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COMUNE DI VENEZIA Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale N. 45 DEL 2 APRILE 2015 E presente il COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO ZAPPALORTO Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCÒ

2 aprile 2015 N. 45 = Prima fase dell'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell Amministrazione Comunale, a seguito dell approvazione del PAT. Variante n. 4 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica degli articoli: 8 - sottozone B1, B2, B2.1, B3 comma 8.1.2, 11 sottozone C1.1 e C1.4 comma 11.1.2, 44 Interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole comma 44.5, delle NTSA della VPRG per la Terraferma, approvata con DGRV n. 3905/2004 e DGRV n. 2141/2008. ADOZIONE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta; Premesso che: il Comune di Venezia è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. del 17.12.1962 (G.U. del 22.02.1963, n. 51); vista la complessità del territorio e le caratteristiche geo-morfologiche, socio-economiche e insediative di ambiti territoriali disomogenei tra loro (la Città Antica, la Terraferma, Porto Marghera, le Isole della laguna, i Litorali) l amministrazione del Comune di Venezia ne ha successivamente aggiornato l assetto pianificatorio attraverso la redazione di diverse e successive Varianti il cui insieme rappresenta il Piano Regolatore Generale vigente. In particolare il vigente assetto urbanistico per la Terraferma è riferito alla V.P.R.G. per la Terraferma, approvata con D.G.R.V. del 03.12.2004 n. 3905 e D.G.R.V. del 29.07.08 n. 2141; il Comune di Venezia ha in questo modo adeguato l intera strumentazione urbanistica a quella di livello superiore regionale e, in particolare, al vigente Piano d Area della Laguna e dell Area Veneziana che, ai sensi dell art. 55 delle proprie norme tecniche dispone che tale adeguamento può avvenire oltre che con un unica Variante generale anche con più Varianti parziali le quali devono comunque riguardare singole tematiche o ambiti territoriali omogenei ; di tale adeguamento ha reso atto la Regione del Veneto, Direzione Urbanistica e Paesaggio, con nota 5 Giugno 2012, Prot. n. 261714; il Comune di Venezia è dotato di Regolamento Edilizio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 24.02.2003, successivamente approvato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2311 in data 28.07.2009; Premesso ancora che: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 e 31 gennaio 2012 il Comune di Venezia ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e il Rapporto Ambientale, corredato dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.); Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 45 del 2 aprile 2015 Pagina 1 di 7

il P.A.T. è stato approvato in data 30.09.2014 con la sottoscrizione, da parte del Comune e della Provincia di Venezia, del verbale della Conferenza di Servizi Decisoria convocata ai sensi dell art. 15, comma 6, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11; l approvazione del P.A.T., ai sensi dell art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, è stata ratificata dalla Provincia di Venezia con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014, n. 12, pubblicata sul B.U.R.V. n. 105 del 31.10.2014, a cura della Provincia di Venezia; il P.A.T., ai sensi dell art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004, è divenuto efficace dal 15.11.2014 e il vigente P.R.G., ai sensi dell art. 48, c. 5 bis della medesima L.R. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili; Atteso che: con deliberazione del 05.12.2014, n. 98, il Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, ha, tra l altro, definito le fasi relative all attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell Amministrazione Comunale, a seguito dell approvazione del P.A.T., individuando, ai sensi del c. 1 dell'art 18 della L.R. 11/2004, una prima fase, rivolta all operatività della presente Amministrazione Comunale, volta alla risoluzione di problemi di carattere settorialmente e/o territorialmente parziale, quali: provvedimenti di adeguamento ad alcune specifiche direttive del P.A.T. indispensabili alla più efficace gestione attuale del P.I. ai sensi dell art. 48, c. 5 bis, della L.R. 11/2004, relative ad aspetti non risolvibili attraverso i contenuti della citata delibera del Consiglio Comunale relativa alla