LE cause di invalidità degli ATTI PROCESSUALI L atto che non è conforme al modello legale può essere invalido o irregolare. L atto è irregolare quando la difformità non rientra tra quelle espressamente previste dal codice come causa di una specifica invalidità (inammissibilità, decadenza, nullità e inutilizzabilità), e il giudice può tenerne conto ai fini della decisione, poiché per esso non vi è alcuna sanzione di natura processuale, ma eventualmente, solo una sanzione disciplinare per chi lo ha posto in essere (art. 124 c.p.p.). La mancanza dei requisiti previsti dalla legge a pena di inammissibilità, rende l atto invalido, e impedisce al giudice di prenderlo in esame. I requisiti possono riguardare: il tempo entro cui l atto deve essere compiuto (es.: il termine per l impugnazione art. 585 c.p.p.); il contenuto dell atto (es.: la dichiarazione di costituzione di parte civile art. 78 c.p.p.); la forma dell atto (es.: la forma della procura speciale art. 122 c.p.p.); la legittimazione a compiere l atto (es.: la dichiarazione di ricusazione deve essere presentata dal soggetto che ne ha diritto art. 41 c.p.p.). La decadenza indica la perdita del potere di porre in essere un atto a causa del suo mancato compimento entro un termine perentorio. I termini perentori sono solo quelli stabiliti dalla legge (art. 173 c.p.p.), e l atto compiuto oltre il termine perentorio è invalido (es.: la costituzione di parte civile entro il termine fissato per gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti a dibattimento art. 79 c.p.p.). La nullità è la causa di invalidità che colpisce un atto del procedimento compiuto senza l osservanza delle disposizioni imposte dal codice a pena di nullità (art. 177 c.p.p.). L inutilizzabilità è una invalidità che colpisce, non l atto in sè, ma il suo valore probatorio. Consegue alla violazione di un divieto probatorio (art. 191 c.p.p.), ed ha come conseguenza l esclusione dell atto dal materiale che il giudice può utilizzare per la sua decisione. Si parla di inutilizzabilità fisiologica in relazione ad alcune categorie di atti di cui il codice prevede la inutilizzabilità non perché compiuti in violazione di un divieto probatorio, ma perché acquisiti prima del dibattimento. La dottrina e la giurisprudenza hanno individuato nella inesistenza un ulteriore categoria di invalidità degli atti, che sanziona le più clamorose ipotesi di violazioni della legge processuale e che può essere fatta valere anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile (es.: la sentenza emessa da un soggetto che non è un giudice). Infine, secondo la giurisprudenza, è provvedimento abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, eventualmente determinando la stasi del procedimento. Libro Secondo: Atti 77
Tavola 30 Nullità assolute Art. 179 capacità del giudice e numero dei giudici per il collegio esercizio dell azione penale da parte del P.M. omessa citazione dell imputato o assenza del suo difensore nei casi in cui è obbligatoria la presenza Nullità a regime intermedio Art. 180 partecipazione del P.M. al procedimento intervento, assistenza e rappresentanza dell imputato e delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante insanabili rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento rilevabili anche di ufficio, ma non possono essere più rilevate né dedotte dopo la sentenza di primo grado, ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo Nullità relative Art. 181 tutte le altre nullità sono dichiarate su eccezione di parte: le nullità relative alle indagini preliminari, all incidente probatorio e all udienza preliminare devono essere eccepite prima che in detta udienza sia pronunciata la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio, ovvero, se manca l udienza preliminare, subito dopo che è stato compiuto per la prima volta l accertamento della costituzione delle parti (art. 491/1). le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio e gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite subito dopo che è stato compiuto per la prima volta l accertamento della costituzione delle parti (art. 491/1). le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l impugnazione della sentenza. 78 Libro Secondo: Atti
