Nonni e nipoti: quali diritti e doveri?



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Nonni e nipoti: quali diritti e doveri? L argomento in sé ha una rilevanza sociale ancor prima che giuridica: è di questi ultimi giorni la notizia emersa dagli archivi dell Associazione Matrimonialisti Italiani, secondo cui sono circa 4 milioni i bambini (pari a circa il 64% della popolazione minorile) che trascorrono gran parte della propria infanzia con i c.d. nonni sitter. "Il fenomeno tende a precisare la fonte - dimostra il ruolo sociale imprescindibile svolto dai nonni nel nostro Paese. Fenomeno e incidenza dello stesso peso non trovano eguali in Europa. Si può quindi affermare che la spina dorsale della società italiana è caratterizzata dalle persone della terza età che provvedono ad assistere i nipoti e in moltissimi casi anche i figli quarantenni quando questi ultimi non dispongono di adeguati mezzi di sostentamento o fanno ritorno presso i genitori in caso di separazione". Sempre secondo l A.M.I. sarebbero circa il 5% gli ascendenti coinvolti in cause aventi ad oggetto l obbligo sussidiario di mantenimento dei nipoti sancito dall art. 148 cod. civ.. Il ruolo dei nonni ha inoltre indubbia valenza economica oltre che sociale, come evidenzia altresì la nota di Beatrice Dalia (pubblicata su Guida al Diritto Sole 24ore Famiglia e Minori, ottobre 2009, pag. 11 e seguenti). Nell articolo, si fanno cifre e si ipotizza ad esempio per una città come Genova, un risparmio familiare di 643 milioni di euro ad anno, per le prestazioni di collaborazione degli ascendenti nei confronti di famiglie, in cui la madre sempre più sovente è impegnata con il lavoro e le strutture sociali (scuole ed asili) non consentono di altrimenti gestire la situazione. Quale contraltare di questa situazione, la tutela degli ascendenti e la previsione di autonomi diritti in loro capo, sembra ancora lontana dall essersi realizzata. Anzitutto, parlando di nonni/figli/nipoti in linea generale, nel nostro ordinamento non pone a carico dei discendenti un doveri di contributo al mantenimento dei genitori bisognosi, constando la sola applicazione dell art. 433 cod. civ. in punto obblighi alimentari, che sappiano essere costituiti dallo stretto necessario per vivere. Ad oggi, tra l altro, non pare abbia fatto passi avanti, la proposta di legge di inserire l art. 148 bis al codice civile (pubblicata in Guida al diritto cit., pag. 132 riquadro) avente ad oggetto la previsione di un obbligo per i figli maggiorenni, in proporzione alle proprie sostanze e redditi, di contribuire al mantenimento dei genitori ultrasessagenari, i quali pur non in istato di bisogno, non risultino in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita. Sotto altro profilo e venendo più da vicino alla trattazione dell argomento oggetto del nostro incontro, l ascendente non pare essere tutelato neppure sotto altri aspetti, segnatamente quello di aver diritto alla frequentazione dei nipoti (magari aiutati per anni in tenera età, quando la coppia genitoriale era

integra), ritrovandosi ipoteticamente un domani esposti ad azione nei loro confronti, allorchè i genitori non provvedono al mantenimento dei nipoti stessi (mi riferisco alla già accennata previsione dell art. 148 cod. civ.). Vediamo partitamente i due profili. Sulla configurazione giuridica della frequentazione nonno/nipote, la nuova formulazione dell art. 155 cod. civ. novellato dalla legge sull affido condiviso recita: Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La prima osservazione da compiere, concerne l avverbio anche posto all ingresso della norma in oggetto. L utilizzo di tale locuzione in apertura dell art. 155 cod. civ. e dell art. 4 delle Disposizioni finali della legge sull affidamento condiviso 54/2006 consente infatti di applicare la portata precettiva della norma sia ai procedimenti relativi ai casi di divorzio o nullità del matrimonio, a quelli relativi ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, parificandosi così la disciplina della famiglia legittima a quella di fatto (si confronti in punto, l articolo redatto dal magistrato dott.ssa Gaetana Bernabò Distefano pubblicato su http://www.affidamentocondiviso.it/art.155.cc.). La portata precettiva della norma, quindi abbraccia sia la famiglia di fatto che quella basata sul matrimonio, sia nella loro fase di unione che in quella successiva di crisi. In questo senso, la formulazione dell art. 317 bis cod. civ. che costituisce da parametro per la regolamentazione dei rapporti genitori/figli nella famiglia di fatto, va interpretato alla stregua dei nuovi contenuti del art. 155 cod. civ. novellato, non solo prevedendo l affido congiunto quale regola ma facendo rientrare in siffatta disciplina tutti quegli aspetti che nell interesse del minore devono essere posti a suo favore, ivi compresa la frequentazione di nonni e parenti, se tale frequentazione sia ritenuta ovviamente nell interesse del minore stesso. Altro aspetto che va sottolineato, è la natura del rapporto ascendente/nipote. Infatti la legge cura di precisare che vada tutelato il diritto del minore alla conservazione del rapporto, escludendosi, almeno alla lettera, che possano essere ritenuti nell interesse del minore interventi postumi da parte di ascendenti che prima si fossero, ad esempio, disinteressati dei nipoti. Deve trattarsi quindi di un rapporto pregresso (a meno che non sia stato illegittimamente impedito) e deve conservarsi nel tempo in modo significativo e continuativo, per modo che in capo al minore si preservi l affettività goduta,

