LE NOVITÁ FISCALI DEL PERIODO



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LE NOVITÁ FISCALI DEL PERIODO a cura di Antonio Gigliotti OSRA lo sa,... OSRA lo fa! Soluzioni Software per: Studi Professionali, Aziende e Associazioni di Categoria. OSRA Adriatica S.r.l. Via del Commercio n. 3 63100 ASCOLI PICENO Tel. 0736-343677 r/a Fax 0736-343679 Web: http://www.osra-adriatica.it Contatti & Informazioni: Commerciale: Assistenza Studi-Aziende: Assistenza Paghe & Stipendi: info@osra-adriatica.it commerciale@osra-adriatica.it studioazienda@osra-adriatica.it paghe@osra-adriatica.it

Sommario 1. Acconto Iva 2013... 1 1.1. Premessa... 1 1.2. I soggetti obbligati... 1 1.3. I soggetti esonerati... 2 1.4. Le tre modalità di calcolo dell acconto... 2 1.5. Il metodo storico... 3 1.6. Base di calcolo... 3 1.7. Casi particolari... 5 1.8. Metodo previsionale... 7 1.9. Metodo delle operazioni effettuate o analitico... 8 1.10. Casi particolari... 9 1.11. Il versamento dell acconto Iva... 9 1.12. Sanzioni... 10 1.13. Scomputo dell acconto... 11 1.14. Le sanzioni penali... 11 1.15. Le caratteristiche del reato... 13 2. Gli acconti per le imposte dirette... 19 2.1. Premessa... 19 2.2. I termini di versamento e i soggetti obbligati... 19 2.3. Il calcolo... 21 2.4. Cedolare secca... 24 2.5. Esempi... 25 2.6. Rideterminazione acconto... 26 2.6.1. Deducibilità spese autoveicoli... 26 2.6.2. Deduzione forfetaria distributore carburante... 28 2.6.3. Detassazione redditi di lavoro frontalieri... 28 2.6.4. Rivalutazione redditi domenicale agrario... 29 3. Comunicazione beni ai soci... 31

3.1. Comunicazione beni d impresa in uso ai soci/familiari... 31 3.1.1. Evoluzione normativa e prassi... 31 3.1.2. La norma: art.2, DL 138/2011... 32 3.1.3. Provv. n.166485 del 16 novembre 2011... 33 3.1.4. Provvedimenti del 02 agosto 2013 e le semplificazioni apportate. n.166485 del 16 novembre 2011... 34 3.1.5. La comunicazione dei beni: ambito soggettivo... 36 3.1.6. Il valore normale del diritto d uso e il reddito diverso... 39 3.1.7. La concessione in uso dell autoveicolo... 40 3.1.8. La concessione in uso dell immobile... 48 3.1.9. I beni utilizzati dalla ditta individuale... 50 3.1.10. La compilazione del modello... 50 3.1.11. Sanzioni... 56 3.2. Comunicazione finanziamenti /capitalizzazioni... 57 3.2.1. Evoluzione normativa e prassi... 57 3.2.2. Le semplificazioni del Provv. del 02.08.2013... 58 3.2.3. Ambito soggettivo e oggettivo... 59 3.2.4. Finanziamenti effettuati da amministratori soci e/o non soci... 62 3.2.5. I dubbi ancora aperti... 64 3.2.6. La compilazione della comunicazione... 65 3.2.7. Sanzioni... 66 3.2.8. Sintesi... 66 4. Il nuovo redditometro... 72 4.1. Nuovo redditometro: la circolare dell Agenzia delle Entrate... 72 4.2. Selezione del contribuente e attività istruttoria... 82 4.3. Accertamento con adesione... 87 4.4. Sintesi: il redditometro in 5 passaggi... 91

Acconto IVA 2013 1. Acconto Iva 2013 1.1. Premessa I l versamento dell acconto IVA, previsto dall art. 6 della Legge n. 405/1990 (Finanziaria 1991), costituisce, come chiarito nella Circolare n. 52/E del 3/12/1991: un anticipo del versamento d imposta relativo all esercizio in corso (2013), dovuto dai soggetti obbligati agli adempimenti di liquidazione e versamento periodico dell IVA, in particolare, dai soggetti che effettuano: liquidazioni e versamenti mensili dell IVA ex art. 1, D.P.R. n. 100/1998; liquidazioni e versamenti trimestrali dell IVA ex art. 7, D.P.R. n. 542/1999 e art. 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972. VERSAMENTO ACCONTO IVA anticipo del versamento d imposta relativo all esercizio in corso (2013) 1.2. I soggetti obbligati Sono tenuti, in particolare, al versamento dell acconto IVA: i contribuenti titolari di partita IVA tenuti alla liquidazione e al versamento periodico dell IVA (mensile o trimestrale) che rispondano ai seguenti requisiti soggettivi e oggettivi. SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA REQUISITI SOGGETTIVI il contribuente svolgeva già la sua attività nel periodo d imposta precedente (2012) e continua ancora a svolgerla nel periodo d imposta in corso (2013) REQUISITI OGGETTIVI il contribuente si trovava in una posizione debitoria nel mese di dicembre 2012 (per i mensili), ovvero, nell ultimo trimestre 2012 (per i trimestrali) e tale posizione debitoria persiste ancora nel 2013, per un ammontare superiore o uguale a 103,29. 1

Acconto IVA 2013 Si precisa che sono obbligati al versamento dell acconto IVA anche i contribuenti che, pur risiedendo all estero, si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972. 1.3. I soggetti esonerati Non devono versare, invece, l acconto IVA, i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni (C.M. n. 52 del 03.12.1991): inizio attività nel corso del 2013; cessazione di attività nel corso del 2013, precisamente: entro il 30.11.2013, se mensili; ovvero, entro il 30.09.2013, se trimestrali; senza che siano dovuti versamenti IVA rispettivamente per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), o per il IV trimestre (per i contribuenti trimestrali); contribuenti che nell ultima liquidazione periodica dell anno precedente (2012) hanno evidenziato un credito d imposta oppure un debito d imposta dal quale deriverebbe un acconto inferiore al minimo dovuto ( 103,29); contribuenti che hanno una base di riferimento, per il calcolo dell acconto, a credito (storico 2012 o presunto 2013); contribuenti che beneficiano del regime agevolato delle nuove iniziative produttive (c.d. ( forfettino, art. 13, Legge n. 388/2000); contribuenti che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L 6 luglio 2011 (regime dei minimi); contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, D.P.R. n. 633/1972); contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972); contribuenti che nell anno in corso (2013) hanno registrato to solo operazioni esenti o non imponibili. La liquidazione di dicembre 2012 (rigo VH12 della dichiarazione IVA 2013 relativa al 2012) di un contribuente mensile presenta il seguente saldo a credito: IVA a debito 18.500 IVA a credito 19.700 Saldo 1.200 (A credito) Il contribuente non è tenuto al versamento dell acconto per il mese di dicembre 2013. 1.4. Le tre modalità di calcolo dell acconto L acconto IVA può essere determinato applicando uno dei seguenti tre metodi: a) metodo storico; 2