compatibilità, alla compatibilità condizionata ed al contrasto tra i contenuti del P.R.G. vigente e quelli del P.A.T. approvato, ai sensi del c. 5 bis, dell art. 48 L.R. 11/2004; - provvedimenti di razionalizzazione, semplificazione e aggiornamento tecnico dell apparato grafico, della zonizzazione e regolamentare della strumentazione urbanistica generale comunale; - provvedimenti volti alla soluzione di contenziosi ovvero all immediata acquisizione di benefici patrimoniali a favore dell Amministrazione a seguito d iniziative già da questa avviate prima dell approvazione del P.A.T., anche attraverso l attivazione di procedure, ai sensi dell art. 6, Accordi tra soggetti Pubblici e Privati della L.R. 11/2004 e dell art.11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento della Legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che: il Comune di Venezia ha inibito, ad alcune attività extralberghiere nella Terraferma, di svolgere o ampliare la loro attività ricettiva extralberghiera di affittacamere, in ragione di una incompatibilità tra tali attività ricettive e la richiamata disciplina urbanistica vigente. In particolare nelle Z.T.O. di tipo C1 - Sottozone C1.1 e C1.4, disciplinate dalla vigente V.P.R.G. per la Terraferma, tra le destinazioni d uso ammesse non sono ricomprese le E6 strutture ricettive extralberghiere, di cui all art. 8.2 delle N.T.G.A. della richiamata V.P.R.G.; ne sono scaturiti diversi giudizi avanti al T.A.R. del Veneto nei quali sono stati impugnati, oltre ai provvedimenti che hanno imposto la cessazione di tali attività, anche le citate norme urbanistiche, contestando l interpretazione data dal Comune di Venezia, secondo cui la compatibilità urbanistica dell attività extralberghiera nella Terraferma scaturisce dalla richiamata V.P.R.G. che ammetterebbe la destinazione d uso E.6. strutture ricettive extralberghiere, secondo le definizioni di cui all art. 8.2 delle proprie N.T.G.A., in una limitata porzione del territorio comunale e, più precisamente, nelle zone urbanistiche territoriali Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 45 del 2 aprile 2015 Pagina 2 di 7

omogenee B0.2 - B1 - B2 - B2.1 e B3, limitatamente alle nuove costruzioni e per l ampliamento di quelle esistenti con tale destinazione nonché nel caso di ristrutturazione edilizia di interi edifici o parte di essi con destinazione d uso non residenziale; il Comune di Venezia, a seguito delle sentenze del TAR del Veneto n. 0379/2014 e n. 90/2015, che hanno riconosciuto la sua corretta interpretazione rispetto all attuale contenuto delle norme richiamate, dovrà necessariamente far cessare le attività esistenti di affittacamere, di Bed & Breakfast e di unità ammobiliate ad uso turistico, avviate dopo l approvazione della citata Variante al P.R.G. per la Terraferma nelle Z.T.O. in cui, tra le destinazioni d uso ammesse, non sono ricomprese le E6 strutture ricettive extralberghiere ; l incompatibilità tra l esistenza delle strutture ricettive extralberghiere e la disciplina delle destinazioni d uso ammesse nelle Z.T.O. della Terraferma, riguarda, oltre che alle citate Z.T.O. di tipo C1, sottozone C1.1 e C1.4, anche: - le Z.T.O. di tipo B0.2 - B1 - B2 - B2.1 e B3, relativamente agli edifici residenziali esistenti (art. 8.1.2 delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma); - le Z.T.O. di tipo E2 ed E3, relativamente agli edifici non vincolati ad un tipo di intervento codificato, a prevalente utilizzazione residenziale (art. 44.5 delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma); Considerato ancora che: i contenuti e gli indirizzi del P.A.T. approvato, i cui atti sono depositati presso la Direzione Sviluppo del Territorio, prevedono per la terraferma la rimozione delle cause dei vari degradi della periferia urbana, sociale e culturale, con assunzione di standard di qualità nelle modalità di intervento per completare, ricreare e curare la rete di servizi; in particolare, per il settore turistico, gli indirizzi del P.A.T., così come rilevabile dalla Relazione e dalle Norme Tecniche che ne costituiscono parte integrante: - puntano a risolvere le problematiche generate dall eccesso di domanda turistica che si riversa su Venezia (ai 4 milioni di turisti pernottanti nel Centro Storico si contrappongono 11/14 milioni di escursionisti di vario genere, generando elevati costi per la collettività); - rilevano che lo sviluppo turistico non è stato