nei suoi profili di stabilità e sicurezza, di particolare conforto nel momento di crisi della coppia genitoriale. La legge tuttavia non conferisce agli ascendenti un diritto alla frequentazione del minore, vedendo invece la frequentazione stessa come un diritto del minore, dettato nel suo esclusivo interesse, traducentesi in un obbligo per i genitori a garantirne l attuazione. Sotto questo profilo, la legge sull affidamento condiviso non ha mutato il quadro normativo anteriore né l orientamento giurisprudenziale pregresso, che già aveva riconosciuto (Corte di Cassazione 9606/1998) che, pur in mancanza di una espressa previsione di legge, non poteva ritenersi precluso al giudice (Tribunale dei minori o Tribunale ordinario, in caso di separazione/divorzio) riconoscere e regolare i rapporti tra i nonni e i minori, non potendosi lasciare privi di tutela vincoli derivanti dalla tradizione familiare che trova riconoscimento anche nella Carta Costituzionale all art. 29. Pur tuttavia, tali provvedimenti dovevano sempre essere finalizzati all esclusivo interesse del minore, interesse ad intrattenere significativi rapporti con i propri ascendenti, onde consentire un corretto ed armonico sviluppo della sua personalità. Un corretto esercizio della potestà parentale da parte dei genitori, dunque, non poteva prescindere dal garantire anche la stabilità di tali relazioni. Pertanto il diritto di visita dei nonni andava di regola riconosciuto dal giudice, potendo essere escluso nel solo caso in cui vi fossero gravissimi motivi ostativi. Anche ante legge sull affido condiviso, pertanto, la conservazione del rapporto con i nonni era ritenuto un interesse (ma non un diritto vero e proprio) che poteva essere soddisfatto solo se e nella misura in cui coincideva con l interesse del minore ad intrattenere rapporti con essi e soddisfatto grazie alla richiesta che l uno o l altro genitore introducevano in corso di giudizio. Concorde sul punto, tutta la giurisprudenza anche di merito. Tra le prime, l ordinanza del Tribunale di Napoli 1 febbraio 2007 (pubblicata con commento di Gennaro Lezzi in http://www.altalex.com/index.php?idnot=41137 assume che a seguito della novella dell art. 155 cod. civ. non vi è spazio per diritti pieni in capo ai nonni, azionabili nei confronti dei genitori ma solo per obblighi che i genitori devono adempiere al fine di salvaguardare l'interesse del minore a non essere privato nel suo percorso di crescita e formazione dell apporto e dalla frequentazione degli ascendenti. Tale opinione si legge nella nota - è conforme all orientamento della giurisprudenza prevalente che nega l'esistenza del diritto di visita dei nonni, preferendo qualificare l interesse di questi come interesse legittimo di diritto privato, protetto solo in via riflessa.