Acconto IVA 2013 b) metodo previsionale; c) metodo delle operazioni effettuate o analitico (o metodo della pre-liquidazione ). METODO Storico Analitico o effettivo Previsionale DETERMINAZIONE Sulla base delle situazioni verificatesi l anno precedente ed indicata in IVA 2013 Sulla base delle operazioni annotate dal 1 al 20 dicembre 2013, per i contribuenti mensili, o dal 1 ottobre al 20 dicembre 2013, per i contribuenti trimestrali Sulla base dell Iva a debito (o a credito) che si presume di ottenere nel mese di dicembre 2013, per i contribuenti mensili, nel quarto trimestre 2013, per i contribuenti trimestrali Il contribuente ha la facoltà di scegliere la procedura di calcolo più conveniente, che sarà verosimilmente quella che darà luogo a minori oneri (contabili e/o di esborso finanziario). 1.5. Il metodo storico In base al metodo storico, l acconto IVA dovuto è pari al: 88% del versamento dovuto per l ultimo periodo di liquidazione dell anno precedente (al lordo dell acconto IVA precedente). Metodo storico 88% del versamento dovuto per l ultimo periodo di liquidazione dell anno precedente 1.6. Base di calcolo In particolare, la base di calcolo è data dall Iva a debito risultante: dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2012, per i contribuenti mensili; dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2012, per i contribuenti trimestrali speciali o per natura (art. 74, comma 4, DPR n. 633/1972); Si tratta di: enti ed imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all albo. 3

Acconto IVA 2013 Si definiscono speciali, in quanto, a essi è concessa la possibilità di effettuare le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti con cadenza trimestrale (anziché mensile), indipendentemente dal volume d affari e senza l applicazione della maggiorazione dell 1%. dalla dichiarazione annuale Iva/2013 relativa al 2012 per i contribuenti trimestrali ordinari (o per opzione ) di cui all art. 7, D.P.R. n. 542/1999. Sotto il profilo pratico, la base di calcolo su cui si applica la percentuale dell 88% è costituita dalla somma tra: l acconto IVA versato per il periodo d imposta 2012; ed il saldo IVA 2012. Periodicità della liquidazione METODO STORICO Base di calcolo Mod. IVA 2013 (anno 2012) Mensile Saldo a debito liquidazione dicembre 2012 VH12 Mensile posticipato Trimestrale speciale Saldo a debito liquidazione dicembre 2012 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2012 Saldo a debito liquidazione IV trimestre 2012 VH12 VH12 Trimestrale Saldo a debito dichiarazione IVA relativa al 2012 (saldo 2012 + acconto 2012), senza considerare gli interessi dell 1% applicati in sede di dichiarazione annuale VL38 VL36 + VH13 (tot. IVA dovuta interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale + acconto dovuto) I contribuenti mensili posticipati posticipati possono determinare l acconto in misura pari a 2/3 dell IVA dovuta sulla base delle operazioni del mese di novembre 2013 che daranno luogo alla liquidazione di dicembre 2013. Un contribuente mensile presenta il saldo della liquidazione IVA di dicembre 2012, al lordo dell acconto (rigo VH12 dichiarazione IVA relativa al 2012), pari a 7.500. L acconto IVA per il 2013 è pari a 6.600 (7.500 x 88%). Un distributore di carburante presenta il saldo della liquidazione IVA del quarto trimestre 2012, al lordo dell acconto (rigo VH12 dichiarazione IVA relativa al 2012), pari a 15.350. 4

Acconto IVA 2013 L acconto IVA per il 2013 è pari a 13.508 (15.350 x 88%). Un contribuente trimestrale ha versato in sede di dichiarazione IVA relativa al 2012 un importo pari a 5.555 (5.500 saldo IVA a debito + 55 interessi 1%), avendo versato 7.600 a titolo di acconto. Considerato che l IVA dovuta per il 2012 è pari a 13.100 (5.555 55 + 7.600), l acconto IVA per il 2013 ammonta a 11.528 (13.100 x 88%). 1.7. Casi particolari Nel caso particolare di un soggetto trimestrale che ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2012 a credito per effetto di un maggior acconto, è necessario: individuare quanto sarebbe stato il saldo in assenza dell acconto. Di conseguenza, l'acconto da versare per il 2013 va commisurato a quanto effettivamente dovuto per il 2012, pari alla differenza tra l acconto versato e il credito della dichiarazione IVA (rigo VH13 rigo VL32). Un contribuente trimestrale ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2012 a credito di 1.320, avendo versato 12.500 a titolo di acconto. Il saldo della dichiarazione IVA senza considerare l acconto versato per il 2012 sarebbe stato pari a 11.180 (12.500 1.320). L acconto IVA per il 2013 è, pertanto, pari a 9.838,40 (11.180 x 88%). Si fa presente che, per i soggetti che hanno effettuato l adeguamento ai parametri o studi di settore per il 2012, la determinazione dell acconto IVA per il 2013 non è influenzata da tale scelta (l adeguamento è stato, infatti, effettuato fuori dichiarazione ). In presenza di contabilità separata ex art. 36, DPR n. 633/72 per opzione: le liquidazioni periodiche IVA sono cumulative per tutte le attività, con riferimento ad un unico volume d affari. Per il contribuente che gestisce 2 o più attività con contabilità separata per obbligo (con diversa periodicità di liquidazione): l accon l acconto va commisurato sull importo dovuto in sede di: liquidazione di dicembre 2012 per l attività mensile; dichiarazione IVA relativa al 2012 per l attività trimestrale. Nel caso in cui un contribuente abbia adottato nel 2013 un diverso regime di liquidazione periodica rispetto al 2012, sono previste particolari modalità di determinazione della base di riferimento: contribuente mensile nel 2012 diventato trimestrale nel 2013: 5

