Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto



Documenti analoghi
Regolamento. dell esame professionale. di specialista in HR. Edizione 2007

1. Disposizioni generali Organizzazione Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi Svolgimento dell esame 6

l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria

Regolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale superiore di. Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI

Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 professionale,

Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza

REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di. Libraia / Libraio. (sistema modulare con esame finale)

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente finanziario. con sistema modulare ed esame finale

Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

REGOLAMENTO D ESAME. Esame federale di professione di dichiarante doganale 11 GI~J (sistema modulare con esame finale)

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale

visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre ,

Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale

REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

REGOLAMENTO. dell esame professionale per specialisti in manutenzione

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS

per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale

Manager in Logistica con attestato professionale federale

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

l esame professionale superiore di responsabile di formazione

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale. Esperta turistica diplomata / Esperto turistico diplomato

Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore per Consulenti in relazioni pubbliche

l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo.

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a

Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Responsabile del settore alberghiero - economia domestica

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Regolamento d esame. per. l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione. del. Pubblicato dall organo responsabile

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

per l'esame federale di professione di guida turistica del REGOLAMENTO D'ESAME 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

REGOLAMENTO D ESAME. l esame professionale superiore di Supply Chain Manager. del per. Organo responsabile

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Regolamento per l ottenimento degli attestati modulari 1 e 2 con verifica delle equivalenze

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

l'esame professionale superiore di fashion designer

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ordinanza sulla formazione professionale di base

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO D ESAME PER I CORSI DI LINGUA

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza del DFI

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

l esame professionale superiore di consulente nelle specializzazioni di

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

Legge sui consulenti in brevetti

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA Consiglio di amministrazione

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

STATUTO della cassa dei medici società cooperativa

(Approvato con deliberazione C.P. n. 39 del 2002)

Regolamento CFSL. Nr Edizione ottobre Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Ordinanza del DFI

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

REGOLAMENTO D ESAME PER I CORSI DI LINGUA

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Transcript:

Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto Mod ifica del 1 7 LU G 2013 L organo responsabile, visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 20021, decreta: II regolamento d esame concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedetto del 2 maggio 2007 viene modificato nel seguente modo: Titolo Regolamento d esame concernente I esame professionale di fontanierela 8.12 1 titolari deii attestato professionale sono autorizzati a portare ii seguente titolo protetto: - Brunnenmeister 1-in mit eidgenössischem Fachausweis - Fontainierl-iere avec brevet fed6ral - Fontanierela con attestato professionale federale Quale traduzione del titolo in Iingua inglese ~ consigliata la formula: Water Supply Operator with Federal Diploma of Professional Education and Training. 1 SR 412.10

Questa modifica entra in vigore retrospettivamente per ii 1.10.2012. Zurigo/Seuzach, ii 20 giugno 2013 SOCIETÄ SVIZZERA DELL INDUSTRIA DEL GAS E DELLE ACQUE nte II Direttore ~uro Sua. Anton Kilchmann ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI FONTANIERI II Presidente II Segretario Ulrich Hugi Martin Trepp ASSOCIAZIONE SVIZZERA E DEL LIECHTENSTEIN DELLA TECNICA DELLA COSTRUZIONE IlPresklentecentrale II Dr44~,~ Peter Schilliger Hans-Peter Kaufmann Questa modifica ~ stata accettata. Berna, 1 7 LUG 2013 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e I innovazione SEFRI Jean-Pascal Lüthi Capodivisione Formazione professionale di base e superiore