Agli ascendenti è del resto precluso di intervenire nell ambito di un giudizio di separazione per far valere la loro richiesta di visita (Cass. Civile, 16/10/2009 n. 22081). Secondo la decisione appena richiamata, gli ascendenti non sono legittimati a intervenire nel giudizio di separazione tra i coniugi anche quando il loro interesse sia attuale e concreto, in quanto uno dei coniugi impedisce il rapporto affettivo tra ascendenti e nipoti. L avere la legge sull affido condiviso sancito la titolarità da parte del minore del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza genitoriale non è sufficiente, in mancanza di una previsione normativa, a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati ad essere parti. Viene in altri termini riconosciuto un diritto dei minori ad un proficuo rapporto con i nonni, ma non viene individuato un soggetto ad hoc che tale diritto, in caso di compromissione, possa fare valere. Ci si è chiesti, infatti, se legittimato attivo all azione possa essere solo il genitore, o che cosa succeda quando in ipotesi entrambi i genitori siano d accordo a precludere un rapporto con gli ascendenti, se il Giudice possa anche d ufficio provvedere o se un diritto di tal fatto lo possa avere il Pubblico Ministero. Per quanto riguarda i minori, la rappresentanza processuale e quindi la legittimazione attiva spetta al genitore e fino a pochi anni fa, in un contesto storico-sociale differente rispetto a quello attuale, in cui soggetti attivi dei rapporti di famiglia erano i coniugi (sovente anche nei provvedimenti si utilizzava il binomio coniuge/prole), in cui di fatto solo uno era affidatario dei figli mentre all altro residuava la titolare di un diritto di visita e di eventuali obblighi di mantenimento, la situazioni giuridiche erano (apparentemente) più semplici, presupponendosi che l interesse del minore fosse naturalmente rappresentato dal genitore. Si è tuttavia assistito a forti cambiamenti anche sociali, registrandosi la frequenza presenza al interno di nuclei familiari di soggetti provenienti da altre realtà, nuovi compagni/e, figli, parenti, per breve o per lungo periodo in un avvicendarsi di persone tale per cui il minore rispetto ai genitori ha necessitato il dover essere garantito con maggior pregnanza tanto da poter essere titolare di diritti sempre più spesso in conflitto con quello dei genitori. Ci si chiesti, inoltre, in caso di esercizio congiunto della potestà ed affido condiviso, se uno dei genitori possa in caso di disaccordo con l altro, promuovere autonomo giudizio (ad esempio di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio) al fine di far accertare l obbligo dell altro genitore della frequentazione dei nonni. L art 155-ter cod. civ. non prevede espressamente che il diritto dei genitori (rectius di ciascuno di essi) a chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione/divorzio/provvedimenti del TM in punto, possa avere anche oggetto il diritto alla conservazione del rapporto con i nonni e gli altri parenti, limitandosi a parlare di affidamento dei figli, attribuzione dell esercizio della potestà, misura e modalità del contributo al loro mantenimento. Non è

escluso peraltro che in siffatta ipotesi si possa ricorrere anche al Giudice Tutelare, figura che è rimasta in ombra dalla legge sull affido condiviso o che si consolidi giurisprudenza estensiva in punto. Consta un'unica decisione edita, che abbia sancito il potere del giudicante d ufficio in siffatta materia: infatti, il Tribunale di Reggio Emilia con decreto 17 maggio 2007 ha statuito che i nonni non hanno legittimazione a chiedere la revisione delle condizioni di separazione o divorzio non essendo parte del relativo giudizio precisando tuttavia che Il giudice anche d'ufficio, avuto riguardo all'esclusivo interesse del minore, può disciplinare i rapporti tra nipoti ed avi, disponendo che il minore possa trascorrere una parte del tempo anche presso i nonni materni o paterni. Il 1 c. dell'art. 155 c.c. attribuisce al minore il diritto di conservare rapporti significativi con i prossimi congiunti (ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale), mentre questi ultimi hanno solo un interesse a che le condizioni di separazione vengano fissate in modo tale da consentire loro di avere rapporti personali con la prole dei coniugi separandi. E vero, peraltro, in conclusione su questo punto, che i nonni se non sono legittimati ad intervenire nel procedimento di separazione/divorzio possono invece rivolgersi al giudice minorile, nell ambito delle sue competenze ex art. 330 e seguenti cod. civ sancito dalla Corte di Cassazione con sua sentenza n. 24423/2007 laddove l impedimento frapposto da entrambi o da uno solo dei genitori alla visita dei nipoti, si traduca in violazione dei doveri genitoriali a crescere i figli in ambiente armonico, contornati anche dell affetto dei nonni, imprescindibile ricchezza per il loro sviluppo psico-fisico. A questo proposito merita senz altro idonea segnalazione, il decreto del Tribunale per i Minorenni di Catania 04 giugno 2009 (pubblicato in www.avvocatidifamiglia.net). Anche in questo caso, assai delicato sia in fatto che in diritto, è stata infatti ammessa la legittimazione dei nonni ex art. 336 cod. civ. a richiedere l emissione di provvedimenti di decadenza e o comunque limitatativi della potestà materna (per quanto abbia in concreto trovato accoglimento quella promossa ad istanza del Pubblico Ministero) ed il consesso, valutate le circostanze anche con l aiuto dei servizi sociali, ha affidato le figlie minori ai Servizi, con collocamento della prole presso i nonni paterni. * * * * * Parlando invece di doveri, la norma dell art. 148 cod. civ. impone agli ascendenti il dovere di subentrare ai genitori nel provvedere alle necessità dei nipoti. La norma, più precisamente, sulla premessa che i coniugi devono adempiere alla loro obbligazione di mantenere, istruire ed educare la prole quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali,