Acconto IVA 2013 la base di calcolo dell acconto è data dall imposta versata (compreso l eventuale acconto) per gli ultimi tre mesi dell anno precedente (2012), al netto dell eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre di tale periodo: Righi Mod. IVA/2013 (anno 2012): VH10 + VH11 + VH12 Un contribuente trimestrale nel 2013 (mensile nel 2012) presenta i seguenti saldi delle liquidazioni periodiche: ottobre 2012: 12.500; novembre 2012: 8.650; dicembre 2012 (acconto + saldo): 4.050 Totale 25.200 L ammontare dell acconto dovuto per il 2013 è pari a 22.176 (25.200 x 88%). contribuente trimestrale nel 2012 diventato mensile nel 2013: l acconto va commisurato a: 1/3 del versamento effettuato in sede di dichiarazione annuale IVA 2013; Righi Mod. IVA/2013 (anno 2012): (VL38 - VL36 + VH13) : 3 1/3 di quanto versato per il IV trimestre dell anno precedente (2012), nel caso di trimestrale speciale. ACCONTO IVA (88%) Acconto IVA relativo al periodo d imposta 2012 + - credito IVA annuale o + saldo versato entro il: 16 gennaio 2013 16 febbraio 2013 16 marzo 2013 salvo rateizzazioni e/o differimenti Per un soggetto mensile nel 2013 (trimestrale nel 2012), l IVA dovuta in sede di dichiarazione relativa al 2012 è pari a 14.560 e corrisponde a: 4.500 (VL38) 45 (VL36) + 10.105 (VH13). L acconto dovuto per il mese di dicembre 2013 è pari a: 14.560: 3 = 4.853,33 x 88% = 4.270,93 (acconto dovuto). 6

Acconto IVA 2013 1.8. Metodo previsionale In luogo del metodo storico, il contribuente può utilizzare il metodo previsionale, che gli consente di calcolare l acconto sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento, quindi sulla base del dato previsionale 2013, anziché é del dato storico del 2012. In pratica, ferma restando la misura percentuale dell acconto pari all 88%, l importo calcolato sulla base del dato previsionale dovrebbe coincidere con quanto il contribuente ritiene di dover versare: nell ultima liquidazione periodica dell anno 2013, per i contribuenti mensili e per quelli trimestrali speciali ; in sede di dichiarazione annuale Iva/2014 (periodo d imposta 2013), per i contribuenti trimestrali ordinari. È opportuno sottolineare che, ai fini dell individuazione del dato previsionale, il contribuente deve fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell anno; pertanto, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, in quanto si potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell acconto (30% di quanto non versato). Utilizzando tale metodo è necessario porre attenzione al fatto che l'acconto versato per il 2013 non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre 2013, quarto trimestre 2013 o dichiarazione IVA/2014 relativa al 2013. METODO PREVISIONALE calcolo dell acconto sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento Si fornisce un esempio di calcolo dell'acconto IVA da parte di un contribuente mensile con il metodo previsionale visionale. Determinazione acconto Iva 2013 con il metodo previsionale IVA presunta per il mese di dicembre 2013 IVA operazioni attive 11.500 IVA operazioni passive 8.500 Versamento presunto da effettuare entro il 16 gennaio 2013 3.000 Determinazione dell acconto IVA Versamento presunto 3.000 Aliquota per il calcolo dell acconto 88% Acconto dovuto 2.640 7

Acconto IVA 2013 1.9. Metodo delle operazioni effettuate o analitico Il contribuente può, in alternativa, decidere di utilizzare un terzo criterio di calcolo, detto metodo delle operazioni effettuate o analitico analitico, sicuramente più complesso dei precedenti, ma che consente di determinare l effettivo ammontare dell'acconto dovuto dal contribuente tenendo conto di tutte le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, e non soltanto di quelle fatturate e registrate. L acconto, in tal caso, è pari al: 100% dell importo che risulterebbe effettuando entro il 27.12.2013 un apposita liquidazione IVA. Utilizzando il metodo in esame si dovrà, innanzitutto, determinare l'imposta dovuta (IVA a debito) sulla base delle annotazioni effettuate nel registro delle fatture emesse e dei corrispettivi, al netto dell'iva a credito risultante dal registro degli acquisti (compresa quella relativa agli acquisti intracomunitari computati nell'iva a debito), tenendo conto della relativa periodicità di liquidazione dell imposta. Di conseguenza, per quanto riguarda l IVA a debito: Le fatture differite emesse entro il 15.12.2013 relative a consegne/spedizioni effettuate nel mese di novembre non rilevano nel calcolo dell'acconto. il contribuente mensile dovrà fare riferimento al periodo 01.12 20.12.2013; il contribuente trimestrale (speciale o ordinario) dovrà fare riferimento al periodo 01.10 20.12.2013. Analogamente ai contribuenti mensili, per i contribuenti trimestrali le fatture differite emesse entro il 15.10.2013 relative a consegne/spedizioni effettuate nel mese di settembre non rilevano nel calcolo dell'acconto. All importo così ottenuto va aggiunta l'iva a debito relativa alle operazioni effettuate fino al 20.12.2013 se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di fatturazione o registrazione. Ad esempio, dovranno essere considerate: le cessioni effettuate con DDT fino al 20.12.2013 per le quali non è stata emessa la relativa fattura differita; le fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al 20.12.2013, non ancora annotate; le fatture comunque emesse fino al 20.12.2013 (anche se non incassate), non ancora annotate. Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2012 o terzo trimestre 2012). Andrà, poi, scomputata l Iva a credito risultante da: acquisti e importazioni registrati dall 1.12.2013 al 20.12.2013, per i contribuenti mensili; acquisti e importazioni registrati dall 1.10.2013 al 20.12.2013, per i contribuenti trimestrali. 8