omogeneo nei diversi ambiti territoriali, come Mestre e Lido che continuano a soffrire, sia in termini di presenze, che in termini economici; al fine di rafforzare e promuovere i nuovi segmenti del settore (itinerari della terraferma, Nautica da diporto e rimessaggio, congressi e fiere) il P.A.T. contribuisce a definire: - la gestione della mobilità (differenziazione dei punti di arrivo, costruzione terminal, moltiplicazione dei flussi di accesso alla città, movimenti dei flussi dentro la città, ecc.); - la valorizzazione di aree strategiche del territorio comunale, con previsione di ammortizzatori per evitare danni all economia delle aree circostanti (valorizzazione del waterfront lagunare e della zona aeroportuale dal punto di vista turistico, cui dovrebbero essere però collegati ammortizzatori per le imprese situate in altre aree che dovessero subire conseguenze da tale sviluppo. Ciò consentirebbe anche di dare un nuovo ruolo alla città di Mestre e contemporaneamente di recuperare quell area di osmosi tra Venezia e Mestre); - la qualificazione dell offerta ricettiva non solo in termini di strutture ma anche di sevizi, per una maggiore competitività dell intero settore del turismo nell ambito comunale; - la rideterminazione degli ambiti di destinazioni d uso ricettivo, compatibilmente con la politica residenziale nel Centro Storico di Venezia, qualificando l offerta e la trasparenza dei servizi; Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 45 del 2 aprile 2015 Pagina 3 di 7

- l individuazione e la disciplina delle attività ricettive attraverso il P.I., con l obiettivo di riqualificare l offerta ricettiva turistica e di differenziala coinvolgendo parti di territorio anche diverse dal Centro Storico Veneziano come Lido, Terraferma, Parco della Laguna (Norme Tecniche del P.A.T., art. 51 Attività Ricettive); Atteso ancora che: la Regione del Veneto, con legge 14 Giugno 2013, n. 11 Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, ha riformato la materia regolamentare del settore turistico regionale disponendo, tra l altro, in merito: - alle definizioni di attività turistica, destinazione turistica, attività ricettiva, struttura ricettiva, case per villeggiatura (all art. 2); - alla distinzione delle tipologie delle strutture ricettive (all art. 23); - alla definizione delle tipologie delle strutture ricettive alberghiere (art. 25), delle strutture ricettive all aperto (art. 26), delle strutture ricettive complementari (art. 27); - all obbligo, per l apertura di nuove strutture ricettive, che gli immobili, in tutto o in parte interessati, abbiano destinazione d uso turistico ricettiva, conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale vigente (art. 30, c. 4); tale disciplina troverà completa attuazione solo a seguito dell emanazione, da Parte della Giunta Regionale della classificazione prevista dall art. 31 della Legge Regionale stessa; Ritenuto che: pur a fronte dei citati esiti dei contenziosi su cui si è espresso il T.A.R. del Veneto nonché nelle more della completa attuazione del nuovo regime normativo regionale risulta comunque necessario un primo intervento che, coerentemente con i descritti contenuti del P.A.T. approvato, provveda all adeguamento delle N.T.S.A. del P.R.G. vigente - Variante per la Terraferma, in quanto indispensabile ad evitare l accensione di nuovi contenziosi riferibili ad altre situazioni esistenti simili a quelle già oggetto di contestazione nei confronti del Comune di Venezia; tale adeguamento sia sostenibile in quanto coerente: - con la più efficace gestione urbanistica attuale, relativamente ad aspetti richiamati dai contenuti della citata delibera del Commissario n. 98/2014, per la parte relativa alla necessità, per l Amministrazione, di proseguire la propria attività di pianificazione urbanistica a livello operativo, a seguito dell approvazione del P.A.T., in due fasi distinte in cui la prima fase, rivolta all operatività della presente Amministrazione Comunale, interessi, tra l altro, provvedimenti espressamente volti alla soluzione di contenziosi nonché alla razionalizzazione, semplificazione ed aggiornamento tecnico dell apparato regolamentare della strumentazione urbanistica generale comunale ; - con gli indirizzi e le Norme Tecniche dati dal P.A.T., in riferimento alla riqualificazione urbana della Terraferma, attraverso una migliore qualificazione dell offerta ricettiva; - con il complessivo carico