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RE.TE. Imprese Italia ha lanciato la proposta dell organizzazione, in stretta collaborazione con il Ministero dell Ambiente, di una Giornata dedicata alla utilizzazione concreta del SISTRI, in occasione della quale gli operatori (Associazioni delegate, imprese di produzione, trasporto e gestione) siano invitati ad effettuare le operazioni di compilazione ed invio delle schede e a monitorare la risposta del sistema: ciò per mettere realmente alla prova il Sistri, consentendo la concreta possibilità di recepire indicazioni operative sulle eventuali, ultime, criticità. Si vorrebbe, cioè, effettuare un test oggettivo sul campo, prima della decorrenza ufficiale (1 giugno 2011) degli obblighi. Il Ministero era stato invitato da RE.TE. Imprese, di intesa con altre Confederazioni della Piccola e Media Impresa, a patrocinare l iniziativa ed organizzare un Nucleo di regia per la progettazione e la organizzazione della giornata Sistri (cosiddetto Click day ), in modo da porre le basi più solide alla riuscita del progetto. Il Ministero, con propria lettera di risposta alla nota di RE.TE. Imprese, ha offerto il proprio patrocinio morale all iniziativa. Le Organizzazioni, senza completamente abbandonare l intenzione di coinvolgere maggiormente il Ministero, si stanno comunque attrezzando per la migliore riuscita del progetto, da realizzare in una giornata individuabile tendenzialmente intorno alla prima settimana di maggio. Nelle prossime settimane Vi daremo informazioni circa l ufficializzazione dell iniziativa e le sue modalità. Nel frattempo focalizziamo l attenzione su una serie di argomenti, attinenti il sistema SISTRI, sebbene noti ai soggetti interessati per esserne stata data evidenza direttamente sul sito www.sistri.it. Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali,Turistiche e dei Servizi 00184 Roma via Nazionale, 60 Tel. 0647251 Fax 4817211

2 Iscrizione al SISTRI delle Associazioni cui le imprese possono delegare gli adempimenti e relative procedure Con circolare dello scrivente Ufficio del 2.12.2010, avevamo comunicato la pubblicazione sul sito del SISTRI della Procedura per gli adempimenti degli obblighi relativi al SISTRI attraverso le Organizzazioni di categoria, descrivendone le modalità. Ricordiamo che l art 7, comma 1, del DM 17 dicembre 2009 stabilisce una procedura semplificata in ordine agli adempimenti degli obblighi relativi al SISTRI tramite le Organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali o società di servizi di diretta emanazione. I seguenti soggetti: imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all art 212, comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; soggetti la cui produzione annua di rifiuti pericolosi non eccede le 4 tonnellate, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all art 2135 del codice civile; soggetti (ovviamente tenuti all iscrizione al SISTRI) la cui produzione annua di rifiuti non pericolosi non eccede le 20 tonnellate; soggetti di cui all art. 1, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 che aderiscono volontariamente al SISTRI; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all articolo 184, comma 3, lettere c) e d) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c. rifiuti da lavorazioni industriali; d. rifiuti da lavorazioni artigianali) che non hanno più di 10 dipendenti; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all art 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs 3 aprile 2006 n 152 diversi dai soggetti già tenuti ad aderire in base all art 3, comma 1 lett. b); imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; una volta iscritti al SISTRI, possono adempiere agli obblighi relativi tramite delega alle seguenti strutture: a) Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali; b) società di servizi di diretta emanazione delle medesime. La delega, redatta in carta semplice secondo il modello appositamente predisposto e scaricabili dal sito del SISTRI, deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto delegante. La firma può essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante dell impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, con la quale attesta di aver attribuito all Associazione imprenditoriale od alla società di servizi di diretta emanazione della stessa l incarico di adempiere, per proprio conto, agli adempimenti di cui al DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

