UTILIZZO VIDEOTERMINALI METODO UTILIZZATO PER VALUTARE IL RISCHIO COLLEGATO ALL USO DEI VIDEOTERMINALI INCONTRO CON L ORGANIZZAZIONE necessario al fine di prendere visione della documentazione attestante la corretta progettazione delle postazioni di lavoro destinate ai lavoratori ai videoterminali, dotazione e fornitura di idonee attrezzature, software, ecc. Si procede dunque alla VALUTAZIONE DEL RISCHIO, secondo quanto previsto dagli art.li 172 al 178 e dall allegato XXXIV del D.Lgs 81/2008, con il datore di lavoro o suo delegato, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e, qualora designato o eletto dai lavoratori, il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza. Durante l esame, si consultano i dirigenti, i preposti, i lavoratori e gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione e lotta degli incendi. 1
UTILIZZO VIDEOTERMINALI Occorre quindi: verificare l idoneità delle postazioni di lavoro dove si utilizzano videoterminali quantificare il livello di utilizzo del videoterminale di ogni singolo lavoratore nel rispetto di quanto previsto dall art. 21 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422 e della circolare n. 5 del 20 aprile 2001 adottare le misure previste dal suddetto decreto 2
UTILIZZO VIDEOTERMINALI Dato che l art. 21 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422 presume che i rischi alla salute dei lavoratori addetti al videoterminale sono da prevedere per quegli addetti che utilizzano la macchina per almeno 20 ore medie settimanali, si è applicata la seguente procedura di valutazione: t h m /sett. R = Tempo d utilizzo del videoterminale = Ore medie settimanali (inclusi i periodi di riposo ogni 2 ore di lavoro consecutivo) = Rischio quantificato in base al tempo di utilizzo del videoterminale 3
UTILIZZO VIDEOTERMINALI RISCHIO TEMPO DI UTILIZZO DEL VIDEOTERMINALE (h m /sett.) t = 0 Rischio Moderato 0 < t 20 Basso 20 < t 40 Medio t > 40 Alto 4
UTILIZZO VIDEOTERMINALI ADDETTI AL VIDEOTERMINALE 1 Lavoratore Data valutazione Tempo d utilizzo videoterminale (h m /sett.) Prescrizioni (DPC, DPI, limitazioni d esercizio, ecc.) Rischio 2 n. Osservazioni Segnaletica 5
UTILIZZO VIDEOTERMINALI A seguito della valutazione del rischio si riunisce il servizio di prevenzione e protezione al fine di adottare i PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI PER MIGLIORARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELL AMBIENTE DI LAVORO. I principali provvedimenti devono essere: 6
UTILIZZO VIDEOTERMINALI RISCHIO PROVVEDIMENTI Moderato Nessun intervento 7
UTILIZZO VIDEOTERMINALI RISCHIO PROVVEDIMENTI Il medico competente deve: Basso 1.rilasciare l idoneità alla mansione specifica all atto dell assunzione e informare i lavoratori dei rischi collegati all utilizzo di videoterminali; 2.verificare durante i sopralluoghi effettuati con il RSPP che le postazioni di lavoro siano progettate secondo quanto previsto dal DM 2 ottobre 2000; 3.redigere un piano sanitario che preveda delle visite mediche periodiche di controllo qualora il lavoratore ne faccia esplicita richiesta o l idoneità preveda particolari prescrizioni; in tal caso informa e forma i lavoratori per una corretto utilizzo dei videoterminali e dei dispositivi di protezione individuale (occhiali) messi al loro disposizione o al rispetto delle limitazione dei tempi d utilizzo. Il datore di lavoro deve: 1.fornire i dispositivi di protezione individuale qualora l idoneità alla mansione ne preveda l utilizzo; 2.prendere gli opportuni provvedimenti affinché le postazioni di lavoro munite di videoterminali siano progettate correttamente; 3.verificare anche tramite preposti all uopo incaricati l adozione delle misure previste dal DM 2 ottobre 2000 e l utilizzo dei DPI nel rispetto dell informazione e formazione ricevuta dal medico competente; 4.organizzare il lavoro secondo le limitazioni dei tempi d utilizzo eventualmente prescritti dal medico competente; 5.mantenere in efficienza le macchine e le attrezzature per limitare i tempi d utilizzo. 8
UTILIZZO VIDEOTERMINALI RISCHIO PROVVEDIMENTI Il medico competente deve: Medio 1.rilasciare l idoneità alla mansione specifica all atto dell assunzione e informare i lavoratori dei rischi collegati all utilizzo di videoterminali; 2.verificare durante i sopralluoghi effettuati con il RSPP che le postazioni di lavoro siano progettate secondo quanto previsto dal DM 2 ottobre 2000; 3.redigere un piano sanitario che preveda delle visite mediche periodiche di controllo; 4.informare e formare i lavoratori per una corretto utilizzo dei videoterminali e dei dispositivi di protezione individuale (occhiali) messi al loro disposizione o al rispetto delle limitazione dei tempi d utilizzo. Il datore di lavoro deve: 1.fornire i dispositivi di protezione individuale qualora l idoneità alla mansione ne preveda l utilizzo; 2.prendere gli opportuni provvedimenti affinché le postazioni di lavoro munite di videoterminali siano progettate correttamente; 3.verificare anche tramite preposti all uopo incaricati l adozione delle misure previste dal DM 2 ottobre 2000 e l utilizzo dei DPI nel rispetto dell informazione e formazione ricevuta dal medico competente; 4.organizzare il lavoro secondo le limitazioni dei tempi d utilizzo eventualmente prescritti dal medico competente; 5.mantenere in efficienza le macchine e le attrezzature per limitare i tempi d utilizzo. 9