in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli. La norma prosegue, disponendo che In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l istruzione e l educazione della prole. Il decreto che costituisce titolo esecutivo - è opponibile nel termine di venti giorni dalla notifica e l opposizione è regolata dalle norme sui procedimenti monitori in quanto appliacabili. Le parti ed il debitore, con le forme del processo ordinario possono sempre chiedere la revoca o la modifica del decreto. La disposizione dell art. 148 cod. civ. non era mai stata oggetto di particolare attenzione da parte di dottrina e giurisprudenza, ma in quest ultimo frangente, sono decisamente incrementate le procedure ex art. 148 cod. civ. e conseguentemente se ne sono dettagliate anche talune caratteristiche, rimaste in ombra dalla norma stessa. La giurisprudenza ha avuto ad esempio occasione di stabilire che nel procedimento monitorio ex art. 148 cod. civ., l ammontare dell assegno di mantenimento non è vincolante, vertendosi in giudizio differente, ove gli accordi tra i genitori possono avere valore solo indicativo di quello che i coniugi hanno ritenuto essere l effettivo bisogno del minore (Tribunale di Reggio Calabria, 11/05/2007 pubblicata su Guida al Diritto Famiglia e Minori Il sole 24 ore, dossier/5 pag. X). Tale sentenza è particolarmente interessante in quanto ha stabilito che: 1) l art. 148 cod. civ. può essere azionato solo se nessuno dei due genitori abbia mezzi sufficienti, in quanto l obbligo ex art. 147 cod. civ. è obbligo solidale, gravante su entrambi i genitori e pertanto se uno è in grado di assolvere tale obbligo per intero, non può esimersi né può invocare il disposto richiamato, potendo poi agire nei confronti del genitore inadempiente in via di rivalsa; per questo si dice che l obbligazione ex art. 148 cod. civ. è sussidiaria rispetto a quella dei genitori, nel senso che può essere fatta valere in via secondaria e solo se ambe due i genitori non possono o non vogliono contribuire al mantenimento del minore; 2) l azione deve essere proposta nei confronti di tutti gli ascendenti dello stesso grado di entrambi i rami genitoriali, quindi sia nei confronti dei nonni materni che di quelli paterni, applicando a ciascuno il criterio delle rispettive capacità contributive, singolarmente considerate.

Ad analoghe conclusioni, è pervenuta anche la sentenza emessa dal Tribunale di Genova, giudice monocratico dott. Parentini (pubblicata su www.avvocatidifamiglia.net commentata anche su www.personaedanno.it). La Curia genovese ha anche precisato che il riferimento legislativo relativo al non avere i genitori mezzi sufficienti al mantenimento, non vada inteso in maniera assoluta, perchè l insufficienza dei mezzi ammette anche un integrazione parziale e non la sostituzione di una categoria all altra. Questo significa che l obbligazione al mantenimento, può essere anche frazionata tra genitori ed ascendenti, in base alle rispettive sostanze e che pertanto l obbligo degli ascendenti si deve qualificare come sussidiario e, in certi casi, integrativo di quello genitoriale, nel senso anzidetto. Il principio da ultimo espresso è più che significativo: l obbligazione degli ascendenti può ben quindi concorrere con quella dei genitori, non essendo necessario, in altri termini, che i genitori non provvedano affatto al mantenimento della prole per far maturare il loro obbligo ex art. 148 cod. civ., ritenendosi sufficiente che consti un apporto contributivo insufficiente del nucleo genitoriale, perché gli ascendenti debbano essere chiamati al loro intervento economico in via quindi sussidiaria e complementare. Per concludere il cerchio, vale la pena di compiere un cenno comparatistico, laddove si è detto all inizio, che il problema in oggetto, ha una sua valenza tipica del nostro Paese. Il fenomeno nonni sitter, per intenderci, non esisterebbe in altre nazioni europee, per certo non con numeri ed impatto economico di portata analoga a quella italiana. Diverse politiche di welfare e conseguenti differenti sistemi giuridici tutelano maggiormente la figura dell anziano, del genitore e del minore. In ordinamenti giuridici del tipo di quello austriaco, ad esempio, in caso di inadempienza all obbligo di mantenimento da parte del genitore obbligato (e ricorrendo le circostanze previste dalla legge) lo stato provvedere al pagamento diretto del minore ed un autorità pubblica in rappresentanza del minore (non la madre, ad esempio) agisce nei confronti del soggetto obbligato in via di rivalsa. In questo modo, madre e minore non sono toccati dall inadempimento né dal punto di vista giuridico né da quello economico. Per finire con una annotazione di tipo fiscale, si segnala che i procedimenti ex art. 148 c.c. sono esenti da imposte dal pari di altri provvedimenti in materia di diritto di famiglia, giusta pronuncia della Corte Costituzionale, 11 giugno 2003 n. 202. Avv. Anna Maria Occasione, foro di Genova.