3 Le Associazioni imprenditoriali e le società di servizi, come sopra individuate, provvedono alla compilazione delle schede Sistri dei soggetti deleganti secondo le modalità e le tempistiche indicate nella legislazione vigente. La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI resta a carico del soggetto delegante, il quale è tenuto a conservare il registro cronologico e le schede di movimentazione per almeno 3 anni presso la propria sede o presso l Associazione imprenditoriale delegata o sua società di servizi. Il materiale archiviato va tenuto a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell autorità di controllo che ne faccia richiesta. Alcune Confesercenti territoriali e/o società di diretta emanazione, successivamente alla pubblicazione della procedura, hanno provveduto all iscrizione per assistere le imprese che, avendone diritto, intendano delegare l Organizzazione all effettuazione degli adempimenti. Occorreva poi, ovviamente, raccogliere i nominativi delle imprese deleganti su apposita modulistica, allo scopo di ricevere i dispositivi elettronici configurati con le credenziali relative a dette imprese. Nel frattempo, il SISTRI ha apportato alcune modifiche alla procedura, che ora prevede gli adempimenti sotto riportati. <<Per espletare gli adempimenti del SISTRI per conto dei soggetti deleganti, le Associazioni imprenditoriali si iscrivono al SISTRI attraverso la compilazione del modulo di iscrizione, in modalità web, o iscrivono, sempre le associazioni imprenditoriali, le società di servizi di loro diretta emanazione, nella medesima modalità. In questa seconda ipotesi nella sezione 1.4 del modulo di iscrizione dovrà essere indicata, come persona da contattare, un soggetto dell Associazione di riferimento. Per le Associazioni imprenditoriali o società di servizi di diretta emanazione che già avessero presentato domanda di iscrizione, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 17 dicembre 2009, il SISTRI provvede a richiedere le informazioni aggiuntive previste dalla presente procedura. Il SISTRI, non appena ricevuta la richiesta di iscrizione, trasmette direttamente al soggetto che dovrà svolgere i servizi (Associazione o società di servizi, ed in quest ultimo caso, per conoscenza, anche all associazione di appartenenza) il numero di pratica assegnato. Una volta acquisito il numero di pratica, i soggetti interessati provvedono al versamento del contributo annuo dovuto per ciascuna unità locale con le modalità indicate nel D.M. 17 dicembre 2009. Con il versamento del contributo previsto, l Associazione o la società di servizi avrà diritto fino a tre dispositivi USB multimpresa. Nel caso in cui l associazione o la società di servizi avesse esigenza di dispositivi aggiuntivi potrà richiederli, così come previsto nell Allegato IA del Testo Unico SISTRI, pagando un contributo pari a 40 euro cadauno, da versare per due annualità successive a partire dal momento della richiesta. I dispositivi aggiuntivi possono essere richiesti anche successivamente alla fase iniziale di iscrizione, inviando apposita istanza tramite posta elettronica all indirizzo SISTRI associazioni@sistri.it e provvedendo al versamento del previsto contributo. La ricevuta di avvenuto pagamento va allegata alla richiesta. L Associazione o la società di servizi subito dopo provvederà ad inviare al SISTRI l elenco delle imprese deleganti, con il rispettivo numero di pratica, mediante la compilazione del Modulo disponibile sul sito del Portale SISTRI (www.sistri.it). Con riferimento alle domande di iscrizione già inoltrate, le Associazioni o loro società di servizi sono tenute ad inviare al SISTRI le informazioni aggiuntive richieste dalla procedura, con particolare riferimento alle user-id di uno dei delegati afferenti all unità locale, quanto

4 prima possibile e comunque, al massimo, entro il 22 aprile, utilizzando sempre il Modulo A allegato alla presente procedura. In assenza di dette informazioni si procederà all annullamento della richiesta di iscrizione presentata. Il SISTRI, sulla base della documentazione presentata, una volta verificata la correttezza del pagamento effettuato, provvede alla configurazione dei dispositivi elettronici USB secondo i dati segnalati. Il SISTRI, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, comunicherà all Associazione imprenditoriale l avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all operatività e provvederà a inviare i dispositivi direttamente all Associazione o alla società di servizi.>> Aggiornamento dei software Dal 23 marzo u.s., sul sito www.sistri.it, nella Sezione Manuali e Guide, è stato pubblicato il documento: Guida per l'aggiornamento del software del browser sistri (versione 2.0.2, del 21 marzo 2011). Per aggiornare il Browser SISTRI occorrerà procedere come descritto nei passi ivi illustrati. Il 15 marzo era stato invece pubblicato il documento inerente l aggiornamento del software del dispositivo USB, appositamente realizzato per il miglioramento dell'utilizzo del Sistema SISTRI, ciò che dovrebbe comportare la velocizzazione della procedura di accesso ed in particolare del processo di firma; la semplificazione della procedura per la configurazione delle impostazioni di rete; l ottimizzazione dell'interfaccia grafica ed il miglioramento delle funzionalità di navigazione. Le informazioni relative alla procedura di aggiornamento del dispositivo USB e la descrizione delle funzionalità del nuovo software sono contenute nella Guida per l'aggiornamento del software del dispositivo USB, disponibile nella sezione Documenti - Manuali e Guide. 2010 È stata messa on-line l'applicazione per la compilazione dei modelli 2010, mediante i quali dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2011 l apposita dichiarazione relativa al periodo 1 gennaio 2010 31 dicembre 2010, ai sensi dell articolo 12 del D.M. 17.12.2009, così come modificato dal D.M. 22.12.2010. L uso dei modelli è stato previsto dalla Circolare del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3.3.2011, recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27.04.2010 e all art. 12 del Dm 17.12.2009, come modificato con Dm 22.12.2010. La dichiarazione, come è noto, dovrà essere presentata da: Produttori iniziali di rifiuti - pericolosi; - non pericolosi di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n 152/2006 con più di 10 dipendenti (c. rifiuti da lavorazioni industriali; d. rifiuti da lavorazioni artigianali; g. rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi)