UTILIZZO VIDEOTERMINALI RISCHIO PROVVEDIMENTI Il medico competente deve: Alto 1.rilasciare l idoneità alla mansione specifica all atto dell assunzione e informare i lavoratori dei rischi collegati all utilizzo di videoterminali; 2.verificare durante i sopralluoghi effettuati con il RSPP che le postazioni di lavoro siano progettate secondo quanto previsto dal DM 2 ottobre 2000; 3.redigere un piano sanitario che preveda delle visite mediche periodiche di controllo; 4.informare e formare i lavoratori per una corretto utilizzo dei videoterminali e dei dispositivi di protezione individuale (occhiali) messi al loro disposizione o al rispetto delle limitazione dei tempi d utilizzo. Il datore di lavoro deve: 1.organizzare il lavoro al fine di diminuire i tempi di utilizzo del videoterminale; tali misure devono essere portate a conoscenza del servizio di prevenzione e protezione in idonea riunione; 2.nel caso fornire i dispositivi di protezione individuale qualora l idoneità alla mansione ne preveda l utilizzo; 3.prendere gli opportuni provvedimenti affinché le postazioni di lavoro munite di videoterminali siano progettate correttamente; 4.verificare anche tramite preposti all uopo incaricati l adozione delle misure previste dal DM 2 ottobre 2000 e l utilizzo dei DPI nel rispetto dell informazione e formazione ricevuta dal medico competente; 5.organizzare il lavoro secondo le limitazioni dei tempi d utilizzo eventualmente prescritti dal medico competente; 6.mantenere in efficienza le macchine e le attrezzature per limitare i tempi d utilizzo. 10
ESPOSIZIONE AL RUMORE DEFINIZIONI PRESSIONE ACUSTICA DI PICCO (ppeak) - valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C» LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA AL RUMORE (LEX,8h):[dB(A) riferito a 20 (micro)gpa] - valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo LIVELLO DI ESPOSIZIONE SETTIMANALE AL RUMORE (LEX,8h) - valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2 11
ESPOSIZIONE AL RUMORE VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE valori limite di esposizione - rispettivamente LEX,8h= 87 db(a) e ppeak= 200 Pa (140 db(c) riferito a 20 (micro)pa) valori superiori di azione - rispettivamente LEX,8h= 85 db(a) e ppeak= 140 Pa (137 db(c) riferito a 20 (micro)pa) valori inferiori di azione - rispettivamente LEX,8h= 80 db(a) e ppeak= 112 Pa (135 db(c) riferito a 20 (micro)pa) Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente da una giornata di lavoro all'altra è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: il livello d esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 db(a) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività 12
ESPOSIZIONE AL RUMORE METODO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COLLEGATO AL RUMORE Il datore di lavoro con il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sentiti, qualora eletti, i rappresentanti dei lavoratori, valuta: 1.il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo 2.i valori limite di esposizione e i valori di azione tramite la documentazione tecnica degli ambienti di lavoro, impianti, macchine e attrezzature 3.tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore 4.per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni 5.tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni 6.le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia 7.l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore 8.il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile 9.le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica 10.la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione 13
ESPOSIZIONE AL RUMORE MISURAZIONE STRUMENTALE TRAMITE TECNICO QUALIFICATO DELL ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RUMORE Se, a seguito della valutazione, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori d azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore. La valutazione e la misurazione sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. 14
ESPOSIZIONE AL RUMORE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE La quantificazione del rischio è effettuata considerando il livello di esposizione giornaliera (LEX,8h) o settimanale (LEX,sett.) e il livello di picco (ppeak). VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE ESPOSIZONE AL RUMORE NELLE 8 ORE o SETTIMANALE db(a) VALORE DI PICCO NELLE 8 ORE db(c) RISCHIO LEX,8h o LEX,sett. 80 ppeak 135 Moderato 80 < LEX,8h o LEX,sett. 85 135 < ppeak 137 Basso 85 < LEX,8h o LEX,sett. 87 137 < ppeak 140 Medio LEX,8h > 87 ppeak 140 Alto 15
