Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Documenti analoghi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. L.D. IMMOBILIARE S.R.L.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. legale rappresentante pro tempore, e. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contro nei confronti di e con l'intervento di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. - Presi:lente Soz ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE. - Presidente - - Relatore - SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

- controlicorrente - avverso la sentenza n. 920/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del , depositata il 13/10/2010; udita la relazione dell

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NK)ME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. LOREDANA NAllICONE - Consigliere - SENTENZA. elettivamente domiciliati in ROMA,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

118394/16 REPUBBLICA ITALIANA

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

SENTENZA. PACE& PACIFICI, rappresentato e difeso dall'avvocato HANS LUNGER;

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass. 9617/2014. Cartella esattoriale: i rimedi esperibili

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Civile Sent. Sez. 5 Num Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 03/11/2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA. D'ANGELO Avv. Sebastiano, rappresentato e difeso da se medesimo. e, in forza di procura speciale a margine del ricorso,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

contro per l'annullamento

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contro nei confronti di per l'annullamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 aprile 20 maggio 2016, n Presidente Nappi Relatore Di Virgilio. Svolgimento del processo

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

/ /16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. 56 presso il cui studio in ROMA, VIA ASIAGO 9, è

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale

MANZLO; controricorrente - avverso la sentenza n. 284/2009 della CORTE D'APPELLO di MANO, depositata il 28/01/2009; udita la relazione della causa svo

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V

Si può procedere autonomamente alla registrazione di una telefonata senza bisogno di una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Transcript:

Civile Sent. Sez. U Num. 24739 Anno 2016 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: NAPPI ANIELLO Data pubblicazione: 05/12/2016 sul ricorso proposto da SENTENZA Marco Mazzi, domiciliato in Roma, via Ugo de Caro- lis 181, presso l'avv. Gianni Dell'Aiuto, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale allegata - ricorrente - Contro

2 Consiglio dell'ordine degli avvocati di Siena, Consiglio Nazionale Forense, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; - intimati - avverso la sentenza n. 125/2015 del Consiglio nazionale forense, depositata il 23 luglio 2015 Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi udito il difensore del ricorrente, avv. Dell'Aiuto Udite le conclusioni del P.M., dr. Luigi Salvato, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Con la sentenza impugnata il Consiglio nazionale forense ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. Marco Mazzi avverso la decisione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Siena che gli aveva irrogato la sanzione della censura per violazione degli obblighi formativi. Ha ritenuto il Consiglio nazionale forense che il ricorso dell'avv. Marco Mazzi fosse tardivo e che non potesse essere accolta la richiesta di rimessione in termini, giustificata dal ricorrente con

3 difficoltà economiche inidonee a determinare un impedimento assoluto. Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense, l'avv. Marco Mazzi ha chiesto la sospensione della decisione impugnata, deducendo che la sanzione irrogatagli gli prelude l'esercizio dell'attività di difensore d'ufficio, unica sua possibile fonte attuale di reddito; ma la richiesta è stata rigettata da questa corte con ordinanza n. 10926/2016, depositata il 26 maggio 2016. A sostegno del ricorso per cassazione l'avv. Marco Mazzi deduce due motivi d'impugnazione, mentre non hanno spiegato difese gli intimati. Motivi della decisione 1. Il ricorso è stato inammissibilmente proposto anche contro il Consiglio Nazionale Forense, che non è parte ma giudice nel presente giudizio. Va pertanto esaminato solo in quanto proposto nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Siena. Con il primo motivo il ricorrente censura la mancata restituzione nei termini per proporre impugnazione, lamentando che sia stata erroneamente disconosciuta la forza maggiore che gli ha impedito la

4 tempestiva impugnazione decisione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Siena. Il motivo è inammissibile. Infatti il ricorrente non ha neppure allegato le specifiche ragioni per cui le sue condizioni reddituali gli abbiano precluso una tempestiva impugnazione. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di difesa per non essere stato convocato dal Consiglio nazionale forense per l'udienza in cui fu decisa la sua impugnazione. Il motivo è infondato, perché l'avviso dell'udienza fu notificato al ricorrente presso il Consiglio nazionale forense, non essendo stata possibile la notifica presso il domicilio eletto. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, «nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l'elezione di domi- cilio priva di effetti, a norma degli artt. 336, capoverso c.p.c. e 60, terzo comma R.D. n. 37 del 1934, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio nazionale forense» (Cass., sez. un., 13 novembre 1997, n. 11220, m. 509834).

5 Non c'è pronuncia sulle spese in mancanza di difese degli intimati. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio nazionale forense, rigetta il ricorso nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Siena. Ai sensi dell'art. 13 comma l quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, 8 novembre 2016