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N. 02331/2015 REG.PROV.COLL. N. 02776/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2776 del 2014, proposto da:, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco De Benedictis e Marco Spadaro, con domicilio eletto presso l avv. Dino Magnano in Catania, Via Etnea, 353 Scala A; contro Ministero della Giustizia, Commissione per l'esame di Abilitazione alla Professione di Avvocato Sessione 2013 c/o Corte d'appello di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; per l'annullamento del provvedimento assunto in data 30/09/2014 dalla IV Sottocommissione per l esame di abilitazione alla professione di avvocato costituita per la sessione dell anno 2013 presso Corte d Appello di Catania, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea all esercizio della professione d avvocato, comunicato mediante lettura all esito dell esame tenutosi nella stessa giornata; del verbale del 30 settembre 2014 e del relativo allegato contraddistinto con il n. 4;

di ogni atto presupposto e/o consequenziale, anche se ignoto; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione per l'esame di Abilitazione alla Professione di Avvocato Sessione 2013 c/o Corte d'appello di Catania; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La ricorrente ha superato le prove scritte dell esame di abilitazione alla professione di avvocato della sessione 2013, col punteggio di 122 voti (parere civile 40, parere penale 42, atto giudiziario 40). In sede di prove orali, sostenute e verbalizzate il 30.9.2014, è stata invece dichiarata non idonea con il punteggio di 162 (diritto costituzionale 21, diritto processuale civile 21, diritto internazionale privato 30, diritto comunitario 30, diritto ecclesiastico 30, ordinamento forense 30). Con ricorso passato per la notifica l 11.11.2014 e depositato il 26.11.2014, ha impugnato il detto verbale, affidandosi alle seguenti censure: A) Violazione dell art. 12 del D.P.R.9 maggio 1994 n. 487 perché le domande poste nello svolgimento delle prove orali non sono state formulate sulla base di quesiti predeterminati dalla Commissione ed estratti a sorte dal candidato. Violazione dei Criteri di valutazione per l esame di Stato per l abilitazione all esercizio della professione forense Sessione 2013 redatte dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia per l esame di avvocato sessione 2013.

B) Violazione dell art. 17 bis comma 3 lett.a) del R.D.n. 37 del 1934. L obbligatorietà della illustrazione delle prove scritte, in sede di prova orale, corrisponde alla esigenza non solo di agevolazione psicologica del candidato, come acutamente messo in risalto dalla giurisprudenza dei TAR (TAR Venezia sez 1, 31/1/2012 n.99 cit.), ma anche quella di creare un raccordo tra le due fasi, sì da fornire un quadro più possibile completo delle attitudini, capacità e preparazione del candidato. Asserisce parte ricorrente che, al di là di un accenno di mero stile nel verbale, la Commissione non opera alcuna valutazione di merito di tale momento necessario e imprescindibile nell espletamento delle prove orali, né fornisce alcuna motivazione sullo svolgimento di tale fase. C) Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, consequenziale alla violazione di cui ai motivi che precedono. Asserisce la ricorrente che l elevato punteggio conseguito dalla candidata negli scritti (ottava tra i 424 ammessi agli orali) avrebbe imposto di evitare una burocratica e sbrigativa sintetica illustrazione degli elaborati delle prove scritte. Costituitasi, l Amministrazione ha concluso per l infondatezza del ricorso. Con Ordinanza n. 978/14 del 19.12.2014 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato. Alla Udienza Pubblica del 25.6.2015 la causa è stata trattenuta per essere decisa. DIRITTO Il ricorso è fondato. Come chiarito in fase cautelare, il ricorso appare supportato dal prescritto fumus di fondatezza, come, per altro, stabilito dal Giudice di seconde cure (cfr. C.G.A. Ord. 601/2014 del 12.12.2014), che con la detta decisione ha ritenuto che anche in relazione alla applicabilità dell art. 12 DPR n. 487/1994 allo svolgimento delle prove orali oggetto di contestazione, le censure sollevate dalla parte ricorrente

manifestano profili apprezzabili di fumus con particolare riguardo al criterio del sorteggio delle domande. Con la prima censura, parte ricorrente sostiene, infatti, che, in violazione della predetta disposizione, le domande poste nello svolgimento delle prove orali non sono state formulate sulla base di quesiti predeterminati dalla Commissione ed estratti a sorte dal candidato. Precisa, in punto di fatto, la Difesa Erariale che la Sottocommissione di esame presso la Corte d Appello di Catania sessione 2013, in ordine ai criteri per la valutazione dei candidati, ha deliberato di recepire quelli stabiliti dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia con verbale n. 1 del 2.12.2013, tranne che per quanto riguarda le prove orali per le quali delibera di non porre le domande ai candidati mediante estrazione di buste, bensì di formulare agli stessi domande estemporanee. La precisazione, quindi, accentua ancor più la necessità di stabilire la cogenza della predetta disposizione alle procedure selettive, in genere, o l applicabilità soltanto a quelle strettamente concorsuali. La norma, intitolata Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, così recita: 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.