ESPOSIZIONE AL RUMORE Sulla base dei risultati della valutazione del rumore durante il lavoro e della circolare agosto 1999, Nuove direttive in materia di diritto penale del lavoro, a cura di Francesco Dettori, procuratore aggiunto della procura della repubblica presso la pretura di Milano, si è creata la seguente tabella: ESPOSTI AL RUMORE Lavoratore Data indagine fonometrica (allegare) Livello d esposizione LEP,w db(a) Livello di esposizione Ppeak,Te Prescrizioni (DPC, DPI, limitazioni d esercizio, ecc.) Rischio 1 2 n. Osservazioni Segnaletica 16
ESPOSIZIONE AL RUMORE RISCHIO PROVVEDIMENTI SEGNALETICA Moderato Nessun intervento. Nessuna 17
ESPOSIZIONE AL RUMORE RISCHIO Basso PROVVEDIMENTI Il medico competente deve rilasciare l idoneità alla mansione specifica all atto dell assunzione e deve informare i lavoratori dei rischi collegati all esposizione al rumore. Il medico competente redige un piano sanitario che preveda delle visite mediche periodiche di controllo qualora il lavoratore ne faccia esplicita richiesta o l idoneità preveda particolari prescrizioni; in tal caso informa e forma i lavoratori per una corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (tappi o cuffie) messi al loro disposizione. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza d anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore. In tal caso il datore di lavoro: a)riesamina la valutazione del rischio effettuata; b)riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi; c)tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d)adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga. Il datore di lavoro, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, fornisce i dispositivi di protezione individuale qualora l idoneità alla mansione ne preveda l utilizzo e verifica anche tramite preposti all uopo incaricati l utilizzo e l efficienza di detti dispositivi nel rispetto dell informazione e formazione ricevuta dal medico competente. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a)alla natura di detti rischi; b)alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; c)ai valori limite di esposizione e ai valori di azione; d)ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e)all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; f)all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g)alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h)alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore. 18
ESPOSIZIONE AL RUMORE RISCHIO PROVVEDIMENTI Medio Il medico competente deve rilasciare l idoneità alla mansione specifica all atto dell assunzione, redige un piano sanitario che preveda delle visite mediche periodiche di controllo, informa e forma i lavoratori per una corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (tappi o cuffie) messi al loro disposizione. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza d anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore. In tal caso il datore di lavoro: a)riesamina la valutazione del rischio effettuata; b)riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi; c)tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d)adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga. Il datore di lavoro, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, fornisce i dispositivi di protezione individuale e verifica anche tramite preposti all uopo incaricati l utilizzo e l efficienza di detti dispositivi nel rispetto dell informazione e formazione ricevuta dal medico competente. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. Se, nonostante l'adozione delle misure, si individuano esposizioni superiori, il datore di lavoro: a)adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b)individua le cause dell'esposizione eccessiva; modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a)alla natura di detti rischi; b)alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; c)ai valori limite di esposizione e ai valori di azione; d)ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e)all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; f)all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g)alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h)alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore. 19
