I presupposti per l iscrizione degli enti non profit al REA: il parere dell Agenzia per il Terzo Settore

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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO CCIAA e ENP, obblighi ed opportunità per gli enti non profit I presupposti per l iscrizione degli enti non profit al REA: il parere dell Agenzia per il Terzo Settore Francesca Pasi 13 febbraio 2013 - Sala Convegni Corso Europa 11, Milano

Il Parere dell Agenzia per il terzo settore L Agenzia per il terzo settore, con delibera n. 351 del 22 novembre 2011, ha approvato un parere in risposta al seguente quesito pervenuto da un organizzazione non profit Sussiste l obbligo di iscrizione al R.E.A. per quegli enti che hanno dovuto dotarsi di partita IVA per effetto della rilevanza fiscale tout court attribuita dal legislatore all esercizio di talune attività, ancorché rivolte esclusivamente agli associati? 2

L istituzione del REA La legge 580/1993, art. 8, comma 8,lett. d, ha previsto l acquisizione e l utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell iscrizione nel registro delle imprese. A tale scopo il D.p.r. 581/95, art. 9, ha istituito presso l ufficio del registro, il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 3

I soggetti obbligati alla denuncia al REA Ai sensi dell art. 9 sono tenuti all iscrizione: gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali. 4

Le notizie contenute nel REA Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 7, dal R.D. 4 gennaio 1925, n. 29 8, dall'art. 29 deld.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella L. 26 aprile 1983, n. 131 9 e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. 5

I soggetti tenuti all iscrizione secondo la prassi/1 circ. Min. Industria n. 3387/C del 16.2.1996 con riferimento alla tenuta del REA rinvia alle norme già in uso per il registro delle ditte sia riguardo i soggetti inclusi, sia riguardo le procedure e le sanzioni. circ. Min. Industria n. 3407/C del 9.1.1997 -il DPR 581/95 non ha introdotto, di fatto, nessuna specifica novità rispetto al Registro delle ditte -i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali nel REA, sono rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa ecc. del soggetto stesso. 6

I soggetti tenuti all iscrizione secondo la prassi/2 Circ. Min. Attività Produttive n. 3574/C del 7 aprile 2004 Sono tenuti alla denuncia al REA Le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli altri enti non societari, che pur esercitando un attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l esercizio di un impresa. Nel caso in cui il soggetto collettivo abbia per oggetto esclusivo o principale l esercizio di un impresa dovrà procedere alle iscrizioni nel Registro delle Imprese tramite i moduli S1, S2, S3etc.. 7

Il Registro delle ditte Circ. del Min. dell Industria n. 3202 del 22 gennaio 1990 chi esercita un attività economica è soggetto all iscrizione a prescindere dalla qualificazione della medesima attività ai fini civilistici, tributari, previdenziale, ecc.; l obbligo dell iscrizione sussiste anche quando l attività economica non costituisce l attività prevalente per il soggetto che la svolge; non sono iscrivibili nel registro ditte: Cral aziendali, circoli ricreativi e simili, che svolgono attività esclusivamente a favore dei propri associati e iscritti. 8

L attività economica verso gli associati: la soluzione prospettata dall istante Le ANP che svolgono una o più delle attività elencate, rispettivamente, agli articoli 148, c. 4, d.p.r. n. 917/86 e art. 4, c. 5, d.p.r. n. 633/72, e rivolte solo al corpo sociale, pur dotate di partita Iva, non sono tenute all'iscrizione al REA, in quanto: 1. secondo la circ. min n. 3202/C/1990 nel registro delle Ditte non sono iscrivibili i cral aziendali, circoli ricreativi e simili che svolgono attività esclusivamente a favore dei propri associati e iscritti 9

2. le attività svolte verso gli associati non sono attività economiche nell'accezione intesa dal legislatore civilistico posto che non sono condotte con metodo economico ossia preordinate alla remunerazione dei fattori e non sono attività destinate al mercato; 3. stante lo scarto evidente tra i concetti di commercialità civilisticamente intesa e di attività commerciale in senso fiscale, appare non congruo assimilare l'obbligo di iscrizione al REA all'acquisizione di partita Iva 10

L attività economica verso gli associati: il parere dell Agenzia Le argomentazioni dell istante non sono decisive in quanto: secondo un diverso orientamento l attività di produzione di beni e servizi destinata agli associati, purché a fronte di un corrispettivo, non impedisce di qualificare come economica tale attività in quanto i beni o servizi prodotti sono conseguiti dall associato in base ad un rapporto diverso (di scambio) da quello che lo lega all ente; la prassi richiamata non sembra decisiva in merito al tema in esame in quanto l interprete, nel documento citato, non fa un richiamo generale a tutti gli enti che svolgono un attività economica verso i propri associati ma limita il riferimento ai circoli aziendali, ricreativi e simili. 11

L attività economica verso gli associati: il parere del Ministero dello sviluppo economico l estremo della destinazione della produzione per il mercato non è a rigore, richiesto dall art. 2082 c.c. (rientrano fra le imprese le cooperative); caratteristica dell attività d impresa non è il conseguimento di un profitto ma, piuttosto, l agire secondo criteri di obiettiva economicità ; 12

In conclusione, deve essere considerata attività d impresa anche se rivolta esclusivamente ai soci: un attività di produzione o di scambio di beni o di servizi che esula dalle attività istituzionali dell ente; svolta in modo sistematico o non occasionale; attraverso specifica organizzazione; condotta secondo criteri di obiettività economicità 13

In conclusione... Gli enti associativi che svolgono - in una dimensione di sussidiarietà e ausiliarietà rispetto all oggetto principale - un attività commerciale riconducibile tra quelle di cui agli artt. 148, co. 4, TUIR e 4, co. 5, d.p.r. 633/72, sono tenuti all iscrizione al REA. 14