Acconto IVA 2013 1.10. Casi particolari In sede di calcolo dell acconto IVA 2013, possono riscontrarsi delle difficoltà in caso di: 1. affidamento a terzi della tenuta della contabilità; 2. liquidazione IVA di gruppo (art. 73, ultimo comma DPR n. 633/72); 3. uscita del regime dei minimi. In particolare, secondo quanto precisato nella Circ. n. 52/E/1991: nel caso di affidamento a terzi della contabilità: avvalendosi della possibilità di eseguire liquidazioni sulla base dei dati relativi al secondo mese precedente e non in base a quelli del mese immediatamente anteriore, ai fini del calcolo dell acconto, la determinazione viene effettuata sulla base di annotazioni eseguite nel mese di novembre 2013 (utilizzate per la liquidazione da eseguire entro il 16 gennaio 2014); nel caso di liquidazione IVA di gruppo: in assenza di modificazioni delle società (controllate e controllanti): l acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato dell intero gruppo; nel caso di variazioni della composizione delle società: o le controllate che sono uscite dal gruppo nel corso del periodo d imposta devono determinare l acconto autonomamente in base ai propri dati; o la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società; o le nuove controllate entrate nel gruppo nel corso del periodo d imposta devono fornire alla capogruppo, oltre alle risultanze presunte dell anno in corso, anche i dati dell anno precedente, necessari per integrare il dato storico complessivo. i soggetti che nel 2012 hanno adottato il regime dei minimi e nel 2013 sono passati al regime ordinario (per obbligo o per opzione) con effettuazione delle liquidazioni periodiche, non avendo una base di riferimento per il 2012, non sono tenuti al versamento dell acconto IVA 2013. 1.11. Il versamento dell acconto Iva Il versamento dell acconto IVA va effettuato telematicamente (direttamente o tramite un intermediario abilitato) utilizzando il mod. F24, in cui andrà indicato il codice tributo: 6013, per i contribuenti mensili; 6035, per i contribuenti trimestrali; e il periodo di riferimento 2013. 9

Acconto IVA 2013 Codice tributo acconto IVA per i mensili 6013 Codice tributo acconto IVA per i trimestrali 6035 Periodo di riferimento 2013 Il termine ultimo per effettuare il versamento cade il 27 dicembre dell anno di riferimento, quindi quest anno pertanto l acconto IVA 2013 deve essere pagato entro il: 27 dicembre 2013 L acconto IVA non può essere rateizzato, ma può essere compensato con i crediti risultanti dal mod. UNICO e dalle denunce previdenziali. 1.12. Sanzioni L omesso, tardivo o insufficiente versamento dell acconto IVA è punito con una sanzione amministrativa pari al: 30% dell importo non versato. E, tuttavia, possibile ricorrere al ravvedimento operoso ai sensi dell art. 13, D. Lgs. n. 471/1997, che consente la riduzione della sanzione amministrativa: dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,2% per ogni giorno di ritardo; a 1/10 (3%), nel caso di versamento tra 15 e 30 giorni dalla scadenza originaria, quindi in questo caso, entro il 26.01.2013; a 1/8 (3,75%), nel caso di versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione (IVA) relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (dichiarazione IVA/2014, relativa al 2013, quindi entro il 30.09.2014 per i contribuenti con periodo d imposta coincidente con l anno solare). Affinché si perfezioni l istituto del ravvedimento operoso, è necessario che vengano effettuati contestualmente i seguenti versamenti: pagamento dell imposta o della differenza d imposta dovuta e non versata; pagamento degli interessi legali (pari al 2,5% annuo), commisurati all imposta dovuta, maturati a partire dal giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, fino al giorno in cui avviene effettivamente il pagamento; pagamento della sanzione ridotta dovuta. Come specificato dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.05.2007, n. 109/E, l ammontare degli interessi da ravvedimento devono essere versati distintamente dall IVA, utilizzando l apposito codice tributo 1991, mentre la sanzione pecuniaria ha codice tributo 8904 904. Codice tributo sanzione pecuniaria 8904 Codice tributo interessi da ravvedimento 1991 10

Acconto IVA 2013 1.13. Scomputo dell acconto L importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla: liquidazione relativa al mese di dicembre 2013, per i contribuenti mensili; liquidazione relativa al quarto trimestre 2013, per i contribuenti trimestrali speciali ; dichiarazione annuale IVA/2014 (anno 2013), per i contribuenti trimestrali per opzione. 1.14. Le sanzioni penali Il 27 dicembre 2013 è sì il termine per versare l'acconto Iva, ma è anche l ultima scadenza utile per evitare che si producano conseguenze penali per coloro che non hanno versato l'iva del 2012 per importi superiori a 50.000 euro. Per meglio comprendere il delitto in esame, vediamo quali sono gli adempimenti in ambito Iva, necessari in tema di versamento e dichiarazione: Il contribuente, in riferimento alle operazioni attive e passive effettuate, deve liquidare periodicamente 1. (mensilmente o, sussistendone le condizioni, trimestralmente) la propria situazione Iva, che può essere a debito, a credito o a pareggio Se risulta una posizione a debito, procedere al versamento dell intero importo dell imposta dovuta, senza possibilità alcuna di rateizzazione. Detto versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per la liquidazione periodica: 2. - in caso di liquidazione mensile entro il giorno 16 di ciascun mese in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente; - nell ipotesi di liquidazione trimestrale entro il giorno 16 del secondo mese e successivo al trimestre di imposta di riferimento. La liquidazione definitiva avviene nell anno successivo a quello di imposta di riferimento, in sede di presentazione della dichiarazione Iva annuale, dalla quale risultano le informazioni che permettano di 3. effettuare la liquidazione annuale dell Iva mediante il riepilogo di tutte le operazioni attive e passive effettuate nell anno solare. Nel caso in cui la posizione Iva del contribuente risulti a debito, questi deve provvedere al versamento della relativa imposta entro il 16 marzo (in alternativa, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il 4. pagamento delle somme dovute in base alla stessa, maggiorando, in questo caso, le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; nessuna maggiorazione è dovuta in caso di versamento effettuato per adeguarsi ai parametri o agli studi di settore). I soggetti tenuti ad effettuare i versamenti devono provvedere, entro il giorno 27 del mese dicembre di 5. ciascun anno, al versamento di un acconto relativo all ultima liquidazione dell anno (art. 6, comma 2, 11

