LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO



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AMIANTO : aggiornamenti normativi e gestione delle segnalazioni Seminario 15 novembre 2009 LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Dr. Ferrari Filippo ARPA Sezione Provinciale di Modena Servizio Territoriale Distretto Di Pavullo n/f

NORMATIVA VIGENTE norme in materia ambientale Decreto Legislativo 152/06 Decreto Legislativo 4/08 (correttivo ed integrativo) normativa tecnica Decreto Min. Sanità 06/09/94 Decreto Min. Sanità 14/05/96 Decreto Min. Sanità 20/08/99 norma di coordinamento Decreto 29/07/04, n. 248 disciplinari tecnici amianto D.Lgs. 25/07/2006 n.257 modifiche al D.Lgs. 626/94

Decreto Legislativo 152/2006 Definizione di rifiuto Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi

I RIFIUTI PERICOLOSI SI POSSONO DISTINGUERE IN 2 CATEGORIE RIFIUTI PERICOLOSI PER DEFINIZIONE RIFIUTI PERICOLOSI IN QUANTO CONTENGONO SOSTANZE PERICOLOSE IN UN QUANTITATIVO SUPERIORE AL VALORE STABILITO AL PUNTO 4 DELL INTRODUZIONE ALLEGATO D. PER TALI TIPOLOGIE DI RIFIUTO ESISTONO LE CORRISPONDENTI VOCI SPECCHIO (NON PERICOLOSE)

D. Lgs 152/06 allegato D alla parte quarta I rifiuti contrassegnati nell elenco con un asterisco * sono rifiuti pericolosi. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più delle seguenti caratteristiche: punto di infiammabilità 55 C, una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3%, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25%, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1%, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5%, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10%, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in conc. totale 20%,

D. Lgs 152/06 allegato D alla parte quarta una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1%, una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1%, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 0,5%, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 5%, una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in conc. 0,1%, una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in conc. 1%;

D. Lgs 152/06 allegato D alla parte quarta elenco dei rifiuti Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002 Codice CER 150111* 160212* 160111* 170601* 170605* denominazione Imballaggi metallici contenenti amianto Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere Pastiglie per freni contenenti amianto Materiali isolanti contenenti amianto Materiali da costruzioni contenenti amianto classificazione Speciali pericolosi Speciali pericolosi Speciali pericolosi Speciali pericolosi Speciali pericolosi

Prodotti contenenti amianto e relative percentuali presenti. PRODOTTI PESO % TIPO DI FIBRE Cemento - amianto per edilizia 10 15 Crisotilo, Crocidolite Amosite Cemento - amianto per condutture 12 15 Crisotilo, Crocidolite, Amosite Pannelli isolanti ignifughi 25-40 Crisotilo, Amosite Pannelli isolanti (+ quelli a spruzzo) 12 100 Crisotilo, Crocidolite Amosite Guarnizioni e sigillanti 25-85 Crisotilo, Crocidolite Pavimenti, mattonelle vinilici 10-25 Crisotilo Materiali di attrito 15-70 Crisotilo Prodotti tessili 65-100 Crisotilo, Crocidolite Materie plastiche ed involucri 55 70 Crisotilo, Crocidolite Materiali di concia e di rinforzo 25 80 Crisotilo, Crocidolite Cartoni, carte e prodotti affini 100 Crisotilo Funi, corde e tessuti 100 Crisotilo (in passato anche altri)

Decreto Legislativo 152/2006 Definizione di produttore La persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti

D.Lgs. 152/06 E SUCC. MODIFICHE REQUISITI PER EFFETTUARE OPERAZIONI DI BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali Devono essere iscritte all Albo le imprese che effettuano l attività di: Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi Bonifica di siti Bonifica dei beni contenenti amianto Commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione Gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi Gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti

Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali L iscrizione costituisce titolo per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, commercio e di intermediazione; per le altre attività l iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio deve essere autorizzato (Piano di lavoro). Le imprese sono iscritte all Albo nella persona del: Titolare dell impresa oppure Legale rappresentante della società

Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali Le Ditte devono dimostrare di possedere specifici requisiti Iscrizione registro imprese Solidità e onestà dell azienda (no fallimento, no interdizione dagli uffici direttivi, no pene detentive per reati ambientali, in regola con obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali) Possedere requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria previsti per la specifica categoria Avere nominato un responsabile tecnico

Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali Responsabile tecnico Chi??? Titolare o socio dell impresa Dipendente della ditta Professionista esterno Deve essere in possesso di idonei requisiti professionali

Categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto Categoria 10: suddivisa in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili Classe A oltre 7.746.853,49 Classe B fino a 7.746.853,49 Classe C fino a 1.549.370,70 Classe D fino a 413.165,52 Classe E fino a 51.645,69

Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali CATEGORIA 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali Procedure di iscrizione semplificate a seguito di semplice richiesta scritta e con pagamento di diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro: No garanzie finanziarie, capacità finanziaria, idoneità tecnica, responsabile tecnico Raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare Trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità inferiori a 30 kg al giorno o 30 litri al giorno

CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO D.M. 6 settembre 1994 Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere. I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi.

CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO D.M. 6 settembre 1994 I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.

ETICHETTATURA DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Legge 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Capo III - Tutela dell'ambiente e della salute Art. 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215.

DPR 215 del 24/05/1988 ALLEGATO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO I prodotti contenenti amianto o il loro imballaggio devono essere muniti dell'etichetta definita in appresso: a) l'etichetta conforme al modello sotto indicato deve avere almeno 5 cm di altezza (H) e 2,5 cm di larghezza; b) essa è divisa in due parti: 1. la parte superiore (h1-40% H) contiene la lettera "a" in bianco su fondo nero; 2. la parte inferiore (h2-60% H) contiene il testo tipo in bianco e/o nero su fondo rosso chiaramente leggibile;

DPR 215 del 24/05/1988

ETICHETTATURA DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 Luglio 1984 2.3. Trasporto dei rifiuti tossici e nocivi 2.3.1. Sui contenitori dei rifiuti tossici e nocivi - colli o mezzi di trasporto - oltre alle etichettature previste dalle norme Adr devono essere in ogni caso apposti a) sui mezzi di trasporto, una targa di metallo di lato di cm 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile; b) sui colli, una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme Uni.

ETICHETTATURA DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) Definizione di deposito temporaneo: Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni...

DEPOSITO TEMPORANEO (art. 183 punto1 lettera m) D.Lgs. 152/06 e succ. mod.) Avviati al recupero o smaltimento a cadenza trimestrale Oppure Quando il deposito raggiunge i 10 mc. per i rifiuti pericolosi e i 20 mc. per i non pericolosi. Se non vengono raggiunti tali quantitativi vanno comunque smaltiti entro l anno

DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura delle sostanze pericolose.

DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO D.M. 06/09/94 Rifiuti contenenti amianto in matrice compatta I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione.

D.M. 06/09/94 DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Rifiuti contenenti amianto in matrice friabile Rifiuti insaccati in area di lavoro e dopo prima pulizia vanno portati nell unità di decontaminazione. Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area all'interno dell'edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un area controllata.

Decreto Legislativo 152/2006 Obblighi del produttore di rifiuti Sostenere gli oneri relativi alle attività di smaltimento Confezionare, etichettare e detenere i rifiuti presso il cantiere (no sede aziendale) secondo le modalità previste Consegnare i rifiuti ad un soggetto autorizzato

Decreto Legislativo 152/2006 Ulteriori obblighi del produttore di rifiuti pericolosi compilare il formulario di identificazione al trasporto; tenere il registro di carico e scarico; inviare annualmente la dichiarazione ambientale (MUD)

Decreto Legislativo 152/2006 Chi deve effettuare annualmente la dichiarazione ambientale (MUD)? Trasportatori, intermediari, smaltitori, consorzi, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi art.184 comma 3 lettere c,d,g

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI I produttori di rifiuti pericolosi devono tenere un registro di carico e scarico (D.Lgs 152/2006, art. 190). Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA

D.Lgs 152/2006, art. 193 FORMULARIO Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione, dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: A. Nome e indirizzo del produttore e del detentore; B. Origine, tipologia e quantità del rifiuto; C. Impianto di destinazione; D. Data e percorso dell istradamento; E. Nome ed indirizzo del destinatario.

Formulario di identificazione Redatto in 4 copie (enti- imprese) Al produttore rimangono la 1 copia e la 4 copia controfirmata dal destinatario La seconda e terza copia rimangono rispettivamente al trasportatore e destinatario Conservate per 5 anni Eccezioni: es. trasporto rifiuti urbani, trasporti rifiuti non pericolosi in modo occasionale e saltuario < 30 kg o lt, Errori più frequenti

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 a 9300 Euro. Si applica la pena di cui all art. 483 del C.P. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi (falsità in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni) senza formulario o con dati inesatti.