REGOLAMENTO dell esame di professione di Sorvegliante deli acquedotto Visto l articolo 28.cpv 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l organo responsabile di cui al punto 1.2 emana ii seguente regolamento d esame. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1.1 Scopo dell esame lt Fontaniere ~ responsabile della sicurezza nella gestione degil impianti per la distribuzione dell acqua, I alimento piü importante, e ne garantisce la qualit~ conformemente alle prescrizioni legislative. Med iante lesame viene stabilito se il candidato possiede le necessarie capacit~ e conoscenze professionali per ricoprire ii ruolo di specialista in veste di responsabile per la gestione, ii funzionamento e il controllo degli impianti di un azienda di distribuzione dell acqua potabile 1.2 Organo responsabile 1.21 Le seguenti organizzazioni del mondo del lavoro costituiscono l organo responsabile: - Socieffi Svizzera deli lndustria del Gas e delle Acque, SSIGA - Associazione svizzera dei fontanieri (SBV) - Associazione svizzera-l iechtensteinese delta tecnica dedifici, suissetec 1.22 L organo responsabile ~ competente per tutta la Svizzera. 2 ORGANIZZAZIONE 2.1 Composizione delta commissione d esame 2.11 Lo svolgimento dell esame ~ affidato a una commissione d esame composta da 9-11 membri, nominata dalla commissione generale per la formazione professionale della SSIGA per un periodo di tre anni. Le organizzazioni responsabili sono rappresentate nella commissione d esame. Nella composizione delta commissione d esame, sono tenute in dovuta considerazione anche le regioni linguistiche in maniera appropriata. 2.12 II presidente o la presidente della commissione desame viene nominato/a dat comitato della SSIGA. lnoltre, la commissione d esame si autocostituisce. Essa puö deliberare se ~ presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parit~ di voti, quello del presidente o della presidente ~ determinante.

2.2 Compiti della commissione d esame 2.21 La commissione d esame a) emana le direttive inerenti al regolamento desame; b) fissa le tasse desame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12.1997 delrufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT); c) fissa la data e ii luogo d esame; d) definisce ii programma d esame; e) predispone la preparazione dei compiti desame e cura lo svolgimento dellesame stesso; f) nomina e impiega i periti; g) decide l ammissione allesame come pure l eventuale esclusione dallo stesso; h) decide il rilascio dell attestato professionale; i) tratta le domande e i ricorsi; j) si occupa della contabiliffi e della corrispondenza; k) decide ii riconoscimento delle prestazioni compiute in relazione ad altri titoli; 1) rende conto alle stanze superiori e ali UFFT della sua attivit~; m) prowede alb sviluppo e alla garanzia della qualit~. 2.22 La commissione desame puö delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla segreteria del SSIGA. 2.3 Notifica ab pubblico 1 Vigilanza 2.31 L esame ha luogo sotto la vigilanza delta Confederazione. Non ~ pubblico. In casi particolari, la commissione desame puö concedere delle deroghe. 2.32 L UFFT riceve tempestivamente l1nvito allesame e la relativa documentazione. 3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE 3.1 Pubblicazione 3.11 L esame ~ pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali. 3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare: - le date delpesame - la tassa d esame - il recapito per l iscrizione - il termine d iscrizione. 3.2 Iscrizione L iscrizione include: a) un riepilogo delta formazione assolta e della pratica professionale svolta; b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all esame; c) l indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati; d) la copia di un documento d identit~ con fotografia.

3.3 Ammissione all esame 3.31 ~ ammesso allesame chi: a) ~ in possesso di un attestato di capacit~ o un documento equivalente e -dispone di almeno 3 anni desperienza pratica in un azienda di distribuzione dell acqua potabile, o -dispone di almeno 3 anni d esperienza pratica in una organizzazione privata che assume la responsabilit~ della distribuzione dell acqua potabile oppure b) puö dimostrare un attivit~ di pratica di almeno 5 anni in un azienda di distribuzione dell acqua potabile o in una organizzazione privata che assume la responsabilitä della distribuzione dell acqua potabile. ~ fatta riserva del pagamento delta tassa d esame entro i termini fissati al punto 3.41. 3.32 UFFT decide l equipollenza dei diplomi conseguiti all estero. 3.33 La decisione in merito aii ammissione all esame ~ comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell inizio dell esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici, specificando l autoritä di ricorso e il termine di presentazione del ricorso. 3.4 Spese 3.41 II candidato versa ta tassa d esame previa conferma della sua ammissione. L eventuale contributo alle spese per il materiale verr~ percepito in separata sede. 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirasi dall esame per motivi validi, sar~ rimborsato l importo pagato, dedotte le spese occorse. 3.43 II mancato superamento dell esame non d~ diritto al rimborso della tassa. 3.44 La tassa d esame per i candidati ripetenti verrä fissata dalta commissione d esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d esame da ripetere. 3.45 La stesura dell attestato professionale e l iscrizione del nominativo del titolare nel registro sono soggette a una tassa. Defta tassa ~ a carico delle candidate e candidati. 3.46 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l esame sono a carico dei candidati. 4 SVOLGIMENTO 4.1 Convocazione 4.11 L esame ha luogo se, dopo la pubbticazione, almeno quindici candidati adempiono alle condizioni d ammissione. 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre Iingue ufflciali italiano, francese o tedesco.