Acconto IVA 2013 della L. 29 dicembre 1990, n. 405 e art. 15, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155). A tal scopo sono previste tre modalità alternative di calcolo (che comportano l utilizzo di dati storici, previsionali o effettivi) nonché una modalità particolare per i contribuenti che affidano a terzi la contabilità. L acconto non deve essere versato se l importo determinato è inferiore ad euro 103,92. Il delitto di omesso versamento di Iva, istituito dal legislatore per contrastare l evasione da riscossione, è spesso alla base delle c.d. frodi carosello e, dunque, particolarmente insidioso. E per questo motivo che l'articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine previsto per pagare l'acconto relativo al periodo di imposta successivo. L art. 35, comma 7, D.L. n. 223/2006 ha introdotto nel D.Lgs. n. 74/2000 il comma 10-ter, con la conseguenza che l omesso versamento dell IVA risultante dalla dichiarazione annuale è oggi sanzionato con le stesse modalità previste dall articolo 10-bis, del medesimo decreto, relativo all omesso versamento di ritenute certificate. Affinché si verifichi la fattispecie delittuosa prevista dalla norma è necessario che il contribuente: - presenti un debito IVA derivante da dichiarazione annuale; - non abbia versato l imposta a debito, entro il termine stabilito per il versamento dell acconto relativo al periodo d imposta successivo (27 dicembre); - l imposta non versata sia di ammontare superiore a 50.000,00. Qualora si concretizzano le tre situazioni sopra descritte il contribuente è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. DEBITO IVA DERIVANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE SANZIONE PENALE (reclusione da 6 mesi a 2 anni) OMESSO VERSAMENTO IVA 2012 ENTRO IL 27 DICEMBRE 2013 IVA 2012 > 50.000 EURO Il delitto in esame, come già ricordato, è disciplinato dal Capo II, Titolo II del D.Lgs. n. 74/2000, riguardante i delitti in materia di documenti e di pagamento delle imposte. L art. 10-ter, rubricato omesso versamento di Iva, prevede quanto segue: 12

Acconto IVA 2013 1. La disposizione di cui all articolo 10- bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l Imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell acconto relativo al periodo di imposta successivo Ne discende che colui che non versa l Iva per un ammontare superiore a euro cinquantamila per ciascun periodo di imposta soggiace alla reclusione da sei mesi a due anni, venendo invece applicata la sola sanzione amministrativa nel caso l imposta non versata non dovesse superare il suddetto limite quantitativo. Riepilogando: - omesso versamento IVA < o = 50.000 euro -> sanzione amministrativa - omesso versamento IVA > 50.000 euro -> sanzione penale Inoltre, il reato di omesso versamento IVA, si configura solo se non è versata l IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, sempre se di ammontare superiore a euro cinquantamila, non anche in caso di omesso versamento periodico (mensile o trimestrale) dell imposta, anche se di importo superiore a euro cinquantamila. Ciò vale, con l assunto che il momento penalmente rilevante, non è il 16 marzo dell anno successivo a quello di imposta di riferimento (l inosservanza di tale termine rileva solo ai fini amministrativi), ma il termine per il versamento dell acconto relativo al periodo di imposta successivo, ossia il 27 dicembre dell anno o di imposta successivo a quello di riferimento. 1.15. Le caratteristiche del reato Le caratteristiche del reato Il delitto si configura come: 1. istantaneo; 2. proprio 3. e a condotta mista 1. Il reato è istantaneo Il delitto è innanzitutto un reato istantaneo, dato che si consuma con la scadenza del termine annuale per il versamento dell Iva, termine che il legislatore penale individua autonomamente (27 dicembre), discostandosi dal termine individuato dal legislatore fiscale (16 marzo). Qualora il contribuente effettui il versamento di detta somma dopo il 16 marzo ma entro il 27 dicembre, egli non integra tale reato, ancorché il suo comportamento, per via del ritardato pagamento, rimane censurabile sul piano squisitamente amministrativo. 13

Acconto IVA 2013 Se il versamento è effettuato, ettuato, ma dopo il 27 dicembre, il reato si configura ugualmente, però il soggetto attivo può usufruire dell attenuante prevista dall art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, norma che prevede la diminuzione fino ad un terzo della pena principale prevista ed esclude l applicazione delle pene accessorie indicate nell art. 12. La prescrizione inizia a decorrere dal momento della consumazione del reato, quindi a partire dall ultimo termine utile per il versamento, ossia il 27 dicembre dell anno successivo a quello di riferimento, perché entro tale data il contribuente può ancora evitare di commettere il reato. Il delitto è soggetto alla prescrizione ordinaria di sei anni (art. 157, comma 1, del codice penale). Ai sensi dell art. 161, comma 2 del codice penale, suddetto termine è aumentato, a seguito di atti interruttivi, per un limite massimo di: - 7 anni e 6 mesi nei casi ordinari; - 9 anni nei casi di recidiva di cui all art. 99, comma 2 del codice penale; - 10 anni nei casi dei recidiva di cui all art. 99, quarto comma del codice penale; - 12 anni nei casi di cui agli artt. 102, 103 e 105, del codice penale. Ha, inoltre, natura istantanea poiché la norma incriminatrice non richiede che all omesso versamento dell imposta entro il previsto termine, debba seguire il verificarsi di un evento materiale. L interesse tutelato è unicamente quello del Fisco alla tempestiva ed efficace riscossione delle imposte così come auto-liquidate dallo stesso contribuente, e non invece l accertamento dell imposta effettivamente dovuta in base alla reale situazione tributaria della parte. Ne consegue che, se viene presentata una dichiarazione annuale Iva infedele o fraudolenta ed esponente, quindi, un debito tributario inferiore rispetto a quello effettivo, può essere integrato, a seconda dei casi, e nell ipotesi in cui siano superate le soglie di punibilità penale, ove previste, uno dei reati disciplinati dagli artt. 2 ( Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ), 3 ( Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ) o 4 ( Dichiarazione infedele ) del D.Lgs. n. 74/2000, non anche il reato in questione qualora comunque vengano versate le somme indicate in dichiarazione come dovute. Se il suddetto versamento non dovesse avvenire per un importo superiore a euro cinquantamila può aversi il concorso tra l omesso versamento di Iva e una delle predette fattispecie di cui agli artt. 2, 3 o 4 del D.Lgs. n. 74/2000. Il reato di omesso versamento di Iva non è configurabile qualora il contribuente ometta la presentazione della dichiarazione annuale, configurandosi in tale situazione solo il diverso reato di cui all art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 ( Omessa dichiarazione ). Le due ipotesi, infatti, risultano essere in rapporto di incompatibilità: - l omesso versamento di Iva presuppone necessariamente la presentazione della dichiarazione, - contrariamente dall altra ipotesi, quella di omessa dichiarazione che, evidentemente, si basa proprio sull omissione di suddetta presentazione. 14