Come rammentato dal Tar Palermo (cfr. sez. III, 12 febbraio 2015, n. 434), <<in ordine alla applicabilità dell'art. 12 succitato agli esami di avvocato si riscontrano in giurisprudenza due orientamenti. Secondo un primo orientamento, il mancato previo sorteggio tra domande preparate dalla Commissione viola tale disposizione e contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati di cui all'art. 97 Cost., i quali sono alla base dello svolgimento delle procedure concorsuali latu sensu intese (in tal senso, ordinanza C.G.A., 17 gennaio 2014, n. 41; T.A.R. Sicilia - Catania, IV., 11 luglio 2013, n. 1994). In base ad un secondo orientamento, la norma in questione si riferisce esclusivamente all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e alle modalità di svolgimento dei concorsi e non anche agli esami di abilitazione professionale, che soggiacciono a diversi criteri selettivi, non presupponendo una valutazione comparativa tra i candidati in relazione al ristretto numero di posti messo a concorso (in tal senso T.A.R. Emilia Romagna, I, 23 dicembre 2013, n. 843; T.A.R. Lazio, III, 22 marzo 2013, n. 2956; T.A.R. Lombardia, III, 8 febbraio 2011, n. 389; T.A.R. Toscana, I, 17 marzo 2009, n. 460; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 3 dicembre 2013 n. 654)>>. La detta decisione ha ritenuto di dover <<aderire al secondo orientamento tenuto conto dell'espresso riferimento della disposizione alle procedure concorsuali e della diversità di queste ultime dagli esami abilitativi>>. La soluzione non convince, dovendosi confermare quanto espresso dalla Sezione con la richiamata decisione n. 1994/13, secondo la quale <<il mancato previo sorteggio tra domande preparate dalla Commissione, oltre a violare l'art. 12, d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali (Consiglio di Stato sez. VI, 14 novembre 2011, n.6001 )>>.

Ed invero, attenersi al mero dato formale, riferito alle sole prove concorsuali strettamente intese, poiché queste presuppongono una valutazione comparativa tra i candidati in relazione al ristretto numero di posti messo a concorso, finisce con il circoscrivere immotivatamente un precetto orientato alla garanzia di un esame oggettivo e non influenzabile dall individuazione del singolo candidato. E il caso di considerare che ogni tipo di esame, nella fase delle prove scritte, deve essere svolto con la garanzia dell anonimato (salvo le ipotesi della immediata correzione mediante elaborazione dei dati e la consequenziale altrettanto immediata ostensione del risultato), proprio per garantire la teorica immodificabilità del contenuto dell elaborato e, quindi, l assegnazione del punteggio in maniera del tutto oggettiva. Il criterio della par condicio, in un ipotesi in cui massima è la valutazione discrezionale da parte della commissione, è, quindi, nell esame scritto, correlato all anonimato dell elaborato. Nel fase della prova orale, dove tale garanzia, come è del tutto evidente, non può essere assicurata, la par condicio muove, così come correttamente stabilito dalla norma in esame, dalla predeterminazione di una serie di gruppi di domande (che una commissione accorta cercherà di bilanciare, ponendo livelli di difficoltà omogenee), la cui scelta per ogni singolo candidato è rilasciata alla sorte. In siffatto modo, appunto, è possibile garantire che un candidato non venga preferito (o penalizzato) rispetto ad altro o altri. Né assume significato la limitata estensione del numero dei candidati, posto che esistono, ad esempio, concorsi con moltissimi partecipanti e, comunque, non è la quantità degli stessi che può determinare o meno la necessità di garanzia di un esame trasparente e immune da disparità di trattamento. La garanzia della trasparenza e della par condicio costituisce il presupposto stesso di ogni attività amministrativa, sicché la norma va orientata ai detti principi

costituzionali, notoriamente contenuti all art. 97, di guisa che sembra più coerente concludere che la stessa debba trovare una sua applicazione indiscriminata rispetto a ogni procedura selettiva, sia essa rivolta a un concorso pubblico, sia al conseguimento di un abilitazione, posto che, comune alle due procedure, è lo scopo della selezione dei migliori, di guisa che tutti i candidati devono essere posti, il più possibile, in una situazione di uguale difficoltà nel superamento della prova. E appena il caso di osservare che proprio la scelta di svolgere l esame ricorrendo a domande estemporanee ha privato la procedura di quella potenziale trasparenza, senza alcuna modalità alternativa di conseguimento della stessa, di guisa che il vuoto procedurale ben può (e deve) essere colmato da una disposizione, che in considerazione della finalità ricoperta, non può non trovare indiscriminata applicazione in ogni tipo di prova selettiva. Né, in ultimo, appare significativa una possibile eccezione circa l insussistenza nel procedimento in esame (e in quelli simili) di una predeterminata disponibilità di posti, tipica del concorso pubblico, poiché, come sopra evidenziato, in ogni settore sottoposto al controllo dello Stato (ed è questa la ratio del concorso abilitante, altrimenti sarebbe da considerarsi sufficiente il mero conseguimento dell idoneo titolo di studio di livello universitario), è la scelta dei migliori che deve orientare l attività selettiva. Tanto appare sufficiente per ritenere fondata la censura e, conseguentemente, il ricorso. Va, pertanto, disposto l annullamento del verbale impugnato e l obbligo della Commissione intimata, in diversa composizione da quella che ha già valutato la ricorrente, di predisporre, senza indugio, una nuova prova d esame con i criteri sopra indicati. I rappresentati diversi orientamenti giurisprudenziali giustificano l integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva. Compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Pennetti, Presidente Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore Dauno Trebastoni, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/09/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)