5 Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale () di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 7. I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l obbligo di presentazione. La sarà effettuata entro la data prevista accedendo all applicazione unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nell area riservata SISTRI, e compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI, con l inserimento delle informazioni come meglio descritte nella Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della 2010 (sul sito www.sistri.it). Al fine di evitare errori frequenti, nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) dovrà essere indicato l impianto di destinazione e non il trasportatore. Si ricorda al riguardo che, essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione, l informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte. La circolare 3.3.2011 rammenta che, a seguito dell'introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 264-bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del Modello Unico di ambientale () di cui al DPCM 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI. Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dal 1 giugno 2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il, l'obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni. I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall'anno 2010. Le informazioni relative all'anno 2010 devono essere comunicate, secondo le modalità illustrate dalla circolare, entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1.1.2011-31.5.2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011. Le informazioni da comunicare sono riferite dunque anche al periodo cosiddetto del "doppio binario", nel quale è stato mantenuto l'obbligo di tenuta del registro di carico e

6 scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006. I soggetti che operano nel settore dei veicoli a fine vita devono invece presentare, entro il 30 aprile 2011, il relativo al 2010, dal momento che l'abrogazione del relativo capitolo 2 del DPCM 27 aprile 2010, disposta al comma 1, lettera b) del citato articolo 264 bis, spiega effetto a partire dalla dichiarazione relativa al 2011. Pertanto, i predetti soggetti presenteranno il di cui al DPCM 27 aprile 2010 per la dichiarazione 2010, mentre per il periodo dell'anno 2011 antecedente l'entrata a regime del SISTRI (1 gennaio- 31 maggio) dovranno presentare la dichiarazione SISTRI di cui all'articolo 12 del DM 17 dicembre 2009. In considerazione della limitatezza dell'arco temporale di riferimento e della non ripetibilità dell'adempimento della dichiarazione SISTRI, che riguarda unicamente il 2010 e parte del 2011, il Ministero ha ritenuto opportuno agevolare i soggetti tenuti al suo espletamento utilizzando, nelle parti pertinenti, la medesima modulistica che era riportata nel DPCM 27 aprile 2010. La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell'interessato: - Compilando in via telematica gli appositi modelli pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure - Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del di cui alla legge n. 70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta. Le Camere di commercio provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al SISTRI e all'ispra, deputato all'elaborazione dei dati nell'ambito del Catasto dei rifiuti. Tabella sintetica SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL SULLA BASE DELLA PREVIGENTE NORMATIVA ADEMPIMENTO PERIODO DI RIFERIMENTO Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti Nessuna dichiarazione A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010 Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati Nessuna dichiarazione SISTRI Nessuna dichiarazione A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010 relativa al 2010 e al periodo 1 gennaio-31 maggio 2011

7 Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. Soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti Comuni o loro consorzi e comunità montane Comuni della regione Campania e comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI SISTRI SISTRI relativa al 2010 e al periodo 1 gennaio-31 maggio 2011 (Capitolo 2- Veicoli fuori uso) per il 2010. SISTRI relativa al periodo 1 gennaio-31 maggio 2011 (Capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il 2010 relativa al 2010 e al periodo 1 gennaio-31 maggio 2011 A decorrere dal secondo semestre 2011 le informazioni da rendere sono solo quelle relative ai costi di cui all'articolo 189, comma 5, lettera d) del d.lgs n. 152/2006 Pagamento contributo SISTRI Si conferma, la scadenza per il pagamento dei contributi annuali al 30 aprile 2011. La misura, come già comunicato da questo Ufficio con nota n. 4256, del 28 gennaio u.s., sarà inserita nel decreto con cui si provvederà all approvazione del Testo Unico Sistri, che attende di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale; come abbiamo fatto presente con la menzionata nota, le Confederazioni hanno espresso l opportunità di una riparametrazione dell entità del contributo, dal momento che il Sistri praticamente non è stato operativo per tutto il 2010;

ricordiamo anche che su tale richiesta il Ministero, con propria nota, ha specificato che il problema sarà sottoposto all attenzione del Ministro e, qualora dovessero emergere differenze tra entrate e uscite del SISTRI registrate nel corso del 2010, le eventuali partite attive potrebbero essere destinate alla riduzione dei contributi per le piccole imprese. In ogni caso, per ora non vi sono riscontri che ci consentano di poter escludere l obbligo del pagamento entro la scadenza prevista. 8