Acconto IVA 2013 2. Il reato è proprio La fattispecie è strutturata come reato proprio e a condotta mista. Il reato previsto dall art. 10-ter è definito un reato proprio in quanto, anche se la norma testualmente parla di chiunque, è comminabile unicamente ai soggetti Iva (imprenditori( e lavoratori autonomi), che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è dovuta l imposta. Il soggetto estraneo che non rivesta la qualità di soggetto Iva può comunque essere coinvolto in responsabilità penale secondo i principi generali vigenti in tema di concorso di persone nel reato, sempre che risulti a conoscenza dello status soggettivo del soggetto coinvolto, volontariamente lo istighi o lo determini nel proposito criminoso ovvero ne realizzi la condotta, dando attuazione alle sue direttive illecite. Il soggetto estraneo, inoltre, anche se non agisce in concorso con il soggetto Iva, ma viene da quest ultimo incaricato del versamento delle somme dichiarate che, poi, ad insaputa dello stesso, non vengono versate, risponde del reato ex art. 10-ter ai sensi dell art. 48 del codice penale ( Errore determinato dall altrui inganno ). VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - Se successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale e prima della scadenza del termine per il versamento dell acconto del periodo successivo, interviene un mutamento della persona fisica del legale rappresentante della società o dell ente, è ritenuto indubitabile che anche il nuovo legale rappresentante risponda dell obbligo di versamento, se il suo predecessore non abbia adempiuto. 3. Il reato è a condotta mista La dottrina ha assunto un consolidato orientamento nell affermare che non si tratti di un reato con condotta di natura esclusivamente omissiva, bensì di reato a condotta mista, in parte attiva ed in parte omissiva: - a componente attiva è riconducibile alla presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte di chi è obbligato a tale adempimento, da cui emerga un debito di imposta superiore alla soglia di euro 50.000; - la componente omissiva, invece, è rappresentata dall omesso versamento dell Iva, liquidata dal contribuente nella relativa dichiarazione. La componente omissiva è quella che incentra su di sé l intero disvalore della fattispecie, che è finalizzata a tutelare l interesse alla riscossione delle somme da parte dell Erario (dovute a titolo di Iva in base alla relativa dichiarazione). La presentazione della dichiarazione è un presupposto essenziale affinché si integri il reato, atteso che il dato letterale della norma si riferisce a chiunque non versa l imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale. Si ritiene che sia necessaria la presentazione della dichiarazione anche perché il mancato versamento dell imposta, nel caso in cui non venga presentata la dichiarazione Iva, è già sanzionato dall art. 5 del D.Lgs. n. 15

Acconto IVA 2013 74/2000 ( Omessa dichiarazione ) e una diversa interpretazione porterebbe ad una inammissibile sovrapposizione tra questa fattispecie e quella ex art. 5. La dichiarazione, affinché risulti idonea ad integrare l ipotesi vista, è necessario che sia presentata in maniera valida fiscalmente. Se ciò non avviene, essa dovrà essere considerata omessa e, in tal caso, è integrabile, eventualmente, il delitto ex art. 5. Il comma 2 dell art. 5 prevede che: (...) non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Di conseguenza, se la dichiarazione è presentata oltre il termine di scadenza ma entro quello di novanta giorni (cfr. comma 2), è configurabile, sussistendone i presupposti, l omesso versamento di Iva. Se la presentazione è effettuata superando anche il termine di novanta giorni, allora la dichiarazione è da ritenersi omessa: ai fini penali non è dunque ipotizzabile l omesso versamento di Iva ma, eventualmente, l omessa dichiarazione (tutto questo a seguito dell incompatibilità tra le due fattispecie). PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DOPO SCADENZA MA ENTRO 90 gg. OMESSO VERSAMENTO IVA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DOPO 90 gg. DICHIARAZIONE OMESSA Dalla norma, inoltre, si evince come sia da considerare non validamente presentata la dichiarazione (...) non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto, quindi, anche in questa ipotesi, potrebbe configurarsi il delitto di omesso versamento di Iva (alla stessa stregua della dichiarazione presentata a un ufficio incompetente ma appartenente al comparto dell Amministrazione finanziaria). Secondo la dottrina, la motivazione della previsione contenuta nel comma 2 dell art. 5 potrebbe essere quella di escludere la responsabilità penale nel caso in cui il contribuente, pur avendo compiuto un irregolarità amministrativa, non abbia mostrato un intento evasivo. 16