aggiuntivo previsto dal P.A.T. per il comparto della ricettività turistica delle ATO 2 (Mestre - Marghera), 3 (frangia Ovest), 4 (frangia Est) e 5 (Dese - Aeroporto), che complessivamente ammonta a 295.000 mq di Sp.; l impatto del comparto produttivo, relativo alle strutture ricettive extralberghiere (strutture ricettive complementare secondo l art. 27 della L.R. 11/2013), sul tessuto residenziale di tale ambito territoriale non determina quegli effetti degenerativi registrati nella città antica bensì può contribuire ad un più articolato soddisfacimento della domanda di ricettività extralberghiera Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 45 del 2 aprile 2015 Pagina 4 di 7

che riporti i suoi benefici, attualmente distribuiti sui comuni di prima e seconda cintura, all economia della comunità veneziana di Terraferma; Ritenuto pertanto che: detto adeguamento normativo debba essere attuato attraverso le seguenti specifiche variazioni alle N.T.S.A. della citata Variante al P.R.G. per la Terraferma: - all articolo 8 - sottozone B1, B2, B2.1, B3, comma 8.1.2, sostituendo il seguente testo vigente: 8.1.2 Sono ammesse le destinazioni d uso relative alla categoria della Residenza (A) di cui all art. 8.2 delle N.T.G.A.; sono inoltre ammesse le sottospecie d uso E1, E2, E4, E6 e F, per le nuove costruzioni e per l ampliamento di quelle esistenti con tale destinazione nonché nel caso di ristrutturazione edilizia di interi edifici o parti di essi con destinazione d uso non residenziale, con il seguente testo in variante: 8.1.2 Sono ammesse le destinazioni d uso relative alla categoria della Residenza (A) nonché la sottospecie d uso E6, di cui all art. 8.2 delle N.T.G.A.; sono inoltre ammesse le sottospecie d uso E1, E2, E4 ed F, per le nuove costruzioni e per l ampliamento di quelle esistenti con tale destinazione nonché nel caso di ristrutturazione edilizia di interi edifici o parti di essi con destinazione d uso non residenziale ; - all articolo 11 - sottozone C1.1 e C1.4, comma 11.1.2, delle N.T.S.A. della medesima V.P.R.G., sostituendo il seguente testo vigente: 11.1.2 Destinazioni d uso ammesse: per le sottozone C1.1 quelle di cui alla lettera A dell art. 8.2. delle N.T.G.A.; per le sottozone C1.4 quelle di cui alle lettere A, E1, E2, dell art. 8.2 delle N.T.G.A., con il seguente testo in variante: 11.1.2 Destinazioni d uso ammesse: per le sottozone C1.1 quelle di cui alla lettera A, E6, dell art. 8.2 delle N.T.G.A.; per le sottozone C1.4 quelle di cui alle lettere A, E1, E2, E6 dell art. 8.2. delle N.T.G.A. ; - all articolo 44 Interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole, comma 44.5, sostituendo il seguente testo vigente: 44.5 Per edifici non vincolati ad un tipo di intervento codificato, a prevalente utilizzazione residenziale (intendendo tali quelli in cui detta destinazione supera il 90% del volume dell intero immobile) sono sempre ammessi interventi di restauro e ristrutturazione., con il seguente testo in variante: 44.5 Per edifici non vincolati ad un tipo di intervento codificato, a prevalente utilizzazione residenziale (intendendo tali quelli in cui detta destinazione supera il 90% del volume dell intero immobile) sono sempre ammessi interventi di restauro e ristrutturazione. Sono ammesse le destinazioni d uso relative alle categorie A1 ed E6 di cui all art.8.2 delle N.T.G.A. ; Ritenuto ancora che: il presente provvedimento debba essere introdotto nello strumento urbanistico generale comunale attraverso le procedure dei commi dal 3 al 6 dell art. 18 della L.R. 11/2004; il contenuto del presente provvedimento corrisponda ai caratteri di aggiornamento tecnico dell apparato regolamentare della strumentazione urbanistica generale comunale, richiamati dalla citata Delibera Commissariale del 5 Dicembre 2014, n. 98; Visto il seguente elaborato tecnico allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante: ALLEGATO A STATO DI FATTO - Testo vigente degli articoli delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma (approvata con D.G.R.V. n. 3905/2004 e D.G.R.V. n. 2141/2008): Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 45 del 2 aprile 2015 Pagina 5 di 7