Le nullità La nullità di un atto costituisce la sanzione conseguente alla violazione di una norma processuale, e presuppone la difformità dell atto rispetto al suo astratto modello processuale. Il principio della tassatività delle nullità (art. 177) non consente di individuare altre ipotesi oltre quelle indicate espressamente dal legislatore, cosicché rientrano nella categoria delle mere irregolarità tutte le altre difformità dal modello normativo, escluse le ipotesi che danno luogo ad inammissibilità ed inutilizzabilità. In relazione al tipo di fonte da cui promanano si distingue tra: nullità di ordine generale, previste dalla legge in via generale ed astratta, per tutti gli atti e casi in cui dovessero in concreto verificarsi; nullità assolute, che la legge prevede di volta in volta, con previsione specifica e particolare per determinati casi. Le nullità possono ricondursi a tre distinte categorie: le nullità assolute, che sono insanabili e rilevabili d ufficio in ogni stato e grado (art. 179), e cioè le nullità concernenti: le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi; l iniziativa del pubblico ministero nell esercizio dell azione penale; l omessa citazione dell imputato; l assenza del difensore dell imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza; le nullità di ordine generale «a regime intermedio», che sono rilevabili anche d ufficio, ma che si intendono sanate se non vengono dedotte o rilevate entro la deliberazione della sentenza (art. 180), e cioè le nullità inerenti: la partecipazione del pubblico ministero al procedimento; l intervento, l assistenza e la rappresentanza dell imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante; le nullità relative, che possono essere dichiarate dal giudice solo su eccezione della parte interessata (artt.181 e 182). Per le nullità «a regime intermedio» e per quelle relative, a differenza che per le nullità assolute, il legislatore ha previsto limiti alla loro deducibilità (art. 182) e ipotesi di sanatoria (artt.183 e184). La nullità, per poter spiegare i suoi effetti invalidanti, deve essere dichiarata: il giudice, nell adottare il provvedimento, dispone la rinnovazione dell atto nullo, qualora sia necessaria e possibile (art. 158, comma 2). Se non è dichiarata, la nullità, anche se assoluta, non invalida il procedimento, che prosegue fino alla sua conclusione. Il passaggio in giudicato della sentenza sana anche le nullità assolute. Libro Secondo: Atti 79
Tavola 31 Oggetto della prova Art. 187 sono oggetto di prova i fatti relativi: all imputazione alla punibilità alla determinazione della pena o della misura di sicurezza all applicazione di norme processuali alla responsabilità civile Diritto alla prova Art. 190 Il giudice con ordinanza ammette le prove richieste dalle parti, a meno che non siano: vietate dalla legge manifestamente superflue manifestamente irrilevanti La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d ufficio Prove illegittimamente acquisite Art. 191 Valutazione della prova Art. 192 l inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento motivazione sui risultati acquisiti e i criteri adottati gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti le dichiarazioni del coimputato e dell imputato in procedimento connesso devono essere valutate unitamente ad altri elementi 80 Libro Terzo: Prove
Le condizioni di procedibilità In taluni casi la legge condiziona l esercizio dell azione penale o la sua prosecuzione a specifiche manifestazioni di volontà promananti da soggetti diversi dal pubblico ministero, titolare dell azione stessa: sono queste le condizioni di procedibilità. La querela è una manifestazione di volontà diretta ad ottenere la punizione del colpevole ed assume rilevanza nei soli casi in cui la legge penale subordina la punibilità del reato alla volontà dell offeso (reati procedibili a querela). La querela, proponibile per iscritto o in forma orale, deve contenere la descrizione del fatto, l indicazione dell autore di esso (se noto) e degli eventuali testimoni (art. 337). Il termine per la proposizione è di tre mesi dalla notizia del fatto di reato (art. 124 c.p.). In quanto disponibile, la querela può essere rimessa (art. 340) ovvero rinunciata (art. 339). L istanza è una condizione di procedibilità analoga alla querela, tanto che la sua proposizione segue le forme di quest ultima (art. 341). L istanza di procedimento consiste nella domanda con la quale il privato, persona offesa, chiede che si proceda contro i responsabili di taluni delitti commessi all estero da stranieri o da cittadini (artt. 9 e 10 c.p.), i quali, se commessi nel territorio dello Stato, sarebbero stati perseguibili d ufficio. A differenza della querela, l istanza non è revocabile. La richiesta di procedimento consiste anch essa in una manifestazione di volontà punitiva imposta dalla natura del reato