conoscenze ed esperienza nel campo cui pertiene l'esame, adeguate alla complessità del progetto e alla sua rilevanza ai fini della sicurezza. Il perito deve avere personalmente realizzato progetti analoghi o averne eseguito perizie in qualità di perito.
Ufficio federale dei trasporti Pagina 4 5.2 I periti devono essere indipendenti dal punto di vista organizzativo nei confronti delle persone e del progetto, e non devono essersi occupati precedentemente di quest'ultimo (impianto, parti dell'impianto, elementi di costruzione). Nel progetto concreto essi non possono avere nessun altro rapporto con le ditte principalmente coinvolte nella realizzazione dell'impianto di trasporto a fune o con l'impresa di trasporto a fune, se non nella loro qualità di periti. 5.3 In casi eccezionali possono essere interpellati come periti i collaboratori di un'impresa che partecipa alla costruzione, qualora non abbiano alcun rapporto con la costruzione dell'impianto in questione, se non nella loro qualità di periti e siano sottoposti direttamente alla direzione dell'impresa. Quest'eccezione deve essere richiesta all'uft con domanda scritta, corredata di un capitolato d'oneri preciso. 5.4 Per le specializzazioni per le quali esiste un sistema di accreditamento, i periti devono essere accreditati per gli esami da eseguire o essere riconosciuti da un'autorità. 6 Oggetto ed portata della perizia 6.1 I documenti presentati per la perizia possono essere in particolare piani, schemi, rapporti tecnici, certificati, rapporti di sicurezza, prove di sicurezza, piani di controllo, di sorveglianza e di manutenzione nonché calcoli dell'autore del progetto. 6.2 Sono oggetto della verifica da parte dei periti: 6.2.1 il piano d utilizzazione e di sicurezza, in particolare 6.2.1.1 la completezza e la correttezza delle condizioni di utilizzazione, delle situazioni di pericolo, delle misure atte a garantire la sicurezza e l'efficienza funzionale, nel rispetto del concetto d'esercizio e dei fattori ambientali; 6.2.1.2 la concezione del progetto per gli impianti fissi (stazioni, sostegni, fondamenta, opere d'ingegneria); valutazione riguardo alle regole della tecnica, struttura architettonica, scelta dei materiali, adeguatezza dei modelli di calcolo nel rispetto della sicurezza; 6.2.1.3 le previsioni geologiche ed idrogeologiche (valutazione della completezza e della qualità dei dati), le misure proposte e, se del caso, il piano di sorveglianza; 6.2.1.4 i calcoli geomeccanici, incluse le prove di stabilità (plausibilità del modello di costruzione e calcoli comparati o di verifica); 6.2.2 le prove della solidità e della resistenza alla fatica per gli elementi di costruzione il cui guasto potrebbe costituire un pericolo immediato per la vita e l incolumità fisica, in particolare per le parti di cui ai numeri 217.4, 220.3, 221.1.2 e 222.1.2 DE- OIF. I relativi certificati devono essere considerati nella perizia;
Ufficio federale dei trasporti Pagina 5 6.2.3 nuovi sistemi dei dispositivi di sicurezza che non sono ancora stati sottoposti ad esame da parte di periti indipendenti, in particolare per complesse apparecchiature elettroniche (ad es. programmi di controllo memorizzato); 6.3 Per elementi con un'omologazione del tipo dell'uft o un'altra verifica eseguita da periti indipendenti, i periti possono limitarsi ad accertare la corrispondenza dei documenti all'attuale applicazione. 7 Entrata in vigore La direttiva entra in vigore il 1 febbraio 2002. UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI BERNA, dott. Max Friedli, direttore
Ufficio federale dei trasporti Pagina 6 Rapporto di perizia 1. Generalità Allegato Il rapporto può comprendere diverse parti e dev'essere steso in modo logico e comprensibile. Le prescrizioni, direttive, norme, ecc. sulle quali si basa la valutazione devono essere indicate complete del dovuto riferimento. 2. Contenuto del rapporto di perizia Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni 2.1. dati specifici a) Per ogni documento, parte, settore ecc. controllato, i dati seguenti: - data della perizia - oggetto della perizia, problematica esaminata - metodo della perizia (esame della concezione, della plausibilità, procedura per analogia, metodi di approssimazione, calcoli comparati o di verifica, misurazioni, controlli a campione o completi, ecc.) b) Risultato della perizia c) Motivo di eventuali deviazioni d) Eventuali raccomandazioni di adeguamenti del progetto o misure da adottare (decisioni in merito dell'impresa di trasporto a fune) e) Sintesi dei risultati della prova 2.2. dati organizzativi a) nome del perito b) nome del committente (indicando anche la persona di riferimento competente) c) nome di altre persone interessate d) oggetto del rapporto di perizia e) contenuto del mandato (compresa la data di affidamento del mandato) f) documentazione messa a disposizione ed eventualmente richiesta a complemento dall'esperto (indicandone la data di stesura) g) basi (per es. leggi, ordinanze, direttive, istruzioni, norme, ecc.) h) data del rapporto di perizia i) firma del perito