- art. 8 - sottozone B1, B2, B2.1, B3 comma 8.1.2; - art. 11 sottozone C1.1 e C1.4 comma 11.1.2; - art. 44 Interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole comma 44.5; STATO DI VARIANTE - Testo in Variante degli articoli delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma (approvata con D.G.R.V. n. 3905/2004 e D.G.R.V. n. 2141/2008): - art. 8 - sottozone B1, B2, B2.1, B3 comma 8.1.2; - art. 11 sottozone C1.1 e C1.4 comma 11.1.2; - art. 44 Interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole comma 44.5; Atteso infine che: la deliberazione è stata proposta dalla Direzione Sviluppo del Territorio; gli elaborati della Variante in parola sono stati trasmessi al Distretto Idrografico di Venezia per l acquisizione di eventuali pareri alla Asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica, ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009, con nota del 13.02.2015 Prot. PEC n. 68432, depositata agli atti della Direzione Sviluppo del Territorio e che eventuali prescrizioni saranno acquisite in fase di approvazione della presente Variante; è stata effettuata la pubblicità preventiva degli atti di governo del territorio ai sensi dell art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; che in data 04.03.2015 con nota prot. n. 95737, la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Municipalità di Mestre - Carpenedo, Marghera, Chirignago - Zelarino e Favaro - Veneto e che le stesse si sono rispettivamente espresse con i seguenti pareri: Municipalità di Mestre - Carpenedo: Parere favorevole (delibera n. 13 del 23.03.2015); Municipalità di Marghera: Parere favorevole (delibera n. 4 del 23.03.2015); Municipalità di Chirignago - Zelarino: ha preso atto della proposta di delibera (delibera n. 9 del 24.03.2015); Municipalità di Favaro Veneto: Parere favorevole (delibera n. 5 del 25.03.2015); in merito a quanto espresso dalla Municipalità di Chirignago Zelarino, si fa presente che le premesse riportate nel parere sono le medesime del presente provvedimento, e considerato che non è stata avanzata alcuna osservazione/precisazione nel merito, si recepisce tale espressione come parere favorevole; l adozione del presente provvedimento verrà preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione da avviare contestualmente alla loro presentazione alle Municipalità, ai sensi del comma 2 dell art. 18 della L.R. 11/2004 e del combinato disposto degli articoli 23 dello Statuto Comunale e 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità; Ritenuto infine di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull argomento; Visti inoltre: il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa espresso, per quanto di competenza, dal Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 45 del 2 aprile 2015 Pagina 6 di 7

DELIBERA 1) adottare la presente Variante n. 4 al Piano degli Interventi, costituito dal P.R.G. vigente, così come conformato dagli atti di pianificazione elencati in premessa e quelli del P.A.T. approvato, ai sensi del c. 5 bis, dell art. 48 L.R. 11/2004, così come riportato nel seguente elaborato che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo: ALLEGATO A STATO DI FATTO - Testo vigente degli articoli delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma (approvata con D.G.R.V. n. 3905/2004 e D.G.R.V. n. 2141/2008): - art. 8 - sottozone B1, B2, B2.1, B3 comma 8.1.2; - art. 11 sottozone C1.1 e C1.4 comma 11.1.2; - art. 44 Interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole comma 44.5; STATO DI VARIANTE - Testo in Variante degli articoli delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma (approvata con D.G.R.V. n. 3905/2004 e D.G.R.V. n. 2141/2008): - art. 8 - sottozone B1, B2, B2.1, B3 comma 8.1.2; - art. 11 sottozone C1.1 e C1.4 comma 11.1.2; - art. 44 Interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole comma 44.5; 2) dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio di espletare le procedure per la pubblicazione ed approvazione della variante di cui al punto precedente, ai sensi dei commi, dal 3 al 6, dell art. 18 della L.R. 11/2004; 3) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, articolo 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUOEL). Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. (Proposta di deliberazione n. 71 del 13 febbraio 2015) Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 45 del 2 aprile 2015 Pagina 7 di 7

Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto Il Segretario Generale Rita Carcò La presente deliberazione è stata affissa all Albo on line del Comune il 16 aprile 2015 per la prescritta pubblicazione fino al 15 giorno. Esecutività dal 27 aprile 2015