ESPOSIZIONE AL RUMORE RISCHIO Alto PROVVEDIMENTI Il medico competente deve rilasciare l idoneità alla mansione specifica all atto dell assunzione, redige un piano sanitario che preveda delle visite mediche periodiche di controllo, informa e forma i lavoratori per una corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (tappi o cuffie) messi al loro disposizione. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza d anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore. In tal caso il datore di lavoro: a)riesamina la valutazione del rischio effettuata; b)riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi; c)tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d)adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga. Il datore di lavoro, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, fornisce i dispositivi di protezione individuale e verifica anche tramite preposti all uopo incaricati l utilizzo e l efficienza di detti dispositivi nel rispetto dell informazione e formazione ricevuta dal medico competente. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. Inoltre elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono idoneamente indicati, delimitati e, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio d esposizione, limitato l'accesso. Se, nonostante l'adozione delle misure, si individuano esposizioni superiori, il datore di lavoro: a)adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b)individua le cause dell'esposizione eccessiva; modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a)alla natura di detti rischi; b)alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; c)ai valori limite di esposizione e ai valori di azione; d)ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e)all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; f)all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g)alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h)alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore. 20
ESPOSIZIONE AL RUMORE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure: 1.adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore 2.scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81/2008, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore 3.progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro 4.adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore 5.adozione di misure tecniche per il contenimento: 1. del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti 2. del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento 6.opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro 7.riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo 21
ESPOSIZIONE AL RUMORE DEROGHE Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite d esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. Le deroghe sono concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere. 22
ESPOSIZIONE AL RUMORE DEROGHE La concessione delle deroghe è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe. 23
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI DEFINIZIONI VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO - vibrazioni meccaniche che se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO - vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. 24
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI DEFINIZIONI È esclusa la valutazione dell esposizione a vibrazioni del corpo intero di tipologia ed entità tali da non essere in grado di indurre effetti a carico della colonna vertebrale, ma di causare effetti di altra natura, quali ad esempio disagio della persona esposta o mal di trasporti. Questi ultimi effetti sono presi in esame nell'ambito dello standard ISO 2631-1: 1997 (appendici C, D) e generalmente possono inquadrarsi nell'ambito della valutazione dei requisiti ergonomici del luogo di lavoro. 25
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI Livelli di azione giornalieri e valori limite per l'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 2,5 m/s 2 Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 5 m/s 2 Vibrazioni trasmesse al corpo intero Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 0,5 m/s 2 Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 1,15 m/s 2 26
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI ESPOSTI A VIBRAZIONI DEL SISTEMA MANO-BRACCIO O AL CORPO INTERO Lavoratore Data valutazione Attrezzature vibranti utilizzate Valore d esposizione medio (m/secq) sistema mano-braccio Valore d esposizione medio (m/secq) corpo intero Prescrizioni (DPC, DPI, limitazioni d esercizio, ecc.) Rischio sistema mano braccio Rischio corpo intero Lavoratore 1 2 n. Osservazioni Segnaletica 27
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI Quantificazione del rischio d esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio QUANTIFICAZIONE LIVELLO D AZIONE GIORNALIERO DI ESPOSIZONE ALLE VIBRAZIONI AL SITEMA MANO-BRACCIO (m/sec 2 ) QUANTIFICAZIONE LIVELLO D AZIONE GIORNALIERO DI ESPOSIZONE ALLE VIBRAZIONI AL CORPO INTERO (m/sec 2 ) RISCHIO A(8) = 0 A(8) = 0 Moderato (nessun rischio) 0 < A(8) 2,5 0 < A(8) 0,5 Basso 2,5 < A(8) 5 0,5 < A(8) 1,15 Medio A(8) > 5 A(8) > 1,15 Alto 28
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI RISCHIO PROVVEDIMENTI SEGNALETICA Moderato Nessun intervento. Nessuna 29
