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6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell ingresso 4. I nuovi adempimenti in convivenza richiesti anagrafica, fatto ai salvo Comuni quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest ultimo è L attestazione delle prestazioni economiche assistenziali considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. Art. 4 Indicatore della situazione reddituale 1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato 4 sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all anno solare precedente la presentazione della DSU. 2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti: a) reddito complessivo ai fini IRPEF; b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d imposta; c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a); g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell IMU, di cui all articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del

4. I nuovi adempimenti richiesti ai Comuni L attestazione delle prestazioni economiche assistenziali

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4. I nuovi adempimenti richiesti ai Comuni L accertamento dello stato di abbandono del coniuge Art. 3 Nucleo familiare 1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. 2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell altro coniuge. 3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante. 5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. Art. 4

concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare 4. I nuovi adempimenti successivo al richiesti secondo. Tale ai franchigia Comuni non si applica ai fini della determinazione dell indicatore della situazione reddituale, di cui all articolo 4. L accertamento della estraneità tra figlio e genitore Art. 6 Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 1. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età, l ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte 8 a persone minori di anni 18, l ISEE è calcolato nelle modalità di cui all articolo 7. 2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell articolo 3. 3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole: a) le detrazioni di cui all articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano; b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non è calcolata:!" quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all allegato 3; #" quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in!! materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici; c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell articolo 433 del codice civile. Art. 7

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel 4. I nuovi adempimenti patrimonio del donante, richiesti le donazioni ai effettuate Comuni nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al L accertamento periodo della precedente, estraneità se in favore di tra persone genitori tenute agli non alimenti coniugati ai sensi dell articolo e non 433 conviventi del codice civile. Art. 7 Prestazioni agevolate rivolte a minorenni 1. Ai fini del calcolo dell ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall altro genitore; c) quando con provvedimento dell autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; 2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 9

4. L accertamento delle condizioni di abbandono o di estraneità La posizione del Comune di Firenze 1. L accertamento da parte della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali dello stato di abbandono dei coniugi, dell estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore o dei genitori non coniugati e non conviventi viene effettuato solo per le persone che sono già in carico al servizio sociale. 2. Qualora pervenga una richiesta di accertamento da parte di una persona non conosciuta dal servizio sociale, la stessa potrà essere invitata a fissare un appuntamento di segretariato sociale ai fini della valutazione della sua eventuale presa in carico. 3. Solo a conclusione del procedimento di presa in carico sarà possibile procedere all accertamento richiesto.

4. L accertamento delle condizioni di abbandono o di estraneità La posizione del Comune di Firenze Con la richiesta di attestazione dovrà essere dichiarata: a) per i casi di richiesta di attestazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale: - l assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise; - l assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal genitore; - l assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore; b) per i casi di richiesta di attestazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni: - l assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise.

4. L accertamento delle condizioni di abbandono o di estraneità La posizione del Comune di Firenze Nella valutazione del caso si suggerisce di verificare elementi quali, a titolo esemplificativo: - situazioni anagrafiche che comprovino l effettiva irreperibilità del coniuge o del genitore non coniugato e non convivente presso la residenza del nucleo familiare del figlio; - la sussistenza di provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno stato estero, prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi; - l assenza presso l Ufficio del Registro di registrazioni di atti e contratti nei quali i due genitori risultino coparti; - l assenza presso la Conservatoria di registrazione e della trascrizione di atti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari nei quali i due genitori risultino coparti; - la presentazione di querela di parte ai sensi del Codice Penale.

5. Il confronto interistituzionale Il tavolo con i CAF 2014 26 novembre Confronto sulle caratteristiche del nuovo ISEE e sugli aspetti procedurali 19 dicembre Informazione circa l approvazione dei nuovi regolamenti per le prestazioni sociali 30 dicembre Approvazione dei nuovi regolamenti per le prestazioni sociali 2015 22 gennaio Confronto sulla prima fase di applicazione del nuovo ISEE e sugli adempimenti richiesti ai Comuni 26 marzo Discussione sulle principali problematiche applicative incontrate 22 aprile Confronto con gli operatori comunali sulle modalità di acquisizione delle DSU e di rilascio delle attestazioni

5. Il confronto interistituzionale Il dialogo con il Ministero e l INPS Ministero del lavoro e delle politiche sociali Quesiti su aspetti interpretativi del d.p.c.m. n. 159/13, quali quelli legati alla definizione di prestazioni sociali agevolate di natura sociosanitaria di cui all articolo 1, comma 1, lettera f), o all applicazione del calcolo di cui all articolo 4, comma 5) INPS Segnalazioni di problematiche nel calcolo dell Indicatore, ad esempio con riferimento alla non computazione di trattamenti indennitari effettivamente percepiti o all attribuzione di errate maggiorazioni della scala di equivalenza

5. Il confronto interistituzionale Il tavolo con le organizzazioni sindacali 2014 30 dicembre Approvazione dei nuovi regolamenti per le prestazioni sociali 2015 26 febbraio Incontro (politico) di presentazione dei nuovi regolamenti 30 marzo Incontro (tecnico) sui primi risultati dell applicazione dei nuovi regolamenti Data da definire Incontro (tecnico) sull impatto del nuovo ISEE e su possibili correzioni dei nuovi regolamenti

6. Lo sviluppo del sistema ISEE La banca dati delle prestazioni sociali agevolate

6. Lo sviluppo del sistema ISEE Il casellario dell assistenza

6. Lo sviluppo del sistema ISEE Il comitato consultivo (d.p.c.m. n. 159/13)