4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 14 giorni prima deii inizio deii esame. La convocazione contiene: a) ii programma d esame con rindicazione precisa del Iuogo, della data e deii ora delpesame come pure dei mezzi ausiliari che ii candidato ~ autorizzato ad usare e a portare con s~; b) Pelenco dei periti. 4.14 Le contestazioni contro le esperte o gli esperti devono essere presentate e argomentate al presidentelalla presidente della commissione d esame, entro almeno otto giorni, prima deii inizio deii esame. La/il presidente prenderä le decisioni necessarie. 4.2 Ritiro del candidato 4.21 Un candidato puö ritirare la propria iscrizione entro 4 settimane dall1nizio deii esame. 4.22 Decorso questo termine ii ritiro ~ ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi: a) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto; b) malattia, infortunio o maternit~; c) Iutto nella cerchia ristretta. 4.23 II candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione desame i motivi del suo ritiro e giustificarli. 4.3 Esclusione 4.31 ~ escluso dall esame chi: a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati b) infrange in modo grave la disciplina delpesame; c) tenta di ingannare i periti. 4.32 L esclusione dalpesame deve essere decisa dalla commissione d esame. II candidato ha ii diritto di dare I esame con riserva fino al momento in cui la commissione d esame non ha preso la sua decisione. 4.4 Sorveglianza degli esami, periti 4.41 L esecuzione dei Iavori d esame scritti e pratici ~ sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni. 4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo. 4.43 La valutazione dei lavori desame scritti e pratici ~ effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo. 4.44 1 periti sono ricusati se sono parenti, oppure se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato. 4.5 Riunione conclusiva per l attribuzione delle note 4.51 In una riunione indetta al termine deii esame, la commissione d esame decide in merito al superamento dello stesso. Alla riunione ~ invitata la persona in rappresentanza deii UFFT. 4.52 1 parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato devono essere ricusati al momento della decisione deii attribuzione deii attestato professionale.

5 MODALITA 5.1 Parti deii esame 5.11 L esame ~ costituito dalle seguenti parti e dura: Parte d esame Genere d esame Durata 1 Conoscenze professionali di base scntto 2 ore 00 2 Conoscenze professionali specifiche orale! scritto 5 ore 30 3 Amministrazione orale! scntto 2 ore 15 4 Conoscenze catastali orale! sc~tto!pratico 3 ore 00 5 Prevenzione degli infortuni orale! scritto 1 cra 00 Totale 13 ore 45 Quanto possa essere la durata per ogni parte d esame scritta, orale o pratica, verrä precisata secondo le direttive inerenti al regolamento d esame di cui al punto 2.21 lett. a. 5.12 Ogni parte desame puö essere suddivisa in voci ed eventualmente in sottovoci. La commissione d esame definisce questa suddivisione. 5.2 Contenuto 5.21 II contenuto dettagliato della materia d esame ~ specificato nelle direttive inerenti al regolamento d esame di cui al punto 2.21 lett. a. 5.22 La commissione d esame decide l equivalenza di parti d esame o moduli di altri esami di livello terziario gi~ conclusi e l eventuale dispensa dall esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. 6 VALUTAZIONEENOTE 6.1 Valutazione 6.11 Le note delle voci e delle sottovoci sono espresse con punti interi 0 mezzi punti, conformemente al punto 6.2. 6.12 La nota di una parte d esame ~ determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa ~ arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.2. 6.13 La nota della parte desame 2, conoscenze professionali specifiche, viene valutata il doppio. 6.14 La nota complessiva ~ data dalla media delle note delle singole parti d esame. Essa ~ arrotondata a un decimale. 6.2 Valore delle note Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. II 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti. 5

SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DELL ESAME 7.1 Condizioni per ii superamento dellesame 7.11 Lesame ~ superato, se n~ la fata complessiva n~ la nota della parte desame 2, conoscenze professionali specifiche, non siano inferiori al 4.0, se non c ~ piü d una parte d esame con una nota inferiore al 4.0 e se nessuna nota ~ inferiore al 3.0. 7.12 L esame non ~ superato se ii candidato a) non si ritira entro II termine previsto; b) non si presenta pur non avendo motivi validi; c) si ritira dopo l inizio dell esame senza addurre motivi validi; d) dev essere escluso dano stesso. 7.2 Certificato d esame La commissione d esame rilascia a ogni candidato un certificato d esame, da! quale risultano almeno: a) le note delle singole parti d esame e la nota complessiva; b) ii superamento o meno dell esame; c) l indicazione dei rimedi giuridici ne! caso in Gui non venga rilasciato l attestato professionale. 7.3 Ripetizione dellesame 7.31 Chi non ha superato l esame puö ripeterlo due volte. 7.32 La ripetizione si limita solo alle parti nelle quali non si sia ottenuta almeno la nota 5,0. 7.33 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d iscrizione e d ammissione valide per il primo esame. 8 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA 8.1 Titolo e pubblicazione 8.11 Chi supera lesame ottiene l attestato professionale federale. Questo attestato ~ rilasciato dailufft e porta le firme del direttore deli UFFT e del presidente della commissione desame. 8.12 1 titolari dell attestato professionale sono autorizzati a portare ii seguente titolo protetto: - Sorvegliante deli acquedotto con attestato professionale federale - Brunnenmeisterl-in mit eidgenössischem Fachausweis - Fontainierl-iöre avec brevet federal Per la traduzione inglese si raccomanda Water Supply Operator with Advanced Federal Certificate of Higher Vocational Education and Training. 8.13 1 nominativi dei titolari di attestato professionale sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall UFFT, a disposizione del pubblico per consultazione. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legislazione sulla protezione dei dati. 8.2 Ritiro dell attestato professionale 8.21 L UFFT puö ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente. 6

8.22 La decisione deii UFFT puö essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica presso ii Tribunale amministrativo federale. 8.3 Diritto di ricorso 8.31 Contro le decisioni della commissione d esame relativa all esclusione dall esame 0 al rifiuto di rilasciare l attestato professionale puö essere inoltrato ricorso presso I UFFT, entro 30 giorni dalla notifica. II ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente. 8.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta ail UFFT. Essa puö essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presso ii Tribunale amministrativo federale. 9 COPERTURA DELLE SPESE D ESAME 9.1 Onorari, rendiconto 9.11 La SSIGA su proposta della commissione d esame fissa gli onorari secondo i quall vengono rimunerati 1 membri della commissione d esame e i periti. 9.12 Le organizzazioni responsabili assumono le spese d esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti. 9.13 Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell esame viene inviato un rendiconto dettagliato all UFFT, conformemente alle sue direttive. 10 DISPOSIZIONI FINALI 10.1 Abrogazione del diritto vigente II regolamento del 6 maggio 1998 concernente l esame di professione di Sorvegliante dell acquedotto con attestato professionale federale ~ abrogato. 10.2 Disposizioni transitorie 10.21 II primo esame dopo questa regolamentazione, avr~ Iuogo al mese di maggio 2007. 10.22 1 ripetenti o le ripetenti secondo il previgente regolamento del 6 maggio 1998 hanno la possibilitä di ripetere l esame una prima ed una seconda volta, perö al piü tardi entro l anno 2010. 10.3 Entrata in vigore II presente regolamento entra in vigore con I approvazione dell UFFT.

11 EMISSIONE E APPROVAZIONE Zurigo/Seuzach, ii 14 marzo 2007 SOCIETÄ SVIZZERA DELL INDUSTRIA DEL GAS E DELLE ACQUE II Presidente II Dir Dr. Kurt Rüegg Anton Kilchmann ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI FONTANIERI II Presidente II Segretario Ulrich Hugi Martin Trepp ASSOCIAZIONE SVIZZERA E DEL LIECHTENSTEIN DELLA TECNICA DELLA COSTRUZIONE II Presidente centrale II Li1rett~e ~-%--- Peter Schilliger Hans-Peter Kaufmann II presente regolamento ~ approvato. Berna, 0 2. MAI 2007 UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA La Direttrice: L~. ~ Dr. Ursula Renold