Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) MODIFICHE IN VIGORE DALL I. I. 2012

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Le recentissime modifiche al Codice di procedura civile in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile (art. 25, l. 12 novembre 2011, n. 183) Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) MODIFICHE IN VIGORE DALL I. I. 2012 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»; b) all articolo 133, il terzo comma è abrogato; c) all articolo 134, il terzo comma è abrogato; d) all articolo 136: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronicacertificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all ufficiale giudiziario per la notifica»; 3) il quarto comma è abrogato; e) all articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a: «l indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse; f) all articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a mezzo telefax» sino a: «l indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse; certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all ufficiale giudiziario per la notifica»;

3) il quarto comma è abrogato; e) all articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a: «l indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse; f) all articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a mezzo telefax» sino a: «l indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse; g) all articolo 183, il decimo comma è abrogato; h) all articolo 250, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l invio di copia dell atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»; i) all articolo 366: 1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha indicato l indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»; 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell articolo 136, secondo e terzo comma.»; g) all articolo 183, il decimo comma è abrogato; h) all articolo 250, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l invio di copia dell atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»; i) all articolo 366: 1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha indicato l indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»; 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell articolo 136, secondo e terzo comma.»;

l) all articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»; 2. Alle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da: «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»; b) all articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli». 3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»; b) all articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all articolo 8»; c) all articolo 4: 1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono inserite le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»; 2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono soppresse; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l originale e la copia dell atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»; d) all articolo 5: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nella notificazione di cui all articolo 4 l atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;

2) al comma 2, al primo periodo è premesso il seguente: «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell articolo 4, comma 2, l atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»; 3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2». 4. All articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L omessa pubblicazione dell elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell ordine inadempiente». 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. COMMENTO: La stagione di riforme volte a promuovere sempre più il c.d. processo civile telematico non si ferma e trova nuove occasione di esprimersi anche nell ambito della recente legge di stabilità per l anno 2012 (l. n. 183 del 12 novembre 2011), che ha inciso in modo significativo su numerose disposizioni del Codice di rito in tema di comunicazioni e notificazioni. Come è noto, in linea generale, giusta la lettera dell art. 136 c.p.c. nella sua formulazione originaria, le comunicazioni erano eseguite con il biglietto di cancelleria, che il cancelliere poteva consegnare direttamente al destinatario, il quale ne doveva rilasciare ricevuta, ovvero poteva essere trasmesso all ufficiale giudiziario per la notifica. Tale disposizione era stata innovata nel 2005, con la legge n. 263, mediante la quale è stata introdotta, per la prima volta, la possibilità di eseguire le comunicazioni anche con telefax o posta elettronica. La legge n. 24/2010 aveva, quindi, introdotto l art. 149 bis c.p.c., in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la quale poteva essere eseguita facoltativamente, se non è fatto espresso divieto dalla legge. Nell estate appena trascorsa, in virtù del D.l. 138/2011 (convertito nella legge n. 148/2011), l utilizzo della posta elettronica o del fax è stato previsto come obbligatorio per tutte le comunicazioni aventi come destinatarie le parti (art. 136, co. 3, c.p.c.), con conseguente cessazione della possibilità di eventualmente optare, con esclusivo riferimento alle comunicazioni alle parti, per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario. La medesima legge, al fine di realizzare tale obiettivo, aveva introdotto anche l obbligo per il difensore di indicare nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oltre al proprio numero di fax. Con la legge di stabilità, all art. 25 qui in commento il legislatore ha colto l occasione per introdurre una serie di ulteriori modifiche al Codice di rito, con il chiaro intento di portare ad ulteriore compimento la riforma in atto in tema di processo civile telematico.