ovvero da ragioni di opportunità politica. In particolare, occorre la richiesta del Ministro della giustizia affinché il pubblico ministero possa promuovere l azione penale per i delitti in danno del Presidente della Repubblica e per taluni delitti politici o comuni commessi all estero dal cittadino o dallo straniero (artt. 8, 9, 10 e 127 c.p.). La pubblica Autorità (Ministro della giustizia) redige richiesta scritta, fatta pervenire direttamente al pubblico ministero, entro tre mesi dalla notizia del fatto. Infine, l autorizzazione a procedere costituisce una condizione di promuovibilità o di proseguibilità dell azione penale, nel senso che, a seconda dei casi, può intervenire a rimuovere un ostacolo iniziale od uno sopravvenuto all esercizio della pretesa punitiva. La richiesta di autorizzazione va formulata dal pubblico ministero entro trenta giorni dalla iscrizione della notizia di reato; le Autorità preposte a concedere l autorizzazione sono le singole Camere (per i reati commessi dal Presidente del Consiglio o dai singoli ministri), la Corte costituzionale (per i procedimenti a carico dei propri membri), il Ministro della giustizia (per la procedibilità di determinati reati). In mancanza di autorizzazione, non possono compiersi gli atti specificamente indicati dall articolo 343, comma 2, che sono consentiti, invece, se la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell articolo 380 (per i quali l arresto è obbligatorio). L autorizzazione concessa è irrevocabile (art. 343, co. 5). Libro Quinto: Indagini preliminari e Udienza preliminare 109
Tavola 42 Polizia giudiziaria Riferisce senza ritardo con l informativa: il fatto gli elementi raccolti le fonti di prova le generalità dell indagato Art. 347 In casi particolari o urgenti riferisce entro 48 ore o immediatamente Assicura le fonti di prova Art. 348 Perquisizioni Art. 352 Assume sommarie informazioni dall indagato Art. 350 Sequestro Art. 354 Pubblico Ministero Convalida I verbali vengono trasmessi entro 48 ore al P.M. che li convalida nelle successive 48 ore Richiesta di riesame 110 Libro Quinto: Indagini preliminari e Udienza preliminare
L attività della polizia giudiziaria Acquisita la notizia di reato (art. 330), la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione (art. 347). Comunica, inoltre, il giorno e l ora in cui è stata acquisita la notizia di reato e, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell atto. Se si tratta di delitti particolarmente gravi (quelli di cui all articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Se manca una condizione di procedibilità, la documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria è trasmessa al pubblico ministero solo se questi ne fa richiesta (art. 112 att. c.p.p.). Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le sue attività investigative (art. 55), raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Al tal fine procede: alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Dopo l intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell articolo 370 e tutte le attività di indagine che sono necessarie per accertare i reati. Quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee, le quali non possono rifiutare la propria opera. Alla polizia giudiziaria è consentito di procedere agli accertamenti urgenti (art. 354); nei casi di particolare necessità ed urgenza possono procedere, oltre che gli ufficiali di polizia giudiziaria, anche i semplici agenti (art. 113 att. c.p.p.). La polizia giudiziaria può assumere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, a meno che sia in stato di arresto o di fermo (art. 350). Libro Quinto: Indagini preliminari e Udienza preliminare 111
Tavola 43 Pubblico Ministero Indagini collegate Art. 371 Svolge personalmente o avvalendosi della polizia giudiziaria (art. 370), ogni attività necessaria alle determinazioni sull azione penale, e svolge anche accertamenti a favore dell indagato Art. 358 Consulenti tecnici Art. 359 Prelievo campioni biologici Art. 359bis Accertamenti tecnici non ripetibili Art. 360 Indagato Riserva di incidente probatorio Individuazioni Art. 361 Informazioni Art. 362 Chiusura delle indagini preliminari Richiede l archiviazione Artt. 405/1bis, 408 e 411 Avviso all indagato Art. 415bis G.I.P. Esercita l azione penale Art. 405 richiesta di rinvio a giudizio viene formulata l imputazione per: l applicazione della pena concordata il giudizio direttissimo il giudizio immediato il procedimento per decreto 112 Libro Quinto: Indagini preliminari e Udienza preliminare