PROTOCOLLO D INTESA AUSL/ARPA PIANO DI LAVORO/NOTIFICA INVIATO SOLO ORGANO DI VIGILANZA (AUSL) ORGANO DI VIGILANZA NON RILASCIA ALCUN PARERE (SILENZIO ASSENSO) DOPO 30 GIORNI E POSSIBILE INIZIARE I LAVORI NEI CASI PREVISTI TAB. 1 I PIANI VENGONO INVIATI DALLA AUSL ALL ARPA

TABELLA 1 PROTOCOLLO D INTESA AUSL/ARPA (PROT.N. 39403 DEL 16.05.2008) 1 RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE CON EMISSIONE DI ARIA CONVOGLIATA ALL ESTERNO; 2 LA SUPERFICIE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA SUPERA COMPLESSIVAMENTE I 1000 MQ., ANCHE SE IL PIANO PREVEDE LA RIMOZIONE PER STRALCI; 3 RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO CHE SI PRESENTANO FRANTUMATI O DISPERSI A SEGUITO DI EVENTI DI QUALSIASI NATURA: ESPLOSIONI, INCENDI, RILEVANTI EVENTI ATMOSFERICI, MANOMISSIONI, ECC.; 4 RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DI TUBAZIONI INTERRATE; 5 LAVORAZIONE NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO RIFIUTI; 6 PIANI STANDARD ANNUALI PER LA RACCOLTA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI DA IGNOTI SU SUOLO PUBBLICO O RITIRATI NELLE STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE

9) CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 9.1 Verranno confezionati pacchi di dimensioni convenienti alla loro movimentazione, non superiori a circa 1 m3, protetti sul fondo da materiale plastico e sigillati con polietilene trasparente. Sui singoli pacchi, oltre alla etichettatura prevista dal D.P.R. 215/88, verrà apposta anche l etichettatura prevista dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, costituita da una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo avente le misure di cm 15 x 15, recante la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. 9.2 I D.P.I. usati, trattati con soluzione incapsulante, verranno collocati in sacchi a tenuta. Questi sacchi, unitamente ai sacchi contenenti i pezzi e gli sfridi, verranno collocati in uno o più pacchi. 9.3 I pacchi di materiale contenente amianto, originati dalla rimozione, etichettati a norma di legge, verranno: caricati direttamente su mezzo di trasporto. depositati temporaneamente in luogo esclusivamente dedicato all interno del cantiere, delimitato con nastro segnaletico e individuato da apposito cartello. collocati in container espressamente riservato. 9.4 Il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto effettuato presso la sede del cantiere verrà condotto in conformità a quanto previsto dal D.M. 06/09/94 e dall art. 183 del D.Lgs. 152/2006. 9.5 Il trasporto verrà effettuato entro.... giorni: in proprio con automezzo di proprietà. Estremi di Iscrizione alla cat. 5, classe (trasporto di rifiuti pericolosi) dell Albo Nazionale Gestori Ambientali: N. conto terzi da Ditta iscritta all Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasporto di rifiuti pericolosi): Nome della Ditta e sede legale:..... Estremi di Iscrizione alla cat. 5, classe N. In entrambi i casi l automezzo utilizzato avrà il vano di carico dotato di sponde e sarà dotato di sistema di copertura fissa o mobile in modo da garantire la protezione del carico. 9.6 I rifiuti verranno conferiti presso: (indicare nome, indirizzo, ed estremi dell autorizzazione dell impianto di deposito preliminare o della discarica): impianto di deposito preliminare (stoccaggio provvisorio):.... discarica:. N.B.: la copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, controfirmata e datata in arrivo all impianto prescelto per lo smaltimento, appena in nostro possesso verrà inviata ad ARPA ed AUSL competenti per territorio.

FINE LAVORI TRASMISSIONI AD ARPA E AUSL COPIA DEL FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI CONTROFIRMATO DAL DESTINATARIO

Piccole demolizioni domestiche effettuate da privati cittadini Delibera Provincia per conferimento presso SEA Modello di Piano semplificato Materiali conferibili e modalità

Tipologia di materiale/quantità Pannelli, lastre piane e/o ondulate n. 6 (circa 12 mq) Piccole cisterne per acqua n. 2, di dimensioni massime di 500 litri Canne fumarie o tubazioni 3 m lineari Cassette per ricovero animali domestici (cucce) n. 1 Piastrelle per pavimenti (linoleum)15 mq

Modulistica Piano di lavoro semplificato Redatto 3 copie Una copia rimane AUSL Altre due consegnate alla SEA e controfirmate dall operatore Una per AUSL e l altra per privato

D.M. 8 APRILE 2008 E D.M. 13 MAGGIO 2009 (DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO.) ELENCO DEI RIFIUTI CONFERIBILI ALLE S.E.A. (STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE) NON COMPAIONO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO REGIONE EMILIA ROMAGNA DEFINISCE L ELENCO INDICATIVO ED ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO

DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI (Art. 192 D.Lgs. 152/06) Chiunque viola i divieti di cui al comma 1) e 2) è tenuto a procedere alla rimozione,all avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contradditorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.