Le linee direttrici lungo le quali si è mossa tale recentissima riforma sono essenzialmente due. In primo luogo, trattasi di un complesso di innovazioni legislative che hanno l obiettivo di rendere prioritario l utilizzo della posta elettronica certificata, relegando l impiego del fax e delle tradizionali notifiche/comunicazioni mediante ufficiale giudiziario solo ad un ruolo residuale, che tuttavia ritorna possibile, in funzione sussidiaria, ogni volta che non sia possibile procedere con la p.e.c. L altra novità della riforma è, invece, costituta dall estensione dell utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni anche a soggetti diversi rispetto alle parti, ogni volta che ciò sia realizzabile. Per rendersene conto, è sufficiente passare in rassegna le innovazioni più significative apportate dalla legge di stabilità. Innanzi tutto, occorre partire dall art. 125, co. 1, c.p.c., in seno al quale è stato precisato che negli atti deve essere indicata la specifica casella di posta elettronica certificata comunicata da ciascun avvocato al proprio ordine. Detta modifica normativa deve essere letta in combinato disposto con quella introdotta nell art. 136 c.p.c., il quale attualmente postula che la comunicazione del biglietto di cancelleria secondo le modalità tradizionali rimane una mera ipotesi residuale, per il caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile servirsi della posta elettronica certificata. In conseguenza di tale modifica, sono stati abrogati anche gli artt. 133, co. 3, 134, co. 3, 170, co. 4, dal secondo periodo fino alla fine ed art. 183, co. 10, c.p.c. In conformità a quanto previsto, in via generale, dall art. 136 c.p.c., anche con riferimento al ricorso per cassazione è stato, poi, disposto che le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 c.p.c. sono effettuate ai sensi dell articolo 136 c.p.c., secondo e terzo comma, come modificato dalla l. n. 183/2011 (v. art. 366, co. 4, c.p.c. riformato); si noti, in argomento, che accanto al caso di omessa elezione di domicilio in Roma, ai fini dell esecuzione delle notificazioni in cancelleria, è stata aggiunta anche l ipotesi di mancata indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (art. 366, co. 2, c.p.c.). Tra gli esempi più importanti di estensione dell impiego della posta elettronica certificata anche a soggetti diversi dalle parti, si può menzionare l art. 250 c.p.c., nel suo testo novellato, a mente del quale l intimazione al testimone può essere effettuata dal difensore attraverso l invio di copia dell atto a mezzo posta elettronica certificata, oltre che attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax. Condividono lo stesso spirito anche alcune riforme apportate in campo di esecuzione forzata: il nuovo sesto comma dell art. 518 c.p.c., ad esempio, prevede ora che, successivamente al pignoramento, l ufficiale giudiziario trasmetta copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono innanzi tutto a mezzo posta elettronica certificata e, solo quando ciò non sia possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria (da notare, al riguardo, un refuso nell art. 25, co. 1, lett. l della legge di stabilità, nella parte in cui si enuncia che il nuovo testo sostituisce l art. 518, co. 6, secondo periodo: si tratta, invece e con tutta evidenza, del terzo periodo della medesima disposizione). Si collocano nel solco di tali innovazioni anche le modifiche disposte con riferimento gli artt. 173 bis, co. 3 e 173 quinquies att. c.p.c., in tema di esecuzione forzata

immobiliare, rispetto alle quali è stato previsto che la relazione di stima dell immobile e la presentazione delle offerte debbano essere inviate a mezzo posta elettronica certificata, mentre l impiego di altri mezzi quali il telefax o la posta ordinaria sono solo residuali. Infine, l impiego della p.e.c. è stato esteso anche alla notifica in proprio da parte degli avvocati disciplinata della legge n. 53/1994: la posta elettronica certificata potrà essere utilizzata in aggiunta alla consueta modalità di notificazione a mezzo posta ovvero diretta, se compiuta tra avvocati, procedendo con le modalità previste dall articolo 149-bis del codice di procedura civile (notificazione a mezzo posta elettronica, introdotta dalla l. n. 24/2010), in quanto compatibili. Tale innovazione va di pari passo con l altra recente novità legislativa che ha reso obbligatoria la p.e.c. anche per imprese, p.a., e professionisti (decreto c.d. anticrisi, n. 185/2009, convertito con l. n. 2/2009); e, proprio in tale prospettiva, si comprende il motivo per cui la legge di stabilità ha enunciato che la notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi di cui alla menzionata l. n. 2/2009. La legge di stabilità in punto, prevede che chi non procederà a pubblicare detti elenchi ovvero si rifiuterà di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati necessari, potrà andare incontro a sanzioni molto serie: si va dall integrazione di un motivo di scioglimento sino al possibile commissariamento del collegio o dell ordine inadempiente. La posta elettronica certificata potrà essere utilizzata, ai sensi della l. n. 53/1994, non soltanto per la notificazione di atti civili, ma anche amministrativi e stragiudiziali.