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI RISCHIO PROVVEDIMENTI SEGNALETICA Il medico competente deve: Basso 1.rilasciare l idoneità alla mansione specifica all atto dell assunzione e informare i lavoratori dei rischi collegati all esposizione a vibrazioni; 2.verificare durante i sopralluoghi effettuati con il RSPP che gli ambienti lavorativi non siano umidi o freddi; 3.redigere un piano sanitario che preveda delle visite mediche periodiche di controllo qualora il lavoratore ne faccia esplicita richiesta o l idoneità preveda particolari prescrizioni; in tal caso informa e forma i lavoratori per una corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (guanti antivibrazioni) messi al loro disposizione, delle modalità di presa dell utensile o al rispetto delle limitazione dei tempi d esposizione. Il datore di lavoro deve: 1.fornire i dispositivi di protezione individuale qualora l idoneità alla mansione ne preveda l utilizzo; 2.prendere gli opportuni provvedimenti affinché gli ambienti di lavoro non siano umidi o freddi o, qualora non possibile, fornire idoneo vestiario protettivo; 3.verificare anche tramite preposti all uopo incaricati l utilizzo e l efficienza dei DPI nel rispetto dell informazione e formazione ricevuta dal medico competente; 4.organizzare il lavoro secondo le limitazioni dei tempi d esposizione eventualmente prescritti dal medico competente; 5.mantenere in efficienza le attrezzature per limitare i tempi d utilizzo (affilatura degli strumenti da taglio, bilanciamento delle parti rotanti, ecc.) e mantenere efficienti gli eventuali sistemi antivibrazioni. 30
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI RISCHIO PROVVEDIMENTI SEGNALETICA Il medico competente deve: Medio 1.rilasciare l idoneità alla mansione specifica all atto dell assunzione e informare i lavoratori dei rischi collegati all esposizione a vibrazioni; 2.verificare durante i sopralluoghi effettuati con il RSPP che gli ambienti lavorativi non siano umidi o freddi; 3.redigere un piano sanitario che preveda delle visite mediche periodiche di controllo e informa e forma i lavoratori per una corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (guanti antivibrazioni) messi al loro disposizione, delle modalità di presa dell utensile o al rispetto delle limitazione dei tempi d esposizione. Il datore di lavoro deve: 1.fornire i dispositivi di protezione individuale; 2.prendere gli opportuni provvedimenti affinché gli ambienti di lavoro non siano umidi o freddi o, qualora non possibile, fornire idoneo vestiario protettivo; 3.verificare anche tramite preposti all uopo incaricati l utilizzo e l efficienza dei DPI nel rispetto dell informazione e formazione ricevuta dal medico competente; 4.organizzare il lavoro secondo le limitazioni dei tempi d esposizione eventualmente prescritti dal medico competente; 5.mantenere in efficienza le attrezzature per limitare i tempi d utilizzo (affilatura degli strumenti da taglio, bilanciamento delle parti rotanti, ecc.) e mantenere efficienti gli eventuali sistemi antivibrazioni. 31
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI RISCHIO PROVVEDIMENTI SEGNALETICA Il medico competente deve: 1.rilasciare l idoneità alla mansione specifica all atto dell assunzione e informare i lavoratori dei rischi collegati all esposizione a vibrazioni; 2.verificare durante i sopralluoghi effettuati con il RSPP che gli ambienti lavorativi non siano umidi o freddi; 3.redigere un piano sanitario che preveda delle visite mediche periodiche di controllo e informa e forma i lavoratori per una corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (guanti antivibrazioni) messi al loro disposizione, delle modalità di presa dell utensile o al rispetto delle limitazione dei tempi d esposizione. Il datore di lavoro deve: Alto 1.verificare la possibilità di sostituire l attrezzatura con altra che produce minori vibrazioni, o organizzare il lavoro secondo le limitazioni dei tempi d esposizione eventualmente prescritti dal medico competente, 2.fornire i dispositivi di protezione individuale; 3.prendere gli opportuni provvedimenti affinché gli ambienti di lavoro non siano umidi o freddi o, qualora non possibile, fornire idoneo vestiario protettivo; 4.verificare anche tramite preposti all uopo incaricati l utilizzo e l efficienza dei DPI nel rispetto dell informazione e formazione ricevuta dal medico competente; 5.organizzare la postazione di lavoro (regolare l altezza del tavolo, avvitare le parti su cui viene eseguito il lavoro, munire i macchinari di contrappesi per bilanciarne il peso, collocare le rastrelliere in una posizione che renda agevole riporre i macchinari e gli utensili, ecc.); 6.mantenere in efficienza le attrezzature per limitare i tempi d utilizzo (affilatura degli strumenti da taglio, bilanciamento delle parti rotanti, ecc.) e mantenere efficienti gli eventuali sistemi antivibrazioni. 32