Gli acconti per le imposte dirette 2. Gli acconti per le imposte dirette 2.1. Premessa Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013 della legge n. 99/2013 di conversione del DL n. 76/2013, assume definitività il decreto lavoro che, oltre agli interventi volti a favorire la promozione dell'occupazione, interviene in svariati campi di natura fiscale compreso l'incremento degli acconti relativi alle imposte sui redditi. È confermato l aumento degli acconti delle imposte sui redditi. In particolare: a decorrere dal 2013 l acconto IRPEF passa dal 99% al 100%; per il 2013 l acconto IRES passa dal 100% al 101%. I predetti aumenti hanno effetto anche ai fini IRAP e, pertanto, per i soggetti IRPEF e le società di persone l acconto IRAP passa dal 99% al 100% a decorrere dal 2013, mentre per i soggetti IRES passa, per il 2013, dal 100% al 101%. Per il 2013 le maggiorazioni sono applicabili in sede di versamento della seconda (o unica) rata dell acconto IRPEF/IRES / IRAP 2013 in scadenza il 2.12.2013 (il 30.11 cade di sabato), da determinare quale differenza tra l acconto complessivamente dovuto applicando la nuova misura e quanto versato per la prima rata. In buona sostanza, la rata di giugno-luglio 2013 doveva essere calcolata con le vecchie percentuali, mentre la rata di novembre 2013 è determinata come differenza tra quanto complessivamente dovuto (nuove percentuali) e quanto eventualmente versato in sede di prima rata. Le disposizioni in esame: si riflettono anche ai fini del versamento dell acconto IVIE / IVAFE / maggiorazione IRES società di comodo; non si riflettono ai fini del versamento dell acconto della cedolare secca che rimane fissato al 95%. aumento acconti Persone fisiche Società di persone Società di capitali IRPEF / IVIE / IVAFE IRAP IRES IRAP dal 2013 per il 2013 99% 100% 100% 101% Il recente DL n. 102/2013, c.d. Decreto IMU, prevede che entro il mese di novembre 2013 il MEF potrà stabilire l aumento della misura degli acconti IRES/ IRAP 2013 qualora con le misure finalizzate alla copertura finanziaria delle disposizioni introdotte dallo stesso non si raggiungano gli obiettivi previsti 2.2. I termini di versamento e i soggetti obbligati Le persone fisiche (es.: imprenditori, commercianti e professionisti) e le società di persone e soggetti a esse equiparati (es.: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, associazioni fra artisti e professionisti), 19

Gli acconti per le imposte dirette devono procedere al versamento delle somme dovute a titolo di o unica rata di acconto Irpef e Irap per il periodo d imposta 2013 entro il: 2 dicembre 2013 (il 30 novembre cade di sabato). Entro lo stesso termine, sono tenuti al versamento della seconda o unica rata degli acconti Ires e Irap per l anno 2013, anche i soggetti Ires (es.: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative ed enti commerciali) aventi periodo d imposta coincidente con l anno solare. Per i soggetti Ires NON aventi periodo d imposta coincidente con l anno solare, invece, il versamento degli acconti Ires e Irap deve essere effettuato entro l ultimo giorno dell undicesimo mese dello stesso periodo d imposta (esercizio sociale o periodo di gestione). L ADEMPIMENTO del 2 DICEMBRE 2013 VERSAMENTO ACCONTI 2013 delle IMPOSTE SUI REDDITI e dell IRAP Persone fisiche titolari di partita IVA; Società di persone e soggetti ad esse equiparati. Società di capitali e soggetti ad esse equiparati con esercizio coincidente con l anno solare. I soggetti obbligati a effettuare i versamenti d imposta a titolo di acconto, sono tutti coloro che nell anno 2013 hanno presentato, oppure avrebbero dovuto presentare, la dichiarazione dei redditi 2012 2 (UNICO 2013). Non è rilevante il tipo di dichiarazione presentata, nel senso che gli acconti sono dovuti anche dal soggetto che ha presentato il modello 730 per il 2012 e che presenterà Unico per il 2013, in quanto, ad esempio, ha cessato l attività di lavoro dipendente. Qualora la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata, gli importi da versare a titolo di acconto dovranno essere calcolati sulle imposte che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare (Circolare n. 140/13/3700 del 28/10/1978). Non devono, invece, versare l acconto i contribuenti che: non hanno avuto redditi nell esercizio precedente (ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l attività nel 2013); non avranno redditi nell esercizio in corso (ad esempio, i contribuenti che hanno cessato l attività nel corso del 2012); non hanno presentato la dichiarazione per l anno precedente, perché non obbligati; nell esercizio precedente, pur avendo posseduto redditi, non hanno versato alcuna imposta all atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d imposta; 20

Gli acconti per le imposte dirette hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione dei redditi, l imposta (al netto delle detrazioni, crediti d imposta e ritenute); gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1 gennaio 2013 e 2 dicembre 2013 per i redditi del de cuius; i soggetti falliti. 2.3. Il calcolo Esistono due metodi di calcolo degli acconti, a discrezione del contribuente: il metodo storico e il metodo previsionale. Il metodo storico utilizza, come base di calcolo, le imposte risultanti dall ultima dichiarazione dei redditi, quella relativa al periodo d imposta precedente (UNICO 2013 redditi 2012). In particolare, si dovrà assumere: come acconto IRPEF, il 100% dell importo indicato nel seguente rigo di UNICO 2013 Persone fisiche: come acconto IRES, il 101% dell importo indicato nei seguenti righi: UNICO 2013 Società di capitali: UNICO 2013 Enti non commerciali: come acconto IRAP: per le persone fisiche e società di persone, il 100% di quanto indicato al rigo IR 21 della Dichiarazione Irap 2013: per le società di capitali e gli enti non commerciali, il 101% di quanto indicato sempre al rigo IR 21 della Dichiarazione Irap 2013: ACCONTI 2013 - MISURE Tipo d'imposta Percentuali entuali acconto 2013 Irpef 100% Ires 101% Irap (persone fisiche e società di persone) 100% Irap (soggetti Ires) 101% 21

Gli acconti per le imposte dirette Il metodo previsionale si basa, invece, su una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2013, a cui poi andranno applicate le percentuali del 100% o del 101% di cui sopra. In particolare, qualora il contribuente preveda di conseguire un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2012, può effettuare un versamento in misura inferiore a quanto dovuto o non effettuare alcun versamento. La scelta di utilizzare tale metodo va valutata attentamente in quanto è piuttosto rischiosa, dovendo la procedura di stima tener conto di varie disposizioni legislative che si riflettono sul periodo d imposta in corso. Qualora la previsione risultasse errata, l Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento pari al 30% di quanto non versato, più gli interessi (tale violazione potrà essere, comunque, regolarizzata tramite il ravvedimento operoso). Lo stesso ministro delle Finanze, con nota n. 984 del 17/07/1997, ha consigliato ai contribuenti di avvalersi di tale possibilità soltanto quando si possiedono degli elementi certi per la determinazione della minore imposta. La scelta dell uno o dell altro metodo riguarda la singola imposta; pertanto, può, ad esempio, essere utilizzato il metodo storico per l IRPEF e il metodo previsionale per l IRAP. L acconto non deve essere versato quando: non è superiore a 51,65 per l acconto IRPEF e l acconto IRAP delle persone fisiche e società di persone; non è superiore a 20,66 per l acconto IRES e l acconto IRAP delle società di capitali ed enti non commerciali. Ai sensi dell art. 17, comma 3, D.P.R. n. 435/2001, i versamenti degli acconti devono essere versati in due rate qualora l importo dovuto sia: pari o superiore al limite di 257,52 per l IRPEF IRPEF; superiore al limite di 257,50 per l IRES e per l IRAP IRAP. In tal caso in linea generale: alla scadenza della prima rata va versato il 40% dell acconto dovuto; alla scadenza della seconda rata va versato il 60% dell acconto dovuto. Si evidenzia il fatto che la prima rata è stata calcolata applicando il 40% sul 99% - 100% dell acconto dovuto mentre la seconda rata è determinata come differenza tra quanto complessivamente dovuto (nuove percentuali 100% - 101%) e quanto eventualmente versato in sede di prima rata pertanto la percentuale sarà superiore al 60% dell acconto dovuto in totale. DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI D IMPOSTA PER UNICO 2013 PERSONE FISICHE, SOCIETÀ DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI 22

Gli acconti per le imposte dirette IRPEF IRAP Se importo tributo risultante dal RIGO RN33 è > 51,65 (approx 52,00) Se importo tributo risultante dal RIGO RN33 è 51,65 (approx 52,00) Se importo tributo risultante dal RIGO IR21 è > 51,65 (approx 52,00) Se importo tributo risultante dal RIGO IR21 è 51,65 (approx 52,00) ACCONTO DOVUTO = 100% dell importo del tributo stesso ACCONTO NON DOVUTO ACCONTO DOVUTO = 100% dell importo del tributo stesso ACCONTO NON DOVUTO Se l importo dell acconto dovuto è < 257,52 Se l importo dell acconto dovuto è 257,52 Se l importo dell acconto dovuto è 257,50 Se l importo dell acconto è > 257,50 versamento in un unica soluzione entro il 02/12/2013 VERSAMENTO IN 2 RATE: - 1a RATA ACCONTO = entro il 9/7/2013 (ovvero 20 agosto 2013 con maggiorazione 0,4%) - 2a RATA ACCONTO = entro il 02/12/2013 / VERSAMENTO IN UN UNICA SOLUZIONE entro il 02/12/2013 VERSAMENTO IN 2 RATE: - 1a RATA ACCONTO = entro il 09/07/2013 (ovvero 20 agosto 2013 con maggiorazione 0,4%) - 2a RATA ACCONTO = ì entro il 02/12/2013 / IRES DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI D IMPOSTA PER UNICO 2013 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ALTRI SOGGETTI IRES (con periodo d imposta coincidente con l anno solare) Se l importo dell accont VERSAMENTO IN UN UNICA SOLUZIONE o dovuto è entro il 02/12/2013 Se importo tributo ACCONTO 257,50 risultante dal RIGO DOVUTO VERSAMENTO RN17 (RN28 per = 101% IN 2 RATE: Se l importo ENC) è > 20,66 dell importo del - 1a RATA ACCONTO entro il entro il dell accont (approx 21,00) tributo stesso 16/06/2013 6/2013 9/7/2013 (ovvero 16 o dovuto è luglio 2013 20 agosto 2013 con > 257,50 maggiorazione 0,4%); - 2a RATA ACCONTO = entro il 02/12/2013 23

Gli acconti per le imposte dirette IRAP Se importo tributo risultante dal RIGO RN17 (RN28 per ENC) è 20,66 (approx 21,00) Se importo tributo risultante dal RIGO IR21 è > 20,66 (approx 21,00) Se importo tributo risultante dal RIGO IR21 è 20,66 (approx 21,00) ACCONTO NON DOVUTO ACCONTO DOVUTO = 101% dell importo del tributo stesso ACCONTO NON DOVUTO Se l importo dell acconto dovuto è 257,50 Se l importo dell accont o è > 257,50 / VERSAMENTO IN UN UNICA SOLUZIONE entro il 02/12/2013 VERSAMENTO IN 2 RATE: - 1a RATA ACCONTO = entro il entro il 16/06/2013 09/07/2013 (ovvero 16 luglio 2013 20 agosto 2013 con maggiorazione 0,4%); - 2a RATA ACCONTO = entro il 02/12/2013 / 2.4. Cedolare secca In base a quanto disposto dall'art. 3, co. 4, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, a decorrere dal 2012, l'acconto per la cedolare secca dovuto è pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Si ricorda che: il rigo da considerare al fine del calcolo dell acconto è il rigo RB11, campo 3 Totale imposta cedolare secca, del mod. UNICO 2013 PF; il codice tributo per il versamento della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca sugli affitti "1841". Il versamento avviene mediante modello F24 e i codici tributo da utilizzare sono i seguenti: Tributo Codice tributo Periodo di riferimento Irpef acconto seconda o unica rata 4034 2013 Ires acconto seconda o unica rata 2002 2013 Irap acconto seconda o unica rata 3813 2013 Con riferimento all IRAP, in sede di compilazione del mod. F24 va indicato anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del tributo. 24

Gli acconti per le imposte dirette L importo del secondo acconto in scadenza il prossimo 2 dicembre non può essere rateizzato. In sede di versamento dell acconto 2013 è possibile avvalersi della compensazione. 2.5. Esempi Il contribuente Mario Rossi ha un quadro RN così compilato: -100,00 In tale ipotesi, non è dovuto alcun acconto. Il contribuente Antonio Verdi ha un quadro RN così compilato: 30,00 Dato che l importo del rigo RN33 è inferiore a 51,65, il sig. Antonio Verdi non è tenuto a versare alcun acconto. Il contribuente Mario Viola ha un quadro RN così compilato: 280,00 Dato che l importo del rigo RN33 è superiore a 51,65, il sig. Mario Viola è tenuto a versare un acconto di 280 (100% di 280). L acconto è superiore a 257,50, quindi dovrà essere versato in due soluzioni: - 110,88 (40% di 277,20 si evidenza che 277,20 è dato dal 99% di 280) entro il 9.7.2013 (20.8.2013 con maggioraz. 0,4%); - 169,12 entro il 02.12.2013. La società Alfa srl un quadro RN così compilato: 15,00 Dato che l importo del rigo RN17 è inferiore a 20,66, la società Alfa srl non è tenuta a versare alcun acconto. La società Beta srl un quadro RN così compilato: 270,00 25